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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 05/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I S U L M O N A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Maria Cristina De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 582 / 2023 vertente
TRA
(P.U. 3/2023) della (c.f. Parte_1 Controparte_1
) in persona del Curatore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in P.IVA_1 atti dall'avv. Andrea Liberatore ed elettivamente domic. presso il suo studio in Castel di Sangro
(AQ)
- attrice
E
(C.F.: ) CP_2 P.IVA_2
- convenuta contumace
CONCLUSIONI: come rassegnate nel verbale dell'udienza del 3.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società la CP_2 [...]
si rivolgeva al Tribunale di Sulmona Parte_1 Controparte_1 esponendo:
- con sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Sulmona, del 10.07.2023, depositata in pari data (all.
2), veniva dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nr. 3/2023 a carico della società con contestuale nomina a Curatore del dott. Controparte_1 Per_1
[...]
- dall'esame della documentazione della società in liquidazione, il Curatore constatava che in data 30.12.2022 la società a mezzo dell'allora rappresentante legale Controparte_1 CP_3
[..
[...] [...]
[...]
, aveva perfezionato con l'odierna convenuta ( , contratto di vendita
[...] CP_2 (all.nr.3) dei seguenti beni al prezzo convenuto di € 12.800,00: 1) merce di vendita giacente in magazzino come da inventario;
2) nr. 2 computer case tower con rispettivi monitor, tastiera e mouse;
3) nr. 1stampante brother 800 c;
4) nr. 3 moduli bancone di
2 mt ognuno e un modulo angolare da 1 mt;
5) nr. 1 moduli armadio contenitori a due ante;
6) nr. 2 lettori di codici a barre;
7) nr. 50 moduli scaffali mt 3 x mt1,20 in acciaio;
8) nr. 100 ripiani scaffali mt 1,20 x 0,60 mt;
9) nr.1 impianto videosorveglianza composto da 6 telecamere led;
- i soli beni sub 1, come da elenco degli stessi allegato al contratto, venivano valutati (dalla stessa venditrice) in € 63.888,58; allegato al medesimo contratto vi era inoltre copia di assegno bancario, datato 30.12.2022 (all.4) della tratto dall'Istituto Unicredit (nr. 3800754717- CP_2 06) per € 7.800,00 ed a favore della sunnominata Controparte_1
- il Curatore in realtà aveva modo di verificare come in contabilità non vi fosse alcuna traccia del pagamento in contanti e come l'assegno non fosse mai stato incassato;
- le due società risultavano inoltre avere la sede sociale nel medesimo indirizzo in Pratola
Peligna Strada statale dir 5 snc ed il medesimo legale rappresentante, dott. Controparte_3
(all. 6 e 7 – visure camerali);
- l'atto negoziale risultava pertanto da considerare a titolo gratuito, chiaramente ed esclusivamente finalizzato ad occultare i beni indicati e ad impedire ai creditori della CP_1 di soddisfare le loro pretese sui beni di quest'ultima.
[...] Premesso quanto sopra, l' istante chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI:
“In via principale accertare e dichiarare simulato il contratto del 30/12/2022; Accertare e dichiarare, pertanto, che, con il contratto del 30/12/2022, è stata dissimulata cessione dei beni a titolo gratuito;
Per l'effetto dei punti che precedono accertare e dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori della Curatela della liquidazione giudiziale e quindi revocare ex art. 163 CCI il contratto del 30/12/2022 con cui (c.f. ) con sede in Pratola Controparte_1 P.IVA_1
Peligna strada statale dir 5 snc ha venduto alla ( , a mezzo del suo CP_2 P.IVA_2 rappresentante legale dott. , con sede in Pratola Peligna (AQ) strada Controparte_3 statale dir 5 snc i beni ivi indicati.
In via subordinata accertare e dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori della
Curatela della liquidazione giudiziale e, per l'effetto, revocare ex art. 166 CCI, il contratto del
30/12/2022 con cui (c.f. ) con sede in Pratola Peligna strada Controparte_1 P.IVA_1 statale dir 5 snc ha venduto alla ( ), a mezzo del suo rappresentante CP_2 P.IVA_2 legale dott. , con sede in Pratola Peligna (AQ) strada statale dir 5 snc i Controparte_3 beni ivi indicati. Condannare in ogni caso la società convenuta a pagare, in favore dell'attrice, la somma di euro 63.888,58 (diconsi euro sessantatremilaottocentoottantotto,58) ed alla restituzione dei beni indicati da 2 a 9 nelle premesse dell'atto, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
In via ulteriormente subordinata condannare la società convenuta alla restituzione dei beni
(ancora idonei alla vendita ed allo utilizzo) nella stessa qualità, quantità e specie indicate nel citato negozio giuridico. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nel corso del giudizio la , ritualmente citata, rimaneva contumace e non CP_2 ottemperava all'ordine esibizione documentale emesso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in data 26.04.2024. All'udienza di discussione del 3.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
**********
2 La domanda diretta ad ottenere l'accertamento della simulazione del contratto di vendita stipulato data 30.12.2022 ed i conseguenti provvedimenti è fondata.
Deve evidenziarsi innanzitutto che nel giudizio come quello di specie, in cui la curatela esercita l'azione di simulazione: “Il curatore del fallimento, nella qualità di organo investito di una pubblica funzione nell'ambito dall'amministrazione della giustizia svolge un'attività distinta da quella del fallito o dei creditori, agendo egli imparzialmente, e non in rappresentanza o in sostituzione di costoro onde far valere, di volta in volta, e sempre nell'interesse della giustizia, le ragioni dell'uno o degli altri, ovvero della massa attiva fallimentare. Ne consegue che, nel giudizio in cui egli eserciti l'azione di simulazione spettante al contraente poi fallito, il curatore stesso cumula la legittimazione già spettante al fallito con quella già spettante ai creditori
(agendo, pertanto, come terzo quoad probationis), avendo tale cumulo rilevanza, peraltro, soltanto nei confronti delle altre parti dell'atto impugnato, e non anche nei confronti del fallito, rispetto al quale non è, pertanto, legittimamente configurabile alcun contrasto di interessi.
(così, tra le numerose, Cass. n. 508/2003). La prova della simulazione, pertanto, quando ad agire è un soggetto terzo estraneo al rapporto negoziale simulato, attesa l'evidente difficoltà nel reperimento delle prove, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito, può essere fornita anche attraverso presunzioni.
Nel caso di specie il ragionamento probatorio di tipo presuntivo appare assolutamente convincente considerando, congiuntamente, una serie di dati oggettivi. In primo luogo assume rilievo l'assoluta coincidenza soggettiva tra il rappresentante legale della società acquirente ( e della società venditrice ora in liquidazione. CP_2 Controparte_1 In entrambi i casi si tratta dello stesso , ed inoltre le due società contraenti Controparte_3 risultano avere anche la medesima sede legale in Pratola Peligna (AQ) Strada Statale dir. 5 s.n.c.
(all. 6 e 7 – visure camerali). In secondo luogo rileva l'assoluta assenza di qualsiasi tipo di riscontro documentale e contabile inerente l'asserito incasso della somma indicata come prezzo di vendita nella scrittura privata 30.12.2022, né riguardo all'assegno per € 7.800,00, né riguardo alla residua somma in contanti (€ 5.000,00) di cui non v'è alcuna traccia nella documentazione contabile. Parte convenuta inoltre non ha ottemperato all'ordine di esibizione documentale di cui all'art. 210 c.p.c. relativamente all'originale dell'assegno bancario allegato in copia alla scrittura di compravendita in questione, ma mai incassato.
Infine deve essere considerata la non congruità del prezzo di €12.800,00 convenuto per la vendita di tutti i beni oggetto del contratto e precisamente:
- 1) Merce di vendita giacente in magazzino come da inventario (allegato A);
- 2) Nr. 2 computer case tower con rispettivi monitor, tastiera e mouse;
Con
- 3) Nr. 1stampante brother c;
- 4) Nr. 3 moduli bancone di 2 mt ognuno e un modulo angolare da 1 mt;
- 5) Nr. 1 moduli armadio contenitori a due ante;
- 6) Nr. 2 lettori di codici a barre;
- 7) Nr. 50 moduli scaffali mt 3 x mt1,20 in acciaio;
- 8) Nr. 100 ripiani scaffali mt 1,20 x 0,60 mt;
-9) Nr. 1 impianto videosorveglianza composto da 6 telecamere led.
Come infatti evidenziato da parte attrice, detto prezzo risulta assolutamente incongruo, stante il valore di € 63.888,68 attribuito dalla stessa venditrice nell'inventario - allegato A- alla sola merce di vendita giacente in magazzino, esclusi tutti gli altri beni oggetto del contratto
(computer, stampante, armadi, scaffali, banconi, impianto di videosorveglianza, ecc.).
Per quanto sopra, gli elementi probatori acquisiti al processo inducono a ritenere che la cessione abbia avuto luogo a titolo gratuito: la curatela attrice ha assolto all'onere di provare la simulazione, in quanto le sue produzioni documentali sono idonee da sole a suffragare la predetta tesi, non essendosi la convenuta nemmeno costituita in giudizio al fine di provare il contrario.
3 Ciò detto, la domanda revocatoria è fondata, avuto riguardo al contratto dedotto in giudizio e, pertanto, merita pieno accoglimento.
La giurisprudenza della Suprema Corte è infatti orientata nel senso che l'inefficacia sancita dall'art. 64 l. fall., e dal parallelo art. 163 CCI invocato in questa sede, ha carattere oggettivo e opera automaticamente ove sussistano i presupposti del compimento dell'atto nel biennio anteriore al fallimento / al deposito della domanda cui segue l'apertura della liquidazione giudiziale, e della sua gratuità. Come tale, essa va dichiarata con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi ed oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell'azione revocatoria prevista dall'art. 166 CCI / 67 l. fall. (tra le altre, Cass. n. 6918/2005). In altri termini, secondo quest'interpretazione, rileva esclusivamente l'incidenza dell'atto sull'attivo fallimentare, per la sola ragione che esso è privo di causa onerosa;
situazione che induce il legislatore a privilegiare gli interessi dei creditori, che tendono a evitare un danno, piuttosto che l'interesse del destinatario della prestazione gratuita, che tende a conseguire un guadagno.
Così accertata la gratuità del contratto in questione, è questione di pronta soluzione verificare la sussistenza dell'altro presupposto dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art.163 CCI: essendo lo stesso intervenuto, infatti, nel biennio anteriore al deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale (cfr. relativa sentenza dichiarativa del Tribunale di Sulmona n. 4/2023 del 10.07.2023 – all. n. 2), segnatamente in data 30.12.2022, ricade nel periodo sospetto, preso in considerazione dalla legge a tutela delle ragioni dei creditori.
Conclusivamente, vanno accolte, previo accertamento della simulazione della vendita, la domanda di revoca ex art. 163 CCI del contratto dedotto in giudizio con la conseguente condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €63.888,58 per la cessione della merce indicata al suddetto n. 1 ed alla restituzione dei beni sopra indicati indicati ai nn. da 2 a
9, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, considerate le fasi svolte ed applicati gli importi minimi, attesa la semplicità della presente controversia e la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Cristina De Luca, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così dispone:
- accoglie la domanda promossa dalla Curatela della Liquidazione Giudiziale della ei confronti della e Controparte_1 CP_2
- dichiara la simulazione relativa del contratto di compravendita in data 30.12.2022 tra la e la società convenuta dissimulante una cessione di beni a Controparte_1 CP_2 titolo gratuito;
- dichiara l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della Curatela della Liquidazione Giudiziale della e per l'effetto revoca ex art. 163 CCI il predetto contratto Controparte_1 del 30.12.2022 tra la la società convenuta Controparte_1 CP_2
- condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento della somma di €63.888,58 ed alla restituzione dei beni indicati in motivazione dal n. 2 al n. 9, in favore della Curatela della Liquidazione Giudiziale della Controparte_1 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
4 - condanna la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte attrice, delle spese di lite, liquidate in € 4.936,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, come per legge.
Sulmona, 5.03.2025.
Il G.O.
Maria Cristina De Luca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Maria Cristina De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 582 / 2023 vertente
TRA
(P.U. 3/2023) della (c.f. Parte_1 Controparte_1
) in persona del Curatore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in P.IVA_1 atti dall'avv. Andrea Liberatore ed elettivamente domic. presso il suo studio in Castel di Sangro
(AQ)
- attrice
E
(C.F.: ) CP_2 P.IVA_2
- convenuta contumace
CONCLUSIONI: come rassegnate nel verbale dell'udienza del 3.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società la CP_2 [...]
si rivolgeva al Tribunale di Sulmona Parte_1 Controparte_1 esponendo:
- con sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Sulmona, del 10.07.2023, depositata in pari data (all.
2), veniva dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nr. 3/2023 a carico della società con contestuale nomina a Curatore del dott. Controparte_1 Per_1
[...]
- dall'esame della documentazione della società in liquidazione, il Curatore constatava che in data 30.12.2022 la società a mezzo dell'allora rappresentante legale Controparte_1 CP_3
[..
[...] [...]
[...]
, aveva perfezionato con l'odierna convenuta ( , contratto di vendita
[...] CP_2 (all.nr.3) dei seguenti beni al prezzo convenuto di € 12.800,00: 1) merce di vendita giacente in magazzino come da inventario;
2) nr. 2 computer case tower con rispettivi monitor, tastiera e mouse;
3) nr. 1stampante brother 800 c;
4) nr. 3 moduli bancone di
2 mt ognuno e un modulo angolare da 1 mt;
5) nr. 1 moduli armadio contenitori a due ante;
6) nr. 2 lettori di codici a barre;
7) nr. 50 moduli scaffali mt 3 x mt1,20 in acciaio;
8) nr. 100 ripiani scaffali mt 1,20 x 0,60 mt;
9) nr.1 impianto videosorveglianza composto da 6 telecamere led;
- i soli beni sub 1, come da elenco degli stessi allegato al contratto, venivano valutati (dalla stessa venditrice) in € 63.888,58; allegato al medesimo contratto vi era inoltre copia di assegno bancario, datato 30.12.2022 (all.4) della tratto dall'Istituto Unicredit (nr. 3800754717- CP_2 06) per € 7.800,00 ed a favore della sunnominata Controparte_1
- il Curatore in realtà aveva modo di verificare come in contabilità non vi fosse alcuna traccia del pagamento in contanti e come l'assegno non fosse mai stato incassato;
- le due società risultavano inoltre avere la sede sociale nel medesimo indirizzo in Pratola
Peligna Strada statale dir 5 snc ed il medesimo legale rappresentante, dott. Controparte_3
(all. 6 e 7 – visure camerali);
- l'atto negoziale risultava pertanto da considerare a titolo gratuito, chiaramente ed esclusivamente finalizzato ad occultare i beni indicati e ad impedire ai creditori della CP_1 di soddisfare le loro pretese sui beni di quest'ultima.
[...] Premesso quanto sopra, l' istante chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI:
“In via principale accertare e dichiarare simulato il contratto del 30/12/2022; Accertare e dichiarare, pertanto, che, con il contratto del 30/12/2022, è stata dissimulata cessione dei beni a titolo gratuito;
Per l'effetto dei punti che precedono accertare e dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori della Curatela della liquidazione giudiziale e quindi revocare ex art. 163 CCI il contratto del 30/12/2022 con cui (c.f. ) con sede in Pratola Controparte_1 P.IVA_1
Peligna strada statale dir 5 snc ha venduto alla ( , a mezzo del suo CP_2 P.IVA_2 rappresentante legale dott. , con sede in Pratola Peligna (AQ) strada Controparte_3 statale dir 5 snc i beni ivi indicati.
In via subordinata accertare e dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori della
Curatela della liquidazione giudiziale e, per l'effetto, revocare ex art. 166 CCI, il contratto del
30/12/2022 con cui (c.f. ) con sede in Pratola Peligna strada Controparte_1 P.IVA_1 statale dir 5 snc ha venduto alla ( ), a mezzo del suo rappresentante CP_2 P.IVA_2 legale dott. , con sede in Pratola Peligna (AQ) strada statale dir 5 snc i Controparte_3 beni ivi indicati. Condannare in ogni caso la società convenuta a pagare, in favore dell'attrice, la somma di euro 63.888,58 (diconsi euro sessantatremilaottocentoottantotto,58) ed alla restituzione dei beni indicati da 2 a 9 nelle premesse dell'atto, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
In via ulteriormente subordinata condannare la società convenuta alla restituzione dei beni
(ancora idonei alla vendita ed allo utilizzo) nella stessa qualità, quantità e specie indicate nel citato negozio giuridico. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nel corso del giudizio la , ritualmente citata, rimaneva contumace e non CP_2 ottemperava all'ordine esibizione documentale emesso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in data 26.04.2024. All'udienza di discussione del 3.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
**********
2 La domanda diretta ad ottenere l'accertamento della simulazione del contratto di vendita stipulato data 30.12.2022 ed i conseguenti provvedimenti è fondata.
Deve evidenziarsi innanzitutto che nel giudizio come quello di specie, in cui la curatela esercita l'azione di simulazione: “Il curatore del fallimento, nella qualità di organo investito di una pubblica funzione nell'ambito dall'amministrazione della giustizia svolge un'attività distinta da quella del fallito o dei creditori, agendo egli imparzialmente, e non in rappresentanza o in sostituzione di costoro onde far valere, di volta in volta, e sempre nell'interesse della giustizia, le ragioni dell'uno o degli altri, ovvero della massa attiva fallimentare. Ne consegue che, nel giudizio in cui egli eserciti l'azione di simulazione spettante al contraente poi fallito, il curatore stesso cumula la legittimazione già spettante al fallito con quella già spettante ai creditori
(agendo, pertanto, come terzo quoad probationis), avendo tale cumulo rilevanza, peraltro, soltanto nei confronti delle altre parti dell'atto impugnato, e non anche nei confronti del fallito, rispetto al quale non è, pertanto, legittimamente configurabile alcun contrasto di interessi.
(così, tra le numerose, Cass. n. 508/2003). La prova della simulazione, pertanto, quando ad agire è un soggetto terzo estraneo al rapporto negoziale simulato, attesa l'evidente difficoltà nel reperimento delle prove, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito, può essere fornita anche attraverso presunzioni.
Nel caso di specie il ragionamento probatorio di tipo presuntivo appare assolutamente convincente considerando, congiuntamente, una serie di dati oggettivi. In primo luogo assume rilievo l'assoluta coincidenza soggettiva tra il rappresentante legale della società acquirente ( e della società venditrice ora in liquidazione. CP_2 Controparte_1 In entrambi i casi si tratta dello stesso , ed inoltre le due società contraenti Controparte_3 risultano avere anche la medesima sede legale in Pratola Peligna (AQ) Strada Statale dir. 5 s.n.c.
(all. 6 e 7 – visure camerali). In secondo luogo rileva l'assoluta assenza di qualsiasi tipo di riscontro documentale e contabile inerente l'asserito incasso della somma indicata come prezzo di vendita nella scrittura privata 30.12.2022, né riguardo all'assegno per € 7.800,00, né riguardo alla residua somma in contanti (€ 5.000,00) di cui non v'è alcuna traccia nella documentazione contabile. Parte convenuta inoltre non ha ottemperato all'ordine di esibizione documentale di cui all'art. 210 c.p.c. relativamente all'originale dell'assegno bancario allegato in copia alla scrittura di compravendita in questione, ma mai incassato.
Infine deve essere considerata la non congruità del prezzo di €12.800,00 convenuto per la vendita di tutti i beni oggetto del contratto e precisamente:
- 1) Merce di vendita giacente in magazzino come da inventario (allegato A);
- 2) Nr. 2 computer case tower con rispettivi monitor, tastiera e mouse;
Con
- 3) Nr. 1stampante brother c;
- 4) Nr. 3 moduli bancone di 2 mt ognuno e un modulo angolare da 1 mt;
- 5) Nr. 1 moduli armadio contenitori a due ante;
- 6) Nr. 2 lettori di codici a barre;
- 7) Nr. 50 moduli scaffali mt 3 x mt1,20 in acciaio;
- 8) Nr. 100 ripiani scaffali mt 1,20 x 0,60 mt;
-9) Nr. 1 impianto videosorveglianza composto da 6 telecamere led.
Come infatti evidenziato da parte attrice, detto prezzo risulta assolutamente incongruo, stante il valore di € 63.888,68 attribuito dalla stessa venditrice nell'inventario - allegato A- alla sola merce di vendita giacente in magazzino, esclusi tutti gli altri beni oggetto del contratto
(computer, stampante, armadi, scaffali, banconi, impianto di videosorveglianza, ecc.).
Per quanto sopra, gli elementi probatori acquisiti al processo inducono a ritenere che la cessione abbia avuto luogo a titolo gratuito: la curatela attrice ha assolto all'onere di provare la simulazione, in quanto le sue produzioni documentali sono idonee da sole a suffragare la predetta tesi, non essendosi la convenuta nemmeno costituita in giudizio al fine di provare il contrario.
3 Ciò detto, la domanda revocatoria è fondata, avuto riguardo al contratto dedotto in giudizio e, pertanto, merita pieno accoglimento.
La giurisprudenza della Suprema Corte è infatti orientata nel senso che l'inefficacia sancita dall'art. 64 l. fall., e dal parallelo art. 163 CCI invocato in questa sede, ha carattere oggettivo e opera automaticamente ove sussistano i presupposti del compimento dell'atto nel biennio anteriore al fallimento / al deposito della domanda cui segue l'apertura della liquidazione giudiziale, e della sua gratuità. Come tale, essa va dichiarata con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi ed oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell'azione revocatoria prevista dall'art. 166 CCI / 67 l. fall. (tra le altre, Cass. n. 6918/2005). In altri termini, secondo quest'interpretazione, rileva esclusivamente l'incidenza dell'atto sull'attivo fallimentare, per la sola ragione che esso è privo di causa onerosa;
situazione che induce il legislatore a privilegiare gli interessi dei creditori, che tendono a evitare un danno, piuttosto che l'interesse del destinatario della prestazione gratuita, che tende a conseguire un guadagno.
Così accertata la gratuità del contratto in questione, è questione di pronta soluzione verificare la sussistenza dell'altro presupposto dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art.163 CCI: essendo lo stesso intervenuto, infatti, nel biennio anteriore al deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale (cfr. relativa sentenza dichiarativa del Tribunale di Sulmona n. 4/2023 del 10.07.2023 – all. n. 2), segnatamente in data 30.12.2022, ricade nel periodo sospetto, preso in considerazione dalla legge a tutela delle ragioni dei creditori.
Conclusivamente, vanno accolte, previo accertamento della simulazione della vendita, la domanda di revoca ex art. 163 CCI del contratto dedotto in giudizio con la conseguente condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €63.888,58 per la cessione della merce indicata al suddetto n. 1 ed alla restituzione dei beni sopra indicati indicati ai nn. da 2 a
9, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, considerate le fasi svolte ed applicati gli importi minimi, attesa la semplicità della presente controversia e la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Cristina De Luca, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così dispone:
- accoglie la domanda promossa dalla Curatela della Liquidazione Giudiziale della ei confronti della e Controparte_1 CP_2
- dichiara la simulazione relativa del contratto di compravendita in data 30.12.2022 tra la e la società convenuta dissimulante una cessione di beni a Controparte_1 CP_2 titolo gratuito;
- dichiara l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della Curatela della Liquidazione Giudiziale della e per l'effetto revoca ex art. 163 CCI il predetto contratto Controparte_1 del 30.12.2022 tra la la società convenuta Controparte_1 CP_2
- condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento della somma di €63.888,58 ed alla restituzione dei beni indicati in motivazione dal n. 2 al n. 9, in favore della Curatela della Liquidazione Giudiziale della Controparte_1 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
4 - condanna la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte attrice, delle spese di lite, liquidate in € 4.936,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, come per legge.
Sulmona, 5.03.2025.
Il G.O.
Maria Cristina De Luca
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