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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 5674/2022 R.G., promossa da:
C.F. in persona del legale rappresentante, con sede in Perugia, Via Guido Parte_1 P.IVA_1
Rossa n. 31, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Accica, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Pico della
Mirandola n. 44;
ATTRICE OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in Terrioli di CP_1 P.IVA_2
Corciano, Via Cavallino n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Greco, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Perugia, Corso Vannucci n. 63;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato Era proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1719/2022 emesso dal Tribunale di Perugia in data 21 ottobre 2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 23.933,12 oltre interessi e spese.
La parte opponente in via preliminare concludeva perché venisse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in violazione del disposto di cui agli artt. 125 e 156 cpc, ovvero in carenza della indicazione del difensore, del codice fiscale dello stesso e quindi della domiciliazione. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito chiedeva che venisse accertato e dichiarato che la parte opposta ha applicato un prezzo maggiore rispetto a quello di listino e agli accordi di € 0.20 centesimi al Kg, nelle forniture di verdure congelate nell'anno 2020 e 2021. Per l'effetto chiedeva che venisse dichiarato che la Ditta opponente ha versato a la maggiore somma non dovuta di € 18.664,00 e che pertanto la somma CP_1
effettivamente dovuta è di € 5.289,12. Si opponeva infine alla concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
La parte opponente a sostegno delle proprie ragioni deduceva in via preliminare che il decreto ingiuntivo fosse nullo in quanto emesso nonostante nel corpo dell'atto non vi fosse l'indicazione del difensore e del suo codice fiscale. Ritiene che l'atto sia privo degli elementi essenziali, tra cui la domiciliazione. Ritiene che siano stati violati i principi di cui all'art. 125 e 156 cpc, mancando di requisiti indispensabili per la sua emissione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Nel merito rileva di essere divenuta cliente della opposta a seguito di un contratto di affitto CP_2
Par di azienda intercorso tra la e la a cui l'opposta già forniva verdure Pt_1 CP_3 Parte_2
congelate.
Riferiva di essere subentrata in tutti i contratti che la Gastronomia Umbra srl aveva con i suoi fornitori, tra cui CP_1
Riferiva di avere comprato verdure congelate da confidando nella circostanza che CP_1
mantenesse i medesimi prezzi applicati alla Gastronomia Umbra, tanto è vero che tra le parti CP_1
era stato stipulato un contratto verbale a seguito di un incontro tenuto presso la sede di Gastronomia
Umbra.
La parte opponente riferisce che nel mese di novembre 2021, dipendente della Persona_1
Gastronomia Umbra e poi dipendente della opponente si era accorta che l'opposta ha innalzato il listino prezzo senza preavviso.
Riferiva che addetta alla contabilità insieme a hanno contattato Persona_1 Controparte_4
l'opposta chiedendo il ricalcolo delle forniture e la emissione delle relative note di credito. Riferiva Par che l'opposta aveva risposto con la comunicazione del 24 novembre 2021 che da venne Pt_1
contestata in data 8 marzo 2022. Nella suddetta contestazione riferiva di avere contestato i prezzi applicati superiori a quelli concordati e al listino in vigore all'epoca, oltre a rilevare che aveva pagato la somma di € 18.664,00 in più rispetto a quanto effettivamente dovuto. In base a detto ricalcolo ritiene che sia creditrice della minor somma di € 5.289,12. CP_1
Era ritiene che il decreto ingiuntivo debba essere revocato e si opponeva anche alla concessione Pt_1
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'opposta la quale chiedeva che l'atto di citazione venisse dichiarato nullo in quanto il decreto opposto è inesistente e/o mai notificato dalla convenuta opposta. In via subordinata chiedeva il rigetto della opposizione ritenendola infondata in fatto ed in diritto con condanna di al pagamento della somma di € 23.933,12 oltre interessi e Pt_1
spese. Chiedeva inoltre che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La parte opposta a sostegno delle proprie ragioni eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, evidenziando che la parte opponente si era opposta al decreto ingiuntivo n. 4226/2022 e non al decreto ingiuntivo n. 1719/2022. Riferiva che detto decreto ingiuntivo non era mai stato emesso in favore di e lo stesso non è stato mai notificato Controparte_1 all'opponente dalla opposta. Ritiene che l'atto di citazione debba essere dichiarato nullo e/o inesistente in quanto il decreto opposto è inesistente e/o mai notificato dalla convenuta opposta.
In merito alla eccepita nullità del decreto ingiuntivo rileva che l'omessa indicazione del codice fiscale del proprio patrocinato non può essere ricondotta ad una ipotesi di nullità, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge e non potendo ritenersi che detta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto. Ritiene che analogo discorso valga anche per quanto riguarda l'omessa indicazione del nome del difensore nella parte iniziale dell'atto, trattandosi di un errore materiale che non invalida l'atto. Evidenziava che l'indicazione del difensore risulta dal corpo dell'atto, essendo specificato sia nella intestazione, sia nella sottoscrizione dello stesso, sia nella procura rilasciata al difensore in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e notificata al debitore ingiunto insieme al ricorso.
In merito al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto rileva che le fatture emesse dalla opposta sono legittime e le somme ingiunte sono dovute. Evidenzia che la parte opponente non ha mai contestato la fornitura, ma solo i prezzi applicati che a suo dire non sono contestabili in quanto accettati dalla opponente stessa al momento dell'accettazione delle forniture.
Rileva che le forniture oggetto di contestazione risalgono al mese di gennaio 2021In particolare, si rileva che le forniture oggetto delle fatture in contestazione risalgono al mese di gennaio 2021 e che nulla aveva mai eccepito. Riferiva che l'opposta prima della emissione delle fatture aveva effettuato alla opponente altre forniture che erano state regolarmente pagate.
Ha aggiunto che le contestazioni sono pervenute dopo la messa in mora della opponente.
Ritiene che anche l'eccezione di compensazione debba essere disattesa in quanto trattasi di prezzi applicati in precedenza dalla opposta e che in ogni caso il documento prodotto di formazione del debitore non può assumere valore di prova. Si oppone inoltre alla prova per testi richiesta dalla opponente e anche all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc.
Ribadisce infine che la parte opponente ha contestato il credito provato dall'opposto con la produzione delle fatture, senza, tuttavia, fornire la prova di circostanze estintive del diritto di credito vantato da Ribadisce che l'opponente con la produzione della comunicazione a mezzo CP_1 pec ha ammesso di aver ricevuto la fornitura, riconoscendosi, tra l'altro, debitrice della somma di euro 18.664,00. Insisteva, infine, nella concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Alla prima udienza la causa veniva trattenuta in riserva e con provvedimento del 9 maggio 2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Con il medesimo provvedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc e la causa veniva rinviata per la discussione sulle richieste istruttorie all'udienza del 18 ottobre 2023. A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva e, ammesse le prove, veniva rinviata per il loro espletamento all'udienza del 20 marzo 2024. Espletata tutta l'attività istruttoria veniva fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 dicembre 2024. La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di giorni venti per il deposito di memorie conclusionali ed ulteriore termine di giorni venti per il deposito memorie in replica conclusionale.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto l'indicazione del decreto ingiuntivo n. 4226/2022 è un mero errore materiale. Ed invero il fascicolo relativo al decreto ingiuntivo è il n. 4226/2022 mentre il numero del decreto ingiuntivo è il n.
1719/2022. È evidente che si tratta di un semplice errore materiale.
Anche l'eccezione relativa alla nullità del decreto ingiuntivo va rigettata. Risulta che nel ricorso per decreto ingiuntivo è stato omesso il nominativo del patrocinatore ed il suo codice fiscale. L'avere evidenziato l'opponente che nel ricorso per decreto ingiuntivo non è stato indicato il nominativo ed il codice fiscale non induce comunque alcun dubbio sulla identità del legale che rappresenta CP_1
[...
D'altra parte, la mancata e/o errata indicazione del codice fiscale non è espressamente comminata dalla legge perché detta mancanza e/o errata indicazione non integra la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto.
Infatti, non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge (art. 156, comma 1, cpc) e d'altra parte il raggiungimento dello scopo preclude l'insorgere della patologia invalidante.
In tale contesto la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 163 n. 6, può essere pronunciata soltanto se e quando l'omissione e/o l'erronea indicazione determini una incertezza assoluta in ordine alla individuazione del difensore della parte, altrimenti l'omissione costituisce una violazione meramente formale che si traduce in una irregolarità non invalidante l'atto giudiziale.
Deve inoltre rilevarsi che la funzione del codice fiscale è quella di identificare in modo univoco le persone a fini fiscali, con la conseguenza che non riguarda i rapporti tra le parti e neppure quelli tra le parti ed il giudice con la conseguenza che la violazione di una norma che disciplina un rapporto estraneo al processo (e cioè con l'amministrazione finanziaria) non può riflettere i suoi effetti sul procedimento (cfr. tra le altre Tribunale Varese 16 aprile 2010).
In tale contesto non deve essere pronunciata la nullità del decreto ingiuntivo opposto ma al più deve essere ordinato di rimuovere detta irregolarità. Dalla procura del 21 settembre 2022 depositata al momento della costituzione in giudizio relativa al fascicolo monitorio la irregolarità risulta rimossa.
Da detta procura si evince in modo chiaro che il difensore di è l'Avv. Lara Greco che ha CP_1
anche sottoscritto il ricorso per decreto ingiuntivo.
Nel merito va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
Tanto precisato, va, comunque, rilevato che, nel caso in esame, la parte opponente non contesta di avere ricevuto la merce di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo e di conseguenza, ai sensi dell'art. 115 primo comma cpc, la circostanza della consegna della merce deve ritenersi pacificamente ammessa. E' noto, infatti, che ai sensi dell'art. 115, comma primo cpc, il giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i " fatti non specificamente contestati dalla parte costituita ".
Dalla documentazione agli atti risulta che la parte opponente, oltre ad avere usufruito delle forniture della merce per cui è causa ha provveduto a effettuare la prima contestazione dei prezzi applicati dopo avere ricevuto il sollecito di pagamento.
Dalle prove testimoniali raccolte va poi rilevato che la parte opponente non ha provato l'esistenza di accordi verbali tra le parti e neppure quale fosse il prezzo che l'opposta praticava a Gastronomia
Umbra srl. Ed invero la teste ha riferito che lavorava presso Gastronomia Umbra srl Persona_1
e che nel 2019 detta società per evitare il fallimento ha attuato un concordato. Ha riferito che
Gastronomia Umbra ha affittato ad il ramo di azienda e a seguito di un accordo sindacale Parte_1 venne assunta da quest'ultima insieme ad altri sei colleghi, con le medesime funzioni. Ha riferito anche che ha mantenuto rapporti con molti fornitori che erano di Gastronomia Umbra srl. Parte_1
La teste ha anche aggiunto di essere al corrente dei prezzi pattuiti tra le parti anche se non era presente all'incontro tra i rappresentanti di e per “parlare di prezzi”. Ha riferito di sapere di Pt_1 CP_1
“riflesso” che detto incontro “riguardava le forniture e le verdure congelate”. Ha aggiunto di essersi accorta “che i prezzi non corrispondevano a quelli di cui erano al corrente”, aggiungendo che i prezzi le erano stati riferiti da Giorgelli di Era G srl.
La teste ha anche riferito di non ricordare come fossero stati pattuiti i prezzi perché venivano concordati dalla direzione e non dalla teste personalmente.
La teste ha poi riferito che i prezzi applicati da ad erano identici a quelli applicati a CP_1 Pt_1
Gastronomia Umbra srl sino ad un certo punto, ma non ha saputo riferire quando i prezzi fossero aumentati e il prezzo applicato a Gastronomia Umbra srl.
La teste infine ha riferito di avere parlato personalmente con il rappresentante di il quale le CP_1
riferì che non potevano essere applicati gli stessi prezzi che venivano applicati a gastronomia Umbra srl “a causa del mercato che in quel momento non lo consentiva”, aggiungendo di essere a conoscenza del fatto che molti fornitori almeno all'inizio avevano mantenuto gli stessi prezzi applicati a
Gastronomia Umbra.
Dalla testimonianza resa dalla suddetta teste è dunque emerso che i prezzi non vennero concordati alla sua presenza e che non era presente agli accordi intercorsi tra le parti e che tale circostanza le è stata riferita. Non ha nemmeno riferito il prezzo che veniva applicato a Gastronomia Umbra srl.
Anche il teste , padre di che aveva preso in affitto il ramo di azienda Controparte_4 Controparte_5
della Gastronomia Umbra srl, ha riferito che tra le parti in causa venne concluso un accordo presso la
Gastronomia Umbra nel mese di giugno 2020. Ha riferito che l'accordo prevedeva “di proseguire con gli stessi fornitori, tra cui e con gli stessi prezzi che erano stati applicati alla Gastronomia CP_1
Umbra”. Il teste ha riferito che detto accordo valeva per tutti i fornitori. Il teste ha poi aggiunto di avere telefonato personalmente a facendo presente che “vi era una discrepanza di venti CP_1 centesimi al Kilo” Il teste ha anche riferito di non avere nella azienda un ruolo istituzionale e di essere socio di Pt_1
Il teste ha quindi riferito che tra le parti ci fossero stati degli accordi, ma non ha riferito quali fossero i prezzi applicati da alla ditta opponente. CP_1
Dalle testimonianze non è neppure emerso quali fossero i prezzi applicati da a CP_1 Parte_3
circostanza che non può ritenersi provata neppure con il documento versato in atti dalla
[...]
parte opponente nel quale sono indicati i prezzi, trattandosi di un mero elenco di provenienza unilaterale. Va infine evidenziato che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3581/2024 ha affermato che la fattura può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
Dalla documentazione in atti risulta che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo sono tutte registrate. Risulta altresì che la parte opponente si è limitata a contestare il prezzo ma non la fornitura ricevuta;
prezzo che però non è stato provato in quanto nel corso del procedimento non è emerso in alcun modo quale fosse il prezzo applicato da a Gastronomia Umbra srl. CP_1
Tenuto conto di quanto osservato, le prove documentali in atti consentono di ritenere che il decreto ingiuntivo n. 1719/2022 emesso dal Tribunale di Perugia in data 22 ottobre 2022, con il quale veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di € 23.933,12 oltre interessi e spese, debba essere confermato.
Conseguentemente l'opponente, in persona del legale rappresentante, deve essere Parte_1
condannata al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della somma CP_1 di € 23.933,12. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di in persona del legale raprresentante, tenuto conto dell'attività Parte_1
effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5674/2022, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta le eccezioni preliminari;
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1719/2022 emesso in data 22 ottobre 2022 dal Tribunale di Perugia;
- condanna conseguentemente in persona del legale raprresentante, al pagamento in favore Parte_1 di in persona del legale rappresentante, della somma di € 23.933,12, oltre gli interessi CP_1
dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 11 febbraio 2025 Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 5674/2022 R.G., promossa da:
C.F. in persona del legale rappresentante, con sede in Perugia, Via Guido Parte_1 P.IVA_1
Rossa n. 31, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Accica, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Pico della
Mirandola n. 44;
ATTRICE OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in Terrioli di CP_1 P.IVA_2
Corciano, Via Cavallino n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Greco, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Perugia, Corso Vannucci n. 63;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato Era proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1719/2022 emesso dal Tribunale di Perugia in data 21 ottobre 2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 23.933,12 oltre interessi e spese.
La parte opponente in via preliminare concludeva perché venisse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in violazione del disposto di cui agli artt. 125 e 156 cpc, ovvero in carenza della indicazione del difensore, del codice fiscale dello stesso e quindi della domiciliazione. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito chiedeva che venisse accertato e dichiarato che la parte opposta ha applicato un prezzo maggiore rispetto a quello di listino e agli accordi di € 0.20 centesimi al Kg, nelle forniture di verdure congelate nell'anno 2020 e 2021. Per l'effetto chiedeva che venisse dichiarato che la Ditta opponente ha versato a la maggiore somma non dovuta di € 18.664,00 e che pertanto la somma CP_1
effettivamente dovuta è di € 5.289,12. Si opponeva infine alla concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
La parte opponente a sostegno delle proprie ragioni deduceva in via preliminare che il decreto ingiuntivo fosse nullo in quanto emesso nonostante nel corpo dell'atto non vi fosse l'indicazione del difensore e del suo codice fiscale. Ritiene che l'atto sia privo degli elementi essenziali, tra cui la domiciliazione. Ritiene che siano stati violati i principi di cui all'art. 125 e 156 cpc, mancando di requisiti indispensabili per la sua emissione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Nel merito rileva di essere divenuta cliente della opposta a seguito di un contratto di affitto CP_2
Par di azienda intercorso tra la e la a cui l'opposta già forniva verdure Pt_1 CP_3 Parte_2
congelate.
Riferiva di essere subentrata in tutti i contratti che la Gastronomia Umbra srl aveva con i suoi fornitori, tra cui CP_1
Riferiva di avere comprato verdure congelate da confidando nella circostanza che CP_1
mantenesse i medesimi prezzi applicati alla Gastronomia Umbra, tanto è vero che tra le parti CP_1
era stato stipulato un contratto verbale a seguito di un incontro tenuto presso la sede di Gastronomia
Umbra.
La parte opponente riferisce che nel mese di novembre 2021, dipendente della Persona_1
Gastronomia Umbra e poi dipendente della opponente si era accorta che l'opposta ha innalzato il listino prezzo senza preavviso.
Riferiva che addetta alla contabilità insieme a hanno contattato Persona_1 Controparte_4
l'opposta chiedendo il ricalcolo delle forniture e la emissione delle relative note di credito. Riferiva Par che l'opposta aveva risposto con la comunicazione del 24 novembre 2021 che da venne Pt_1
contestata in data 8 marzo 2022. Nella suddetta contestazione riferiva di avere contestato i prezzi applicati superiori a quelli concordati e al listino in vigore all'epoca, oltre a rilevare che aveva pagato la somma di € 18.664,00 in più rispetto a quanto effettivamente dovuto. In base a detto ricalcolo ritiene che sia creditrice della minor somma di € 5.289,12. CP_1
Era ritiene che il decreto ingiuntivo debba essere revocato e si opponeva anche alla concessione Pt_1
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'opposta la quale chiedeva che l'atto di citazione venisse dichiarato nullo in quanto il decreto opposto è inesistente e/o mai notificato dalla convenuta opposta. In via subordinata chiedeva il rigetto della opposizione ritenendola infondata in fatto ed in diritto con condanna di al pagamento della somma di € 23.933,12 oltre interessi e Pt_1
spese. Chiedeva inoltre che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La parte opposta a sostegno delle proprie ragioni eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, evidenziando che la parte opponente si era opposta al decreto ingiuntivo n. 4226/2022 e non al decreto ingiuntivo n. 1719/2022. Riferiva che detto decreto ingiuntivo non era mai stato emesso in favore di e lo stesso non è stato mai notificato Controparte_1 all'opponente dalla opposta. Ritiene che l'atto di citazione debba essere dichiarato nullo e/o inesistente in quanto il decreto opposto è inesistente e/o mai notificato dalla convenuta opposta.
In merito alla eccepita nullità del decreto ingiuntivo rileva che l'omessa indicazione del codice fiscale del proprio patrocinato non può essere ricondotta ad una ipotesi di nullità, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge e non potendo ritenersi che detta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto. Ritiene che analogo discorso valga anche per quanto riguarda l'omessa indicazione del nome del difensore nella parte iniziale dell'atto, trattandosi di un errore materiale che non invalida l'atto. Evidenziava che l'indicazione del difensore risulta dal corpo dell'atto, essendo specificato sia nella intestazione, sia nella sottoscrizione dello stesso, sia nella procura rilasciata al difensore in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e notificata al debitore ingiunto insieme al ricorso.
In merito al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto rileva che le fatture emesse dalla opposta sono legittime e le somme ingiunte sono dovute. Evidenzia che la parte opponente non ha mai contestato la fornitura, ma solo i prezzi applicati che a suo dire non sono contestabili in quanto accettati dalla opponente stessa al momento dell'accettazione delle forniture.
Rileva che le forniture oggetto di contestazione risalgono al mese di gennaio 2021In particolare, si rileva che le forniture oggetto delle fatture in contestazione risalgono al mese di gennaio 2021 e che nulla aveva mai eccepito. Riferiva che l'opposta prima della emissione delle fatture aveva effettuato alla opponente altre forniture che erano state regolarmente pagate.
Ha aggiunto che le contestazioni sono pervenute dopo la messa in mora della opponente.
Ritiene che anche l'eccezione di compensazione debba essere disattesa in quanto trattasi di prezzi applicati in precedenza dalla opposta e che in ogni caso il documento prodotto di formazione del debitore non può assumere valore di prova. Si oppone inoltre alla prova per testi richiesta dalla opponente e anche all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc.
Ribadisce infine che la parte opponente ha contestato il credito provato dall'opposto con la produzione delle fatture, senza, tuttavia, fornire la prova di circostanze estintive del diritto di credito vantato da Ribadisce che l'opponente con la produzione della comunicazione a mezzo CP_1 pec ha ammesso di aver ricevuto la fornitura, riconoscendosi, tra l'altro, debitrice della somma di euro 18.664,00. Insisteva, infine, nella concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Alla prima udienza la causa veniva trattenuta in riserva e con provvedimento del 9 maggio 2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Con il medesimo provvedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc e la causa veniva rinviata per la discussione sulle richieste istruttorie all'udienza del 18 ottobre 2023. A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva e, ammesse le prove, veniva rinviata per il loro espletamento all'udienza del 20 marzo 2024. Espletata tutta l'attività istruttoria veniva fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 dicembre 2024. La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di giorni venti per il deposito di memorie conclusionali ed ulteriore termine di giorni venti per il deposito memorie in replica conclusionale.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto l'indicazione del decreto ingiuntivo n. 4226/2022 è un mero errore materiale. Ed invero il fascicolo relativo al decreto ingiuntivo è il n. 4226/2022 mentre il numero del decreto ingiuntivo è il n.
1719/2022. È evidente che si tratta di un semplice errore materiale.
Anche l'eccezione relativa alla nullità del decreto ingiuntivo va rigettata. Risulta che nel ricorso per decreto ingiuntivo è stato omesso il nominativo del patrocinatore ed il suo codice fiscale. L'avere evidenziato l'opponente che nel ricorso per decreto ingiuntivo non è stato indicato il nominativo ed il codice fiscale non induce comunque alcun dubbio sulla identità del legale che rappresenta CP_1
[...
D'altra parte, la mancata e/o errata indicazione del codice fiscale non è espressamente comminata dalla legge perché detta mancanza e/o errata indicazione non integra la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto.
Infatti, non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge (art. 156, comma 1, cpc) e d'altra parte il raggiungimento dello scopo preclude l'insorgere della patologia invalidante.
In tale contesto la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 163 n. 6, può essere pronunciata soltanto se e quando l'omissione e/o l'erronea indicazione determini una incertezza assoluta in ordine alla individuazione del difensore della parte, altrimenti l'omissione costituisce una violazione meramente formale che si traduce in una irregolarità non invalidante l'atto giudiziale.
Deve inoltre rilevarsi che la funzione del codice fiscale è quella di identificare in modo univoco le persone a fini fiscali, con la conseguenza che non riguarda i rapporti tra le parti e neppure quelli tra le parti ed il giudice con la conseguenza che la violazione di una norma che disciplina un rapporto estraneo al processo (e cioè con l'amministrazione finanziaria) non può riflettere i suoi effetti sul procedimento (cfr. tra le altre Tribunale Varese 16 aprile 2010).
In tale contesto non deve essere pronunciata la nullità del decreto ingiuntivo opposto ma al più deve essere ordinato di rimuovere detta irregolarità. Dalla procura del 21 settembre 2022 depositata al momento della costituzione in giudizio relativa al fascicolo monitorio la irregolarità risulta rimossa.
Da detta procura si evince in modo chiaro che il difensore di è l'Avv. Lara Greco che ha CP_1
anche sottoscritto il ricorso per decreto ingiuntivo.
Nel merito va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
Tanto precisato, va, comunque, rilevato che, nel caso in esame, la parte opponente non contesta di avere ricevuto la merce di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo e di conseguenza, ai sensi dell'art. 115 primo comma cpc, la circostanza della consegna della merce deve ritenersi pacificamente ammessa. E' noto, infatti, che ai sensi dell'art. 115, comma primo cpc, il giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i " fatti non specificamente contestati dalla parte costituita ".
Dalla documentazione agli atti risulta che la parte opponente, oltre ad avere usufruito delle forniture della merce per cui è causa ha provveduto a effettuare la prima contestazione dei prezzi applicati dopo avere ricevuto il sollecito di pagamento.
Dalle prove testimoniali raccolte va poi rilevato che la parte opponente non ha provato l'esistenza di accordi verbali tra le parti e neppure quale fosse il prezzo che l'opposta praticava a Gastronomia
Umbra srl. Ed invero la teste ha riferito che lavorava presso Gastronomia Umbra srl Persona_1
e che nel 2019 detta società per evitare il fallimento ha attuato un concordato. Ha riferito che
Gastronomia Umbra ha affittato ad il ramo di azienda e a seguito di un accordo sindacale Parte_1 venne assunta da quest'ultima insieme ad altri sei colleghi, con le medesime funzioni. Ha riferito anche che ha mantenuto rapporti con molti fornitori che erano di Gastronomia Umbra srl. Parte_1
La teste ha anche aggiunto di essere al corrente dei prezzi pattuiti tra le parti anche se non era presente all'incontro tra i rappresentanti di e per “parlare di prezzi”. Ha riferito di sapere di Pt_1 CP_1
“riflesso” che detto incontro “riguardava le forniture e le verdure congelate”. Ha aggiunto di essersi accorta “che i prezzi non corrispondevano a quelli di cui erano al corrente”, aggiungendo che i prezzi le erano stati riferiti da Giorgelli di Era G srl.
La teste ha anche riferito di non ricordare come fossero stati pattuiti i prezzi perché venivano concordati dalla direzione e non dalla teste personalmente.
La teste ha poi riferito che i prezzi applicati da ad erano identici a quelli applicati a CP_1 Pt_1
Gastronomia Umbra srl sino ad un certo punto, ma non ha saputo riferire quando i prezzi fossero aumentati e il prezzo applicato a Gastronomia Umbra srl.
La teste infine ha riferito di avere parlato personalmente con il rappresentante di il quale le CP_1
riferì che non potevano essere applicati gli stessi prezzi che venivano applicati a gastronomia Umbra srl “a causa del mercato che in quel momento non lo consentiva”, aggiungendo di essere a conoscenza del fatto che molti fornitori almeno all'inizio avevano mantenuto gli stessi prezzi applicati a
Gastronomia Umbra.
Dalla testimonianza resa dalla suddetta teste è dunque emerso che i prezzi non vennero concordati alla sua presenza e che non era presente agli accordi intercorsi tra le parti e che tale circostanza le è stata riferita. Non ha nemmeno riferito il prezzo che veniva applicato a Gastronomia Umbra srl.
Anche il teste , padre di che aveva preso in affitto il ramo di azienda Controparte_4 Controparte_5
della Gastronomia Umbra srl, ha riferito che tra le parti in causa venne concluso un accordo presso la
Gastronomia Umbra nel mese di giugno 2020. Ha riferito che l'accordo prevedeva “di proseguire con gli stessi fornitori, tra cui e con gli stessi prezzi che erano stati applicati alla Gastronomia CP_1
Umbra”. Il teste ha riferito che detto accordo valeva per tutti i fornitori. Il teste ha poi aggiunto di avere telefonato personalmente a facendo presente che “vi era una discrepanza di venti CP_1 centesimi al Kilo” Il teste ha anche riferito di non avere nella azienda un ruolo istituzionale e di essere socio di Pt_1
Il teste ha quindi riferito che tra le parti ci fossero stati degli accordi, ma non ha riferito quali fossero i prezzi applicati da alla ditta opponente. CP_1
Dalle testimonianze non è neppure emerso quali fossero i prezzi applicati da a CP_1 Parte_3
circostanza che non può ritenersi provata neppure con il documento versato in atti dalla
[...]
parte opponente nel quale sono indicati i prezzi, trattandosi di un mero elenco di provenienza unilaterale. Va infine evidenziato che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3581/2024 ha affermato che la fattura può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
Dalla documentazione in atti risulta che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo sono tutte registrate. Risulta altresì che la parte opponente si è limitata a contestare il prezzo ma non la fornitura ricevuta;
prezzo che però non è stato provato in quanto nel corso del procedimento non è emerso in alcun modo quale fosse il prezzo applicato da a Gastronomia Umbra srl. CP_1
Tenuto conto di quanto osservato, le prove documentali in atti consentono di ritenere che il decreto ingiuntivo n. 1719/2022 emesso dal Tribunale di Perugia in data 22 ottobre 2022, con il quale veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di € 23.933,12 oltre interessi e spese, debba essere confermato.
Conseguentemente l'opponente, in persona del legale rappresentante, deve essere Parte_1
condannata al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della somma CP_1 di € 23.933,12. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di in persona del legale raprresentante, tenuto conto dell'attività Parte_1
effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5674/2022, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta le eccezioni preliminari;
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1719/2022 emesso in data 22 ottobre 2022 dal Tribunale di Perugia;
- condanna conseguentemente in persona del legale raprresentante, al pagamento in favore Parte_1 di in persona del legale rappresentante, della somma di € 23.933,12, oltre gli interessi CP_1
dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 11 febbraio 2025 Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)