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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4683 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4713/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 4713/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 70, presso lo studio dell'avv. Paolo Palma e dell'Avv.
Elisa Cacciato Insilla, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Roma, Circ.ne Clodia 19, presso lo studio degli avv.ti Marco Cardinali e Stefania Cassina, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva, innanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Roma, chiedendone la condanna al pagamento della somma Parte_1
di euro 2.260,00, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo nonché al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
esponeva: di aver concesso in locazione al con scrittura privata del Controparte_1 Pt_1
13.7.2009, la Licenza Comunale n. 4994 e l'autovettura OM OD (targata DG537PD)
a decorrere dal 29.7.2009; che, dal 29.7.2009 al novembre 2012, si vedeva notificare 43 verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada per un totale di euro 2.672,28; che il provvedeva a pagare in ritardo le relative sanzioni di tal che si vedeva notificare otto Pt_1 cartelle di pagamento per l'importo di euro 831,08 e un avviso bonario dell'importo di euro
94,68; che in data 12.11.2014 provvedeva al pagamento delle sanzioni ex art. 389, comma 3, D.P.R. n. 495/1992, per la complessiva somma di ulteriori euro 1.334,22; che ai sensi dell'art. 196, comma 4, del Codice della Strada “chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa”; che era creditrice della complessiva somma di euro 2.260,00; che la procedura di negoziazione assistita si concludeva con esito negativo.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e, in via Parte_1
riconvenzionale, la restituzione del deposito cauzionale, dei fondi buono e delle accise carburante, nella misura massima di euro 5.000,00. ccepiva: di aver pagato le sanzioni amministrative unitamente al canone di locazione;
Pt_1
che il pagamento era stato tempestivamente effettuato, mentre controparte non aveva dato prova della tempestiva trasmissione dei verbali né del ritardo nella corresponsione della somma richiesta per il pagamento;
che nell'ipotesi di ritardo la responsabilità era da imputare alla obbligata in solido e destinataria delle notifiche;
l'insussistenza dei presupposti per la CP_1
condanna ex art. 96 c.p.c.; che la doveva restituire la cauzione (pari ad euro 6.552,00); CP_1
che tale somma doveva essere compensata con la somma richiesta dalla in subordine, CP_1
la restituzione della somma di euro 2.184,00 in quanto il contratto era stato anticipatamente sciolto;
che aveva diritto alla restituzione della somma di euro 255,61 per i cd. Fondo Buoni incassati dalla oppure alla compensazione di tale somma con quanto dovuto alla CP_1
medesima; che aveva diritto al recupero delle accise sul carburante previste dalla L. n.
265/2000, rimborsate anch'esse alla titolare della licenza, per un credito di imposta per gli anni
2010-2012 pari ad euro 1.660,00 oppure alla compensazione di tale somma con quanto dovuto alla CP_1
Con sentenza n. 7708/2020, il Giudice di Pace di Roma condannava il al pagamento Pt_1
della somma di euro 2.260,00 in favore della oltre interessi legali dalla domanda al CP_1
saldo, e al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in euro 960,00.
Con atto di citazione in appello, il impugnava la suddetta sentenza chiedendone Pt_1
l'integrale riforma, con accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado.
L'appellante esponeva: che le sanzioni venivano consegnate mensilmente dalla in CP_1 occasione del pagamento del canone di locazione dell'autovettura; che provvedeva al pagamento non appena ricevute le sanzioni ed il bollettino;
che, nei casi di effettivo ritardo nel suddetto pagamento, la responsabilità era da imputare esclusivamente alla essendo CP_1
l'unica in possesso dei verbali e delle relative scadenze;
che la avrebbe dovuto CP_1
dimostrare di aver avvisato e consegnato tempestivamente le relative sanzioni amministrative al consentendogli il pagamento puntuale, mentre il Giudice di primo grado aveva Pt_1 accolto la domanda per non avere, il chiesto i verbali alla con conseguente Pt_1 CP_1 violazione dell'art. 2697 c.c.; che dalla prova testimoniale non erano emerse sue responsabilità del ritardato pagamento, dato che non era stata provata la data di consegna delle contravvenzioni ricevute dalla a cui le stesse erano intestate;
che in sede di CP_1
interrogatorio formale la aveva ammesso di aver ricevuto la cauzione e di non averla CP_1
restituita perché ritenuta di sua proprietà; che la aveva percepito, come da statuto della CP_1
Cooperativa, la somma di euro 255,61 per cd. Fondi buono ed euro 160,00 per l'anno 2010, euro 700,00 per l'anno 2011, euro 800,00 per l'anno 2012 a titolo di accise rimborsate sul carburante.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza CP_1
impugnata.
L'appellata eccepiva: che il provvedeva a pagare alcune sanzioni amministrative e Pt_1
sempre con un notevole ritardo;
che la cauzione era stata versata dal alla Volkswagen Pt_1
Bank GMBH ad estinzione del finanziamento sottoscritto dalla per l'acquisto CP_1 dell'autovettura OD adibita al servizio taxi;
che il contratto prevedeva la restituzione della cauzione al conduttore in caso di cessazione anticipata, nella misura di euro 2.184,00 annui;
che il contratto cessava nel gennaio 2013 e che quindi non era dovuta la restituzione della somma di euro 2.184,00 in quanto il contratto era stato sciolto dopo il triennio;
che era infondata la domanda del sulla restituzione del fondo buoni e delle accise, dei quali Pt_1
beneficiava il titolare della licenza.
All'udienza del 6.12.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
***
L'appello merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
L'appellante lamenta l'illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui lo ha ritenuto responsabile per il ritardo nei pagamenti delle sanzioni amministrative -le quali hanno comportato l'emissione di cartelle di pagamento- per mancata richiesta dei verbali alla CP_1
(intestataria dell'autovettura).
La doglianza coglie nel segno.
L'art. 196, comma 1, del Codice della Strada prevede che “per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo […] è obbligato in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”, mentre l'ultimo comma della medesima disposizione dispone che “chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa”.
Da tale norma si ricava che l'obbligato in solido occupa una posizione accessoria rispetto all'autore dell'illecito (debitore principale dell'obbligo sanzionatorio) che rimane titolare esclusivo dell'obbligazione stessa ma ai fini del pagamento della sanzione pecuniaria non vi sono differenze fra autore e corresponsabile obbligato in solido: l'addebito cade in capo all'uno o all'altro indifferentemente in quanto la solidarietà ha la funzione di garantire e rafforzare le ragioni del creditore, fermo restando il diritto di regresso per l'obbligato solidale nei confronti dell'autore per l'intero.
Nel caso di specie, la afferma di aver consegnato all'appellante mensilmente, ossia in CP_1
occasione del pagamento dei canoni di locazione, i verbali da lei ricevuti, attribuendo pertanto la responsabilità del ritardo nel pagamento alla negligenza del Pt_1
Senonchè, in ossequio al principio generale secondo cui l'onere di provare un fatto ricade sul soggetto che pone quel fatto a fondamento della domanda, la avrebbe dovuto provare CP_1 la tempestività della consegna delle singole contravvenzioni all'odierno appellante, essendo l'unico soggetto destinatario delle medesime. Tuttavia, la prova testimoniale espletata in primo grado non ha dimostrato la tesi attorea (cfr. le dichiarazioni del teste , Testimone_1
il quale ha riferito di alcune consegne ma senza fornire indicazione di quali verbali, dei termini di pagamento e della data di consegna) di guisa che la avrebbe dovuto provvedere al CP_1 pagamento delle sanzioni (anche con possibilità di riduzione dei relativi importi in un'ottica di correttezza e buona fede), salvo poi agire in giudizio con l'azione di regresso ex art. 196, ultimo comma, Codice della Strada nella ipotesi di mancata restituzione del denaro da parte del
D'altronde, se la prassi invalsa tra le parti era quella della dazione materiale della Pt_1
multa ricevuta dal proprietario al locatore per il pagamento diretto -anziché il versamento diretto onde evitare ritardi e il successivo regresso- ne deriva che la avrebbe dovuto CP_1
quantomeno produrre una quietanza di consegna controfirmata dal ricevente e datata da cui evincere il momento di ricevimento dei singoli verbali di accertamento e il relativo trasferimento all'obbligato in solido: solo in tal caso, invero, il pagamento oltre termine e dunque la conseguente richiesta da parte dell' della sanzione/interessi di mora sarebbero CP_2
stati imputabili al Pt_1
Pertanto, in assenza della dimostrazione della imputabilità del ritardo al ben potendo Pt_1 il medesimo dipendere dalla negligenza dell'odierna parte appellata, la domanda principale deve essere accolta. In secondo luogo, occorre esaminare la domanda riconvenzionale svolta dal diretta Pt_1
alla restituzione del deposito cauzionale, dei fondi buono e delle accise carburante.
Quanto alla somma di euro 6.552,00 non coglie nel segno la qualificazione della medesima, operata da parte appellante, quale “cauzione”.
Invero, tale importo risulta versato alla Volkswagen Bank GMBH ad estinzione del finanziamento sottoscritto dalla per l'acquisto dell'autovettura adibita al servizio taxi CP_1
(cfr. all. 4 c.r.) e sarebbe stato restituito al conduttore soltanto in caso di cessazione del contratto prima dei tre anni, nella misura di euro 2.184,00 annui.
Tale circostanza, tuttavia, non si è verificata. Difatti, la scrittura privata prevede un rinnovo annuale del rapporto dopo i primi tre anni “senza preavviso se non per la disdetta da darsi entro i sei mesi dalla scadenza naturale”.
Nella specie, la ha disdetto il contratto di locazione della licenza il 24 luglio 2012 (cfr. CP_1
all. 5 fasc. appellante), ossia dopo il triennio e nel rispetto dei termini di preavviso convenzionalmente stabiliti, di guisa che tale cifra non è oggetto di alcuna restituzione.
Quanto alla riconvenzionale in merito alla restituzione dei cd. fondi buoni e delle accise sul carburante, la ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di aver restituito CP_1 all'appellante il 3% dell'importo dei buoni portati dal alla cooperativa e di aver Pt_1
riscosso le accise per i carburanti, spettanti per legge al titolare della licenza.
Ebbene, la scrittura privata riconosce i soli fondi buoni nella parte in cui recita “i nuovi fondi buoni saranno di suo possesso (del conduttore)”, senza fare alcuna menzione delle accise.
Pertanto, essendo l'importo dei fondi di euro 2.235,69 alla data del 7.7.2009 e di euro 2.493,39 alla data del 12.12.2012 (cfr. all. 2 fasc. primo grado), deve essere riconosciuto al Pt_1
l'importo differenziale di euro 255,61 a titolo di fondi buoni, peraltro non oggetto di contestazione sul quantum.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza n. 7708/2020 del Giudice di Pace di Roma:
- rigetta la domanda;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento della somma di euro 255,61 in favore di;
[...] Parte_1 - condanna alla refusione, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
del primo grado, che si liquidano in euro 830,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarsi;
- condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano in euro 1.300,00 per compensi ed €147,00 per spese oltre accessori come per legge, da distrarsi.
Roma, 27.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta dal dott. Emanuele Gualtieri
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 4713/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 70, presso lo studio dell'avv. Paolo Palma e dell'Avv.
Elisa Cacciato Insilla, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Roma, Circ.ne Clodia 19, presso lo studio degli avv.ti Marco Cardinali e Stefania Cassina, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva, innanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Roma, chiedendone la condanna al pagamento della somma Parte_1
di euro 2.260,00, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo nonché al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
esponeva: di aver concesso in locazione al con scrittura privata del Controparte_1 Pt_1
13.7.2009, la Licenza Comunale n. 4994 e l'autovettura OM OD (targata DG537PD)
a decorrere dal 29.7.2009; che, dal 29.7.2009 al novembre 2012, si vedeva notificare 43 verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada per un totale di euro 2.672,28; che il provvedeva a pagare in ritardo le relative sanzioni di tal che si vedeva notificare otto Pt_1 cartelle di pagamento per l'importo di euro 831,08 e un avviso bonario dell'importo di euro
94,68; che in data 12.11.2014 provvedeva al pagamento delle sanzioni ex art. 389, comma 3, D.P.R. n. 495/1992, per la complessiva somma di ulteriori euro 1.334,22; che ai sensi dell'art. 196, comma 4, del Codice della Strada “chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa”; che era creditrice della complessiva somma di euro 2.260,00; che la procedura di negoziazione assistita si concludeva con esito negativo.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e, in via Parte_1
riconvenzionale, la restituzione del deposito cauzionale, dei fondi buono e delle accise carburante, nella misura massima di euro 5.000,00. ccepiva: di aver pagato le sanzioni amministrative unitamente al canone di locazione;
Pt_1
che il pagamento era stato tempestivamente effettuato, mentre controparte non aveva dato prova della tempestiva trasmissione dei verbali né del ritardo nella corresponsione della somma richiesta per il pagamento;
che nell'ipotesi di ritardo la responsabilità era da imputare alla obbligata in solido e destinataria delle notifiche;
l'insussistenza dei presupposti per la CP_1
condanna ex art. 96 c.p.c.; che la doveva restituire la cauzione (pari ad euro 6.552,00); CP_1
che tale somma doveva essere compensata con la somma richiesta dalla in subordine, CP_1
la restituzione della somma di euro 2.184,00 in quanto il contratto era stato anticipatamente sciolto;
che aveva diritto alla restituzione della somma di euro 255,61 per i cd. Fondo Buoni incassati dalla oppure alla compensazione di tale somma con quanto dovuto alla CP_1
medesima; che aveva diritto al recupero delle accise sul carburante previste dalla L. n.
265/2000, rimborsate anch'esse alla titolare della licenza, per un credito di imposta per gli anni
2010-2012 pari ad euro 1.660,00 oppure alla compensazione di tale somma con quanto dovuto alla CP_1
Con sentenza n. 7708/2020, il Giudice di Pace di Roma condannava il al pagamento Pt_1
della somma di euro 2.260,00 in favore della oltre interessi legali dalla domanda al CP_1
saldo, e al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in euro 960,00.
Con atto di citazione in appello, il impugnava la suddetta sentenza chiedendone Pt_1
l'integrale riforma, con accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado.
L'appellante esponeva: che le sanzioni venivano consegnate mensilmente dalla in CP_1 occasione del pagamento del canone di locazione dell'autovettura; che provvedeva al pagamento non appena ricevute le sanzioni ed il bollettino;
che, nei casi di effettivo ritardo nel suddetto pagamento, la responsabilità era da imputare esclusivamente alla essendo CP_1
l'unica in possesso dei verbali e delle relative scadenze;
che la avrebbe dovuto CP_1
dimostrare di aver avvisato e consegnato tempestivamente le relative sanzioni amministrative al consentendogli il pagamento puntuale, mentre il Giudice di primo grado aveva Pt_1 accolto la domanda per non avere, il chiesto i verbali alla con conseguente Pt_1 CP_1 violazione dell'art. 2697 c.c.; che dalla prova testimoniale non erano emerse sue responsabilità del ritardato pagamento, dato che non era stata provata la data di consegna delle contravvenzioni ricevute dalla a cui le stesse erano intestate;
che in sede di CP_1
interrogatorio formale la aveva ammesso di aver ricevuto la cauzione e di non averla CP_1
restituita perché ritenuta di sua proprietà; che la aveva percepito, come da statuto della CP_1
Cooperativa, la somma di euro 255,61 per cd. Fondi buono ed euro 160,00 per l'anno 2010, euro 700,00 per l'anno 2011, euro 800,00 per l'anno 2012 a titolo di accise rimborsate sul carburante.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza CP_1
impugnata.
L'appellata eccepiva: che il provvedeva a pagare alcune sanzioni amministrative e Pt_1
sempre con un notevole ritardo;
che la cauzione era stata versata dal alla Volkswagen Pt_1
Bank GMBH ad estinzione del finanziamento sottoscritto dalla per l'acquisto CP_1 dell'autovettura OD adibita al servizio taxi;
che il contratto prevedeva la restituzione della cauzione al conduttore in caso di cessazione anticipata, nella misura di euro 2.184,00 annui;
che il contratto cessava nel gennaio 2013 e che quindi non era dovuta la restituzione della somma di euro 2.184,00 in quanto il contratto era stato sciolto dopo il triennio;
che era infondata la domanda del sulla restituzione del fondo buoni e delle accise, dei quali Pt_1
beneficiava il titolare della licenza.
All'udienza del 6.12.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
***
L'appello merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
L'appellante lamenta l'illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui lo ha ritenuto responsabile per il ritardo nei pagamenti delle sanzioni amministrative -le quali hanno comportato l'emissione di cartelle di pagamento- per mancata richiesta dei verbali alla CP_1
(intestataria dell'autovettura).
La doglianza coglie nel segno.
L'art. 196, comma 1, del Codice della Strada prevede che “per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo […] è obbligato in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”, mentre l'ultimo comma della medesima disposizione dispone che “chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa”.
Da tale norma si ricava che l'obbligato in solido occupa una posizione accessoria rispetto all'autore dell'illecito (debitore principale dell'obbligo sanzionatorio) che rimane titolare esclusivo dell'obbligazione stessa ma ai fini del pagamento della sanzione pecuniaria non vi sono differenze fra autore e corresponsabile obbligato in solido: l'addebito cade in capo all'uno o all'altro indifferentemente in quanto la solidarietà ha la funzione di garantire e rafforzare le ragioni del creditore, fermo restando il diritto di regresso per l'obbligato solidale nei confronti dell'autore per l'intero.
Nel caso di specie, la afferma di aver consegnato all'appellante mensilmente, ossia in CP_1
occasione del pagamento dei canoni di locazione, i verbali da lei ricevuti, attribuendo pertanto la responsabilità del ritardo nel pagamento alla negligenza del Pt_1
Senonchè, in ossequio al principio generale secondo cui l'onere di provare un fatto ricade sul soggetto che pone quel fatto a fondamento della domanda, la avrebbe dovuto provare CP_1 la tempestività della consegna delle singole contravvenzioni all'odierno appellante, essendo l'unico soggetto destinatario delle medesime. Tuttavia, la prova testimoniale espletata in primo grado non ha dimostrato la tesi attorea (cfr. le dichiarazioni del teste , Testimone_1
il quale ha riferito di alcune consegne ma senza fornire indicazione di quali verbali, dei termini di pagamento e della data di consegna) di guisa che la avrebbe dovuto provvedere al CP_1 pagamento delle sanzioni (anche con possibilità di riduzione dei relativi importi in un'ottica di correttezza e buona fede), salvo poi agire in giudizio con l'azione di regresso ex art. 196, ultimo comma, Codice della Strada nella ipotesi di mancata restituzione del denaro da parte del
D'altronde, se la prassi invalsa tra le parti era quella della dazione materiale della Pt_1
multa ricevuta dal proprietario al locatore per il pagamento diretto -anziché il versamento diretto onde evitare ritardi e il successivo regresso- ne deriva che la avrebbe dovuto CP_1
quantomeno produrre una quietanza di consegna controfirmata dal ricevente e datata da cui evincere il momento di ricevimento dei singoli verbali di accertamento e il relativo trasferimento all'obbligato in solido: solo in tal caso, invero, il pagamento oltre termine e dunque la conseguente richiesta da parte dell' della sanzione/interessi di mora sarebbero CP_2
stati imputabili al Pt_1
Pertanto, in assenza della dimostrazione della imputabilità del ritardo al ben potendo Pt_1 il medesimo dipendere dalla negligenza dell'odierna parte appellata, la domanda principale deve essere accolta. In secondo luogo, occorre esaminare la domanda riconvenzionale svolta dal diretta Pt_1
alla restituzione del deposito cauzionale, dei fondi buono e delle accise carburante.
Quanto alla somma di euro 6.552,00 non coglie nel segno la qualificazione della medesima, operata da parte appellante, quale “cauzione”.
Invero, tale importo risulta versato alla Volkswagen Bank GMBH ad estinzione del finanziamento sottoscritto dalla per l'acquisto dell'autovettura adibita al servizio taxi CP_1
(cfr. all. 4 c.r.) e sarebbe stato restituito al conduttore soltanto in caso di cessazione del contratto prima dei tre anni, nella misura di euro 2.184,00 annui.
Tale circostanza, tuttavia, non si è verificata. Difatti, la scrittura privata prevede un rinnovo annuale del rapporto dopo i primi tre anni “senza preavviso se non per la disdetta da darsi entro i sei mesi dalla scadenza naturale”.
Nella specie, la ha disdetto il contratto di locazione della licenza il 24 luglio 2012 (cfr. CP_1
all. 5 fasc. appellante), ossia dopo il triennio e nel rispetto dei termini di preavviso convenzionalmente stabiliti, di guisa che tale cifra non è oggetto di alcuna restituzione.
Quanto alla riconvenzionale in merito alla restituzione dei cd. fondi buoni e delle accise sul carburante, la ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di aver restituito CP_1 all'appellante il 3% dell'importo dei buoni portati dal alla cooperativa e di aver Pt_1
riscosso le accise per i carburanti, spettanti per legge al titolare della licenza.
Ebbene, la scrittura privata riconosce i soli fondi buoni nella parte in cui recita “i nuovi fondi buoni saranno di suo possesso (del conduttore)”, senza fare alcuna menzione delle accise.
Pertanto, essendo l'importo dei fondi di euro 2.235,69 alla data del 7.7.2009 e di euro 2.493,39 alla data del 12.12.2012 (cfr. all. 2 fasc. primo grado), deve essere riconosciuto al Pt_1
l'importo differenziale di euro 255,61 a titolo di fondi buoni, peraltro non oggetto di contestazione sul quantum.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza n. 7708/2020 del Giudice di Pace di Roma:
- rigetta la domanda;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento della somma di euro 255,61 in favore di;
[...] Parte_1 - condanna alla refusione, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
del primo grado, che si liquidano in euro 830,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarsi;
- condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano in euro 1.300,00 per compensi ed €147,00 per spese oltre accessori come per legge, da distrarsi.
Roma, 27.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta dal dott. Emanuele Gualtieri