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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/10/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2470 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Debora Scuteri e Nunzio Venuti, con i quali è elettivamente domiciliato in Messina, via Degli Angeli 183/A ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Alberto Fuochi, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/07/2025, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, essendo affetto da varie patologie, in data 26/04/2024 ha presentato domanda diretta ad ottenere il riconoscimento all'assegno ordinario di invalidità, che è stata rigettata;
- che ha proposto ricorso amministrativo al competente Comitato
Provinciale dell'Istituto, rimasto privo di riscontri e successivamente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il
C.T.U. non lo ha ritenuto meritevole del beneficio richiesto;
- che il C.T.U. non ha valutato correttamente le patologie sofferte, formando il proprio giudizio sulla base dell'incidenza delle patologie sulle ordinarie attività della vita quotidiana, non valutando le limitazioni con riferimento alla capacità lavorativa concreta;
- che il CTU non ha considerato in maniera adeguata la simultanea presenza e la significativa compromissione funzionale derivante dalle patologie
“Artrite Reumatoide, Spondiloartrosi e Cardiopatia Ipertensiva di II Classe
NYHA”, tutte documentate.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Ricorre Alla S.V. perché voglia: - Riconoscere e dichiarare la presenza nel ricorrente dello status invalidante richiesto per ottenere l'assegno ordinario
d'invalidità ai sensi dell'art.1 della legge 222 /1984 e con esso, sussistendo anche il requisito contributivo richiesto dalla legge, il diritto all'indicata prestazione, e ciò a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o, comunque dalla data che sarà determinata in corso di causa.
- Conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, alla corresponsione della sopra indicata prestazione nella misura di legge e con la dovuta decorrenza, oltre agli interessi legali;
- Disporre il rinnovo della ctu, al fine di verificare la sussistenza nell'assicurato dello stato 3
invalidante previsto per godere del chiesto assegno ordinario d'invalidità, e cioè la riduzione a meno di un terzo del normale della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini lavorative della stessa alla luce della documentazione sanitaria prodotta in atti, e con l'indicazione della data di insorgenza di detto stato invalidante. - Condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di causa da liquidare in favore del sottoscritto procuratore distrattario che dichiara di aver anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
concludendo per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
L'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 L. 222/1984, spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in maniera permanente a meno di un terzo.
Il legislatore, dunque, richiede non solo la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, ma anche in occupazioni confacenti ad attitudini dell'istante.
Nel caso di specie, non è contestata la sussistenza dei requisiti relativi al periodo minimo di anzianità contributiva, dal momento che la domanda è stata respinta soltanto per la non sussistenza della riduzione della capacità lavorativa per più di due terzi.
Pertanto, il contrasto tra le parti si riduce alla sussistenza del requisito sanitario.
Orbene, premettendo che incombe sulla parte che reclama l'accertamento del requisito sanitario legittimamente la prestazione richiesta, quanto meno un onere di allegazione degli elementi costitutivi della propria pretesa, nel ricorso 4
introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente a lamentare che il CTU non ha correttamente valutato le patologie da cui il ricorrente è affetto e che non si comprendono le ragioni in virtù delle quali il CTU non ha riconosciuto il requisito sanitario, considerando anche la natura ingravescente delle patologie, in relazione alle quali non sarebbe stata valutata l'incidenza sull'attività lavorativa in concreto svolta.
Orbene, osserva preliminarmente il giudicante che la natura ingravescente delle patologie non assume rilievo determinante, atteso che il giudizio – e di conseguenza la valutazione peritale - ha ad oggetto e condizioni attuali del periziato, non le previsioni future e ipotetiche, in dipendenza di eventuali aggravamenti.
Nondimeno, a fronte delle generiche censure avanzate da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui il ricorrente è affetto, dandone contezza e specificando l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Non corrisponde al vero la dedotta circostanza secondo cui il CTU non avrebbe tenuto in considerazione l'attività lavorativa svolta, limitandosi ad una valutazione della capacità lavorativa generica, in quanto, come ribadito anche all'esito delle osservazioni trasmesse dal difensore del ricorrente e come si evince dalla relazione peritale, ha considerato l'incidenza del quadro patologico riscontrato sull'attività lavorativa in concreto svolta e ha richiamato le tabelle dell'invalidità civile solo quali parametri guida, applicando correttamente la normativa di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984. 5
Orbene, la consulenza tecnica espletata in prime cure è esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto dell'incidenza concreta di tutte le patologie sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente.
Nondimeno, il CTU ha effettuato una visita accurata, dettagliatamente relazionata, prendendo in considerazione il quadro clinico del ricorrente, soffermandosi su ciascuna patologia all'esito dell'esame obiettivo e previo esame della documentazione medica in atti.
Le generiche critiche del ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento, in relazione all'incidenza sulla capacità lavorativa specifica, rispetto al momento della visita peritale.
Infatti, nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, prodotta in questo grado di giudizio, è in grado di mutare il quadro esaminato dal primo consulente, oppure capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni rispetto al momento della visita peritale.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche contenute nel ricorso introduttivo siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Infatti, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di 6
contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Infatti, la semplice affermazione che il consulente non abbia adeguatamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente non costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte).
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e che non si traduce in una critica al suo operato che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio e delle condizioni delle parti, vanno integralmente compensate.
Vanno, invece, poste a carico della ricorrente, parte soccombente, le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Per_1
[...] 7
Infatti, non è presente in atti (né del presente giudizio né del giudizio di accertamento tecnico preventivo) una dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp.
Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2470/2025, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese Parte_1
della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 23/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2470 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Debora Scuteri e Nunzio Venuti, con i quali è elettivamente domiciliato in Messina, via Degli Angeli 183/A ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Alberto Fuochi, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/07/2025, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, essendo affetto da varie patologie, in data 26/04/2024 ha presentato domanda diretta ad ottenere il riconoscimento all'assegno ordinario di invalidità, che è stata rigettata;
- che ha proposto ricorso amministrativo al competente Comitato
Provinciale dell'Istituto, rimasto privo di riscontri e successivamente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il
C.T.U. non lo ha ritenuto meritevole del beneficio richiesto;
- che il C.T.U. non ha valutato correttamente le patologie sofferte, formando il proprio giudizio sulla base dell'incidenza delle patologie sulle ordinarie attività della vita quotidiana, non valutando le limitazioni con riferimento alla capacità lavorativa concreta;
- che il CTU non ha considerato in maniera adeguata la simultanea presenza e la significativa compromissione funzionale derivante dalle patologie
“Artrite Reumatoide, Spondiloartrosi e Cardiopatia Ipertensiva di II Classe
NYHA”, tutte documentate.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Ricorre Alla S.V. perché voglia: - Riconoscere e dichiarare la presenza nel ricorrente dello status invalidante richiesto per ottenere l'assegno ordinario
d'invalidità ai sensi dell'art.1 della legge 222 /1984 e con esso, sussistendo anche il requisito contributivo richiesto dalla legge, il diritto all'indicata prestazione, e ciò a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o, comunque dalla data che sarà determinata in corso di causa.
- Conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, alla corresponsione della sopra indicata prestazione nella misura di legge e con la dovuta decorrenza, oltre agli interessi legali;
- Disporre il rinnovo della ctu, al fine di verificare la sussistenza nell'assicurato dello stato 3
invalidante previsto per godere del chiesto assegno ordinario d'invalidità, e cioè la riduzione a meno di un terzo del normale della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini lavorative della stessa alla luce della documentazione sanitaria prodotta in atti, e con l'indicazione della data di insorgenza di detto stato invalidante. - Condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di causa da liquidare in favore del sottoscritto procuratore distrattario che dichiara di aver anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
concludendo per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
L'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 L. 222/1984, spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in maniera permanente a meno di un terzo.
Il legislatore, dunque, richiede non solo la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, ma anche in occupazioni confacenti ad attitudini dell'istante.
Nel caso di specie, non è contestata la sussistenza dei requisiti relativi al periodo minimo di anzianità contributiva, dal momento che la domanda è stata respinta soltanto per la non sussistenza della riduzione della capacità lavorativa per più di due terzi.
Pertanto, il contrasto tra le parti si riduce alla sussistenza del requisito sanitario.
Orbene, premettendo che incombe sulla parte che reclama l'accertamento del requisito sanitario legittimamente la prestazione richiesta, quanto meno un onere di allegazione degli elementi costitutivi della propria pretesa, nel ricorso 4
introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente a lamentare che il CTU non ha correttamente valutato le patologie da cui il ricorrente è affetto e che non si comprendono le ragioni in virtù delle quali il CTU non ha riconosciuto il requisito sanitario, considerando anche la natura ingravescente delle patologie, in relazione alle quali non sarebbe stata valutata l'incidenza sull'attività lavorativa in concreto svolta.
Orbene, osserva preliminarmente il giudicante che la natura ingravescente delle patologie non assume rilievo determinante, atteso che il giudizio – e di conseguenza la valutazione peritale - ha ad oggetto e condizioni attuali del periziato, non le previsioni future e ipotetiche, in dipendenza di eventuali aggravamenti.
Nondimeno, a fronte delle generiche censure avanzate da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui il ricorrente è affetto, dandone contezza e specificando l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Non corrisponde al vero la dedotta circostanza secondo cui il CTU non avrebbe tenuto in considerazione l'attività lavorativa svolta, limitandosi ad una valutazione della capacità lavorativa generica, in quanto, come ribadito anche all'esito delle osservazioni trasmesse dal difensore del ricorrente e come si evince dalla relazione peritale, ha considerato l'incidenza del quadro patologico riscontrato sull'attività lavorativa in concreto svolta e ha richiamato le tabelle dell'invalidità civile solo quali parametri guida, applicando correttamente la normativa di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984. 5
Orbene, la consulenza tecnica espletata in prime cure è esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto dell'incidenza concreta di tutte le patologie sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente.
Nondimeno, il CTU ha effettuato una visita accurata, dettagliatamente relazionata, prendendo in considerazione il quadro clinico del ricorrente, soffermandosi su ciascuna patologia all'esito dell'esame obiettivo e previo esame della documentazione medica in atti.
Le generiche critiche del ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento, in relazione all'incidenza sulla capacità lavorativa specifica, rispetto al momento della visita peritale.
Infatti, nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, prodotta in questo grado di giudizio, è in grado di mutare il quadro esaminato dal primo consulente, oppure capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni rispetto al momento della visita peritale.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche contenute nel ricorso introduttivo siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Infatti, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di 6
contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Infatti, la semplice affermazione che il consulente non abbia adeguatamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente non costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte).
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e che non si traduce in una critica al suo operato che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio e delle condizioni delle parti, vanno integralmente compensate.
Vanno, invece, poste a carico della ricorrente, parte soccombente, le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Per_1
[...] 7
Infatti, non è presente in atti (né del presente giudizio né del giudizio di accertamento tecnico preventivo) una dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp.
Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2470/2025, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese Parte_1
della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 23/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci