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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 826/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BANDIERA AN PATRIZIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2571/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 92 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240025548318000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14 aprile 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420240025548318000 relativa alla tassa automobilistica anno
2021, notificata il 06.03.2025.
La ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione triennale del credito vantato, sostenendo che tra l'anno di imposta 2021 e la notifica della cartella nel 2025 fosse decorso ampiamente il termine prescrizionale.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Calabria. L'Agenzia ha eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni sollevate. La Regione Calabria ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Regione Calabria eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività, sostenendo che la ricorrente non ha documentato la data di notifica dell'atto impugnato.
Tale eccezione deve essere rigettata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il controllo sulla tempestività del ricorso costituisce un obbligo del giudice, non condizionato da contestazioni sollevate dalla parte resistente, il cui svolgimento deve necessariamente confrontarsi con il dovere di collaborazione posto dall'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel caso di specie, la ricorrente ha indicato nel ricorso la data di notifica della cartella (06.03.2025) e ha depositato copia dell'atto impugnato. Pur in presenza di contestazioni sulla tempestività, quando sorgono contestazioni sulla tempestività del ricorso per mancanza di documentazione attestante la data di notifica dell'atto impugnato, il giudice tributario non può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza prima ordinare l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti necessari a verificare l'osservanza delle regole processuali fondamentali.
Tuttavia, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni delle parti emerge che la cartella è stata notificata il 06.03.2025 e il ricorso è stato proposto il 14.04.2025, quindi entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il ricorso risulta pertanto tempestivo.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che le questioni sollevate attengono al merito della pretesa tributaria.
Tale eccezione deve essere rigettata. La ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito, questione che attiene direttamente all'attività di riscossione e per la quale sussiste la legittimazione passiva dell'agente della riscossione, ferma restando la necessità di chiamare in causa l'ente creditore per andare indenne dalle conseguenze della lite.
In materia di tassa automobilistica, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, si applica il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito in L. n.
53/1983.
Tuttavia, è necessario distinguere tra la fase di accertamento e quella di riscossione. Come precisato dalla Cassazione, il termine triennale previsto dall'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, si applica sia alla fase di accertamento che a quella riscossiva. Nonostante la qualificazione formale come termine di prescrizione, esso assume natura decadenziale con riferimento alla fase di accertamento.
Nel caso di specie, non risulta che sia stato notificato alcun avviso di accertamento per la tassa automobilistica dell'anno 2021. La cartella di pagamento del 06.03.2025 costituisce pertanto il primo atto con cui viene azionata la pretesa tributaria.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, per la successiva fase riscossiva, il termine di prescrizione triennale per la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale decorre dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento, momento in cui l'atto diviene definitivo per mancata impugnazione.
Tuttavia, quando non sia stato notificato alcun avviso di accertamento e la cartella costituisca il primo atto impositivo, il termine triennale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, come previsto dall'art. 5 citato.
La tassa automobilistica per l'anno 2021 doveva essere pagata entro il 31 dicembre 2021. Il termine triennale di prescrizione è quindi decorso dal 1° gennaio 2022 e si è compiuto il 31 dicembre 2024.
La cartella di pagamento, notificata il 06.03.2025, risulta pertanto tardiva rispetto al termine di prescrizione triennale, che si era già compiuto il 31 dicembre 2024.
Le convenute hanno invocato l'applicazione della normativa di sospensione dei termini per l'emergenza
COVID-19. Tuttavia, tale normativa non trova applicazione nel caso di specie, in quanto la sospensione prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 si è conclusa il 31 agosto 2021 e non può incidere su un termine di prescrizione che si sarebbe comunque compiuto il 31 dicembre 2024.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto per intervenuta prescrizione del credito tributario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso;
CONDANNA lle parti resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
€ 1.0-00,00, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente;
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BANDIERA AN PATRIZIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2571/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 92 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240025548318000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14 aprile 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420240025548318000 relativa alla tassa automobilistica anno
2021, notificata il 06.03.2025.
La ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione triennale del credito vantato, sostenendo che tra l'anno di imposta 2021 e la notifica della cartella nel 2025 fosse decorso ampiamente il termine prescrizionale.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Calabria. L'Agenzia ha eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni sollevate. La Regione Calabria ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Regione Calabria eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività, sostenendo che la ricorrente non ha documentato la data di notifica dell'atto impugnato.
Tale eccezione deve essere rigettata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il controllo sulla tempestività del ricorso costituisce un obbligo del giudice, non condizionato da contestazioni sollevate dalla parte resistente, il cui svolgimento deve necessariamente confrontarsi con il dovere di collaborazione posto dall'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel caso di specie, la ricorrente ha indicato nel ricorso la data di notifica della cartella (06.03.2025) e ha depositato copia dell'atto impugnato. Pur in presenza di contestazioni sulla tempestività, quando sorgono contestazioni sulla tempestività del ricorso per mancanza di documentazione attestante la data di notifica dell'atto impugnato, il giudice tributario non può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza prima ordinare l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti necessari a verificare l'osservanza delle regole processuali fondamentali.
Tuttavia, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni delle parti emerge che la cartella è stata notificata il 06.03.2025 e il ricorso è stato proposto il 14.04.2025, quindi entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il ricorso risulta pertanto tempestivo.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che le questioni sollevate attengono al merito della pretesa tributaria.
Tale eccezione deve essere rigettata. La ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito, questione che attiene direttamente all'attività di riscossione e per la quale sussiste la legittimazione passiva dell'agente della riscossione, ferma restando la necessità di chiamare in causa l'ente creditore per andare indenne dalle conseguenze della lite.
In materia di tassa automobilistica, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, si applica il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito in L. n.
53/1983.
Tuttavia, è necessario distinguere tra la fase di accertamento e quella di riscossione. Come precisato dalla Cassazione, il termine triennale previsto dall'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, si applica sia alla fase di accertamento che a quella riscossiva. Nonostante la qualificazione formale come termine di prescrizione, esso assume natura decadenziale con riferimento alla fase di accertamento.
Nel caso di specie, non risulta che sia stato notificato alcun avviso di accertamento per la tassa automobilistica dell'anno 2021. La cartella di pagamento del 06.03.2025 costituisce pertanto il primo atto con cui viene azionata la pretesa tributaria.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, per la successiva fase riscossiva, il termine di prescrizione triennale per la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale decorre dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento, momento in cui l'atto diviene definitivo per mancata impugnazione.
Tuttavia, quando non sia stato notificato alcun avviso di accertamento e la cartella costituisca il primo atto impositivo, il termine triennale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, come previsto dall'art. 5 citato.
La tassa automobilistica per l'anno 2021 doveva essere pagata entro il 31 dicembre 2021. Il termine triennale di prescrizione è quindi decorso dal 1° gennaio 2022 e si è compiuto il 31 dicembre 2024.
La cartella di pagamento, notificata il 06.03.2025, risulta pertanto tardiva rispetto al termine di prescrizione triennale, che si era già compiuto il 31 dicembre 2024.
Le convenute hanno invocato l'applicazione della normativa di sospensione dei termini per l'emergenza
COVID-19. Tuttavia, tale normativa non trova applicazione nel caso di specie, in quanto la sospensione prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 si è conclusa il 31 agosto 2021 e non può incidere su un termine di prescrizione che si sarebbe comunque compiuto il 31 dicembre 2024.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto per intervenuta prescrizione del credito tributario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso;
CONDANNA lle parti resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
€ 1.0-00,00, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente;