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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1644/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4715/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8558/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 14/05/2025
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 07184202400015520001 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190075519938000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210016984888000 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 739/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, la sentenza n. 8558/20/2025, emessa dalla sezione I della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con cui veniva rigettato il ricorso proposto avverso l'atto di pignoramento n. 071/2024/000180316, codice identificativo procedura esecutiva n. 07184202400015520001, impugnato in uno con la due sottese cartella di pagamento n. 07120190075519938000, presuntivamente notificata il 13/7/2019 e n.
07120210016984888000, presuntivamente notificata il 03/06/2022 per l'importo di euro 214.391,68.
Espone l'appellante in maniera alquanto illogica e confusionaria di aver ricevuto l'atto di pignoramento su indicato di cui dichiara di non conoscere il presupposto impositivo/accertativo, non avendo mai ricevuto le sottese cartelle di pagamento e/o i presupposti accertamenti, di aver presentato un'Istanza di sgravio senza alcun riscontro, di non aver mai ricevuto alcun prodromico ed antecedente avviso di intimazione per cui impugna la su indicata sentenza in quanto essa non si è pronunciata sui punti decisivi della controversia così come esposti nel ricorso di primo grado che viene puntualmente richiamato, senza, purtuttavia, indicare quale siano i punti su cui essa non si è espressa lamentandone un generico difetto di motivazione.
Ciò premesso dalla lettura dell'appello appare essere contestato il mancato esame dell'eccezione relativa al decorso del termine prescrizionale, la mancata compensazione delle spese, il difetto di notifica delle impugnate cartelle di pagamento, la mancata notifica dei prodromici avvisi di intimazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello stante la sua genericità e nel merito ha richiamato la documentazione già versata in atti nel procedimento di primo grado atto atta a dimostrare la regolarità e tempestività della procedura esecutiva nonché la definitività della pretesa impositiva.
L'atto di appello è stato trattato all'udienza del 13 febbraio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte non può che rilevare, in rigetto dei motivi di appello e in conferma della sentenza di primo grado, la definitività degli atti antecedenti all'atto di pignoramento non impugnati nei termini di legge e divenuti definitivi, atti costituiti sia da avvisi di intimazione che dalle due cartelle di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione entrambe notificate regolarmente:
a)la cartella di pagamento n. 07120190075519938000 è stata regolarmente notificata in data 13/7/2019 a mani della madre del ricorrente e risulta agli atti anche la copia della successiva raccomandata informativa;
b)la cartella di pagamento n. 07120210016984888000 è stata regolarmente notificata in data 03/06/2022 a mani proprie del ricorrente. Ancora è da osservare che la cartella n. 07120190075519938000 risulta anche oggetto di una precedente statuizione con la sentenza n. 8309/23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto avverso di essa.
Ancora la cartella n. 07120210016984888000 è stata intimata in data 06/05/2024 dall'avviso di intimazione n. 07120149016084953000 regolarmente notificato.
Entrambe le cartelle risultano, inoltre, intimate con l'avviso di intimazione n.07120239034811837000 anch'esso regolarmente notificato in data 21/12/2023 stante la dichiarazione di compiuta giacenza della raccomandata informativa.
La pretesa tributaria, pertanto, in virtù dei suddetti atti si è resa definitiva.
Deve essere considerato, infatti, che, in richiamo ed applicazione della costante giurisprudenza di merito, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, il pignoramento quando fa seguito ad un altro atto (avviso di accertamento o cartella di pagamento, e a maggior ragione ad altro di analogo tenore), non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù, quindi, dell'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/92, tale atto è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la sua notificazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937;
Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio
2011, n. 16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass.,
Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073).
Da tanto non può che essere preso atto della definitività del titolo per cui si procede in virtù della mancata impugnazione degli atti su indicati e della su richiamata sentenza e va, quindi, rigettata l'eccezione relativa alla mancata conoscenza delle cartelle di pagamento.
Vanno rigettate anche le altre eccezioni poste dall'appellante relative al decorso del termine prescrizionale che in effetti non è decorso in virtù degli atti interruttivi su indicati, del mancato invio dell'avviso di intimazione che invece risulta regolarmente notificato, è del tutto inconferente il motivo di appello relativo alla condanna alle spese di giudizio avendo giustamente il giudice di primo grado così deciso in virtù della intervenuta soccombenza.
Per quanto su esposto l'appello va rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 6000,00 .
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4715/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8558/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 14/05/2025
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 07184202400015520001 IMPOSTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190075519938000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210016984888000 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 739/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, la sentenza n. 8558/20/2025, emessa dalla sezione I della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con cui veniva rigettato il ricorso proposto avverso l'atto di pignoramento n. 071/2024/000180316, codice identificativo procedura esecutiva n. 07184202400015520001, impugnato in uno con la due sottese cartella di pagamento n. 07120190075519938000, presuntivamente notificata il 13/7/2019 e n.
07120210016984888000, presuntivamente notificata il 03/06/2022 per l'importo di euro 214.391,68.
Espone l'appellante in maniera alquanto illogica e confusionaria di aver ricevuto l'atto di pignoramento su indicato di cui dichiara di non conoscere il presupposto impositivo/accertativo, non avendo mai ricevuto le sottese cartelle di pagamento e/o i presupposti accertamenti, di aver presentato un'Istanza di sgravio senza alcun riscontro, di non aver mai ricevuto alcun prodromico ed antecedente avviso di intimazione per cui impugna la su indicata sentenza in quanto essa non si è pronunciata sui punti decisivi della controversia così come esposti nel ricorso di primo grado che viene puntualmente richiamato, senza, purtuttavia, indicare quale siano i punti su cui essa non si è espressa lamentandone un generico difetto di motivazione.
Ciò premesso dalla lettura dell'appello appare essere contestato il mancato esame dell'eccezione relativa al decorso del termine prescrizionale, la mancata compensazione delle spese, il difetto di notifica delle impugnate cartelle di pagamento, la mancata notifica dei prodromici avvisi di intimazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello stante la sua genericità e nel merito ha richiamato la documentazione già versata in atti nel procedimento di primo grado atto atta a dimostrare la regolarità e tempestività della procedura esecutiva nonché la definitività della pretesa impositiva.
L'atto di appello è stato trattato all'udienza del 13 febbraio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte non può che rilevare, in rigetto dei motivi di appello e in conferma della sentenza di primo grado, la definitività degli atti antecedenti all'atto di pignoramento non impugnati nei termini di legge e divenuti definitivi, atti costituiti sia da avvisi di intimazione che dalle due cartelle di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione entrambe notificate regolarmente:
a)la cartella di pagamento n. 07120190075519938000 è stata regolarmente notificata in data 13/7/2019 a mani della madre del ricorrente e risulta agli atti anche la copia della successiva raccomandata informativa;
b)la cartella di pagamento n. 07120210016984888000 è stata regolarmente notificata in data 03/06/2022 a mani proprie del ricorrente. Ancora è da osservare che la cartella n. 07120190075519938000 risulta anche oggetto di una precedente statuizione con la sentenza n. 8309/23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto avverso di essa.
Ancora la cartella n. 07120210016984888000 è stata intimata in data 06/05/2024 dall'avviso di intimazione n. 07120149016084953000 regolarmente notificato.
Entrambe le cartelle risultano, inoltre, intimate con l'avviso di intimazione n.07120239034811837000 anch'esso regolarmente notificato in data 21/12/2023 stante la dichiarazione di compiuta giacenza della raccomandata informativa.
La pretesa tributaria, pertanto, in virtù dei suddetti atti si è resa definitiva.
Deve essere considerato, infatti, che, in richiamo ed applicazione della costante giurisprudenza di merito, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, il pignoramento quando fa seguito ad un altro atto (avviso di accertamento o cartella di pagamento, e a maggior ragione ad altro di analogo tenore), non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù, quindi, dell'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/92, tale atto è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la sua notificazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937;
Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio
2011, n. 16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass.,
Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073).
Da tanto non può che essere preso atto della definitività del titolo per cui si procede in virtù della mancata impugnazione degli atti su indicati e della su richiamata sentenza e va, quindi, rigettata l'eccezione relativa alla mancata conoscenza delle cartelle di pagamento.
Vanno rigettate anche le altre eccezioni poste dall'appellante relative al decorso del termine prescrizionale che in effetti non è decorso in virtù degli atti interruttivi su indicati, del mancato invio dell'avviso di intimazione che invece risulta regolarmente notificato, è del tutto inconferente il motivo di appello relativo alla condanna alle spese di giudizio avendo giustamente il giudice di primo grado così deciso in virtù della intervenuta soccombenza.
Per quanto su esposto l'appello va rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 6000,00 .