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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 621/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 621/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Piero Campana, domiciliato come in atti;
RICORRENTE CONTRO
– (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, domiciliato come in atti;
RESISTENTE OGGETTO: indebito. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del 20.02.2018 parte ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento negativo dell'indebito notificatogli dall' con missiva ricevuta CP_1 il 08.10.2014, in cui gli è stato comunicato un debito a suo carico, in qualità di erede della defunta madre, per aver quest'ultima riscosso Persona_1
“rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” nel periodo 01.01.2003-31.12.2003, per una somma complessiva di € 3.846,05. Ha dedotto l'indeterminatezza del provvedimento, la maturata prescrizione e l'irripetibilità dell'indebito. Costituitosi l ha contestato con varie argomentazioni la richiesta avanzata CP_1 dal ricorrente. La causa è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025.
1 Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note scritte. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, quindi, il Giudicante decide la causa con sentenza. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Trova applicazione, in questo caso, il principio della ragione più liquida ai fini della decisione. Nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo di indebito assistenziale, richiesto a seguito del decesso della titolare della prestazione (avvenuto il 19.10.2013), nei confronti dell'erede, odierno ricorrente. Ebbene deve essere affermata la fondatezza della sollevata eccezione di prescrizione. A tal proposito, va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito e, qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della detta comunicazione. Nello specifico, in mancanza di prova di atti interruttivi intermedi, che l' CP_1 aveva l'onere di fornire, deve ritenersi estinto il diritto dell'istituto previdenziale di ripetere, dall'odierno ricorrente, le somme erogate nell'anno 2003 in favore della de cuius prescrizione, in effetti, già maturata alla data della richiesta Per_1 restitutoria del 08.10.2014. Infatti, dette richieste sono certamente tardive per il recupero di somme erogate nel 2003, ciò anche ove si consideri la missiva pervenuta alla defunta in Per_1 data 27.09.2004 (si vedano all.ti n. 3 e 4 del fascicolo di parte ) atteso che la CP_1 successiva richiesta verso l'erede è stata reiterata solo nell'ottobre del 2014, ossia a termine prescrizionale decennale già maturato. Ne consegue l'accoglimento del ricorso. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e della non particolare complessità della controversia, facendo applicazione del principio della soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. Piero Campana dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA non dovuti gli indebiti oggetto di causa;
2. AN l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore di PARTE RICORRENTE delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva e Cpa se dovute
2 come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Piero Campana dichiaratosi antistatario.
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 09.12.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 621/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Piero Campana, domiciliato come in atti;
RICORRENTE CONTRO
– (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, domiciliato come in atti;
RESISTENTE OGGETTO: indebito. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del 20.02.2018 parte ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento negativo dell'indebito notificatogli dall' con missiva ricevuta CP_1 il 08.10.2014, in cui gli è stato comunicato un debito a suo carico, in qualità di erede della defunta madre, per aver quest'ultima riscosso Persona_1
“rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” nel periodo 01.01.2003-31.12.2003, per una somma complessiva di € 3.846,05. Ha dedotto l'indeterminatezza del provvedimento, la maturata prescrizione e l'irripetibilità dell'indebito. Costituitosi l ha contestato con varie argomentazioni la richiesta avanzata CP_1 dal ricorrente. La causa è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025.
1 Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note scritte. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, quindi, il Giudicante decide la causa con sentenza. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Trova applicazione, in questo caso, il principio della ragione più liquida ai fini della decisione. Nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo di indebito assistenziale, richiesto a seguito del decesso della titolare della prestazione (avvenuto il 19.10.2013), nei confronti dell'erede, odierno ricorrente. Ebbene deve essere affermata la fondatezza della sollevata eccezione di prescrizione. A tal proposito, va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito e, qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della detta comunicazione. Nello specifico, in mancanza di prova di atti interruttivi intermedi, che l' CP_1 aveva l'onere di fornire, deve ritenersi estinto il diritto dell'istituto previdenziale di ripetere, dall'odierno ricorrente, le somme erogate nell'anno 2003 in favore della de cuius prescrizione, in effetti, già maturata alla data della richiesta Per_1 restitutoria del 08.10.2014. Infatti, dette richieste sono certamente tardive per il recupero di somme erogate nel 2003, ciò anche ove si consideri la missiva pervenuta alla defunta in Per_1 data 27.09.2004 (si vedano all.ti n. 3 e 4 del fascicolo di parte ) atteso che la CP_1 successiva richiesta verso l'erede è stata reiterata solo nell'ottobre del 2014, ossia a termine prescrizionale decennale già maturato. Ne consegue l'accoglimento del ricorso. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e della non particolare complessità della controversia, facendo applicazione del principio della soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. Piero Campana dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA non dovuti gli indebiti oggetto di causa;
2. AN l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore di PARTE RICORRENTE delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva e Cpa se dovute
2 come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Piero Campana dichiaratosi antistatario.
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 09.12.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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