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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 7430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7430 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 24/09/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 18403/2018 R.G.; causa pendente tra:
nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
, nella qualità di tutore di nato a [...] il C.F._1 Parte_2
2/1/1971 (codice fiscale ), elettivamente domiciliato in Napoli, C.F._2 alla via S. Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Massimo Guida (codice fiscale
, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
PARTE OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...] (codice fiscale CP_1 C.F._4 elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Secondigliano n. 230/C, presso lo studio dell'avv. Gennaro Lallo (codice fiscale , che lo C.F._5 rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione del 18/6/2018 nella qualità di Parte_1 tutore di , spiegava opposizione in relazione al precetto notificato in Parte_2 data 6/6/2018 ad istanza di per il pagamento della somma di euro CP_1
63.321,25 in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d'Assise di Napoli n. 23 dell'8/7/1998 per la parte contenente la condanna al pagamento della somma di lire 80.000.000 a titolo di provvisionale per il risarcimento del danno da reato e di lire 6.400.000 a titolo di spese per l'azione civile promossa nel processo penale.
L'opponente eccepiva, anzitutto, l'estinzione del credito consacrato nel titolo per decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2953 cod. civ., evidenziando, sul punto, come la sentenza fosse divenuta definitiva in data 16/11/1999 e come, quindi, tra la data del passaggio in giudicato e quella di notificazione del precetto fosse decorso un lasso di tempo superiore al decennio;
in secondo luogo, invocava la nullità del precetto per difetto di ius postulandi del relativo procuratore, postulando, al riguardo, l'assenza di una valida procura alle liti.
Con comparsa del 25/1/2019 si costituiva la parte opposta;
in CP_1 ordine al primo motivo di opposizione, invocava l'imprescrittibilità del diritto di credito, evidenziando come la condanna al risarcimento del danno (e la relativa provvisionale) fosse stata pronunciata dalla Corte d'Assise a seguito di condanna alla pena dell'ergastolo e postulando che anche per il credito risarcitorio in questione avrebbe trovato applicazione la regola dell'imprescrittibilità sancita per i reati puniti con la pena dell'ergastolo; in merito al secondo motivo di opposizione, poi, sottolineava l'infondatezza della censura, rilevando come il precetto costituirebbe atto di natura sostanziale e non processuale.
Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza ex art. 615, primo comma, c.p.c. del 14-24/5/2019 e disposto il prosieguo del giudizio, all'udienza del 24/9/2024 le parti precisavano le conclusioni e venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle relative comparse.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, osserva questo giudice – in punto di qualificazione delle doglianze sollevate – come il primo motivo integri un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Invero, la contestazione circa l'intervenuta estinzione del credito sotteso al titolo azionato investe il diritto stesso di agire in forza di quel titolo e, quindi, l'an dell'esecuzione minacciata con il precetto.
Al contrario, la seconda censura deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., atteso che la doglianza concerne la regolarità formale dell'atto di precetto.
§ 3. Ciò posto, appare fondato il primo motivo di opposizione per le ragioni di seguito indicate. Al riguardo, non appare fuor luogo precisare, in punto di fatto, come il titolo esecutivo azionato con il precetto (si ribadisce, la sentenza della Corte d'Assise di
Napoli n. 23 dell'8/7/1998) rechi la condanna di alla pena Parte_2 dell'ergastolo per i reati contestatigli (principalmente, omicidio volontario plurimo aggravato), con contestuale condanna sia al risarcimento del danno in favore della parte civile , sia al pagamento di una provvisionale per lire 80.000.000 CP_1
e liquidazione, altresì, delle spese processuali in favore di quest'ultima (nella misura di lire 6.400.000).
Sempre in punto di fatto è del tutto pacifico che il non abbia mai azionato CP_1 il credito, né posto in essere atti interruttivi della prescrizione.
Sotto questo profilo, infatti, entrambe le parti hanno fanno esclusivo riferimento, quale unico atto posto in essere in data antecedente al precetto, alla notificazione del titolo in forma esecutiva avvenuta nell'anno 2016.
Ne discende che il nucleo centrale sotteso alla doglianza sollevata dall'odierno opponente investe una pura quaestio iuris: se cioè il diritto di credito derivante dalla condanna al risarcimento del danno per un fatto integrante un reato punito con la pena dell'ergastolo sia soggetto o meno al regime di imprescrittibilità previsto per il reato a monte, regime affermato – con riguardo alla disciplina dell'art. 157 c.p. antecedente alla modifica di cui alla legge n. 251 del 2005 (applicabile nel caso di specie) – dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza n.
19756 pronunciata all'udienza del 24/9/2015 e depositata il 12/5/2016.
Orbene, ritiene questo giudice che la soluzione al quesito debba essere negativa.
Al riguardo, giova ricordare come – dopo aver sancito la regola generale della durata quinquennale del termine di prescrizione per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito (comma 1) e biennale per il caso di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (comma 2) – il terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. preveda una disciplina ad hoc per il caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato.
In tale eventualità, infatti, la disposizione in parola prevede che, laddove per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga (ovviamente, rispetto ai termini indicati al comma 1 e 2), il diverso termine di prescrizione per il reato trovi applicazione anche all'azione civile (art. 2947, terzo comma, primo periodo, cod. civ.).
Nel contempo, tuttavia, il secondo periodo stabilisce che, qualora il reato sia estinto per una causa diversa dalla prescrizione o sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il termine di prescrizione torni ad essere quello ordinario civilistico di cui ai commi 1 e 2.
In buona sostanza, quindi, il legislatore ha contemplato tanto un meccanismo di
“allungamento” del termine prescrizionale dell'azione civile per allinearlo a quello sancito per il reato (primo periodo), quanto la successiva riduzione dello stesso in presenza di determinate condizioni e, segnatamente, l'estinzione del reato per cause diverse dalla prescrizione e la pronuncia di sentenza irrevocabile (secondo periodo).
La ratio di tale complessiva previsione è di agevole comprensione:
da un lato, l'allungamento del termine di cui al primo periodo si spiega con l'esigenza di evitare l'estinzione per prescrizione dell'azione finalizzata al risarcimento civile per il tempo occorrente all'accertamento penale;
dall'altro lato, la riconduzione al termine prescrizionale ordinario prevista dal secondo periodo si giustifica in presenza di un accertamento “non fausto” per il danneggiato.
Nelle parole dei giudici di legittimità, infatti, “se la ratio della norma è comunemente individuata nell'esigenza di evitare che un soggetto, condannato in sede penale a causa di un fatto produttivo anche di conseguenze risarcitorie civili, possa sottrarsi all'obbligo di risarcire il danneggiato lucrando il più breve termine imposto dalla norma del codice civile, il secondo periodo del terzo comma dello stesso art. 2947 cod. civ. riconduce ad armonia la disciplina escludendo l'effetto, più favorevole per il danneggiato, dell'applicazione del termine prescrizionale maggiore previsto per il reato nei casi in cui il procedimento penale non ha avuto un esito fausto per il danneggiato medesimo” (così, testualmente, Cass. 21 settembre 2017, n. 21397, in motivazione, al § 4. Cfr., altresì, Cass. 22 novembre 2023, n. 32474, in motivazione).
In tale prospettiva, allora, si comprende come il meccanismo di “allungamento” del termine prescrizionale sia testualmente riferito dal legislatore non al “diritto di credito” vero e proprio, ma all'azione civile finalizzata al suo riconoscimento: a ben vedere, l'obiettivo perseguito dal legislatore è di consentire al danneggiato di fruire del termine più ampio “ai fini dell'avvio o della prosecuzione dell'azione civile risarcitoria” nel caso di condanna penale della controparte (oltre che per il caso di estinzione del reato per prescrizione), laddove in nessun'altra ipotesi si producono “a favore del danneggiato effetti favorevoli in dipendenza della pendenza prima e della conclusione, poi, del procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile” (cfr., sul punto, la sopra citata Cass. 21 settembre 2017, n. 21397, in motivazione, al § 5).
Se tale è la ratio del complessivo sistema, quindi, deve escludersi che – nel caso di specie – sia predicabile il meccanismo di “allungamento” del termine prescrizionale previsto dal primo periodo del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ.
Se è vero che il processo penale si è concluso con la condanna del è Pt_2 altrettanto vero che non si pone più un problema di “avvio o prosecuzione dell'azione civile risarcitoria”: a ben vedere, l'azione civile è stata esercitata in quel processo ed ha condotto alla pronuncia di condanna (generica) al risarcimento del danno ed alla liquidazione della relativa provvisionale.
In altri termini, non vi è più un'azione civile rispetto alla quale giustificare – in conformità tanto al dato letterale, quanto alla ratio del primo periodo del terzo comma – l'allungamento del termine prescrizionale e la parificazione a quello previsto per il reato.
Chiarito il sistema delineato dall'art. 2947 cod. civ. ed esclusa la possibilità di configurare nel caso di caso di specie la previsione del maggior termine prescrizionale ai sensi del terzo comma della disposizione in questione, allora, resta da verificare quale sia il termine di prescrizione del diritto di credito risultante dalla statuizione di condanna al risarcimento cui abbia dato luogo l'azione civile concretamente esercitata.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha per lo più esaminato la questione sotto l'angolo visuale dell'art. 2953 cod. civ.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che – qualora in sede penale sia stata esercitata l'azione civile e si pervenga al riconoscimento della relativa responsabilità ed alla conseguente condanna (quand'anche di natura generica) – non vi sia più spazio per l'art. 2947, terzo comma, cod. civ., bensì trovi applicazione la previsione dell'art. 2953 cod. civ.
Sotto questo profilo, si è precisato che:
“nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum"” (Cass. 18 giugno
2019, n. 16289);
“l'"actio iudicati" di cui all'art. 2953 c.c. opera anche con riferimento ad una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reato” (Cass. 14 febbraio 2019, n. 4318).
Ciò peraltro è espressione di un orientamento del tutto consolidato, essendo numerose le pronunce che si collocano nella medesima prospettiva (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4054; Cass. 23 maggio 2003, n. 8154; Cass. 30 luglio 1987, n. 6595; Cass. 24 aprile 1981, n. 2465; Cass. 30 maggio 1980, 3561; Cass. 10 marzo
1976, n. 839).
Per la verità, quanto meno in apparenza un principio di tal fatta potrebbe doversi
“misurare” con l'affermazione – parimenti consolidata in seno alla giurisprudenza di legittimità – circa la non applicabilità dell'art. 2953 cod. civ. al caso di prescrizioni diverse da quelle brevi (Cass. 25 marzo 2003, n. 4277, in motivazione;
Cass. 30 maggio 1980, 3561).
E tuttavia l'apparente contraddizione si scioglie considerando che, come sopra evidenziato, il meccanismo di “allungamento” del termine prescrizionale è limitato all'esercizio dell'azione civile, laddove – qualora quell'azione sia stata esercitata – non sussiste la ratio che giustifica quel diverso meccanismo.
In conclusione, quindi, deve ritenersi che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno riconosciuto nella sentenza di condanna sia comunque quello ordinario decennale.
Conseguentemente, non avendo avuto luogo nel caso di specie il compimento di atti interruttivi del termine decennale deve ritenersi che il credito consacrato nel titolo azionato con il precetto sia oramai estinto.
Ciò che determina l'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e la declaratoria di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
§ 4. L'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. comporta il venir meno dell'interesse alla decisione sulla seconda doglianza, atteso che – una volta escluso il diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù del titolo – non vi è motivo per esaminare i profili di regolarità formale del precetto.
§ 5. Circa il regolamento delle spese di lite, le incertezze giurisprudenziali sui profili oggetto di delibazione e l'assenza di precedenti specifici concernenti la fattispecie della condanna al risarcimento in collegamento con un reato punito con la pena dell'ergastolo inducono a ravvisare i presupposti per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE il primo motivo di opposizione e per l'effetto: DICHIARA l'inesistenza del diritto di di agire esecutivamente CP_1 nei confronti di per il recupero del credito consacrato nella Parte_2 sentenza della Corte d'Assise di Napoli n. 23 dell'8/7/1998;
DICHIARA conseguentemente l'inefficacia del precetto notificato ad istanza di in data 6/6/2018. CP_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 30/06/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 24/09/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 18403/2018 R.G.; causa pendente tra:
nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
, nella qualità di tutore di nato a [...] il C.F._1 Parte_2
2/1/1971 (codice fiscale ), elettivamente domiciliato in Napoli, C.F._2 alla via S. Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Massimo Guida (codice fiscale
, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
PARTE OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...] (codice fiscale CP_1 C.F._4 elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Secondigliano n. 230/C, presso lo studio dell'avv. Gennaro Lallo (codice fiscale , che lo C.F._5 rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione del 18/6/2018 nella qualità di Parte_1 tutore di , spiegava opposizione in relazione al precetto notificato in Parte_2 data 6/6/2018 ad istanza di per il pagamento della somma di euro CP_1
63.321,25 in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d'Assise di Napoli n. 23 dell'8/7/1998 per la parte contenente la condanna al pagamento della somma di lire 80.000.000 a titolo di provvisionale per il risarcimento del danno da reato e di lire 6.400.000 a titolo di spese per l'azione civile promossa nel processo penale.
L'opponente eccepiva, anzitutto, l'estinzione del credito consacrato nel titolo per decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2953 cod. civ., evidenziando, sul punto, come la sentenza fosse divenuta definitiva in data 16/11/1999 e come, quindi, tra la data del passaggio in giudicato e quella di notificazione del precetto fosse decorso un lasso di tempo superiore al decennio;
in secondo luogo, invocava la nullità del precetto per difetto di ius postulandi del relativo procuratore, postulando, al riguardo, l'assenza di una valida procura alle liti.
Con comparsa del 25/1/2019 si costituiva la parte opposta;
in CP_1 ordine al primo motivo di opposizione, invocava l'imprescrittibilità del diritto di credito, evidenziando come la condanna al risarcimento del danno (e la relativa provvisionale) fosse stata pronunciata dalla Corte d'Assise a seguito di condanna alla pena dell'ergastolo e postulando che anche per il credito risarcitorio in questione avrebbe trovato applicazione la regola dell'imprescrittibilità sancita per i reati puniti con la pena dell'ergastolo; in merito al secondo motivo di opposizione, poi, sottolineava l'infondatezza della censura, rilevando come il precetto costituirebbe atto di natura sostanziale e non processuale.
Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza ex art. 615, primo comma, c.p.c. del 14-24/5/2019 e disposto il prosieguo del giudizio, all'udienza del 24/9/2024 le parti precisavano le conclusioni e venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle relative comparse.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, osserva questo giudice – in punto di qualificazione delle doglianze sollevate – come il primo motivo integri un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Invero, la contestazione circa l'intervenuta estinzione del credito sotteso al titolo azionato investe il diritto stesso di agire in forza di quel titolo e, quindi, l'an dell'esecuzione minacciata con il precetto.
Al contrario, la seconda censura deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., atteso che la doglianza concerne la regolarità formale dell'atto di precetto.
§ 3. Ciò posto, appare fondato il primo motivo di opposizione per le ragioni di seguito indicate. Al riguardo, non appare fuor luogo precisare, in punto di fatto, come il titolo esecutivo azionato con il precetto (si ribadisce, la sentenza della Corte d'Assise di
Napoli n. 23 dell'8/7/1998) rechi la condanna di alla pena Parte_2 dell'ergastolo per i reati contestatigli (principalmente, omicidio volontario plurimo aggravato), con contestuale condanna sia al risarcimento del danno in favore della parte civile , sia al pagamento di una provvisionale per lire 80.000.000 CP_1
e liquidazione, altresì, delle spese processuali in favore di quest'ultima (nella misura di lire 6.400.000).
Sempre in punto di fatto è del tutto pacifico che il non abbia mai azionato CP_1 il credito, né posto in essere atti interruttivi della prescrizione.
Sotto questo profilo, infatti, entrambe le parti hanno fanno esclusivo riferimento, quale unico atto posto in essere in data antecedente al precetto, alla notificazione del titolo in forma esecutiva avvenuta nell'anno 2016.
Ne discende che il nucleo centrale sotteso alla doglianza sollevata dall'odierno opponente investe una pura quaestio iuris: se cioè il diritto di credito derivante dalla condanna al risarcimento del danno per un fatto integrante un reato punito con la pena dell'ergastolo sia soggetto o meno al regime di imprescrittibilità previsto per il reato a monte, regime affermato – con riguardo alla disciplina dell'art. 157 c.p. antecedente alla modifica di cui alla legge n. 251 del 2005 (applicabile nel caso di specie) – dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza n.
19756 pronunciata all'udienza del 24/9/2015 e depositata il 12/5/2016.
Orbene, ritiene questo giudice che la soluzione al quesito debba essere negativa.
Al riguardo, giova ricordare come – dopo aver sancito la regola generale della durata quinquennale del termine di prescrizione per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito (comma 1) e biennale per il caso di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (comma 2) – il terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. preveda una disciplina ad hoc per il caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato.
In tale eventualità, infatti, la disposizione in parola prevede che, laddove per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga (ovviamente, rispetto ai termini indicati al comma 1 e 2), il diverso termine di prescrizione per il reato trovi applicazione anche all'azione civile (art. 2947, terzo comma, primo periodo, cod. civ.).
Nel contempo, tuttavia, il secondo periodo stabilisce che, qualora il reato sia estinto per una causa diversa dalla prescrizione o sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il termine di prescrizione torni ad essere quello ordinario civilistico di cui ai commi 1 e 2.
In buona sostanza, quindi, il legislatore ha contemplato tanto un meccanismo di
“allungamento” del termine prescrizionale dell'azione civile per allinearlo a quello sancito per il reato (primo periodo), quanto la successiva riduzione dello stesso in presenza di determinate condizioni e, segnatamente, l'estinzione del reato per cause diverse dalla prescrizione e la pronuncia di sentenza irrevocabile (secondo periodo).
La ratio di tale complessiva previsione è di agevole comprensione:
da un lato, l'allungamento del termine di cui al primo periodo si spiega con l'esigenza di evitare l'estinzione per prescrizione dell'azione finalizzata al risarcimento civile per il tempo occorrente all'accertamento penale;
dall'altro lato, la riconduzione al termine prescrizionale ordinario prevista dal secondo periodo si giustifica in presenza di un accertamento “non fausto” per il danneggiato.
Nelle parole dei giudici di legittimità, infatti, “se la ratio della norma è comunemente individuata nell'esigenza di evitare che un soggetto, condannato in sede penale a causa di un fatto produttivo anche di conseguenze risarcitorie civili, possa sottrarsi all'obbligo di risarcire il danneggiato lucrando il più breve termine imposto dalla norma del codice civile, il secondo periodo del terzo comma dello stesso art. 2947 cod. civ. riconduce ad armonia la disciplina escludendo l'effetto, più favorevole per il danneggiato, dell'applicazione del termine prescrizionale maggiore previsto per il reato nei casi in cui il procedimento penale non ha avuto un esito fausto per il danneggiato medesimo” (così, testualmente, Cass. 21 settembre 2017, n. 21397, in motivazione, al § 4. Cfr., altresì, Cass. 22 novembre 2023, n. 32474, in motivazione).
In tale prospettiva, allora, si comprende come il meccanismo di “allungamento” del termine prescrizionale sia testualmente riferito dal legislatore non al “diritto di credito” vero e proprio, ma all'azione civile finalizzata al suo riconoscimento: a ben vedere, l'obiettivo perseguito dal legislatore è di consentire al danneggiato di fruire del termine più ampio “ai fini dell'avvio o della prosecuzione dell'azione civile risarcitoria” nel caso di condanna penale della controparte (oltre che per il caso di estinzione del reato per prescrizione), laddove in nessun'altra ipotesi si producono “a favore del danneggiato effetti favorevoli in dipendenza della pendenza prima e della conclusione, poi, del procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile” (cfr., sul punto, la sopra citata Cass. 21 settembre 2017, n. 21397, in motivazione, al § 5).
Se tale è la ratio del complessivo sistema, quindi, deve escludersi che – nel caso di specie – sia predicabile il meccanismo di “allungamento” del termine prescrizionale previsto dal primo periodo del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ.
Se è vero che il processo penale si è concluso con la condanna del è Pt_2 altrettanto vero che non si pone più un problema di “avvio o prosecuzione dell'azione civile risarcitoria”: a ben vedere, l'azione civile è stata esercitata in quel processo ed ha condotto alla pronuncia di condanna (generica) al risarcimento del danno ed alla liquidazione della relativa provvisionale.
In altri termini, non vi è più un'azione civile rispetto alla quale giustificare – in conformità tanto al dato letterale, quanto alla ratio del primo periodo del terzo comma – l'allungamento del termine prescrizionale e la parificazione a quello previsto per il reato.
Chiarito il sistema delineato dall'art. 2947 cod. civ. ed esclusa la possibilità di configurare nel caso di caso di specie la previsione del maggior termine prescrizionale ai sensi del terzo comma della disposizione in questione, allora, resta da verificare quale sia il termine di prescrizione del diritto di credito risultante dalla statuizione di condanna al risarcimento cui abbia dato luogo l'azione civile concretamente esercitata.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha per lo più esaminato la questione sotto l'angolo visuale dell'art. 2953 cod. civ.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che – qualora in sede penale sia stata esercitata l'azione civile e si pervenga al riconoscimento della relativa responsabilità ed alla conseguente condanna (quand'anche di natura generica) – non vi sia più spazio per l'art. 2947, terzo comma, cod. civ., bensì trovi applicazione la previsione dell'art. 2953 cod. civ.
Sotto questo profilo, si è precisato che:
“nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum"” (Cass. 18 giugno
2019, n. 16289);
“l'"actio iudicati" di cui all'art. 2953 c.c. opera anche con riferimento ad una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reato” (Cass. 14 febbraio 2019, n. 4318).
Ciò peraltro è espressione di un orientamento del tutto consolidato, essendo numerose le pronunce che si collocano nella medesima prospettiva (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4054; Cass. 23 maggio 2003, n. 8154; Cass. 30 luglio 1987, n. 6595; Cass. 24 aprile 1981, n. 2465; Cass. 30 maggio 1980, 3561; Cass. 10 marzo
1976, n. 839).
Per la verità, quanto meno in apparenza un principio di tal fatta potrebbe doversi
“misurare” con l'affermazione – parimenti consolidata in seno alla giurisprudenza di legittimità – circa la non applicabilità dell'art. 2953 cod. civ. al caso di prescrizioni diverse da quelle brevi (Cass. 25 marzo 2003, n. 4277, in motivazione;
Cass. 30 maggio 1980, 3561).
E tuttavia l'apparente contraddizione si scioglie considerando che, come sopra evidenziato, il meccanismo di “allungamento” del termine prescrizionale è limitato all'esercizio dell'azione civile, laddove – qualora quell'azione sia stata esercitata – non sussiste la ratio che giustifica quel diverso meccanismo.
In conclusione, quindi, deve ritenersi che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno riconosciuto nella sentenza di condanna sia comunque quello ordinario decennale.
Conseguentemente, non avendo avuto luogo nel caso di specie il compimento di atti interruttivi del termine decennale deve ritenersi che il credito consacrato nel titolo azionato con il precetto sia oramai estinto.
Ciò che determina l'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e la declaratoria di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
§ 4. L'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. comporta il venir meno dell'interesse alla decisione sulla seconda doglianza, atteso che – una volta escluso il diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù del titolo – non vi è motivo per esaminare i profili di regolarità formale del precetto.
§ 5. Circa il regolamento delle spese di lite, le incertezze giurisprudenziali sui profili oggetto di delibazione e l'assenza di precedenti specifici concernenti la fattispecie della condanna al risarcimento in collegamento con un reato punito con la pena dell'ergastolo inducono a ravvisare i presupposti per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE il primo motivo di opposizione e per l'effetto: DICHIARA l'inesistenza del diritto di di agire esecutivamente CP_1 nei confronti di per il recupero del credito consacrato nella Parte_2 sentenza della Corte d'Assise di Napoli n. 23 dell'8/7/1998;
DICHIARA conseguentemente l'inefficacia del precetto notificato ad istanza di in data 6/6/2018. CP_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 30/06/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea