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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/07/2025, n. 26952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26952 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL HE UI RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26952 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 26/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 18 marzo 2025 il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse dì RL AL AN EZ avverso il provvedimento del Gip del Tribunale locale con il quale, in data 7 marzo 2025, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1), 5) e 5) bis, a seguito della richiesta avanzata dal P.M. in data 4 marzo 2025, e in relazione ai quali, all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza del 26 febbraio 2025 il ricorrente è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione. ,y Il Tribunale / dopo aver premesso che per la maggior parte dei coindagati la misura cautelare era stata adottata nell'ottobre 2023 sulla scorta di una contestazione associativa e di un certo numero di reati fine "più "ristretto", essendosi poi disvelati altri fatti di reato/ oltre che l'identità di taluni soggetti citati nelle intercettazioni, solo in epoca successiva alla adozione del provvedimento genetico, ha passato in rassegna gli elementi sulla scorta dei quali è stato delineato il quadro cautelare posto a carico del AN. 2.Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso/ affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta il vizio di motivazione in merito alla sussistenza e alla attualità delle esigenze cautelarí. Secondo la difesa) la motivazione sarebbe illogica in quanto l'ordinanza custodiale in carcere sulla quale il Tribunale era stato chiamato a decidere è intervenuta dopo la sentenza di condanna del ricorrente, sul presupposto del rinvenimento, in data 6 giugno 2024 di sostanza stupefacente e denaro, presso l'abitazione del AN, fatto questo per il quale è pendente procedimento penale presso il Tribunale di Bergamo. Secondo la difesa idal 6 giugno 2024 alla data di applicazione della misura intramuraria non vi è stato alcun mutamento se non in senso favorevole-dato che il Gip di Bergamo ha "concesso" al AN il patteggiamento e alla data del 17 dicembre 2024 era stata disposta la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Gli argomenti spesi dal Tribunale, secondo la difesa, in merito alla concretezza e attualità delle esigenze cautelarí non sono condivisibilí fdato che i fatti contestati al ricorrente risalgono al 2021 e lo stesso ha reso piena confessione con unAmemoria depositatO‘agli atti in cui ha chiarito la sua posizione i spiegando le ragioni per cui si è trovato coinvolto nei fatti per cui si procede e rispetto ai quali i fatti del 4 giugno 2024 non possono essere presi in considerazione ai fini del pericolo di recidiva. Rileva la difesa !a pretestuosità della questione relativa alla inidoneità del luogo dove sono stati richiesti gli arresti domiciliari, ossia l'abitazione all'interno 2 della quale a giugno 2024 sono stati sequestrati chili di droga e denaro / e00é o A motivazione secondo cui il sequestro dello stupefacente e del denaro "pongono in discussione la stabilità di tale disponibilità necessaria ai fini della concessione della misura richiesta". Assume la difesa la idoneità dell'immobile al fine richiesto/ dato che presso lo stesso continua a vivere la famiglia del ricorrente ed è il luogo in cui l'imputato era sottoposto alla misura degli arresti donniciliari i a nulla rilevando la confisca disposta che non è definitiva. 3. Il P.G.,in persona del sostituto Luca Tampieri ha depositato conclusioni scritte t chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Con argomenti non manifestamente illogici il Tribunale di Milano ha passato in rassegna gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto la sussistenza del quadro cautelare posto a carico del AN. In particolare è stato evocato l'arresto avvenuto nel febbraio 2020 per due violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, fatti per i quali il ricorrente ha definito la propria posizione con sentenza di condanna ad anni due di reclusione, pena dichiarata estinta per esito positivo dell'affidamento in prova disposto in data 1.6.2021 e proseguito fino al 27.4.2022; l'avvenuto arresto in data 6 giugno 2024 perché nel corso della perquisizione eseguita per la notifica 6 ,& dell'avviso ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen. nel presente procedimento A L rinvenuti 55 chilogrammi di hashish e 29 chilogrammi di marijuana oltre ktsimma di euro 73.465 (procedimento pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Bergamo). E' stato ritenuto che il AN, insieme al coindagato SA (detto il ragazzo di Turi ed emissario del primo) i nel corso degli anni 2020 e 2021, abbiano ricevuto decine di chili di hashish e marijuana importata dalla Spagna, smerciandola tra vari stabili canali di vendita, operando con professionalità e proseguito nei traffici illeciti nonostante il loro arresto. Il Tribunale, in proposito, nel ritenere la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva ha evidenziato come il provvedimento cautelare abbia ripercorso l'alternarsi di SA e AN nella gestione dei rapporti con i fornitori spagnoli protratta dal 2019 alla fine del 2021 con ripetuti acquisiti di ingenti quantitativi di stupefacenti poi collocati presso clienti "non finali". L'alternanza,. che è stata conseguenza dell'arresto del AN nel febbraio 2020, non fermava l'operatività del SA, nella qualità di "ragazzo di Turi" t il quale ( benché sottoposto all'affidamento in prova, conclusosi formalmente con esito positivo nel marzo 2022 ( non ha t/ 3 mancato di curare gli aspetti pratici dell'attività illecita per fronteggiare l'assenza di SA, allorquando a luglio del 2021 veniva, a sua volta, tratto in arresto. 3. E' stato poi valorizzato il significativo rinvenimento, nel giugno del 2024, di decine di chili di stupefacente /oltre che di una ingente somma di denaro. Da ciò il Tribunale ha inferito, in termini di attualità, lo stabile inserimento del AN in circuiti di narcotraffico di assoluto rilievo, anche alternativi a quelli propri del contesto associativo delineato al capo 1 e non disvelati che depongono nel senso di un concreto pericolo di recidiva, essendo il ricorrente risultato del tutto impermeabile alle occasioni di revisione rappresentate dal proprio arresto, dall'esperienza dell'affidamento in prova come pure delle vicende giudiziarie che toccavano il suo collaboratore. Ha sottolineato il Tribunale che il tempo trascorso dalla data dei fatti con il provvedimento cautelare non può essere definito come una parentesi significativa della attenuazione del pericolo di recidiva, anzi il tempo e gli accadimenti riscontrati depongono nel senso del persistente inserimento del ricorrente nel traffico illecito. Il fatto che l'A.G. di Bergamo abbia concesso al ricorrente gli arresti donniciliari non è stato ritenuto conferente al quadro emerso nel presente procedimento in cui la figura di "Turi", nome con il quale viene appellato il ricorrente, spicca come figura di cliente più stabile del sodalizio, il principale tra i clienti, per un periodo di circa due anni, come soggetto che dispone di collaboratori e di una rete di rivendita locale in grado di assorbire decine di chilogrammi di droga leggera importata dalla Spagna. E' stato, ancora, spiegato che il grado di recidiva non consente di ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari soprattutto a fronte del ruolo dell'imputato che non è operativo ma si esprime concretamente con la tenuta di relazioni con importatori di droga e con la disponibilità di collaboratori e di clienti (i ragazzi di "Madone" di cui al capo 5 bis pronti a farsi destinatari dello stupefacente che neppure transitano dal AN EZ). Concreto e attuale è stato, dunque, ritenuto il pericolo di recidiva e inadeguata la permanenza al domicilio. 4. Quanto ulteriormente specificato dal Tribunale, circa il fatto che il sequestro preventivo e la confisca non definitiva dell'immobile in cui sono stati richiesti gli arresti domiciliari, che è lo stesso dove sono state sequestrate decine di chili di droga e di denaro e dove alcuni dei sodali si recavano per incontri funzionali al traffico illecito, oltre che non manifestamente illogico i costituisce in ogni caso argomento che si aggiunge all'ampia motivazione posta a fondamento delle ragioni che hanno giustificato, ad avviso del Tribunale, la scelta della misura di massimo 4 Q40-0 ;oi CANCELLERIA Z 3 LUG. nzion o Giudiziario GI co ZZ rigore come l'unica idonea ad infrenare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. 5. Del pari neutra è stata ritenuta la possibile definizione del procedimento dinanzi ad altra Autorità Giudiziaria, quella di Bergamo, in ordine alla valutazione della gravità, concretezza e attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che proprio la commissione di un ulteriore fatto, connotato di patente gravità, dovesse considerarsi concretamente dimostrativo della persistenza dei legami con il settore del narcotraffico di elevato profilo criminale. Secondo il Tribunale, solo la più grave misura sarebbe idonea a garantire l'effettiva recisione dei rapporti con quegli ambiti, ritenendo inadeguata la misura domiciliare, anche elettronicamente presidiata, alla stregua della manifestata personalità, non meritevole di credito, ma anche della natura dei reati, tale da rendere del tutto agevole la prosecuzione dei traffici dal domicilio. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 26 giugno 2025 5
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26952 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 26/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 18 marzo 2025 il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse dì RL AL AN EZ avverso il provvedimento del Gip del Tribunale locale con il quale, in data 7 marzo 2025, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1), 5) e 5) bis, a seguito della richiesta avanzata dal P.M. in data 4 marzo 2025, e in relazione ai quali, all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza del 26 febbraio 2025 il ricorrente è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione. ,y Il Tribunale / dopo aver premesso che per la maggior parte dei coindagati la misura cautelare era stata adottata nell'ottobre 2023 sulla scorta di una contestazione associativa e di un certo numero di reati fine "più "ristretto", essendosi poi disvelati altri fatti di reato/ oltre che l'identità di taluni soggetti citati nelle intercettazioni, solo in epoca successiva alla adozione del provvedimento genetico, ha passato in rassegna gli elementi sulla scorta dei quali è stato delineato il quadro cautelare posto a carico del AN. 2.Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso/ affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta il vizio di motivazione in merito alla sussistenza e alla attualità delle esigenze cautelarí. Secondo la difesa) la motivazione sarebbe illogica in quanto l'ordinanza custodiale in carcere sulla quale il Tribunale era stato chiamato a decidere è intervenuta dopo la sentenza di condanna del ricorrente, sul presupposto del rinvenimento, in data 6 giugno 2024 di sostanza stupefacente e denaro, presso l'abitazione del AN, fatto questo per il quale è pendente procedimento penale presso il Tribunale di Bergamo. Secondo la difesa idal 6 giugno 2024 alla data di applicazione della misura intramuraria non vi è stato alcun mutamento se non in senso favorevole-dato che il Gip di Bergamo ha "concesso" al AN il patteggiamento e alla data del 17 dicembre 2024 era stata disposta la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Gli argomenti spesi dal Tribunale, secondo la difesa, in merito alla concretezza e attualità delle esigenze cautelarí non sono condivisibilí fdato che i fatti contestati al ricorrente risalgono al 2021 e lo stesso ha reso piena confessione con unAmemoria depositatO‘agli atti in cui ha chiarito la sua posizione i spiegando le ragioni per cui si è trovato coinvolto nei fatti per cui si procede e rispetto ai quali i fatti del 4 giugno 2024 non possono essere presi in considerazione ai fini del pericolo di recidiva. Rileva la difesa !a pretestuosità della questione relativa alla inidoneità del luogo dove sono stati richiesti gli arresti domiciliari, ossia l'abitazione all'interno 2 della quale a giugno 2024 sono stati sequestrati chili di droga e denaro / e00é o A motivazione secondo cui il sequestro dello stupefacente e del denaro "pongono in discussione la stabilità di tale disponibilità necessaria ai fini della concessione della misura richiesta". Assume la difesa la idoneità dell'immobile al fine richiesto/ dato che presso lo stesso continua a vivere la famiglia del ricorrente ed è il luogo in cui l'imputato era sottoposto alla misura degli arresti donniciliari i a nulla rilevando la confisca disposta che non è definitiva. 3. Il P.G.,in persona del sostituto Luca Tampieri ha depositato conclusioni scritte t chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Con argomenti non manifestamente illogici il Tribunale di Milano ha passato in rassegna gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto la sussistenza del quadro cautelare posto a carico del AN. In particolare è stato evocato l'arresto avvenuto nel febbraio 2020 per due violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, fatti per i quali il ricorrente ha definito la propria posizione con sentenza di condanna ad anni due di reclusione, pena dichiarata estinta per esito positivo dell'affidamento in prova disposto in data 1.6.2021 e proseguito fino al 27.4.2022; l'avvenuto arresto in data 6 giugno 2024 perché nel corso della perquisizione eseguita per la notifica 6 ,& dell'avviso ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen. nel presente procedimento A L rinvenuti 55 chilogrammi di hashish e 29 chilogrammi di marijuana oltre ktsimma di euro 73.465 (procedimento pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Bergamo). E' stato ritenuto che il AN, insieme al coindagato SA (detto il ragazzo di Turi ed emissario del primo) i nel corso degli anni 2020 e 2021, abbiano ricevuto decine di chili di hashish e marijuana importata dalla Spagna, smerciandola tra vari stabili canali di vendita, operando con professionalità e proseguito nei traffici illeciti nonostante il loro arresto. Il Tribunale, in proposito, nel ritenere la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva ha evidenziato come il provvedimento cautelare abbia ripercorso l'alternarsi di SA e AN nella gestione dei rapporti con i fornitori spagnoli protratta dal 2019 alla fine del 2021 con ripetuti acquisiti di ingenti quantitativi di stupefacenti poi collocati presso clienti "non finali". L'alternanza,. che è stata conseguenza dell'arresto del AN nel febbraio 2020, non fermava l'operatività del SA, nella qualità di "ragazzo di Turi" t il quale ( benché sottoposto all'affidamento in prova, conclusosi formalmente con esito positivo nel marzo 2022 ( non ha t/ 3 mancato di curare gli aspetti pratici dell'attività illecita per fronteggiare l'assenza di SA, allorquando a luglio del 2021 veniva, a sua volta, tratto in arresto. 3. E' stato poi valorizzato il significativo rinvenimento, nel giugno del 2024, di decine di chili di stupefacente /oltre che di una ingente somma di denaro. Da ciò il Tribunale ha inferito, in termini di attualità, lo stabile inserimento del AN in circuiti di narcotraffico di assoluto rilievo, anche alternativi a quelli propri del contesto associativo delineato al capo 1 e non disvelati che depongono nel senso di un concreto pericolo di recidiva, essendo il ricorrente risultato del tutto impermeabile alle occasioni di revisione rappresentate dal proprio arresto, dall'esperienza dell'affidamento in prova come pure delle vicende giudiziarie che toccavano il suo collaboratore. Ha sottolineato il Tribunale che il tempo trascorso dalla data dei fatti con il provvedimento cautelare non può essere definito come una parentesi significativa della attenuazione del pericolo di recidiva, anzi il tempo e gli accadimenti riscontrati depongono nel senso del persistente inserimento del ricorrente nel traffico illecito. Il fatto che l'A.G. di Bergamo abbia concesso al ricorrente gli arresti donniciliari non è stato ritenuto conferente al quadro emerso nel presente procedimento in cui la figura di "Turi", nome con il quale viene appellato il ricorrente, spicca come figura di cliente più stabile del sodalizio, il principale tra i clienti, per un periodo di circa due anni, come soggetto che dispone di collaboratori e di una rete di rivendita locale in grado di assorbire decine di chilogrammi di droga leggera importata dalla Spagna. E' stato, ancora, spiegato che il grado di recidiva non consente di ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari soprattutto a fronte del ruolo dell'imputato che non è operativo ma si esprime concretamente con la tenuta di relazioni con importatori di droga e con la disponibilità di collaboratori e di clienti (i ragazzi di "Madone" di cui al capo 5 bis pronti a farsi destinatari dello stupefacente che neppure transitano dal AN EZ). Concreto e attuale è stato, dunque, ritenuto il pericolo di recidiva e inadeguata la permanenza al domicilio. 4. Quanto ulteriormente specificato dal Tribunale, circa il fatto che il sequestro preventivo e la confisca non definitiva dell'immobile in cui sono stati richiesti gli arresti domiciliari, che è lo stesso dove sono state sequestrate decine di chili di droga e di denaro e dove alcuni dei sodali si recavano per incontri funzionali al traffico illecito, oltre che non manifestamente illogico i costituisce in ogni caso argomento che si aggiunge all'ampia motivazione posta a fondamento delle ragioni che hanno giustificato, ad avviso del Tribunale, la scelta della misura di massimo 4 Q40-0 ;oi CANCELLERIA Z 3 LUG. nzion o Giudiziario GI co ZZ rigore come l'unica idonea ad infrenare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. 5. Del pari neutra è stata ritenuta la possibile definizione del procedimento dinanzi ad altra Autorità Giudiziaria, quella di Bergamo, in ordine alla valutazione della gravità, concretezza e attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che proprio la commissione di un ulteriore fatto, connotato di patente gravità, dovesse considerarsi concretamente dimostrativo della persistenza dei legami con il settore del narcotraffico di elevato profilo criminale. Secondo il Tribunale, solo la più grave misura sarebbe idonea a garantire l'effettiva recisione dei rapporti con quegli ambiti, ritenendo inadeguata la misura domiciliare, anche elettronicamente presidiata, alla stregua della manifestata personalità, non meritevole di credito, ma anche della natura dei reati, tale da rendere del tutto agevole la prosecuzione dei traffici dal domicilio. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 26 giugno 2025 5