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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/07/2025, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( con il proc. dom. avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Fedele Alberti, delega in atti
-attrice- contro
(P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1
proc. dom. avv. to Giancarlo Mariniello, delega in atti
-convenuto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice deduceva che il giorno 28.5.2015, intorno alle ore 10.00 circa, stava percorrendo la via Prudente di quando, nel discendere dal marciapiede che CP_1
corre tra il Bar ” e le “Onoranze Funebri Caso”, a causa del Controparte_2
dislivello tra il piano stradale e il chiusino per il deflusso delle acque piovane ivi presente, nel poggiare il piede su quest'ultimo, rovinava al suolo, urtando con la pagina 1 di 4 spalla contro il taglio del gradino del marciapiede.
Riferiva che il sinistro in questione le aveva procurato la frattura scomposta del collo chirurgico dell'omero dx e trachite omerale a destra, a cui era conseguita una invalidità permanente del 15%, oltre ad una invalidità temporanea parziale e totale.
Sul presupposto della sussistenza della responsabilità del sia, ai sensi dell'art. CP_1
2051, per la cattiva manutenzione della rete stradale in qualità di custode che, ex art. 2043 c.c., in base al principio del neminem laedere, l'attrice instava a che l'ente fosse condannato al pagamento in suo favore di € 69.569,08 a titolo di risarcimento del danno biologico, con personalizzazione, e di refusione degli esborsi sostenuti per spese mediche.
Costituitosi, il convenuto contestava la fondatezza della domanda avversaria, CP_1
sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, evidenziando il mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti sulla danneggiata quanto alla esistenza della presunta insidia non visibile e non prevedibile, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
Allegava, al contrario, il caso fortuito rappresentato dal comportamento colposo del pedone che, oltre ad aver attraversato la strada a meno di 100 metri dalle strisce pedonali (art. 190 Codice della Strada), non aveva usato l'accortezza di orientare diligentemente i propri passi nell'incedere, grazie anche alla massima visibilità disponibile.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea.
Esaurita l'istruttoria orale e respinta l'istanza di espletamento di consulenza medico legale dal precedente giudice assegnatario, la causa (assegnata alla scrivente in data
9.9.2024) veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del
15.7.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda non può essere accolta.
Va rilevato in primo luogo che, a prescindere dalla qualificazione della domanda pagina 2 di 4 attorea (risarcimento ex art. 2043 c.c. per insidia o trabocchetto o ex art 2051 c.c. per violazione dei doveri di custodia del bene facenti capo all'ente convenuto), resta sempre fermo l'onere per il danneggiato di dimostrare il nesso di causalità tra il bene e l'evento dannoso.
Ebbene, tale onere nella specie non può dirsi assolto.
Parte attrice ha attribuito la sua caduta al “dislivello esistente tra il piano stradale e il chiusino ivi esistente per il deflusso delle acque piovane” ed ha depositato in atti n. 5 fotografie rappresentative del tombino sul quale è avvenuta la caduta.
Tali fotografie sono state mostrate al teste (sentito all'udienza Testimone_1
dell'11.9.2019) che vi ha riconosciuto lo stato dei luoghi.
Tuttavia, da esse si evince un sedime stradale ben mantenuto, privo di qualsivoglia sconnessione o insidia di altro tipo.
La predetta documentazione fornisce cioè la prova del fatto che, all'epoca del sinistro, sull'asfalto non era obiettivamente presente alcun dissesto e che la presenza del chiusino, ben inserito nel sedime, non poteva costituire alcun pericolo intrinseco per il pedone in quanto normalmente superabile con l'ordinaria diligenza.
A ciò si aggiunga che anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dal citato teste,
l'incidente occorso alla non sarebbe eziologicamente riconducibile ad Pt_1
un'anomalia o ad un'irregolarità del manto stradale imputabile ex art.2051 c.c. all'ente territoriale convenuto.
ha, infatti, testualmente dichiarato che l'attrice “si apprestava … ad Testimone_1
attraversare la strada … nella … direzione di via S. Giovanni Bosco “, ma, “nello scendere dal marciapiede, … ha poggiato il piede sulla caditoia situata sotto il marciapiede“ medesimo ed
“è caduta a terra sul suo lato destro “ (cfr. verb. ud. 11.9.2019 cit.).
Il teste, quindi, non ha fatto cenno ad eventuali anomalie che avessero, in ipotesi, cagionato la caduta della danneggiata, ivi compreso il “dislivello“ che – secondo quanto precisato in citazione - sarebbe stato “esistente tra il piano stradale e il chiusino per il deflusso delle acque“, e avrebbe, per l'appunto, fatto sì che la andasse “a Pt_1
pagina 3 di 4 rovinare al suolo“.
Se allora la mera presenza della caditoia non può integrare un'alterazione della sede stradale in grado di legittimare la responsabilità del in qualità di Controparte_1
custode, anche volendo ammettere la presenza di un, seppur minimo, dislivello tra l'asfalto ed il chiusino, esso non potrebbe da solo atteggiarsi come un'insidia, visto che
, poiché stava scendendo dal marciapiede, era comunque ben Pt_1 Parte_1
consapevole della presenza in quel punto di un “vuoto” tra il marciapiede ed il piano stradale.
In definitiva, poiché non è dato ravvisare alcuna violazione del dovere di custodia del bene facente capo al , attesa l'integrità ed uniformità del sedime Controparte_1
stradale, la domanda in oggetto va respinta.
Invero, se la evitabilità del sinistro con l'uso della normale diligenza integra da sé sola il “caso fortuito” di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. sul punto, ex multis, Cassazione n.
13669/2019), anche la fattispecie della c.d. insidia e trabocchetto è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato che il giudice del merito
è tenuto a valutare per stabilire la concreta entità dell'apporto causale dell'una o dell'altro nella produzione dell'evento dannoso (Cassazione 18713/2010).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Giancarlo Parte_1
Mariniello, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 11.977,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 31.7.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( con il proc. dom. avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Fedele Alberti, delega in atti
-attrice- contro
(P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1
proc. dom. avv. to Giancarlo Mariniello, delega in atti
-convenuto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice deduceva che il giorno 28.5.2015, intorno alle ore 10.00 circa, stava percorrendo la via Prudente di quando, nel discendere dal marciapiede che CP_1
corre tra il Bar ” e le “Onoranze Funebri Caso”, a causa del Controparte_2
dislivello tra il piano stradale e il chiusino per il deflusso delle acque piovane ivi presente, nel poggiare il piede su quest'ultimo, rovinava al suolo, urtando con la pagina 1 di 4 spalla contro il taglio del gradino del marciapiede.
Riferiva che il sinistro in questione le aveva procurato la frattura scomposta del collo chirurgico dell'omero dx e trachite omerale a destra, a cui era conseguita una invalidità permanente del 15%, oltre ad una invalidità temporanea parziale e totale.
Sul presupposto della sussistenza della responsabilità del sia, ai sensi dell'art. CP_1
2051, per la cattiva manutenzione della rete stradale in qualità di custode che, ex art. 2043 c.c., in base al principio del neminem laedere, l'attrice instava a che l'ente fosse condannato al pagamento in suo favore di € 69.569,08 a titolo di risarcimento del danno biologico, con personalizzazione, e di refusione degli esborsi sostenuti per spese mediche.
Costituitosi, il convenuto contestava la fondatezza della domanda avversaria, CP_1
sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, evidenziando il mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti sulla danneggiata quanto alla esistenza della presunta insidia non visibile e non prevedibile, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
Allegava, al contrario, il caso fortuito rappresentato dal comportamento colposo del pedone che, oltre ad aver attraversato la strada a meno di 100 metri dalle strisce pedonali (art. 190 Codice della Strada), non aveva usato l'accortezza di orientare diligentemente i propri passi nell'incedere, grazie anche alla massima visibilità disponibile.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea.
Esaurita l'istruttoria orale e respinta l'istanza di espletamento di consulenza medico legale dal precedente giudice assegnatario, la causa (assegnata alla scrivente in data
9.9.2024) veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del
15.7.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda non può essere accolta.
Va rilevato in primo luogo che, a prescindere dalla qualificazione della domanda pagina 2 di 4 attorea (risarcimento ex art. 2043 c.c. per insidia o trabocchetto o ex art 2051 c.c. per violazione dei doveri di custodia del bene facenti capo all'ente convenuto), resta sempre fermo l'onere per il danneggiato di dimostrare il nesso di causalità tra il bene e l'evento dannoso.
Ebbene, tale onere nella specie non può dirsi assolto.
Parte attrice ha attribuito la sua caduta al “dislivello esistente tra il piano stradale e il chiusino ivi esistente per il deflusso delle acque piovane” ed ha depositato in atti n. 5 fotografie rappresentative del tombino sul quale è avvenuta la caduta.
Tali fotografie sono state mostrate al teste (sentito all'udienza Testimone_1
dell'11.9.2019) che vi ha riconosciuto lo stato dei luoghi.
Tuttavia, da esse si evince un sedime stradale ben mantenuto, privo di qualsivoglia sconnessione o insidia di altro tipo.
La predetta documentazione fornisce cioè la prova del fatto che, all'epoca del sinistro, sull'asfalto non era obiettivamente presente alcun dissesto e che la presenza del chiusino, ben inserito nel sedime, non poteva costituire alcun pericolo intrinseco per il pedone in quanto normalmente superabile con l'ordinaria diligenza.
A ciò si aggiunga che anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dal citato teste,
l'incidente occorso alla non sarebbe eziologicamente riconducibile ad Pt_1
un'anomalia o ad un'irregolarità del manto stradale imputabile ex art.2051 c.c. all'ente territoriale convenuto.
ha, infatti, testualmente dichiarato che l'attrice “si apprestava … ad Testimone_1
attraversare la strada … nella … direzione di via S. Giovanni Bosco “, ma, “nello scendere dal marciapiede, … ha poggiato il piede sulla caditoia situata sotto il marciapiede“ medesimo ed
“è caduta a terra sul suo lato destro “ (cfr. verb. ud. 11.9.2019 cit.).
Il teste, quindi, non ha fatto cenno ad eventuali anomalie che avessero, in ipotesi, cagionato la caduta della danneggiata, ivi compreso il “dislivello“ che – secondo quanto precisato in citazione - sarebbe stato “esistente tra il piano stradale e il chiusino per il deflusso delle acque“, e avrebbe, per l'appunto, fatto sì che la andasse “a Pt_1
pagina 3 di 4 rovinare al suolo“.
Se allora la mera presenza della caditoia non può integrare un'alterazione della sede stradale in grado di legittimare la responsabilità del in qualità di Controparte_1
custode, anche volendo ammettere la presenza di un, seppur minimo, dislivello tra l'asfalto ed il chiusino, esso non potrebbe da solo atteggiarsi come un'insidia, visto che
, poiché stava scendendo dal marciapiede, era comunque ben Pt_1 Parte_1
consapevole della presenza in quel punto di un “vuoto” tra il marciapiede ed il piano stradale.
In definitiva, poiché non è dato ravvisare alcuna violazione del dovere di custodia del bene facente capo al , attesa l'integrità ed uniformità del sedime Controparte_1
stradale, la domanda in oggetto va respinta.
Invero, se la evitabilità del sinistro con l'uso della normale diligenza integra da sé sola il “caso fortuito” di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. sul punto, ex multis, Cassazione n.
13669/2019), anche la fattispecie della c.d. insidia e trabocchetto è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato che il giudice del merito
è tenuto a valutare per stabilire la concreta entità dell'apporto causale dell'una o dell'altro nella produzione dell'evento dannoso (Cassazione 18713/2010).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Giancarlo Parte_1
Mariniello, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 11.977,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 31.7.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
pagina 4 di 4