Articolo 7 della Legge 27 febbraio 1955, n. 53
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 marzo 1955
Art. 7.
I posti che in applicazione della presente legge si renderanno vacanti nei ruoli organici ordinari dovranno essere conferiti mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli speciali transitori, in possesso del prescritto titolo di studio.
I posti che non venissero coperti mediante tali concorsi, saranno messi a concorso pubblico.
Entrata in vigore il 24 marzo 1955