TAR Palermo, sez. V, sentenza 03/03/2026, n. 558
TAR
Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
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TAR
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione ed elusione del giudicato

    La rideterminazione operata dall’Amministrazione si fonda sull’applicazione automatica dei criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.A. n. 340/2013, i quali ancorano la quantificazione dei trasferimenti 2013 alla misura delle assegnazioni dell’anno 2012, assumendo quest’ultime quale base di calcolo (c.d. criterio dell’assegnazione storica). Tale modalità applicativa si appalesa errata con riferimento alla posizione dei ricorrenti, ove si consideri che le assegnazioni relative all’anno 2012 erano state determinate in un contesto nel quale gli stessi enti risultavano erroneamente collocati nella fascia demografica superiore ai 5.000 abitanti, sulla base di un riferimento non aggiornato ai dati censuari.

  • Accolto
    Violazione di legge e dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

    Il comportamento dell’Amministrazione si pone in violazione anche degli articoli 3 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo del principio di uguaglianza, sia con riguardo a quello del buon andamento dell’azione amministrativa. Come risulta dalla documentazione versata in atti e dalle tabelle ufficiali sulla ripartizione del Fondo delle Autonomie Locali per l’anno 2013, i Comuni ricorrenti, pur appartenendo alla medesima fascia demografica di altri enti (come Calascibetta o Catenanuova), hanno ricevuto contributi significativamente inferiori, senza che sia stata fornita alcuna motivazione plausibile idonea a giustificare tale differenziazione.

  • Accolto
    Eccesso di potere (sviamento, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento)

    L’Amministrazione ha mantenuto quale parametro determinante un dato economico formatosi su una base demografica poi accertata come erronea. Tale incompleta considerazione delle conseguenze della decisione del Giudice di seconda istanza, se non comporta la nullità del provvedimento impugnato per violazione o elusione del giudicato in senso tecnico — atteso che l’ordine conformativo è stato formalmente recepito — dà comunque luogo a un diverso vizio di illegittimità per eccesso di potere, sotto i profili del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione e dell’irragionevolezza della decisione.

  • Accolto
    Violazione art. 15 L.R. n. 9/2013

    Il riesercizio del potere si è rivelato solo parzialmente rinnovato, poiché la modifica del presupposto demografico non è stata accompagnata da un’effettiva rimodulazione del meccanismo di calcolo coerente con tale presupposto.

  • Accolto
    Incompetenza relativa dell'organo adottante

    I ricorrenti hanno sostenuto che il D.A. n. 73/2025, in quanto atto meramente esecutivo volto a dare attuazione a un giudicato, avrebbe natura gestionale e avrebbe dovuto essere adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 10/2000, e non dall’Assessore. Ne deriverebbe un vizio formale per incompetenza dell’autorità emanante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 03/03/2026, n. 558
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 558
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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