TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 393
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà

    Il Collegio ritiene errata l'argomentazione comunale sulla presunta formazione del diniego tacito. In materia di condono edilizio, il silenzio dell'amministrazione è qualificato come silenzio-assenso, non silenzio-d diniego, salvo norma positiva contraria. L'amministrazione non può introdurre forme di silenzio-diniego per proprio piacimento. La mancata presentazione della ricevuta di pagamento entro i termini è un'irregolarità formale non ostativa al condono, dato che il pagamento delle somme dovute è pacifico e provato.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione/carenza di istruttoria in conseguenza della pendenza di giudizio

    L'illegittimità del provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità si estende anche alla consequenziale ordinanza di demolizione, limitatamente all'edificio principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 393
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 393
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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