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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2024, n. 7422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7422 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANO nei confronti di: CH DR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/06/2023 del TRIB. di MILANO, in funzione di giudice dell'appello cautelare reale;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
sentite le conclusioni del Sostituto PG, LUCA TAMPIERI, nel senso del rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati SOLIANI DR e PELANDA NICOLO ALESSANDRO, entrambi del foro di MILANO, in difesa di CH DR, che si associano alle conclusioni della Procura generale nel senso del rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7422 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 11/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio celebrato in sede di rinvio da precedente annullamento disposto da Sez. 3, n. 21476 del 13/04/2023 (disposto in accoglimento del ricorso proposto dal Pubblico Ministero), il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto, ex art. 322-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di convalida di sequestro preventivo d'urgenza e contestuale sequestro preventivo in procedimento avente a oggetto la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Avverso l'ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso fondato su quattro motivi, di seguito enunciati, come sintetizzati in ricorso, nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, in tema di misure di salvaguardia, in quanto ritenute dai giudici di merito non pertinenti nella specie nonostante quanto statuito dalla sentenza rescindente, e degli artt. 110 e 9 del Regolamento Edilizio del 2014, perché erroneamente interpretati in sede d'appello cautelare circa la nozione urbanistica di «cortile» (contrariamente all'interpretazione propugnata dallo stesso ricorrente a pag. 15 e ss.). Ne sarebbero conseguiti la violazione dei principi sulle fonti del diritto e il «misconoscimento» dell'importanza e della tassatività del Regolamento Edilizio (compresa la continuità storica tra gli artt. 51 del regolamento del 1999 e 110 del regolamento del 2014). A quanto innanzi si aggiungerebbe un uso distorto del materiale probatorio apportato dall'accusa, in luogo dell'uso corretto che il ricorrente ritiene di prospettare (a pag. 30 e ss.). 2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 321 e 322- bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 310, 309 e 627, comma 2, stesso codice, nonché dei principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità sull'ambito cognitivo del giudizio d'appello cautelare reale. Il giudice di merito, per quanto sintetizzato dallo stesso ricorrente, facendo cattivo uso dei principi di cui innanzi, avrebbe strutturato la motivazione in modo da circoscrivere il suo scrutinio sulla conformità dei titoli edilizi all'unico profilo del rispetto delle norme di salvaguardia, del regolamento edilizio e del PGT, ignorando ai fini del fumus, tutti gli altri profili di violazione di legge dello stesso titolo edilizio, parcellizzandone e smembrandone l'unitarietà e disarticolando la logica del suo giudizio e della prova. 2 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dei principi sull'errore di diritto scriminante e sull'ignoranza della legge panale, avendo il Tribunale assunto l'evidenza della buona fede ictu °cui/ dell'indagato Bezziccheri. Il giudice di merito, in particolare, avrebbe violato il principio della non scusabilità, ai fini dell'esclusione dell'elemento psicologico della colpa, dell'errore di legge in materia edilizia e urbanistica, nonché il principio secondo cui nel giudizio incidentale cautelare reale vertente sulla stessa materia non rileva l'elemento psicologico del reato ma solo quello oggettivo, salvo che nell'ipotesi di errore incolpevole risultante ictu °culi. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 9 d.m. n. 1444 del 1968, 3, lett. c, T.U. edilizia e dell'art. 41-quinquies, comma 6, I. n. 1150 del 1942, in tema di cubatura, dimensioni e distanze inerenti alle nuove opere e, più in generale, in merito alla contestazione della qualificazione data all'intervento in termini di «ristrutturazione edilizia» anziché di «nuova costruzbne». 3. La Procura generale e la difesa di Andrea Bezziccheri, previo deposito di memorie, hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. Circa l'oggetto del presente giudizio di legittimità si evidenzia che, per quanto emergente dal ricorso e dal provvedimento impugnato (emesso in sede rescissoria) e come peraltro già chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza rescindente, la vicenda in seno alla quale si inserisce l'istanza cautelare rigettata attiene alla previa demolizione di due palazzine alte circa 12 metri, con costruzione, in luogo delle stesse, di un unico immobile alto più di 27 piani. Trattasi di intervento autorizzato quale ristrutturazione edilizia, per una superficie lorda di circa 3.300 mq., cui si aggiunge, attraverso il rilascio di un permesso di costruire per nuova costruzione, un intervento per una superficie lorda di circa 155 mq, con superficie lorda finale di circa 3500 mq. circa. 2.1. Viene in rilievo in questa sede, come già chiarito nella precedente fase rescindente dalla citata Sez. 3, n. 21476 del 2023, la legittimità dei titoli edilizi abilitativi rilasciati, non già sotto il profilo della relal:iva tipologia di «ristrutturazione» (nozione, questa, di recente specificata anche da Sez. 3, n. 1670 del 06/10/2022, dep. 2023, Rv. 284056) ovvero di «nuova opera», bensì in relazione all'operatività, nel caso concreto, della nozione di «cortile» delineata dagli strumenti urbanistici locali, riguardo all'area di intervento edilizio in 3 questione. Sarebbe difatti proprio la sussistenza o meno, nell'area interessata dall'edificazione, di una situazione di fatto riconducibile nell'ambito del concetto di «cortile», come rinvenibile alla luce di disposizioni di strumenti urbanistici applicabili, a costituire condizione determinante per ritenere o meno la preclusione per l'effettuazione dell'intervento edilizio assentito. 2.2. Quanto appena chiarito in merito al thema decidendum fonda l'inammissibilità dei profili di censura (di cui al quarto motivo) con i quali si mira, in questa sede, a dedurre proprio l'errata qualificazione data all'intervento in termini di «ristrutturazione edilizia» anziché di «nuova costruzione». 3. I primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta, riguardano l'analisi di NTA del PGT e di disposizioni del regolamento edilizio inerenti all'individuazione della nozione di «cortile». 3.1. Il ricorrente innanzitutto lamenta l'erronea interpretazione delle citate previsioni, specificamente indicate in ricorso, in funzione della individuazione della nozione di cortile, da tenere presente per valutare la legittimità dei titoli edilizi rilasciati rispetto alla situazione di fatto, siccome individuata, dallo stesso Tribunale, come rilevante per la determinazione della legittimità dei titoli edilizi che hanno riguardato le opere in contestazione. In tale prospettiva si rappresenta come la lettura sistematica delle medesime previsioni condurrebbe a ricostruire un concetto di cortile riconducibile alle caratteristiche fattuali proprie dell'area in esame e, come tale, in grado di portare a escludere, inficiando la validità dei titoli abilitativi rilasciati per l'intervento edile contestato e per il quale si è richiesto il sequestro, la legittimità del relativo rilascio. 3.2. Si tratta di censure inammissibile perché sostanzialmente riproduttive di censure ritenute inammissibili all'esito della precedente fase rescindente, dalla citata Sez. 3, n. 21476 del 2023, oltre che per quanto di seguito evidenziato. 3.2.1. Deve innanzitutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 28812 del 17/05/2023, Penna, in motivazione;
Sez. 4, n. 32895 del 06/07/2022, Sarkouh, in motivazione;
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 4 3.2.2. Per quanto di particolare rilievo ai fini di cui al presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non costituisce violazione di legge l'affermata erronea interpretazione di un atto amministrativo, poiché essendo relativa ad atti privi di carattere normativo rientra, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nella valutazione del fatto (Sez. 3, n. 21476 del 2023, cit., in motivazione, Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035; Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543). 3.3. È pur vero, come già chiarito dalla precedente sentenza rescindente, che mentre le NTA di un Piano Urbanistico rientrano nel novero degli atti amministrativi, il cui sindacato incontra in questa sede i limiti anzidetti, diverso è il caso del Regolamento Edilizio, atteso che esso sul piano contenutistico si distingue dagli atti e dai provvedimenti amministrativi (Cass. civ., Sez. 3, n. 6933 del 05/07/1999, Rv. 528289; Cass. Sez. 10124 del 28/11/1994). Questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili. 3.3.1. I Regolamenti, invece, sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione e secondaria rispetto a quella legislativa, e disciplinano, in astratto, tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge ma egualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano, appunto, i caratteri della generalità e astrattezza, rientrando quindi tra le fonti di diritto oggettivo di cui all'art. 1 disp. prel. cod. civ. Il regolamento comunale, in particolare, si inquadra in quelli, tra le fonti oggettive del diritto, propri di enti pubblici non statali, e rimanda alle disposizioni sulla legge in generale con particolare riferimento ai regolamenti «di altre autorità» (distinte, come tali, dal Governo) disciplinati da «leggi regionali». 3.3.2. Per il regolamento comunale, quindi, diversamente dalle NTA, non può escludersi in via generale il sindacato di legittimità che, tuttavia, nel caso di specie, come peraltro già chiarito da Sez. 3, n. 21476 del 202:3, cit., è precluso, in quanto il ricorrente, nel prospettare il vizio di violazione di legge solleva una complessiva e coordinata ricostruzione interpretativa, che include, accanto a una norma regolamentare, anche previsioni di portata meramente amministrativa, quali quelle integranti NTA. 4. Parimenti inammissibili, in ragione dei richiamati limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali, sono i profili di censura con i quali sostanzialmente si deducono la manifesta illogicità della motivazione circa la 5 ritenuta non sussunzione, nella specie, dell luogo di esecuzione delle opere edilizie nella nozione di «cortile» oltre che l'«uso distorto del materiale probatorio apportato dall'accusa» al quale, peraltro, il ricorrente vorrebbe sostituire il proprio in termini inammissibili con il giudizio di legittimità tout court. 5. Ammissibili ancorché infondati sono invece i profili di censura con i quali è stato dedotto, invero in termini assolutamente diffusi ed emergenti ai limiti della percepibilità attraverso la complessiva elaborazione dei motivi di ricorso, il vizio assoluto di motivazione (quindi l'assenza di essa) circa la nozione urbanistica di «cortile» al quale è pervenuto il Tribunale. Il Tribunale, difatti, non incorrendo nel medesimo vizio conducente all'annullamento della precedente ordinanza resa in sede di appalto cautelare, ha esplicitato l'iter logico-giuridico sotteso alla nozione urbanistica di «cortile», come detto insindacabile in questa sede. Il giudice di merito, nello specifico, evidenzia (pag. 14) la necessità, derivante dalle motivazioni sottese all'annullamento delle precedente ordinanza cautelare, di individuare la nozione urbanistica di «cortile» in ragione dell'art. 9 del RE del 2014 (che lo definisce solo in negativo) e degli artt. 109, 110 e 100 del RE, in applicazione del principio di salvaguardia come richiamato dalla Suprema Corte in sede rescindente, e dell'art. 5 della NTA del PGT del 2019. Sotto il primo profilo, l'ordinanza impugnata muove dal citato art. 9 (pag. 15 e ss.) per poi considerare gli artt. 100, 109 e 110 e pervenire alla nozione urbanistica di «cortile» (pag. 24, ultimo capoverso) coincidente con quella di cui alla determina del , 2014 (c.d. «determina Sordi»), in linea con la quale sono stati ritenuti gli interventi edilizi in esame (dopo aver peraltro ritenuto che, in fatto, quello di cui alla fattispecie concreta neppure rientrerebbe nella nozione civilistica di cortile di cui all'art. 1117 c.c.). Sotto il secondo profilo, quello inerente alla sussumibilità della zona d'intervento edilizio nella nozione urbanistica di «cortile» in ragione delle previsioni urbanistiche sopravvenute nel 2019, in applicazione del principio di salvaguardia come richiamato dalla Suprema Corte in sede rescindente, l'ordinanza impugnata si diffonde con dovizia di particolari in argomentazioni, implicanti peraltro valutazioni in fatto, soprattutto nelle pagine 33-36. 6. L'inconducenza delle doglianze relative alla ritenuta insussistenza del fumus, quanto all'elemento oggettivo della fattispecie urbanistica, nei termini d'inammissibilità e infondatezza innanzi evidenziati, implica l'assorbimento dei profili di censura (di cui al terzo motivo di ricorso) che si appuntano sulla ritenuta insussistenza, ai fini del fumus, dell'elemento soggettivo della fattispecie 6 per la quale è stato richiesto l'intervento cautelare (prospettati, peraltro, quali vizi di motivazione, in quanto dedotti in termini di violazione dei principi sull'errore di diritto scriminante e sull'ignoranza della legge panale, e deducenti censure in fatto, per aver il Tribunale ritenuto l'evidenza della buona fede ictu ()culi dell'indagato Bezziccheri). 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso '11 gennaio 2024 Il Coniglie e nsore esidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
sentite le conclusioni del Sostituto PG, LUCA TAMPIERI, nel senso del rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati SOLIANI DR e PELANDA NICOLO ALESSANDRO, entrambi del foro di MILANO, in difesa di CH DR, che si associano alle conclusioni della Procura generale nel senso del rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7422 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 11/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio celebrato in sede di rinvio da precedente annullamento disposto da Sez. 3, n. 21476 del 13/04/2023 (disposto in accoglimento del ricorso proposto dal Pubblico Ministero), il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto, ex art. 322-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di convalida di sequestro preventivo d'urgenza e contestuale sequestro preventivo in procedimento avente a oggetto la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Avverso l'ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso fondato su quattro motivi, di seguito enunciati, come sintetizzati in ricorso, nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, in tema di misure di salvaguardia, in quanto ritenute dai giudici di merito non pertinenti nella specie nonostante quanto statuito dalla sentenza rescindente, e degli artt. 110 e 9 del Regolamento Edilizio del 2014, perché erroneamente interpretati in sede d'appello cautelare circa la nozione urbanistica di «cortile» (contrariamente all'interpretazione propugnata dallo stesso ricorrente a pag. 15 e ss.). Ne sarebbero conseguiti la violazione dei principi sulle fonti del diritto e il «misconoscimento» dell'importanza e della tassatività del Regolamento Edilizio (compresa la continuità storica tra gli artt. 51 del regolamento del 1999 e 110 del regolamento del 2014). A quanto innanzi si aggiungerebbe un uso distorto del materiale probatorio apportato dall'accusa, in luogo dell'uso corretto che il ricorrente ritiene di prospettare (a pag. 30 e ss.). 2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 321 e 322- bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 310, 309 e 627, comma 2, stesso codice, nonché dei principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità sull'ambito cognitivo del giudizio d'appello cautelare reale. Il giudice di merito, per quanto sintetizzato dallo stesso ricorrente, facendo cattivo uso dei principi di cui innanzi, avrebbe strutturato la motivazione in modo da circoscrivere il suo scrutinio sulla conformità dei titoli edilizi all'unico profilo del rispetto delle norme di salvaguardia, del regolamento edilizio e del PGT, ignorando ai fini del fumus, tutti gli altri profili di violazione di legge dello stesso titolo edilizio, parcellizzandone e smembrandone l'unitarietà e disarticolando la logica del suo giudizio e della prova. 2 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dei principi sull'errore di diritto scriminante e sull'ignoranza della legge panale, avendo il Tribunale assunto l'evidenza della buona fede ictu °cui/ dell'indagato Bezziccheri. Il giudice di merito, in particolare, avrebbe violato il principio della non scusabilità, ai fini dell'esclusione dell'elemento psicologico della colpa, dell'errore di legge in materia edilizia e urbanistica, nonché il principio secondo cui nel giudizio incidentale cautelare reale vertente sulla stessa materia non rileva l'elemento psicologico del reato ma solo quello oggettivo, salvo che nell'ipotesi di errore incolpevole risultante ictu °culi. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 9 d.m. n. 1444 del 1968, 3, lett. c, T.U. edilizia e dell'art. 41-quinquies, comma 6, I. n. 1150 del 1942, in tema di cubatura, dimensioni e distanze inerenti alle nuove opere e, più in generale, in merito alla contestazione della qualificazione data all'intervento in termini di «ristrutturazione edilizia» anziché di «nuova costruzbne». 3. La Procura generale e la difesa di Andrea Bezziccheri, previo deposito di memorie, hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. Circa l'oggetto del presente giudizio di legittimità si evidenzia che, per quanto emergente dal ricorso e dal provvedimento impugnato (emesso in sede rescissoria) e come peraltro già chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza rescindente, la vicenda in seno alla quale si inserisce l'istanza cautelare rigettata attiene alla previa demolizione di due palazzine alte circa 12 metri, con costruzione, in luogo delle stesse, di un unico immobile alto più di 27 piani. Trattasi di intervento autorizzato quale ristrutturazione edilizia, per una superficie lorda di circa 3.300 mq., cui si aggiunge, attraverso il rilascio di un permesso di costruire per nuova costruzione, un intervento per una superficie lorda di circa 155 mq, con superficie lorda finale di circa 3500 mq. circa. 2.1. Viene in rilievo in questa sede, come già chiarito nella precedente fase rescindente dalla citata Sez. 3, n. 21476 del 2023, la legittimità dei titoli edilizi abilitativi rilasciati, non già sotto il profilo della relal:iva tipologia di «ristrutturazione» (nozione, questa, di recente specificata anche da Sez. 3, n. 1670 del 06/10/2022, dep. 2023, Rv. 284056) ovvero di «nuova opera», bensì in relazione all'operatività, nel caso concreto, della nozione di «cortile» delineata dagli strumenti urbanistici locali, riguardo all'area di intervento edilizio in 3 questione. Sarebbe difatti proprio la sussistenza o meno, nell'area interessata dall'edificazione, di una situazione di fatto riconducibile nell'ambito del concetto di «cortile», come rinvenibile alla luce di disposizioni di strumenti urbanistici applicabili, a costituire condizione determinante per ritenere o meno la preclusione per l'effettuazione dell'intervento edilizio assentito. 2.2. Quanto appena chiarito in merito al thema decidendum fonda l'inammissibilità dei profili di censura (di cui al quarto motivo) con i quali si mira, in questa sede, a dedurre proprio l'errata qualificazione data all'intervento in termini di «ristrutturazione edilizia» anziché di «nuova costruzione». 3. I primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta, riguardano l'analisi di NTA del PGT e di disposizioni del regolamento edilizio inerenti all'individuazione della nozione di «cortile». 3.1. Il ricorrente innanzitutto lamenta l'erronea interpretazione delle citate previsioni, specificamente indicate in ricorso, in funzione della individuazione della nozione di cortile, da tenere presente per valutare la legittimità dei titoli edilizi rilasciati rispetto alla situazione di fatto, siccome individuata, dallo stesso Tribunale, come rilevante per la determinazione della legittimità dei titoli edilizi che hanno riguardato le opere in contestazione. In tale prospettiva si rappresenta come la lettura sistematica delle medesime previsioni condurrebbe a ricostruire un concetto di cortile riconducibile alle caratteristiche fattuali proprie dell'area in esame e, come tale, in grado di portare a escludere, inficiando la validità dei titoli abilitativi rilasciati per l'intervento edile contestato e per il quale si è richiesto il sequestro, la legittimità del relativo rilascio. 3.2. Si tratta di censure inammissibile perché sostanzialmente riproduttive di censure ritenute inammissibili all'esito della precedente fase rescindente, dalla citata Sez. 3, n. 21476 del 2023, oltre che per quanto di seguito evidenziato. 3.2.1. Deve innanzitutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 28812 del 17/05/2023, Penna, in motivazione;
Sez. 4, n. 32895 del 06/07/2022, Sarkouh, in motivazione;
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 4 3.2.2. Per quanto di particolare rilievo ai fini di cui al presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non costituisce violazione di legge l'affermata erronea interpretazione di un atto amministrativo, poiché essendo relativa ad atti privi di carattere normativo rientra, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nella valutazione del fatto (Sez. 3, n. 21476 del 2023, cit., in motivazione, Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035; Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543). 3.3. È pur vero, come già chiarito dalla precedente sentenza rescindente, che mentre le NTA di un Piano Urbanistico rientrano nel novero degli atti amministrativi, il cui sindacato incontra in questa sede i limiti anzidetti, diverso è il caso del Regolamento Edilizio, atteso che esso sul piano contenutistico si distingue dagli atti e dai provvedimenti amministrativi (Cass. civ., Sez. 3, n. 6933 del 05/07/1999, Rv. 528289; Cass. Sez. 10124 del 28/11/1994). Questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili. 3.3.1. I Regolamenti, invece, sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione e secondaria rispetto a quella legislativa, e disciplinano, in astratto, tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge ma egualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano, appunto, i caratteri della generalità e astrattezza, rientrando quindi tra le fonti di diritto oggettivo di cui all'art. 1 disp. prel. cod. civ. Il regolamento comunale, in particolare, si inquadra in quelli, tra le fonti oggettive del diritto, propri di enti pubblici non statali, e rimanda alle disposizioni sulla legge in generale con particolare riferimento ai regolamenti «di altre autorità» (distinte, come tali, dal Governo) disciplinati da «leggi regionali». 3.3.2. Per il regolamento comunale, quindi, diversamente dalle NTA, non può escludersi in via generale il sindacato di legittimità che, tuttavia, nel caso di specie, come peraltro già chiarito da Sez. 3, n. 21476 del 202:3, cit., è precluso, in quanto il ricorrente, nel prospettare il vizio di violazione di legge solleva una complessiva e coordinata ricostruzione interpretativa, che include, accanto a una norma regolamentare, anche previsioni di portata meramente amministrativa, quali quelle integranti NTA. 4. Parimenti inammissibili, in ragione dei richiamati limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali, sono i profili di censura con i quali sostanzialmente si deducono la manifesta illogicità della motivazione circa la 5 ritenuta non sussunzione, nella specie, dell luogo di esecuzione delle opere edilizie nella nozione di «cortile» oltre che l'«uso distorto del materiale probatorio apportato dall'accusa» al quale, peraltro, il ricorrente vorrebbe sostituire il proprio in termini inammissibili con il giudizio di legittimità tout court. 5. Ammissibili ancorché infondati sono invece i profili di censura con i quali è stato dedotto, invero in termini assolutamente diffusi ed emergenti ai limiti della percepibilità attraverso la complessiva elaborazione dei motivi di ricorso, il vizio assoluto di motivazione (quindi l'assenza di essa) circa la nozione urbanistica di «cortile» al quale è pervenuto il Tribunale. Il Tribunale, difatti, non incorrendo nel medesimo vizio conducente all'annullamento della precedente ordinanza resa in sede di appalto cautelare, ha esplicitato l'iter logico-giuridico sotteso alla nozione urbanistica di «cortile», come detto insindacabile in questa sede. Il giudice di merito, nello specifico, evidenzia (pag. 14) la necessità, derivante dalle motivazioni sottese all'annullamento delle precedente ordinanza cautelare, di individuare la nozione urbanistica di «cortile» in ragione dell'art. 9 del RE del 2014 (che lo definisce solo in negativo) e degli artt. 109, 110 e 100 del RE, in applicazione del principio di salvaguardia come richiamato dalla Suprema Corte in sede rescindente, e dell'art. 5 della NTA del PGT del 2019. Sotto il primo profilo, l'ordinanza impugnata muove dal citato art. 9 (pag. 15 e ss.) per poi considerare gli artt. 100, 109 e 110 e pervenire alla nozione urbanistica di «cortile» (pag. 24, ultimo capoverso) coincidente con quella di cui alla determina del , 2014 (c.d. «determina Sordi»), in linea con la quale sono stati ritenuti gli interventi edilizi in esame (dopo aver peraltro ritenuto che, in fatto, quello di cui alla fattispecie concreta neppure rientrerebbe nella nozione civilistica di cortile di cui all'art. 1117 c.c.). Sotto il secondo profilo, quello inerente alla sussumibilità della zona d'intervento edilizio nella nozione urbanistica di «cortile» in ragione delle previsioni urbanistiche sopravvenute nel 2019, in applicazione del principio di salvaguardia come richiamato dalla Suprema Corte in sede rescindente, l'ordinanza impugnata si diffonde con dovizia di particolari in argomentazioni, implicanti peraltro valutazioni in fatto, soprattutto nelle pagine 33-36. 6. L'inconducenza delle doglianze relative alla ritenuta insussistenza del fumus, quanto all'elemento oggettivo della fattispecie urbanistica, nei termini d'inammissibilità e infondatezza innanzi evidenziati, implica l'assorbimento dei profili di censura (di cui al terzo motivo di ricorso) che si appuntano sulla ritenuta insussistenza, ai fini del fumus, dell'elemento soggettivo della fattispecie 6 per la quale è stato richiesto l'intervento cautelare (prospettati, peraltro, quali vizi di motivazione, in quanto dedotti in termini di violazione dei principi sull'errore di diritto scriminante e sull'ignoranza della legge panale, e deducenti censure in fatto, per aver il Tribunale ritenuto l'evidenza della buona fede ictu ()culi dell'indagato Bezziccheri). 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso '11 gennaio 2024 Il Coniglie e nsore esidente