Ordinanza cautelare 15 maggio 2024
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/02/2026, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02870/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04432/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4432 del 2024, proposto da
AL IO e AN MA Di CO, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Tavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fara in Sabina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fernando David, con domicilio eletto presso il suo studio in Monterotondo, via Papa Lando I, n. 9;
per l’annullamento
- della Determina dirigenziale dell’Area Gestione e Sviluppo delle Infrastrutture e del Territorio n. prot. 12063_INT_1513_47-85, notificata ai ricorrenti a mezzo posta raccomandata in data 12.02.2024 e delle precedenti note prot. n. 749 e 750 del 10.01.2023, recanti le modalità̀ di pagamento del contributo concessorio e dell’oblazione, notificati ai sig.ri IO AL e Di CO AN MA in data 29.01.2023, nonché́ delle schede elaborate dal medesimo settore, contenenti i conteggi per la determinazione dell’oblazione, degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione relative alla pratica di condono edilizio n. 12063 N. interno 1513 e di ogni altro atto, presupposto, consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Fara in Sabina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. LU RD FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 3 aprile 2024 e depositato il 22 aprile 2024, AL IO e AN MA Di CO hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame a due motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Violazione ed erronea applicazione dell’art. 34 comma 3 l. n. 47/1995 e Legge Regione Lazio n. 76/1985 – Violazione e/o falsa applicazione della circolare ministero lavori pubblici 17 giugno 1995 n. 2241/ul par. 3.5. sui requisiti prima casa e applicazione dei coefficienti riduttivi a titolo di oneri concessori. Manifesta illogicità del provvedimento amministrativo ”), si lamenta che il Comune resistente, nel calcolare gli oneri concessori, non avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. b, della L.R. Lazio n. 76/1985, in attuazione della delega prevista dall’art. 37 della L. n. 47/1985 e avrebbe dunque illegittimamente omesso di applicare il coefficiente 0,5 per la prima casa.
1.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 15 L. n. 724/1994. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà ed arbitrarietà. Violazione di legge per difetto di motivazione del provvedimento amministrativo ”), si deduce che l’amministrazione ha erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’art. 39, comma 15, della L. n. 724/1994.
2. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 15 maggio 2024.
3. Il Comune di Fara in Sabina si è costituito in resistenza il 6 giugno 2025.
4. All’udienza del 25 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Può prescindersi dallo stabilire se, per quanto eccepito dall’amministrazione resistente, la mancata impugnazione della nota del 12 settembre 2023 del Comune di Fara in Sabina (da quest’ultimo prodotta sub doc. 4 del deposito documentale effettuato il 14 ottobre 2025), con la quale l’amministrazione ha ritenuto non applicabile alla fattispecie in esame l’invocata disciplina della riduzione degli oneri concessori, possa determinare l’inammissibilità del gravame, tenuto conto, in ogni caso, dell’infondatezza di quest’ultimo.
6. Invero, nel provvedimento gravato, il Comune ha disposto la mancata ammissione a sanatoria della domanda presentata da uno dei danti causa degli odierni ricorrenti in data 30 settembre 1986, osservando che “ sono decorsi i termini per il completamento dell’iter in oggetto per inottemperanza alle note prot. 16921 del 04/07/2023, prot. 16924 del 04/07/2023 e notificate dall’ufficio scrivente in data 12/07/2023, per opere edilizie prive di titolo […]”.
6.1. Con le ridette note prot. n. 16921 e 16924/2023 (prodotte da parte ricorrente sub doc. 7), il Comune ha quantificato, tra le altre, le somme dovute a titolo di oneri concessori, avvertendo che in caso di mancato deposito dell’attestazione di versamento di tali importi “ si procederà a norma di legge con un provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria ”.
6.2. Orbene, i ricorrenti non si sono in alcun modo confrontati con la ratio decidendi del gravato diniego, con cui, in linea, peraltro, con le indicazioni che si traggono da condivisibile giurisprudenza sul punto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 marzo 2018, n. 1514), il Comune di Fara in Sabina ha rigettato l’istanza di condono per il mancato deposito della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di contributo di concessione nel termine assegnato, ma si sono limitati a contestare, a monte, la quantificazione di tale contributo.
7. Ancorché le considerazioni che precedono siano idonee a giustificare di per sé il rigetto del ricorso, va in ogni caso rimarcato come la ritenuta non applicabilità al caso di specie dell’art. 9, comma 1, lett. b) della L.R. Lazio 76/1985 (in disparte l’art. 34, comma 3, della L. 47/1985, che riguarda il diverso tema della determinazione dell’oblazione, non richiesta con i richiamati atti comunali del 4 luglio 2023, prot. n. 16921 e 16924), risulta corretta, alla luce del disposto della successiva lett. e) del medesimo articolo, ai sensi della quale: “ per le unità immobiliari abusive aventi destinazione d’uso ad abitazione secondaria non si applicano i coefficienti previsti dalle precedenti lettere c) e d) e quelli di cui alle lettere a) e b) e b-bis) sono elevati ad 1. Per abitazioni secondarie si intendono quelle possedute dal richiedente in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale ed utilizzate dallo stesso e comunque tenute a propria disposizione ”.
7.1. Invero, non risulta contestato che il soggetto richiedente il condono, ossia IL ME, non risiedesse nell’immobile oggetto dell’istanza né al momento della presentazione della domanda di condono (in quanto l’immobile non era ultimato), né a quello della vendita dello stesso agli odierni ricorrenti (risultando indicata per la detta richiedente, nel rogito del 25 luglio 1994, sub doc. 16 dei ricorrenti, una residenza diversa dall’indirizzo dell’immobile oggetto della domanda di condono, peraltro corrispondente alla quella che la medesima richiedente ha a suo tempo dichiarato nella domanda del 1986: cfr. il doc. 4 del deposito documentale dell’amministrazione resistente del 6 giugno 2025), né risulta allegato, prima ancora che provato, che vi abbia risieduto nel periodo di tempo compreso tra tali date, e dunque tra il 1986 e il 1994.
7.1.1 A nulla rileva, a questo proposito, che in detto immobile abbia abitato il coniuge, peraltro non in regime di comunione legale (per quanto risulta dalla postilla n. 1, apposta a penna, sul rogito sub doc. 16 di parte ricorrente), di colei che, nel 1986, richiese il condono, posto che – indipendentemente dal tema dell’estensione dell’efficacia della domanda di condono proposta da uno dei due coniugi in regime di comunione legale: cfr. ad esempio, Cons. Stato, Sez. II, 12 marzo 2020, n. 1766 – la richiamata legge regionale prevede, ai fini della riduzione del contributo di costruzione, che l’immobile oggetto della domanda di condono sia destinato ad abitazione principale del richiedente e non di altri soggetti.
7.2. Ne consegue che non è provata la ricorrenza per la quantificazione del coefficiente a 0,5, ossia che il richiedente il condono lo abbia adibito ad abitazione principale nel senso chiarito dalla L.R. 76/1985.
8. Per le ragioni che precedono, la questione dell’applicabilità al caso in esame dell’art. 39 della l. 724/1994 deve ritenersi assorbita, perché, anche se accolta in senso favorevole ai ricorrenti, non sarebbe di per sé idonea, in ragione del carattere dirimente delle considerazioni sinora svolte, a determinare l’accoglimento del gravame.
9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
10. Sussistono giustificati motivi, in ragione della natura e dell’andamento della presente controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT GI, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
LU RD FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU RD FI | NT GI |
IL SEGRETARIO