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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 587/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SABINO ANTONIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 2810/2025 depositato il 20/06/2025, relativo alla sentenza n.
288/2025 sezione 02
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 292/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Ricorrente_1 presentava ricorso contro il Comune di S. Nicola La Strada per l'ottemperanza della sentenza n. 288/2025 pronunciata da questa Corte in data 13/01/2025 e depositata il 24/01/2025 nel procedimento R.G.R. n. 3747/2024. Con la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza è stato accolto il ricorso proposto dallo stesso dott.
Ricorrente_1, difensore di sé stesso, copn conseguente condanna del Comune di S. Nicola La Strada al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 150,00 oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.
Il ricorrente chiedeva, oltre all'ottemperanza delle sentenza, la condanna del Comune di S. Nicola La Strada al pagamento delle spese del presente giudizio e al pagamento, ex art 96, comma 3, c.p.c., di una somma equitativamente individuata.
Con ordinanza depositata il 12.11.2025, il Giudice, su richiesta del Comune di S. Nicola La Strada, costituitosi nel presente giudizio, disponeva il rinvio del procedimento alla data odierna onde consentire l'eventuale definizione dei rapporti di dare/avere intercorrenti tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In premessa la Corte prende atto che alla data odierna non risulta che la specifica questione oggetto del presente procedimento abbia trovato una sua composizione extraprocessuale.
In particolare, alla luce della complessiva documentazione depositata dalle parti, non vi è prova che il debito gravante sul Comune di S. Nicola La Strada, originato dalla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, sia stato saldato, né può darsi rilevanza alle questioni evocate dall'ente in merito ai complessivi rapporti di dare/ avere eventualmente esistenti tra le parti.
La Corte, quindi, preso atto che è incontestato il passaggio in giudicato della sentenza e che risulta prodotto l'atto di messa in mora notificato alla controparte in data 06.05.2025, rileva che sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 70 del D.Lgs. 546/1992 per l'accoglimento del presente ricorso e per la conseguente nomina di un commissario ad acta, individuato nella dott.ssa Nominativo_1 (prima dall'elenco dei commissari ad acta istituito presso la CGT di Secondo grado Campania alla quale non risulta conferito incarico nell'annualità in corso) che provveda a dare esecuzione a quanto disposto con la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.
Alla predetta dott.ssa Nominativo_1 va riconosciuto il compenso, posto a carico del Comune di S. Nicola La Strada, nella misura indicata in dispositivo.
Con riguardo al presente giudizio, in relazione al valore della controversia, il Comune di S. Nicola la Strada va condannato al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la condanna dell'Ente ex artt. 96 comma 3 c.p.c. in considerazione della complessità dei rapporti intercorrenti tra il ricorrente e il Comune di S. Nicola La Strada, quali emergono dalla documentazione prodotta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in accoglimento del ricorso: dispone la sostituzione del Sindaco/legale rappresentante pro tempore del Comune di S. Nicola La Strada, parte inadempiente, con la Dott.ssa Nominativo_1, primo nominativo utile inserito nel Registro Unico presso la CGT di Secondo Grado della Campania, quale
Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza n. 288/2025 pronunciata da questa Corte in data
13/01/2025 e depositata il 24/01/2025, nella parte relativa al pagamento delle spese del giudizio come sopra determinate;
fissa il compenso per la suddetta Dott.ssa Nominativo_1 in € 200,00 (duecento/00) a carico del Comune di S. Nicola La Strada;
condanna il Comune di S. Nicola La Strada al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 200,00 (duecento/00), oltre accessori e spese come per legge, in favore del ricorrente.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SABINO ANTONIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 2810/2025 depositato il 20/06/2025, relativo alla sentenza n.
288/2025 sezione 02
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 292/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Ricorrente_1 presentava ricorso contro il Comune di S. Nicola La Strada per l'ottemperanza della sentenza n. 288/2025 pronunciata da questa Corte in data 13/01/2025 e depositata il 24/01/2025 nel procedimento R.G.R. n. 3747/2024. Con la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza è stato accolto il ricorso proposto dallo stesso dott.
Ricorrente_1, difensore di sé stesso, copn conseguente condanna del Comune di S. Nicola La Strada al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 150,00 oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.
Il ricorrente chiedeva, oltre all'ottemperanza delle sentenza, la condanna del Comune di S. Nicola La Strada al pagamento delle spese del presente giudizio e al pagamento, ex art 96, comma 3, c.p.c., di una somma equitativamente individuata.
Con ordinanza depositata il 12.11.2025, il Giudice, su richiesta del Comune di S. Nicola La Strada, costituitosi nel presente giudizio, disponeva il rinvio del procedimento alla data odierna onde consentire l'eventuale definizione dei rapporti di dare/avere intercorrenti tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In premessa la Corte prende atto che alla data odierna non risulta che la specifica questione oggetto del presente procedimento abbia trovato una sua composizione extraprocessuale.
In particolare, alla luce della complessiva documentazione depositata dalle parti, non vi è prova che il debito gravante sul Comune di S. Nicola La Strada, originato dalla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, sia stato saldato, né può darsi rilevanza alle questioni evocate dall'ente in merito ai complessivi rapporti di dare/ avere eventualmente esistenti tra le parti.
La Corte, quindi, preso atto che è incontestato il passaggio in giudicato della sentenza e che risulta prodotto l'atto di messa in mora notificato alla controparte in data 06.05.2025, rileva che sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 70 del D.Lgs. 546/1992 per l'accoglimento del presente ricorso e per la conseguente nomina di un commissario ad acta, individuato nella dott.ssa Nominativo_1 (prima dall'elenco dei commissari ad acta istituito presso la CGT di Secondo grado Campania alla quale non risulta conferito incarico nell'annualità in corso) che provveda a dare esecuzione a quanto disposto con la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.
Alla predetta dott.ssa Nominativo_1 va riconosciuto il compenso, posto a carico del Comune di S. Nicola La Strada, nella misura indicata in dispositivo.
Con riguardo al presente giudizio, in relazione al valore della controversia, il Comune di S. Nicola la Strada va condannato al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la condanna dell'Ente ex artt. 96 comma 3 c.p.c. in considerazione della complessità dei rapporti intercorrenti tra il ricorrente e il Comune di S. Nicola La Strada, quali emergono dalla documentazione prodotta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in accoglimento del ricorso: dispone la sostituzione del Sindaco/legale rappresentante pro tempore del Comune di S. Nicola La Strada, parte inadempiente, con la Dott.ssa Nominativo_1, primo nominativo utile inserito nel Registro Unico presso la CGT di Secondo Grado della Campania, quale
Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza n. 288/2025 pronunciata da questa Corte in data
13/01/2025 e depositata il 24/01/2025, nella parte relativa al pagamento delle spese del giudizio come sopra determinate;
fissa il compenso per la suddetta Dott.ssa Nominativo_1 in € 200,00 (duecento/00) a carico del Comune di S. Nicola La Strada;
condanna il Comune di S. Nicola La Strada al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 200,00 (duecento/00), oltre accessori e spese come per legge, in favore del ricorrente.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti.