Art. 7.
I posti che in applicazione della presente legge si renderanno vacanti nei ruoli organici ordinari dovranno essere conferiti mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli speciali transitori, in possesso del prescritto titolo di studio.
I posti che non venissero coperti mediante tali concorsi, saranno messi a concorso pubblico.
I posti che in applicazione della presente legge si renderanno vacanti nei ruoli organici ordinari dovranno essere conferiti mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli speciali transitori, in possesso del prescritto titolo di studio.
I posti che non venissero coperti mediante tali concorsi, saranno messi a concorso pubblico.