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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/07/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2250/2024 R.G., promosso da
, e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Per_1
(avv.to Salvatore Castellana) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Silvana Mostacchi e Delia Cernigliaro) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 19.11.2024 dopo la prevista dichiarazione di dissenso, le parti ricorrenti indicate in epigrafe, nella qualità di eredi della signora , proponevano, Persona_1 per l'accertamento del diritto della de cuius ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.07.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che all'epoca dei fatti, già riconosciuta soggetto invalido Persona_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100 %, possedeva i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2024 (cfr. CTU in atti).
1 Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_1
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che , deceduta il Persona_2
04.10.2024, all'epoca dei fatti era in possesso dei requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2024; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, che liquida CP_1 in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato
Salvatore Castellana, dichiaratosi antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 16.07.2025
Il Giudice
2
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2250/2024 R.G., promosso da
, e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Per_1
(avv.to Salvatore Castellana) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Silvana Mostacchi e Delia Cernigliaro) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 19.11.2024 dopo la prevista dichiarazione di dissenso, le parti ricorrenti indicate in epigrafe, nella qualità di eredi della signora , proponevano, Persona_1 per l'accertamento del diritto della de cuius ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.07.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che all'epoca dei fatti, già riconosciuta soggetto invalido Persona_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100 %, possedeva i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2024 (cfr. CTU in atti).
1 Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_1
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che , deceduta il Persona_2
04.10.2024, all'epoca dei fatti era in possesso dei requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2024; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, che liquida CP_1 in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato
Salvatore Castellana, dichiaratosi antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 16.07.2025
Il Giudice
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