CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RI NI SE EL IM AN AR NI FU SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza in data 09/09/2025 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN AR;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese processuali;
RITENUTO IN FATTO 1. I ricorrenti, entrambi minorenni all’epoca dei fatti, per il tramite del comune procuratore speciale e con ricorsi congiunti, impugnano l’ordinanza in data 09/09/2025 con cui il Tribunale di Caltanissetta, dando atto della loro rinuncia all’impugnazione, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riesame, condannandoli al pagamento delle spese processuali.
1.1. Con un unico motivo d’impugnazione viene dedotta la violazione dell’art. 29 del decreto legislativo 28/07/1989, n. 272, in quanto i giudici hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in contrasto con quanto disposto dalla norma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «la disposizione che esonera dal pagamento delle spese processuali la persona minore d'età al momento del fatto contestato, pur testualmente dettata per il caso di "sentenza di condanna" (art. 29 del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 272), si applica analogicamente al procedimento incidentale di riesame, ove la condanna al pagamento delle spese processuali non può essere deliberata neppure in caso di rigetto del ricorso (Sez. 4, n. 44481 del 12/07/2004, Improta, Rv. 229128 – 01). Il principio di diritto ora enunciato, pur riferito al rigetto dell’impugnazione, deve ritenersi valido anche in relazione alla pronuncia della sua inammissibilità, risultando parimenti applicabili le complessive ragioni di favore per il minore -sotto profili sostanziali e processuali- che sovraintendono alla ratio del citato art. 29 del decreto legislativo n. 272 del 1989. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata in quanto la condanna alle spese è Penale Sent. Sez. 2 Num. 1028 Anno 2026 Presidente: VE NA Relatore: AR AN Data Udienza: 10/12/2025 stata pronunciata in violazione di legge. L’annullamento va disposto senza rinvio, atteso che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., essendo sufficiente l’eliminazione della condanna alle spese illegittimamente disposta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese processuali che elimina. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN AR NA VE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN AR;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese processuali;
RITENUTO IN FATTO 1. I ricorrenti, entrambi minorenni all’epoca dei fatti, per il tramite del comune procuratore speciale e con ricorsi congiunti, impugnano l’ordinanza in data 09/09/2025 con cui il Tribunale di Caltanissetta, dando atto della loro rinuncia all’impugnazione, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riesame, condannandoli al pagamento delle spese processuali.
1.1. Con un unico motivo d’impugnazione viene dedotta la violazione dell’art. 29 del decreto legislativo 28/07/1989, n. 272, in quanto i giudici hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in contrasto con quanto disposto dalla norma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «la disposizione che esonera dal pagamento delle spese processuali la persona minore d'età al momento del fatto contestato, pur testualmente dettata per il caso di "sentenza di condanna" (art. 29 del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 272), si applica analogicamente al procedimento incidentale di riesame, ove la condanna al pagamento delle spese processuali non può essere deliberata neppure in caso di rigetto del ricorso (Sez. 4, n. 44481 del 12/07/2004, Improta, Rv. 229128 – 01). Il principio di diritto ora enunciato, pur riferito al rigetto dell’impugnazione, deve ritenersi valido anche in relazione alla pronuncia della sua inammissibilità, risultando parimenti applicabili le complessive ragioni di favore per il minore -sotto profili sostanziali e processuali- che sovraintendono alla ratio del citato art. 29 del decreto legislativo n. 272 del 1989. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata in quanto la condanna alle spese è Penale Sent. Sez. 2 Num. 1028 Anno 2026 Presidente: VE NA Relatore: AR AN Data Udienza: 10/12/2025 stata pronunciata in violazione di legge. L’annullamento va disposto senza rinvio, atteso che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., essendo sufficiente l’eliminazione della condanna alle spese illegittimamente disposta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese processuali che elimina. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN AR NA VE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2