Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00393/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2020, proposto da
NI AS, PA NI, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Mussoni, Davide AS, Gaia Galeazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Gessaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento Prot. n. 0200857/2019 del 18.07.2019 emesso a firma del Dirigente Responsabile Ing. Carlo Mario Piacquadio (Direzione Generale Settore Governo del Territorio Ufficio Condono) avente ad oggetto: “Istanza di condono edilizio Reg. n.12641, presentata per opere abusive all’edificio unifamiliare sito in Rimini, Località San Giuliano, Via Marecchia 59, distinto al Catasto Fabbricati, al Foglio 74, Mappale 325. Comprovata improcedibilità e conseguente diffida ad adempiere ex art.39, comma 4, settimo periodo della L.724/’94. Pratica amm.va Reg. 108477.
2) del provvedimento Prot. 0004272/2020 dell’8 gennaio 2020, a firma congiunta della Dott.ssa Elisabetta Righetti, responsabile U.O. SERVIZI GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTROLLI EDILIZI e del Dirigente Settore Governo del Territorio Ing. Carlo Mario Piacquadio avente ad oggetto PRATICA AMM.VA REG.10847 MC: “Ordinanza ingiunzione di demolizione ai sensi degli artt.31 del DPR N.380/2001 e 13 della L.R. N. 23/2004”;
3) nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, annesso e connesso, ancorché non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. LO VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Gli odierni ricorrenti hanno presentato il 28 marzo 1986 domanda di condono edilizio ex legge n. 47/85 Reg. 12641 per le opere abusive eseguite in via Marecchia n. 59 (Borgo San Giuliano di Rimini), in Catasto Fabbricati al Foglio 74, Mappale 325, così descrivibili:
a (quanto al diniego espresso del 08.03.2012, per parere idraulico negativo): realizzazione di manufatto accessorio, in corpo staccato rispetto al manufatto principale, ad uso centrale termica e ripostiglio, coperto a terrazza praticabile accessibile con scala a chiocciola;
b (quanto al diniego” tacito” del 21.06.2012, per mancata tempestiva integrazione documentale): ampliamento dell’edificio principale, in aderenza e posto sul retro, per la creazione di un manufatto ad uso cucina, coperto a terrazza praticabile, oltre a realizzazione del piano sottotetto, nonché ristrutturazione edilizia del piano terra e del piano primo con costruzione di locale ad uso bagno ad entrambi i piani.
A seguito della presentazione della domanda di condono in data 26.08.1999 il Comune chiedeva integrazione documentale con termine di 3 mesi ed il 19 novembre 2001 non avendo ricevuto riscontro rinnovava la richiesta.
A fronte del parere idraulico negativo del 13.03.2003 in ordine alla condonabilità dell’edificio accessorio l’Ufficio comunale con nota del 16.12.2004 invitava la parte a recepire tale parere, fornendo - entro i 3 mesi - prova di tale recepimento (in sostanza, demolizione del manufatto accessorio siccome nei 5 m dall’argine del fiume).
Con sentenza n. 91/2019 l’adito Tribunale Amministrativo respingeva il ricorso degli odierni ricorrenti teso all’annullamento del diniego espresso del 8 marzo 2012 riferito al manufatto accessorio, sentenza passata in giudicato in seguito alla sentenza n.8000/2023 reiettiva dell’appello.
Nelle more della definizione dei suindicati giudizi riferiti al diniego espresso del 08.03.2012, l’Ufficio Condono nell’esaminare la stessa pratica di condono Reg. 12641 per la parte invece riferita agli abusi sull’edificio principale accertatava la non congruità dei pagamenti ex art. 34 L. 47/85.
Con il preavviso del 19.03.2012 l’Ufficio Condono ha quindi comunicato alla parte che era indispensabile, ai fini del rilascio della sanatoria per gli abusi fuori dai 5 metri, la produzione allo stesso Ufficio Condono - entro 3 mesi - delle attestazioni di versamento di: conguaglio oblazione, contributo di concessione e diritti di segreteria.
Ritenendosi formato il silenzio con valore legale tipico di diniego quanto alla domanda di sanatoria dell’edificio principale, l’Amministrazione comunicava in data 16 ottobre 2018 l’avvio del procedimento per la repressione di tale abuso.
Con nota del 8 novembre 2018 i ricorrenti allegavano copia delle ricevute dei pagamenti.
Con nota del 18 luglio 2019 il Comune comunicava ai ricorrenti l’improcedibilità e conseguente diniego dell’istanza confermando il diniego “tacito” non impugnato.
In data 8 gennaio 2020 il Comune ordinava la demolizione sia del manufatto accessorio che dell’edificio principale.
Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno impugnato sia il suindicato atto dichiarativo dell’improcedibilità del condono che la consequenziale ordinanza di demolizione, deducendo motivi così riassumibili:
I)VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 38 LEGGE 28.02.1985 N. 47; VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN DOTAZIONE PRESSO IL COMUNE DI RIMINI. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA’: la dichiarazione di improcedibilità del richiesto condono riguarderebbe solamente l’edificio accessorio ma non quello principale per il quale non si sarebbe formato alcun diniego tacito ma, all’opposto, l’assenso tacito del Comune, sussistendo tutti i relativi presupposti e avendo i ricorrenti integralmente versato le somme dovute a titolo di oblazione, contributo di costruzione e diritti di segreteria per un totale di 2.190,00 euro.
II)ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE/CARENZA DI ISTRUTTORIA IN CONSEGUENZA DEL FATTO CHE IL GIUDIZIO RG 7143/2019 AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AD OGGI NON RISULTA ANCORA DEFINITO: l’ordinanza ripristinatoria emessa l’8 gennaio 2020 sarebbe illegittima per vizi in via derivata.
III) VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 96 LETT. F) R.D. 25 LUGLIO 1904, N.523, PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE E PER MANCANZA DELL’INTERESSE PUBBLICO. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO: non sarebbe possibile procedere alla demolizione delle opere abusive in pendenza di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rimini eccependo l’irricevibilità del ricorso notificato il 24 gennaio 2020 perché inerente atto ricevuto il 7 agosto 2019 oltre che l’inammissibilità del ricorso in quanto diretto all’annullamento di atto meramente confermativo del diniego tacito formatosi a fronte dell’atto del 19 marzo 2012. Nel merito ha evidenziato l’infondatezza della pretesa “ex adverso” azionata in considerazione dell’avvenuta formazione in data 21 giugno 2012 del diniego tacito non avendo i ricorrenti impugnato la nota del 19 marzo 2012 né provveduto nel termine di tre mesi ivi previsto ad esibire come richiesto le ricevute del pagamento degli oneri.
Con memoria parte ricorrente ha replicato alle suindicate eccezioni in rito evidenziando in particolare come l’atto impugnato sia stato ricevuto in formato incompleto (mancanza della seconda pagina) e sollevando di contro eccezione di inammissibilità dei documenti depositati dalla difesa comunale il 3 gennaio 2026 in violazione del termine di 40 giorni liberi prima dell’udienza di cui all’art.73 c.p.a. Nel merito ha stigmatizzato l’operato del Comune che, in violazione del dovere di buona fede e del legittimo affidamento, ha preteso dopo aver incassato tutte le somme dovute di ritenere formato a distanza di anni il silenzio tacito sull’istanza di condono. Ha infine chiesto disporsi verificazione ai sensi dell’art.66 c.p.a. volta ad accertare varie circostanze nonchè l’avvenuto incasso da parte dell’Amministrazione delle somme dovute per il condono.
Con memoria di replica la difesa comunale ha riconosciuto l’avvenuto pagamento da parte dei ricorrenti delle somme dovute la cui documentazione sarebbe stata esibita solamente nel 2019 e senza l’esibizione dell’originale della ricevuta di versamento. Ha poi eccepito l’inammissibilità della censura di violazione del legittimo affidamento poiché formulata per la prima volta con la memoria difensiva e non contenuta nel ricorso. Infine sulla eccepita tardività dei documenti depositati il 3 gennaio 2026 ne ha evidenziato l’irrilevanza al fine della decisione del ricorso.
Con memoria di replica i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso essendo la mancata tempestiva produzione delle ricevute di pagamento mera irregolarità formale, essendo comunque pacifico l’avvenuto pagamento in data 15 giugno 2012 ovvero nel termine indicato.
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026, il difensore dei ricorrenti - come da verbale di udienza - ha insistito sull'eccezione di tardività del deposito dei documenti da parte del Comune e mostrato l'originale del primo provvedimento impugnato riportante una sola pagina, così come è stato notificato al ricorrente AS e non alla NI, e altresì l'originale degli oneri versati; ha precisato che tali documenti sono stati comunque inseriti nel fascicolo del ricorso; il difensore del Comune si è opposto all'esibizione dei documenti in udienza; indi la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento del 18 luglio 2019 con cui il Comune di Rimini ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di condono edilizio quanto all’edificio principale presentata dai ricorrenti ai sensi della legge n. 47/85 in data 28 marzo 1986 oltre che della successiva consequenziale ordinanza di demolizione dell’8 gennaio 2020.
Sostiene parte ricorrente quanto all’abuso relativo all’edificio principale, l’avvenuto perfezionamento dell’assenso tacito sull’istanza di condono accampando l’Amministrazione comunale soltanto elementi ostativi di carattere formale non ostativi alla sanatoria edilizia.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto.
3.- Preliminarmente va disposto lo stralcio della documentazione depositata il 3 gennaio 2026 da parte della difesa comunale in quanto tardiva rispetto al termine pacificamente perentorio codificato dall’art.73 c.p.a.
4.- Sempre in via preliminare vanno respinte le eccezioni in rito di inammissibilità del gravame sollevate dall’Amministrazione resistente.
4.1.- Quanto all’eccepita tardività, posto che ai fine della declaratoria di irricevibilità del ricorso, la prova della piena conoscenza dell'atto impugnato in un momento precedente incombe sulla parte che solleva la relativa eccezione e deve essere valutata in modo rigoroso, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza della conoscenza stessa ( ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 16/11/2020, n. 7046) dalla documentazione depositata in giudizio risulta che in data 18 luglio 2019 al solo NI AS è stata notificato il documento impugnato privo della seconda delle due pagine, successivamente notificato in formato integrale soltanto il 26 novembre 2019 ad entrambi i ricorrenti AS e NI.
Dalla ricezione solamente della prima pagina contenente la parte motiva ma non quella finale non era possibile comprendere appieno la formazione dell’asserito diniego tacito risalente al 2012, si che soltanto dalla ricezione in formato integrale avvenuta nel novembre 2019 i ricorrenti hanno potuto acquisire piena contezza del diniego di condono.
La comunicazione del 18 luglio 2019 avente ad oggetto il provvedimento impugnato per quanto incompleta non è pertanto idonea a determinare la richiesta “piena conoscenza” del provvedimento impugnato al fine del decorso del termine decadenziale per l’azione di annullamento.
Anche poi a voler ritenere - come fa il Comune - la prima pagina sufficiente a rendere edotto il destinatario del contenuto lesivo circa l’improcedibilità della pratica di condono inerente l’edificio principale, la tardività sarebbe comunque sanabile con il beneficio pur eccezionale ( ex multis T.A.R. Lazio Roma sez. V, 25/10/2024, n. 18701) dell’errore scusabile avendo la trasmissione incompleta del documento da parte dell’Amministrazione generato una situazione di incertezza sull’effettiva portata dell’atto.
4.2.- E’ priva di pregio anche l’eccezione di inammissibilità per l’asserito carattere meramente confermativo della nota del 18 luglio 2019 impugnata.
Come ampiamente noto la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione ( ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 13/10/2025, n. 8007).
Nel caso di specie a distanza di sette anni dall’emanazione dell’atto del 19 marzo 2012, con il provvedimento qui gravato l’Amministrazione ha effettuato un nuovo apprezzamento dei fatti e rivalutato gli interessi in gioco, denotando un contenuto direttamente lesivo dell’interesse azionato dai ricorrenti all’ottenimento del condono.
5.- Venendo al merito va evidenziato anzitutto che è allo stato incontrovertibile poiché coperta dal giudicato intervenuto tra le parti la legittimità del diniego di condono quanto all’edificio accessorio.
6.- Quanto invece alla controversa sanatoria dell’edificio principale, escluso dal diniego di nulla osta idraulico riguardante esclusivamente l’edificio accessorio, ritiene il Collegio del tutto errata l’argomentazione difensiva comunale in merito alla presunta formazione del diniego tacito sull’istanza del 1986 in seguito alla comunicazione dell’ inoppugnato preavviso del 19 marzo 2012.
Come già in precedenza indicato, in materia di condono edilizio l’ordinamento qualifica il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sulle istanze dei soggetti interessati come silenzio assenso, sussistendone i presupposti di operatività e non come silenzio con valore legale tipico di diniego.
Il c.d. silenzio significativo sia di assenso che di diniego per il principio di legalità deve trovare riferimento in una norma positiva ( ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 18/11/2019, n. 7874) tenuto poi conto che mentre l’istituto del silenzio assenso incontra il “favor” legislativo quale istituto di semplificazione ed ha da tempo portata generale ai sensi dell’art.20 L.241/90 e s.m., l’istituto del silenzio diniego, all’opposto, è contemplato in delimitate fattispecie e presenta profili di dubbia compatibilità in relazione alla tutela del diritto di difesa (art.24 Cost.) ed al principio di buon andamento (art.97 Cost) oltre che invero del diritto ad una buona amministrazione (art.41 Carta dei diritti Fondamentali dell’UE).
In tale contesto l’Amministrazione non può dar vita a proprio piacimento a forme di silenzio con valore legale tipico di diniego non previste dal legislatore statale o regionale, comminando per l’inosservanza all’invito ad integrare la documentazione mancante la “sanzione”del silenzio tacito, essendo essa semmai causa di mancato perfezionamento del silenzio assenso previsto dalla legge, come sostenuto da giurisprudenza del tutto pacifica ( ex plurimis Consiglio di Stato sez. VII, 9/10/2025, n. 7919, Id. sez. VII, 9/06/2025, n. 4983) laddove la documentazione mancante sia richiesta dalla normativa di settore.
Tanto premesso, è dunque del tutto “fuori centro” l’asserito perfezionamento del silenzio diniego sull’istanza di condono mentre è fondata la censura di parte ricorrente circa l’irrilevanza della mancata presentazione agli uffici comunali (nel termine di tre mesi assegnato nel preavviso del 19 marzo 2012) della ricevuta dei pagamenti delle somme dovute.
Trattasi infatti di irregolarità formale non ostativa al condono ove si consideri che risulta pacifico e non contestato nemmeno dal Comune (vedi memoria del 20 gennaio 2026 pag.11) e comunque provato in giudizio (vedi doc. n.6) l’avvenuto pagamento di tutte le somme dovute (oblazione, contributo di costruzione, diritti di segreteria) in relazione alla pratica di condono edilizio in esame.
7.- Il primo motivo di gravame merita dunque adesione così come il secondo, estendendosi la riscontrata illegittimità in via derivata anche alla consequenziale ordinanza ripristinatoria, seppur per quanto concerne il solo edificio principale.
8.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso è fondato e merita accoglimento con l’effetto dell’annullamento dei provvedimenti impugnati, come da motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, come da motivazione.
Condanna il Comune di Rimini alla refusione delle spese in favore dei ricorrenti, in misura di 3.000,00 (tremila/00) euro, oltre accessori di legge e di somma di denaro pari al contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di NE, Presidente
LO VI, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO VI | GO Di NE |
IL SEGRETARIO