Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 01/04/2026, n. 6088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6088 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06088/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10513/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10513 del 2025, proposto dalla Signora
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato Desmond Kipenge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI ), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento – previa tutela cautelare - del provvedimento n. 5786 del 3/6/ 2025 -notificato in data 6/6/2025 - di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato del Consolato Generale d’Italia a Casablanca nonché di ogni atto preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. RT RI RD;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- il provvedimento n. 5786 del 3/6/ 2025 di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato - che ne prospetta la difformità rispetto al motivo effettivo del soggiorno in Italia - è stato emesso benchè il necessario Nulla Osta al Lavoro risultasse sospeso ex art. 3 D.L. n.145/2024.
Pertanto, il Collegio – con Ordinanza n.22562 del 12/12/2025 - ha disposto gli opportuni incombenti istruttori a carico del Consolato Generale d’Italia a Casablanca , al fine di verificare se lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) di Rovigo intendesse confermare o meno il Nulla Osta al Lavoro a favore della cittadina marocchina.
Considerato che
-la documentazione successivamente depositata dalla difesa erariale evidenzia la ragionevolezza della mancata conferma del Nulla Osta nominativo da parte del competente SUI , atteso che l’interessata è sorella del potenziale datore di lavoro che ha richiesto il necessario N.O. e comunque il fratello non dispone di adeguate risorse economiche per procedere alla prospettata assunzione.
Conseguentemente, il Collegio - pur disponendo la compensazione delle spese di lite - respinge il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IL, Presidente
RT RI RD, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT RI RD | AN IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.