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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/10/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 28/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 1822/2023 promossa da
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. LEGGIERI LOREDANA
contro
CP 1
rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 1.3.2023, ha dedotto di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta Di Fiore Pasquale, negli anni 2017,
2018, 2019 e 2020 per 102 giornate di lavoro per ciascun anno. Ha aggiunto di aver chiesto l'indennità di disoccupazione agricola di competenza delle suddette annualità, precisando di aver ricevuto la liquidazione della prestazione afferente gli anni dal 2017 al 2019, avendo l' negato la prestazione relativa all'anno 2019, sul CP
CP presupposto della sua residenza all'estero. Ha inoltre rappresentato che l' per la medesima motivazione appena esposta, con provvedimenti risalenti al mese di luglio
2021, previo riesame in sede amministrativa, aveva negato il diritto alla DS agricola di competenza degli anni 2017, 2018 e 2019, chiedendo in restituzione le somme erogate.
Il ricorrente, contestato l'operato dell'ente previdenziale ha chiesto di accertare il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli СРanni 2017, 2018, 2019 e 2020 per 102 giornate e, per l'effetto, di condannare 1'CP_ al relativo pagamento della prestazione. CP regolarmente costituitosi ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda. L'
La causa inizialmente pendente sul ruolo di altro magistrato della sezione, è stata assegnata alla sottoscritta in data 10.9.2025.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Non costituiscono oggetto del contendere il lavoro espletato dalla parte ricorrente nel settore agricolo negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 né tantomeno la sussistenza dei requisiti legislativamente necessari per beneficiare nelle ridette annualità dell'indennità di disoccupazione agricola. CP L' infatti nella propria memoria di costituzione ha soltanto evidenziato la propria carenza di legittimazione, asserendo di non essere l'ente competente all'erogazione della prestazione per cui è causa. CP A supporto del proprio assunto l' ha richiamato l'art. 65 del Regolamento
Europeo n. 883/2004, rubricato "Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente".
Giova prendere le mosse proprio dall'esame di tale disciplina, nella parte che qui rileva, laddove è previsto che “2. La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno
Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma. Il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto. [....] 5. a) Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali
prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza. b) Tuttavia, un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero al quale sono state erogate prestazioni a carico dell'istituzione competente dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto beneficia in primo luogo, al ritorno nello Stato membro di residenza, delle prestazioni ai sensi dell'articolo 64 e l'erogazione delle prestazioni a norma della lettera a) è sospesa per il periodo durante il quale egli beneficia di prestazioni in base all'ultima legislazione alla quale era soggetto".
Il paragrafo 6 dell'articolo in esame, poi, dispone che le prestazioni di disoccupazione sono erogate dall'istituzione dello Stato di residenza e sono a carico di detto Stato e che i requisiti per il diritto, nonché i criteri di calcolo, sono quelli previsti in materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza del lavoratore.
Orbene, tanto premesso in punto di disciplina, dall'esame degli atti si rileva che il ricorrente è residente sin dal mese di maggio 2017 in un altro Stato membro della
UE (Germania), e che egli in Italia, ha svolto attività lavorativa stagionale astrattamente produttiva di riconoscimento di indennità di disoccupazione.
Ne consegue, in applicazione della normativa innanzi richiamata, che l'ente competente ad erogare la prestazione per cui è causa, non è quello italiano (cui il ricorrente si è erroneamente rivolto), ma quello dello Stato membro di residenza
(ovvero della Germania).
Merita di essere condivisa la linea difensiva dell' CP_1, avverso la quale, peraltro, il ricorrente non ha mosso alcuna contestazione.
Alla stregua di quanto innanzi la domanda attorea deve essere rigettata.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1822 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
dichiara non luogo a provvedere per le spese di lite.
-
Foggia, 28.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 28/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 1822/2023 promossa da
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. LEGGIERI LOREDANA
contro
CP 1
rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 1.3.2023, ha dedotto di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta Di Fiore Pasquale, negli anni 2017,
2018, 2019 e 2020 per 102 giornate di lavoro per ciascun anno. Ha aggiunto di aver chiesto l'indennità di disoccupazione agricola di competenza delle suddette annualità, precisando di aver ricevuto la liquidazione della prestazione afferente gli anni dal 2017 al 2019, avendo l' negato la prestazione relativa all'anno 2019, sul CP
CP presupposto della sua residenza all'estero. Ha inoltre rappresentato che l' per la medesima motivazione appena esposta, con provvedimenti risalenti al mese di luglio
2021, previo riesame in sede amministrativa, aveva negato il diritto alla DS agricola di competenza degli anni 2017, 2018 e 2019, chiedendo in restituzione le somme erogate.
Il ricorrente, contestato l'operato dell'ente previdenziale ha chiesto di accertare il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli СРanni 2017, 2018, 2019 e 2020 per 102 giornate e, per l'effetto, di condannare 1'CP_ al relativo pagamento della prestazione. CP regolarmente costituitosi ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda. L'
La causa inizialmente pendente sul ruolo di altro magistrato della sezione, è stata assegnata alla sottoscritta in data 10.9.2025.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Non costituiscono oggetto del contendere il lavoro espletato dalla parte ricorrente nel settore agricolo negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 né tantomeno la sussistenza dei requisiti legislativamente necessari per beneficiare nelle ridette annualità dell'indennità di disoccupazione agricola. CP L' infatti nella propria memoria di costituzione ha soltanto evidenziato la propria carenza di legittimazione, asserendo di non essere l'ente competente all'erogazione della prestazione per cui è causa. CP A supporto del proprio assunto l' ha richiamato l'art. 65 del Regolamento
Europeo n. 883/2004, rubricato "Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente".
Giova prendere le mosse proprio dall'esame di tale disciplina, nella parte che qui rileva, laddove è previsto che “2. La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno
Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma. Il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto. [....] 5. a) Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali
prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza. b) Tuttavia, un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero al quale sono state erogate prestazioni a carico dell'istituzione competente dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto beneficia in primo luogo, al ritorno nello Stato membro di residenza, delle prestazioni ai sensi dell'articolo 64 e l'erogazione delle prestazioni a norma della lettera a) è sospesa per il periodo durante il quale egli beneficia di prestazioni in base all'ultima legislazione alla quale era soggetto".
Il paragrafo 6 dell'articolo in esame, poi, dispone che le prestazioni di disoccupazione sono erogate dall'istituzione dello Stato di residenza e sono a carico di detto Stato e che i requisiti per il diritto, nonché i criteri di calcolo, sono quelli previsti in materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza del lavoratore.
Orbene, tanto premesso in punto di disciplina, dall'esame degli atti si rileva che il ricorrente è residente sin dal mese di maggio 2017 in un altro Stato membro della
UE (Germania), e che egli in Italia, ha svolto attività lavorativa stagionale astrattamente produttiva di riconoscimento di indennità di disoccupazione.
Ne consegue, in applicazione della normativa innanzi richiamata, che l'ente competente ad erogare la prestazione per cui è causa, non è quello italiano (cui il ricorrente si è erroneamente rivolto), ma quello dello Stato membro di residenza
(ovvero della Germania).
Merita di essere condivisa la linea difensiva dell' CP_1, avverso la quale, peraltro, il ricorrente non ha mosso alcuna contestazione.
Alla stregua di quanto innanzi la domanda attorea deve essere rigettata.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1822 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
dichiara non luogo a provvedere per le spese di lite.
-
Foggia, 28.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti