Articolo 4 della Legge 18 ottobre 1978, n. 625
Articolo 3Articolo 5
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4 novembre 1978
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31 dicembre 1986
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1 gennaio 1993
Art. 4. ((Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con eventuale collaborazione degli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla predetta Direzione generale:
a) gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale;
b) gli esami di idoneita' per insegnanti e istruttori di scuola guida;
c) le visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati)) ((1)) Le operazioni tecniche previste ai numeri 1); 3), 7), 10), 11) e 12) della tabella 2 allegata alla presente legge, non riservate alla competenza degli impiegati direttivi tecnici ai sensi del primo comma del presente articolo, sono effettuate anche da impiegati del ruolo della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, muniti del titolo di studio di perito industriale o di geometra o del diploma di maturita' scientifica, all'uopo abilitati dopo aver seguito con esito favorevole apposito corso di qualificazione.
((COMMA ABROGATO DAL D.Lgs. 30 APRILE 1992, N. 285)) Le operazioni di cui ai precedenti commi possono essere pure effettuate dagli impiegati dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413 , in relazione alle rispettive qualifiche e dopo aver conseguito la prevista abilitazione a seguito di apposito corso di qualificazione.
Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le norme e le modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione previsti nel presente articolo.
L'articolo 5-bis sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 , e' abrogato.
-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 1 dicembre 1986, n. 870 ha disposto (con l'art. 17,comma 2) che le operazioni tecniche, di cui al numero 4), primo comma, dell'articolo 4 della presnte legge, debbono riferirsi ai numeri 4), 5), 6) e 8) della tabella 3 allegata alla L. 1 dicembre 1986, n.870
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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