Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 03/03/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00558/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2025, proposto da
Comune di NT TE NA e Comune di UI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Ribaudo, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Mariano Stabile 241;
contro
Regione Siciliana – Presidenza e Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
nei confronti
Comune di Castronovo di Sicilia, non costituito in giudizio;
Per l’annullamento:
- del Decreto Assessoriale dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 73 del 5 febbraio 2025, trasmesso via PEC in data 14 febbraio 2025 unitamente alla nota prot. n. 2634 del 13 febbraio 2025, adottato in esecuzione della sentenza n. 566/2024, pubblicata il 22 luglio 2024 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la quale è stata disposta l’inclusione dei Comuni di NT TE di NA e UI nel novero dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con conseguente rimodulazione delle somme loro spettanti per l’anno 2013 secondo gli importi indicati nella tabella allegata al decreto medesimo, ai fini della determinazione delle risorse di parte corrente e per investimenti nell’ambito del Fondo delle Autonomie Locali, autorizzato dall’art. 15, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;
- di ogni altro provvedimento, anche non conosciuto, relativo alla procedura di riparto del Fondo delle Autonomie Locali per l’anno 2013;
- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.
E per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciute le maggiori somme loro spettanti a seguito del corretto calcolo dei trasferimenti dovuti, in quanto rientranti tra i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in esecuzione della predetta sentenza n. 566/2024 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
salvo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana – Presidenza e del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. RE TI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato l’11 aprile 2025, i Comuni di UI e NT TE NA, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Ribaudo, hanno adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, al fine di ottenere, previa adozione di idonee misure cautelari:
1. In via principale, la dichiarazione di nullità per elusione del giudicato del Decreto Assessoriale n. 73 del 5 febbraio 2025, adottato dall’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica;
2. In subordine, l’annullamento dello stesso decreto, unitamente a ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la nota prot. n. 2634 del 13/02/2025;
3. Il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a ricevere, per l’anno 2013, le somme spettanti nell’ambito del Fondo delle Autonomie Locali come comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in esecuzione della sentenza CGARS n. 566/2024;
4. La condanna dell’amministrazione regionale alla rimodulazione corretta delle somme spettanti per l’annualità 2013, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai due enti.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto i ricorrenti hanno dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) Comuni ricorrenti erano stati erroneamente esclusi, per l’anno 2013, dal novero dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti nell’ambito del riparto del Fondo delle Autonomie Locali, a causa dell’utilizzo di dati demografici non aggiornati da parte dell’amministrazione regionale. In particolare, l’Assessorato competente, pur avendo a disposizione i dati ufficiali dell’ultimo censimento ISTAT 2012 (pubblicato nella G.U. n. 294/2012), continuava ad applicare i dati del 2001, classificando i Comuni di UI (4.829 abitanti) e NT TE NA (4.897 abitanti) come enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
b) A seguito del ricorso iniziale avverso il D.A. n. 340/2013, il T.A.R. rigettava l’impugnazione. In appello, con sentenza n. 566/2024, il Consiglio di Giustizia Amministrativa riconosceva l’illegittimità del criterio di classificazione demografica adottato nel 2013, ritenendo errata e viziata la determinazione dei trasferimenti ai ricorrenti. La sentenza imponeva l’obbligo per la Regione Siciliana di considerare i due Comuni come appartenenti alla fascia demografica protetta (< 5.000 abitanti) e di rideterminare le somme a essi spettanti per l’anno 2013.
c) Tuttavia, il successivo D.A. n. 73/2025, adottato dall’Assessorato per le Autonomie locali in pretesa esecuzione della sentenza, ha formalmente inserito i due Comuni nella fascia <5.000 abitanti, ma ha calcolato le somme dovute sulla base dei criteri del D.A. n. 340/2013, ignorando l’errore di base commesso nel 2012, che si era già tradotto in un sottodimensionamento dei trasferimenti. Peggio ancora, il decreto ha previsto una restituzione di somme da parte dei due Comuni, ritenendo che questi avessero ricevuto somme eccedenti.
d) I ricorrenti denunciano dunque che il D.A. n. 73/2025 non esegue realmente la sentenza n. 566/2024, ma si limita a una formale presa d’atto, svuotata di effetti concreti, perpetuando l’ingiustizia iniziale.
1.2 – Svolta la premessa in fatto, i ricorrenti hanno articolato plurime censure avverso il D.A. n. 73/2025.
Con il primo motivo hanno dedotto la violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 566/2024 del CGARS. A loro avviso, il decreto impugnato si sarebbe limitato a prendere atto dell’inclusione dei due Comuni nella fascia demografica inferiore ai 5.000 abitanti, senza tuttavia procedere a una effettiva rimodulazione dei trasferimenti in conformità al contenuto conformativo della pronuncia. L’Amministrazione avrebbe, in sostanza, fatto applicazione dei medesimi criteri già ritenuti illegittimi, riproducendo l’impostazione precedentemente censurata e svuotando di effettività il comando giudiziale; la previsione della restituzione di somme già erogate costituirebbe, secondo la prospettazione attorea, ulteriore indice dell’intento elusivo.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione di legge e dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., assumendo che la determinazione dei trasferimenti regionali per l’anno 2013 sarebbe avvenuta in palese disparità rispetto ad altri Comuni appartenenti alla medesima fascia demografica (quali, a titolo esemplificativo, Calascibetta e Catenanuova), che avrebbero ricevuto contributi significativamente superiori a parità di popolazione. Tale scostamento integrerebbe una violazione del principio di uguaglianza sostanziale, nonché dei canoni di imparzialità, proporzionalità e adeguatezza che devono presiedere al riparto delle risorse pubbliche.
Con il terzo motivo è stato dedotto l’eccesso di potere sotto plurimi profili (sviamento, irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento). I ricorrenti hanno sostenuto che il D.A. n. 73/2025 si fonderebbe su un mero richiamo alla spesa storica dell’anno 2012, senza considerare che tale dato risultava già condizionato da un’erronea classificazione demografica. In tal modo, l’Amministrazione avrebbe perpetuato l’errore originario, con effetti distorsivi progressivi, facendo applicazione di parametri non coerenti con la reale consistenza demografica dei Comuni interessati e inidonei a garantire una ripartizione effettivamente proporzionata alle esigenze dei territori.
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 15 della L.R. n. 9/2013, che richiede l’individuazione di criteri di riparto mediante decreto assessoriale. Secondo i ricorrenti, il D.A. n. 340/2013, richiamato dal D.A. n. 73/2025, non avrebbe introdotto criteri autonomi e puntuali, ma si sarebbe limitato a riprodurre gli importi e le modalità applicative dell’anno precedente, impedendo così una reale correzione delle distorsioni pregresse e frustrando la finalità della norma regionale.
Infine, con il quinto motivo è stata prospettata l’incompetenza relativa dell’organo adottante. I ricorrenti hanno sostenuto che il D.A. n. 73/2025, in quanto atto meramente esecutivo volto a dare attuazione a un giudicato, avrebbe natura gestionale e avrebbe dovuto essere adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 10/2000, e non dall’Assessore. Ne deriverebbe un vizio formale per incompetenza dell’autorità emanante.
2 – la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica si sono costituiti in giudizio in data 17 aprile 2025.
Con memoria del 3 maggio 2025, le Amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso, sollevando in via preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione, ritenendo competente esclusivamente l’Assessorato.
Nel merito, le Amministrazioni hanno sostenuto di avere dato corretta esecuzione alla sentenza del C.G.A.R.S. n. 566/2024, limitandosi a riclassificare i Comuni ricorrenti nella fascia demografica inferiore ai 5.000 abitanti e a rideterminare i contributi per il solo anno 2013, nei limiti tracciati dal giudicato. Hanno inoltre evidenziato che il D.A. n. 73/2025 è stato adottato nel rispetto della normativa vigente ratione temporis (art. 6 L.R. n. 5/2014) e in coerenza con il principio del contrarius actus. Le resistenti hanno infine escluso che il giudicato imponesse la revisione dei criteri di riparto o l’estensione degli effetti anche all’anno 2012, trattandosi di profili non oggetto della precedente pronuncia e riferiti ad atti non tempestivamente impugnati, nonché contestato l’assunto dei ricorrenti secondo cui il solo dato demografico costituirebbe parametro esclusivo di riparto.
3 – All’esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025 il Collegio ha sospeso in via cautelare il provvedimento impugnato.
4 – Con memoria depositata il 5 gennaio 2026, la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica hanno ribadito la piena legittimità del D.A. n. 73 del 5 febbraio 2025, adottato in esecuzione della sentenza n. 566/2024 del CGARS, reiterando e sviluppando le difese già svolte con la memoria del 3 maggio 2025.
5 – All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
6 – Il ricorso va accolto nei termini di seguito precisati.
6.1 – In via preliminare, merita positiva valutazione l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa erariale, sul rilievo che la Regione Siciliana è stata evocata in giudizio anche, “in persona del Presidente”, pur essendo l’atto impugnato attribuibile a un diverso ramo dell’Amministrazione – l’Assessorato alle Autonomie Locali – titolare di autonoma competenza funzionale, e parimenti evocato in giudizio.
In base alla normativa vigente (in particolare il D.P. Reg. n. 12/2016, attuativo della L.R. n. 19/2008), la Presidenza della Regione è legittimata passivamente solo per le controversie che attengono direttamente alle sue attribuzioni (quali, ad esempio, protezione civile, affari istituzionali o coordinamento legislativo), ma non per provvedimenti adottati da Assessorati regionali, ciascuno dei quali è dotato di propria autonomia funzionale e processuale.
Ne consegue che l’indicazione generica della Regione Siciliana “in persona del Presidente” non può ritenersi idonea a evocare in giudizio il soggetto amministrativo effettivamente responsabile del provvedimento contestato.
6.2 – Venendo alla posizione dell’altro resistente, si osserva che il ricorso introduttivo del giudizio i Comuni di NT TE NA e di UI hanno impugnato il Decreto Assessoriale n. 73 del 5 febbraio 2025, adottato dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, deducendone l’illegittimità sotto plurimi e articolati profili, tra i quali assume rilievo centrale la denunciata violazione, ovvero elusione, del giudicato formatosi sulla sentenza n. 566/2024 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Con tale pronuncia, il CGARS ha annullato il Decreto Assessoriale n. 340/2013, nella parte in cui considerava i Comuni di UI e NT TE NA come enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ai fini della determinazione dei contributi spettanti per l’anno 2013 a valere sul Fondo delle Autonomie Locali, imponendo alla Regione di procedere a una nuova quantificazione delle somme dovute sulla base del dato demografico aggiornato. Quest’ultimo, come risultante dal Censimento ISTAT 2011, attestava che i due Comuni avevano, rispettivamente, 4.829 e 4.897 abitanti, e rientravano dunque nella fascia demografica inferiore a 5.000 abitanti.
Dall’esame della disciplina applicata emerge che il D.A. n. 73/2025, adottato in esecuzione della sentenza n. 566/2024 del C.G.A.R.S., ha incluso formalmente i Comuni di NT TE di NA e UI nella fascia demografica inferiore ai 5.000 abitanti, procedendo alla conseguente rideterminazione delle somme spettanti per l’anno 2013.
Tuttavia, la rideterminazione operata dall’Amministrazione si fonda sull’applicazione automatica dei criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.A. n. 340/2013, i quali ancorano la quantificazione dei trasferimenti 2013 alla misura delle assegnazioni dell’anno 2012, assumendo quest’ultime quale base di calcolo (c.d. criterio dell’assegnazione storica).
Orbene, tale modalità applicativa si appalesa errata con riferimento alla posizione dei ricorrenti, ove si consideri che le assegnazioni relative all’anno 2012 erano state determinate in un contesto nel quale gli stessi enti risultavano erroneamente collocati nella fascia demografica superiore ai 5.000 abitanti, sulla base di un riferimento non aggiornato ai dati censuari.
Proprio tale erronea classificazione è stata oggetto di censura da parte del C.G.A.R.S., il quale — come già evidenziato — ha affermato l’obbligo dell’Amministrazione di considerare i Comuni appellanti tra quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ai fini del riparto per l’anno 2013.
Ne deriva che l’utilizzo del dato storico del 2012 quale parametro di base per la determinazione delle somme dovute nel 2013, in assenza di una specifica rivalutazione dell’impatto economico conseguente alla corretta riclassificazione demografica — rivalutazione che avrebbe richiesto il superamento del criterio della spesa storica, in quanto riferito a una situazione censuaria non più rispondente alla realtà — comporta il mantenimento in vita di effetti finanziari fondati su un presupposto fattuale rivelatosi erroneo.
Al riguardo non può utilmente invocarsi la circostanza che il C.G.A.R.S. non abbia dettato criteri puntuali per la concreta determinazione delle erogazioni. Una lettura meramente formale del decisum, limitata alla sola ricollocazione nominale degli enti nella corretta fascia demografica, si risolverebbe in un’interpretazione eccessivamente riduttiva e non coerente con la ratio della pronuncia, la quale ha collegato la diversa collocazione demografica all’esigenza di tener conto dei differenti equilibri finanziari e dei bisogni dell’ente, anche in ragione della riduzione della popolazione residente.
In definitiva, il riesercizio del potere si è rivelato solo parzialmente rinnovato, poiché la modifica del presupposto demografico non è stata accompagnata da un’effettiva rimodulazione del meccanismo di calcolo coerente con tale presupposto. Tale incompleta considerazione delle conseguenze della decisione del Giudice di seconda istanza, se non comporta la nullità del provvedimento impugnato per violazione o elusione del giudicato in senso tecnico — atteso che l’ordine conformativo è stato formalmente recepito — dà comunque luogo a un diverso vizio di illegittimità per eccesso di potere, sotto i profili del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione e dell’irragionevolezza della decisione, avendo l’Amministrazione mantenuto quale parametro determinante un dato economico formatosi su una base demografica poi accertata come erronea.
Va altresì osservato che il comportamento dell’Amministrazione si pone in violazione anche degli articoli 3 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo del principio di uguaglianza, sia con riguardo a quello del buon andamento dell’azione amministrativa. Come risulta dalla documentazione versata in atti e dalle tabelle ufficiali sulla ripartizione del Fondo delle Autonomie Locali per l’anno 2013, i Comuni ricorrenti, pur appartenendo alla medesima fascia demografica di altri enti (come Calascibetta o Catenanuova), hanno ricevuto contributi significativamente inferiori, senza che sia stata fornita alcuna motivazione plausibile idonea a giustificare tale differenziazione. La giurisprudenza costituzionale e amministrativa è ferma nel ritenere che la diversità di trattamento tra situazioni analoghe o omogenee configura una violazione del principio di eguaglianza, ove non sia sorretta da ragioni oggettive e da un interesse pubblico coerente (cfr. Corte cost. n. 416/2000; Cons. Stato, sez. V, n. 633/2020). Nel caso in esame, nessuna motivazione congrua è stata addotta a fondamento della disparità che risulta dunque arbitraria e lesiva dei diritti dei ricorrenti.
6.3 – Alla luce di quanto precede, l’azione di annullamento e va accolta, con la conseguente caducazione del provvedimento impugnato, limitatamente alla posizione dei Comuni ricorrenti.
7 – In ordine alle spese del presente giudizio, avuto riguardo alla soccombenza dell’Assessorato delle Autonomie Locali, le stesse vanno poste a suo carico e liquidate in complessivi €. 2.500,00, oltre ad oneri e accessori di legge. Quanto alla Presidenza della Regione Siciliana, in considerazione della definizione preliminare del profilo di legittimazione, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede Palermo (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il Decreto Assessoriale n. 73 del 5 febbraio 2025, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica al pagamento delle spese di giudizio in favore dei Comuni ricorrenti, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri e accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, in considerazione della definizione in via preliminare del relativo profilo di legittimazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE NC, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
RE TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE TI | TE NC |
IL SEGRETARIO