CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 341/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
CO TE CELESTE, RE
CIVARDI TE PIO MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2589/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Peschiera Borromeo - Via Xxv Aprile 1 20068 Peschiera Borromeo MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41762/2025 IMU 2018
- sul ricorso n. 2591/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Peschiera Borromeo - Via Xxv Aprile 1 20068 Peschiera Borromeo MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41761/2025 IMU 2018
- sul ricorso n. 2593/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
NA IA AP - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Peschiera Borromeo - Via Xxv Aprile 1 20068 Peschiera Borromeo MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41763/2025 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4648/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso RG 2589/2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento IMU n. 41762 del 05.02.2025 relativo all'anno d'imposta 2018, con il quale il Comune di Peschiera Borromeo ha accertato a carico della ricorrente un'imposta IMU non versata per complessivi euro 9.108, oltre interessi per euro 2.603,31 e sanzioni per euro 9.265,47.
Dalla lettura degli atti di causa emerge che la maggiore imposta è stata accertata in relazione ad un fabbricato identificato catastalmente al foglio 51, n. 11, sub 701 e n. 47 e aree di pertinenza, di cui la ricorrente risulta essere proprietaria per la quota di un terzo (le altre quote sono possedute dai sigg.ri Ricorrente_2 e Nominativo_2). Con i ricorsi RG 2591/2025 e RG 2593/2025 vengono impugnati gli avvisi di accertamento IMU n. 41761 del 05.02.2025 e n. 41763 del 05.02.2025, sempre relativi all'anno 2018, emessi nei confronti dei sigg.ri Ricorrente_2 e Nominativo_2, anch'essi riguardanti il fabbricato e le aree sopra indicate. Si è costituito in giudizio, in tutti e tre i ricorsi, il Comune di Peschiera Borromeo.
Le cause sono state trattenute in decisione in esito all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto disposta la riunione dei giudizi stante la loro evidente connessione oggettiva.
In secondo luogo si deve osservare che il deposito in giudizio della documentazione allegata alle controdeduzioni, effettuato dal Comune resistente, deve considerarsi tardivo per violazione del termine previsto dall'art. 24, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992. Di questa documentazione non si terrà quindi conto ai fini della decisione.
Ciò stabilito, i ricorsi devono ritenersi fondati essendo meritevole di accoglimento la censura, avente carattere assorbente, con la quale viene dedotta la tardiva notifica degli atti impugnati.
A questo proposito si osserva che, in base all'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 < locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati>>.
Come si vede, in base a questa disposizione, occorre distinguere i casi di omessa dichiarazione dai casi in cui la dichiarazione sia stata invece presentata: nella prima ipotesi il termine di cinque anni decorre dall'atto in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento, coincidente con l'anno d'imposta; nel secondo caso con l'anno in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione, che coincide con l'anno successivo a quello di imposta.
Ciò precisato, va ora osservato che gli avvisi di accertamento impugnati sono stati emessi in quanto non sarebbe stata presentata la dichiarazione IMU con riferimento alle aree di pertinenza.
Va però osservato che parte ricorrente ha depositato agli atti documentazione da cui si evince invece che, in data 30 giugno 2015, la dichiarazione IMU relativa all'area di pertinenza identificata catastalmente al Dati catastali_1, è stata, seppur tardivamente, presentata, ivi specificando peraltro che “trattasi di area pertinenziale ai fabbricati censiti al Dati catastali_1, cui è graffata”. Ritiene il Collegio che quanto sostenuto dal Comune nella propria memoria, secondo cui tale dichiarazione sarebbe inutiliter data in quanto l'area è stata erroneamente qualificata come pertinenziale (e non come area edificabile), non possa essere condivisa.
L'attribuzione all'area di un una errata qualificazione che ha portato all'omesso versamento del tributo avrebbe infatti dovuto condurre all'emissione di un avviso di accertamento con cui si sarebbe dovuto appunto contestare l'omesso versamento. Questo avviso di accertamento si sarebbe dovuto dunque emettere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento stesso si sarebbe dovuto effettuare;
quindi, per l'anno 2018, entro il 31 dicembre 2023.
Risulta pertanto evidente, anche tenendo conto delle proroghe disposte dalla normativa emergenziale contenuta nell'art. 67 del d.l. n.18 del 2020, la tardività della notifica riguardante gli atti impugnati, avvenuta solo in data 4 marzo 2025.
Si deve per queste ragioni ribadire la fondatezza della censura in esame.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, i ricorsi riuniti devono essere accolti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti e condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Milano, li 15 dicembre 2025
L'Estensore Il Presidente
TE C. CO SI ET
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
CO TE CELESTE, RE
CIVARDI TE PIO MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2589/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Peschiera Borromeo - Via Xxv Aprile 1 20068 Peschiera Borromeo MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41762/2025 IMU 2018
- sul ricorso n. 2591/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Peschiera Borromeo - Via Xxv Aprile 1 20068 Peschiera Borromeo MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41761/2025 IMU 2018
- sul ricorso n. 2593/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
NA IA AP - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Peschiera Borromeo - Via Xxv Aprile 1 20068 Peschiera Borromeo MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41763/2025 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4648/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso RG 2589/2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento IMU n. 41762 del 05.02.2025 relativo all'anno d'imposta 2018, con il quale il Comune di Peschiera Borromeo ha accertato a carico della ricorrente un'imposta IMU non versata per complessivi euro 9.108, oltre interessi per euro 2.603,31 e sanzioni per euro 9.265,47.
Dalla lettura degli atti di causa emerge che la maggiore imposta è stata accertata in relazione ad un fabbricato identificato catastalmente al foglio 51, n. 11, sub 701 e n. 47 e aree di pertinenza, di cui la ricorrente risulta essere proprietaria per la quota di un terzo (le altre quote sono possedute dai sigg.ri Ricorrente_2 e Nominativo_2). Con i ricorsi RG 2591/2025 e RG 2593/2025 vengono impugnati gli avvisi di accertamento IMU n. 41761 del 05.02.2025 e n. 41763 del 05.02.2025, sempre relativi all'anno 2018, emessi nei confronti dei sigg.ri Ricorrente_2 e Nominativo_2, anch'essi riguardanti il fabbricato e le aree sopra indicate. Si è costituito in giudizio, in tutti e tre i ricorsi, il Comune di Peschiera Borromeo.
Le cause sono state trattenute in decisione in esito all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto disposta la riunione dei giudizi stante la loro evidente connessione oggettiva.
In secondo luogo si deve osservare che il deposito in giudizio della documentazione allegata alle controdeduzioni, effettuato dal Comune resistente, deve considerarsi tardivo per violazione del termine previsto dall'art. 24, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992. Di questa documentazione non si terrà quindi conto ai fini della decisione.
Ciò stabilito, i ricorsi devono ritenersi fondati essendo meritevole di accoglimento la censura, avente carattere assorbente, con la quale viene dedotta la tardiva notifica degli atti impugnati.
A questo proposito si osserva che, in base all'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 < locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati>>.
Come si vede, in base a questa disposizione, occorre distinguere i casi di omessa dichiarazione dai casi in cui la dichiarazione sia stata invece presentata: nella prima ipotesi il termine di cinque anni decorre dall'atto in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento, coincidente con l'anno d'imposta; nel secondo caso con l'anno in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione, che coincide con l'anno successivo a quello di imposta.
Ciò precisato, va ora osservato che gli avvisi di accertamento impugnati sono stati emessi in quanto non sarebbe stata presentata la dichiarazione IMU con riferimento alle aree di pertinenza.
Va però osservato che parte ricorrente ha depositato agli atti documentazione da cui si evince invece che, in data 30 giugno 2015, la dichiarazione IMU relativa all'area di pertinenza identificata catastalmente al Dati catastali_1, è stata, seppur tardivamente, presentata, ivi specificando peraltro che “trattasi di area pertinenziale ai fabbricati censiti al Dati catastali_1, cui è graffata”. Ritiene il Collegio che quanto sostenuto dal Comune nella propria memoria, secondo cui tale dichiarazione sarebbe inutiliter data in quanto l'area è stata erroneamente qualificata come pertinenziale (e non come area edificabile), non possa essere condivisa.
L'attribuzione all'area di un una errata qualificazione che ha portato all'omesso versamento del tributo avrebbe infatti dovuto condurre all'emissione di un avviso di accertamento con cui si sarebbe dovuto appunto contestare l'omesso versamento. Questo avviso di accertamento si sarebbe dovuto dunque emettere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento stesso si sarebbe dovuto effettuare;
quindi, per l'anno 2018, entro il 31 dicembre 2023.
Risulta pertanto evidente, anche tenendo conto delle proroghe disposte dalla normativa emergenziale contenuta nell'art. 67 del d.l. n.18 del 2020, la tardività della notifica riguardante gli atti impugnati, avvenuta solo in data 4 marzo 2025.
Si deve per queste ragioni ribadire la fondatezza della censura in esame.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, i ricorsi riuniti devono essere accolti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti e condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Milano, li 15 dicembre 2025
L'Estensore Il Presidente
TE C. CO SI ET