Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 07/05/2026, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02929/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2026, proposto da
HD El AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Questura di Caserta sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, presentata in data 3 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. IO AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1.- Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2026, El AR HD ha agito ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010 per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Caserta in ordine all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, presentata in data 3 febbraio 2025 (ID istanza: 25CE010339).
Il ricorrente esponeva di aver provveduto, in data 5 agosto 2025, a integrare la documentazione richiesta dall'Amministrazione, relativa alla dichiarazione di ospitalità. Ciononostante, alla data di proposizione del ricorso, il procedimento non era stato ancora concluso, in violazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/98 e dei principi generali in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/90.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Caserta, con atto depositato in data 29 gennaio 2026, per resistere al ricorso.
In data 19 febbraio 2026, la Questura di Caserta ha trasmesso una nota all'avvocato del ricorrente, depositata in giudizio, con la quale comunicava che, preso atto dell'integrazione documentale, la pratica si trovava in "stato di validazione" e necessitava esclusivamente dei tempi tecnici per il rilascio materiale del titolo di soggiorno. Nella medesima comunicazione, l'Amministrazione, ritenendo la pretesa del ricorrente "integralmente soddisfatta", ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Alla camera di consiglio del 8 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il Collegio rileva che, alla luce degli sviluppi procedimentali successivi alla proposizione del ricorso, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la cessazione della materia del contendere si verifica quando l'Amministrazione adotta, in pendenza di giudizio, un provvedimento che soddisfa in modo pieno e irretrattabile l'interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente, rendendo così inutile la prosecuzione del processo per l'oggettivo venir meno della lite (TAR Puglia - Sezione staccata di Lecce num. 859 del 2024).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale (Consiglio di Stato num. 5596/2022).
Tale istituto si differenzia dalla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la quale presuppone il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, che rende la pronuncia del giudice priva di qualsiasi utilità per il ricorrente, senza che ciò implichi necessariamente la soddisfazione della sua pretesa originaria.
Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente, con la nota prot. 0017489 del 17 febbraio 2026, ha comunicato di aver positivamente concluso l'istruttoria relativa all'istanza del ricorrente, precisando che la pratica è in "stato di validazione" e in attesa del mero rilascio materiale del titolo. Tale determinazione, assunta spontaneamente dall'Amministrazione nelle more del giudizio, ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, il cui unico interesse era quello di ottenere una pronuncia esplicita sulla propria istanza e, in caso di esito positivo, il conseguente rilascio del permesso di soggiorno.
L'adozione di tale atto favorevole ha fatto venir meno l'oggetto della controversia, che verteva sull'inerzia dell'Amministrazione. Pertanto, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita cui aspirava, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere (Consiglio di Stato num. 7817/ 2022).
3.- Per quanto concerne il regime delle spese di giudizio, la giurisprudenza, in caso di cessazione della materia del contendere, applica il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della pretesa al momento della proposizione del ricorso. Tuttavia, tale principio non è assoluto e il giudice può disporre la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi, legati alle peculiarità della vicenda processuale.
Nel caso in esame, se da un lato il ricorso appariva fondato a causa del prolungato ritardo dell'Amministrazione, dall'altro lato l'Amministrazione stessa si è attivata per definire la pratica poco dopo l'instaurazione del giudizio, riconoscendo di fatto le ragioni del ricorrente. Tale comportamento, unitamente alla natura della controversia, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC MP, Presidente FF
IO AF, Primo Referendario, Estensore
Mara ZZ, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IO AF | CC MP |
IL SEGRETARIO