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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4235 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4957/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 16.04.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Elisa
Cacciato Insilla (c.f. ) e l'avvocato Paolo Palma (c.f. C.F._2
), che la rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._3
APPELLANTE-
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Laura
Santullo (c.f. e l'avvocato Laura Mancini (c.f. C.F._5
, che la rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._6
APPELLATA-
Oggetto: appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma n. 11677/2020, in data
20.08.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 83871/2015 promosso da nei confronti di - restituzione somme - Controparte_1 Parte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21.12.2015 conviene in giudizio, Controparte_1
dinanzi al primo Giudice, per accertare la propria qualità di erede Parte_1
r.g. n. 1 universale di e per la condanna, di a restituirle le Controparte_2 Parte_1
somme presenti sul corrente cointestato a e di cui ha Controparte_2 Parte_1
disposto, o, in subordine, per la condanna alla restituzione del 50% delle medesime somme.
, premesso di essere erede universale di , deceduto ab Controparte_1 Persona_1
intestato il 16.12.2013, a sostegno delle proprie domande, allega:
- L'asse ereditario comprende il conto corrente n. 123 91484-1, aperto presso il
Gruppo Banca dell'Etruria Agenzia n. 11 in Roma, cointestato a CP_2
e “nipote acquisita” dalla moglie deceduta, con saldo
[...] Parte_1
attivo, alla data del 30.06.2013, di euro 164.013,36.
- La convenuta, cointestataria del conto, anche per il grave stato di salute di
, preclusivo di un efficace controllo sul conto, dispone due Controparte_2
operazioni di giro fondi (il 13.09.2013, per la somma di euro 100.000,00 e la operazione di giro fondi del 21.11.2013, per la ulteriore somma di euro
50.000,00).
- Le somme giacenti su detto conto corrente all'epoca delle due operazioni bancarie erano di . Controparte_2
Con comparsa dell'11.03.2016, si costituisce resiste alle domande e ne Parte_1
chiede il rigetto.
Premesso di essere sorella di , moglie di deceduta il Persona_2 Persona_1
05.08.2008, di avere accudito i coniugi, dal 2007, per sei anni, provvedendo alle loro esigenze e persino all'assistenza sanitaria, operando anche su detto conto corrente, a sostegno delle proprie conclusioni, allega:
- Nel 2010, unitamente al proprio coniuge, necessitando, , di Controparte_2
assistenza continua, si trasferisce presso la di lui abitazione, di cui lei stessa era comproprietaria, per successione alla sorella.
- , consapevole dell'impegno profuso dalla (e dal di lei Controparte_2 Pt_1 coniuge) nell'assistenza, ha inteso cointestare a il proprio conto Parte_1
corrente, per spirito di liberalità.
- Le operazioni bancarie (giro-fondi) poste a sostegno della domanda di CP_1
sono liberalità per i servizi ricevuti disposte direttamente da
[...] CP_3
[...]
i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la sentenza impugnata definisce,
[...]
come di seguito, la controversia:
r.g. n. 2 << (…) Dichiara aperta la successione di , deceduto il 16.12.2013 a Controparte_2
favore della sorella;
- Accerta che le somme giacenti sul conto Controparte_1
corrente n.123 9148-1 presso Banca Etruria Agenzia n.11 Roma erano di proprietà di
; -Condanna alla restituzione della somma di euro Controparte_2 Parte_1
150.000,00, per le causali espresse, con interessi dalla domanda la saldo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro
9.890,00 compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge>>.
A sostegno della decisione, le seguenti considerazioni.
- La disciplina del rapporto di conto bancario intestato a più persone e con facoltà di compiere operazioni disgiuntamente è regolata, nei rapporti con la banca, dall'art. 1854 cod. civ. (gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto) e, nei rapporti interni tra i correntisti, dall'art. 1298
c.c. (debito e credito solidale, si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente).
- Data la presunzione di titolarità in parti uguali, chi intende dimostrare una situazione difforme da quella derivante dalla cointestazione del conto corrente deve provare che le sostanze provengono da uno solo dei cointestatari.
- prova che le somme accreditate sul conto appartenevano tutte Controparte_1
a , in quanto la stessa allega che la Controparte_2 Parte_1
cointestazione del conto e le due operazioni di giro- conto concretizzano liberalità in proprio favore, di , il quale avrebbe personalmente Controparte_2
disposto per la cointestazione del conto e per le due operazioni bancarie.
- La opposta “causa liberale”, correlata, dalla convenuta, ai servizi resi per la cura dell'anziano, ne impone l'accertamento.
- Se la cointestazione del conto corrente integrasse una donazione indiretta o una liberalità d'uso, l'effetto della donazione si verificherebbe solo per la metà della somma giacente sul conto al momento della cointestazione.
- Alla configurazione di una donazione, riferita anche alle somme che sarebbero state in futuro accreditate sul conto, osta il principio generale della determinatezza dell'oggetto dei negozi tra vivi e il disposto dell'art. 771 cc., che vieta donazioni di beni futuri.
- La cointestazione del conto corrente non concretizza una donazione indiretta, perché di per sé non arricchisce l'altra parte, che resta obbligata al rendiconto r.g. n. 3 delle operazioni poste in essere e avrebbe dovuto accompagnarsi all'esonero da tale obbligo di rendicontazione.
- La convenuta oppone di essere stata autorizzata a disporre le operazioni di giroconto controverse per complessivi euro 150.000,00 da e il Controparte_2
di lui animo di donare le somme;
non contesta i rapporti Controparte_1
assistenziali intercorsi tra la convenuta e il de cuius, ma contesta che i prelievi di denaro integrino una liberalità d'uso.
- La convenuta non prova che i prelievi di somme in oggetto configurano liberalità d'uso, svincolata dai limiti formali della donazione: il rilevante valore della somma prelevata può giustificare la liberalità d'uso in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere morale o sociale quando sussista un'equivalenza economica tra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente, ma la istruttoria non prova che la disposizione patrimoniale in oggetto è proporzionata all'entità della assistenza e alle condizioni sociali di;
la prova Controparte_2
per testi articolata è generica (i capitoli di prova sono privi della descrizione puntuale delle circostanze sottese alla ricostruzione e di indicazioni temporali precise); la incontestata circostanza che la convenuta abbia prestato le cure a
, da sola non prova che lo spostamento delle somme è stato Controparte_2
disposto da , né che gli importi siano proporzionati ai legami Controparte_2
tra le parti;
alle condizioni economiche delle stesse e alle prestazioni di assistenza assicurate.
- Se le due operazioni di giroconto costituissero una elargizione liberale diretta del proprietario del denaro, l'atto sarebbe nullo per difetto di forma ai sensi dell'art. 782 c.c., con conseguente riconduzione della somma oggetto di una donazione nulla nella massa ereditaria, secondo il valore nominale del denaro.
- Nella mancata prova del fatto che le due operazioni in oggetto sono liberalità non donativa per i servizi resi, deve restituire l'importo oggetto Parte_1
delle due operazioni di giroconto effettuate, con interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
- Le spese di lite regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< - in via principale: rigettare la domanda attorea di primo grado perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto accertare e dichiarare che la Sig.ra Parte_1
r.g. n. 4 nessuna somma deve restituire alla Sig.ra - in via istruttoria: Si Controparte_1 chiede l'ammissione delle prove testimoniali formulate in primo grado sia nella memoria di costituzione e risposta sia nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, nonché riportate nel presente atto di appello al paragrafo n.
1.3 sui capitoli da 1) a 14)
e con i testi ivi indicati nonché ammissione dell'interrogatorio formale di parte appellata come richiesto in primo grado nonché al paragrafo n.
1.3. del presente atto di appello.
- Con vittoria di spese, e compensi professionali, 12,5% spese generali, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio>>.
Con comparsa depositata il 16.12.2020, si costituisce;
resiste alle Controparte_1
censure e rassegna le seguenti conclusioni.
<<
1. inammissibile per carenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c.
2. infondato in fatto ed in diritto i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza (…). In subordine, nelle denegata ipotesi in cui Questa Corte ritenga di rimettere in istruttoria il procedimento, la sig.ra chiede: Controparte_1
l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio sul conto corrente n. 123 91484-1 acceso presso il Gruppo Banca dell'Etruria Agenzia n. 11 in Roma, tesa ad accertare la movimentazione dello stesso relativamente alle quote di spettanza.
Per il CTU nominando si chiede che il GI voglia porre il seguente quesito: “Dica il
CTU, letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti, acquisita
l'ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalle parti stesse, sentite le parti ed i terzi, tenuto conto:
- delle somme versate sul conto corrente n. 123 91484-1 acceso presso il Gruppo Banca dell'Etruria Agenzia n. 11 in Roma in data 15.10.2008 dal solo , Controparte_2
- delle somme movimentate dalla Sig.ra nel corso del rapporto bancario, Parte_1
- delle date degli spostamenti delle somme di denaro e delle imputazioni che agli stessi ha fornito la nella comparsa di costituzione e risposta, Parte_1
- del valore delle quote di spettanza e della quota di legittima del CP_2
Ricostruisca il ctu il patrimonio del de cuius sul conto corrente n. Controparte_2
123 91484-1 acceso presso il Gruppo Banca dell'Etruria Agenzia n. 11 in Roma in data
15.10.2008 dal solo a ritoso dalla data del decesso sino a 6 mesi Controparte_2
prima come prevede il codice civile;
descriva il CTU i movimenti, con date di riferimento, effettuati sul conto corrente n. 123
91484-1 acceso presso il Gruppo Banca dell'Etruria Agenzia n. 11 in Roma in data
r.g. n. 5 15.10.2008 dal solo e quantifichi valore delle quote di spettanza e Controparte_2 della quota di legittima del . CP_2
Ci si oppone sin da ora alle richieste istruttorie avanzate da controparte nell'atto di appello relativamente ai capitoli ed ai testimoni ivi indicati, in quanto: - i capitoli non sono articolati, i testi devono riferire in merito a contratti ad probationem, nello specifico sussiste l'inammissibilità della testimonianza del Sig. a Testimone_1 sostegno delle difese dell'appellante il quale per espressa dichiarazione della stessa risulterebbe coobbligato alle richieste restituzioni, pur non essendo stato chiamato in causa quale terzo, coniuge dell'appellante stessa. Tuttavia, nella denegata ipotesi di ammissione di detti mezzi istruttori si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli con i testi indicati da controparte. generici, vertenti su fatti non contestati ed inconferenti. Con vittoria di spese diritti ed onorari dei due gradi di giudizio>>. articola due motivi di appello. Parte_1
1) Rubricato: “Vizio di motivazione della sentenza-nullità e/o illegittimità della sentenza per mancata ammissione delle prove testimoniali- reiterazione istanze istruttorie”. censura la decisione nella parte in cui ritiene non Parte_1
provato che il prelievo delle somme concretizza liberalità di uso. A tal fine, allega di aver articolato prova testimoniale, sulla natura delle elargizioni, non ammesse dal primo giudice, prove sulla ammissione delle quali insiste in questa sede, in quanto ritenute idonee a dimostrare la natura dei rapporti con CP_2
e la volontà liberale dello stesso.
[...]
2) Rubricato: “Infondatezza della domanda di restituzione delle somme di cui al conto corrente cointestato alla data del 30/6/2013”. censura la Parte_1
decisione nella parte in cui accoglie la domanda di restituzione delle somme. A tal fine, allega che la mera qualità di erede universale di non Controparte_1
giustifica di per sé la condanna alla restituzione delle somme;
che la CP_2
non vanta un diritto ad una quota di legittima, non essendo erede legittimario. A tal fine, aggiunge che i trasferimenti di denaro sono avvenuti allorquando era in vita e in accordo con lo stesso;
dunque, non è Controparte_2
ipotizzabile una appropriazione indebita dell'eredità, ma un'attribuzione liberale non soggetta a collazione né a riduzione;
che non ha proposto Controparte_1
domanda di collazione o di riduzione, né altro rimedio posto a tutela della quota di legittima e non ha impugnato l'atto di liberalità. Aggiunge l'appellante che r.g. n. 6 l'importo oggetto dei due giro conto corrisponde al valore dell'attività di carattere assistenziale, prestata, per sei anni, in favore di una persona non autosufficiente.
I motivi di appello censurano la decisione nella parte in cui ritiene non provato il carattere di liberalità dei due giro-conto oggetto di causa e la congruità di tali atti di disposizione rispetto all'attività assistenziale che la assume aver prestato, dal 2007 al decesso, in favore della sorella, Pt_1
, e del cognato, ; vengono valutati Persona_2 Controparte_2
congiuntamente e non hanno pregio.
La prova per testi è inammissibile: per parte è diretta a dimostrare circostanze che la sentenza stessa dà per non contestate e dunque provate, con punto di motivazione non oggetto di censura in questa sede ( la sussistenza di generici rapporti assistenziali); per parte risente di una capitolazione, che ove pure confermata integralmente dai testi, per la sua genericità, non darebbe prova della tipologia e della consistenza dell' attività di assistenza prestata a CP_2
e dunque non consentirebbe di ritenere provate circostanze necessarie
[...] per valutare la congruità delle due disposizioni patrimoniali rispetto all'attività assistenziale prestata, a fronte della quale le due disposizioni patrimoniali sarebbero state decise dal titolare della provvista sui conti correnti;
quanto alla riconducibilità dei disposti giro conto alla volontà di , la Controparte_2
capitolazione è del tutto priva del contesto di tempo e luogo in cui sarebbero state effettuate le disposizioni di danaro ( cfr. nello specifico capitolo n.8:”
Quando il sig. cointestò il conto corrente con la sig.ra Controparte_2
chiese di predisporre la firma disgiunta poiché la sig.ra Parte_1 Parte_1
doveva poter disporre di tutta la somma presente sul conto messa a
[...] propria disposizione quale liberalità per i servizi resi”; cap. 14:” il de cuius aveva inteso cointestare il proprio conto corrente con la sig.ra proprio Pt_1
quale atto di liberalità d'uso. Difatti il sig. era ben consapevole che CP_2
l'impegno della sig.ra sin dalla fine del 2007- data in cui la moglie del Pt_1
sig. si ammalò gravemente- profuso per intere giornate, e le spese per i CP_2
servizi sanitari ed accessori connessi sarebbero stati in sostanza equivalenti ai risparmi accantonati anche grazie all'aiuto della sorella dell'odierna convenuta”) e comunque non consentono di pervenire alla prova della riconducibilità delle disposizioni bancarie, pacificamente a firma di Pt_2
r.g. n. 7 alla volontà di e tanto meno alla prova della Pt_1 Controparte_2
motivazione che avrebbe determinato a cointestare il conto e a Controparte_2
disporre le movimentazioni di danaro in oggetto.
Dunque le prove articolate non sono idonee a dimostrare l'animus donandi di
, al quale è stata ricondotta la provvista del conto e che non ha Controparte_2
disposto direttamente i due movimenti di danaro.
Per altro, in difetto di specifiche censure, l'esito della prova, ove pure di conferma delle generiche circostanze capitolate, non inficerebbe i punti di motivazione che escludono il carattere di liberalità della cointestazione del conto per mancata prova e allegazione della rinuncia, di , al diritto a Controparte_2
ricevere un rendiconto dalla cointestataria del conto corrente e per indeterminatezza dell'oggetto dell'atto di liberalità rispetto all'accreditamento, sul conto corrente, di somme future rispetto a quelle presenti al momento della cointestazione del conto, punti di motivazione sufficienti a giustificare la decisione.
Quanto alle difese dell'appellante sulla mancanza di qualità, di CP_1
di erede legittimario di , nonché sulla mancata
[...] Controparte_2
proposizione di una domanda di collazione o riduzione.
La domanda restitutoria delle somme che il convenuto avrebbe prelevato, quale cointestatario, da un conto corrente del "de cuius" durante la vita di questi, non è qualificabile come petizione ereditaria (che consente all'erede di reclamare soltanto i beni nei quali egli sia succeduto "mortis causa" al defunto e che, dunque, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario), a ciò consegue che nella incontestata qualità di di Controparte_1 erede di , le difese dell'appellante in punto di mancanza di Controparte_2
qualità di erede legittimario, di collazione e di riduzione non hanno pregio e la incontestata qualità dei erede di è sufficiente a farne ritenere la Controparte_1
legittimazione ad agire per la restituzione delle somme oggetto delle due disposizioni a firma di su conto corrente cointestato a Parte_1 Parte_1
e , per somme depositate dal solo
[...] Controparte_2 CP_2
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo
(valore della causa: tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00; compensi medi;
esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata).
r.g. n. 8 Ulteriore contributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza, resa tra le parti, dal
[...] Controparte_1
Tribunale Ordinario di Roma n. 11677/2020, in data 20.08.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 83871/2015 promosso da nei confronti di Controparte_1
ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Parte_1
- Rigetta l'appello.
- Condanna a rifondere, a , le spese di lite che liquida, Parte_1 Controparte_1
in euro 9.991,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 25.06.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 9