CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 06/02/2026, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1812/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13529/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250073452815000 BOLLO AUTO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720250073452815000, emessa per il Recupero della Tassa Automobilistica Regionale, per l'annualità 2022, con riferimento al Veicolo Targato Targa_1, notificata dall'Agenzia delle EntrateRiscossione in data 19/05/2025.
Parte ricorrente sostiene, quale unico motivo di ricorso, l'illegittimità della pretesa assumendo:
che, poiché la tassa automobilistica ha quale presupposto dell'imposizione tributaria la titolarità della proprietà dell'autovettura o il possesso qualificato (cfr.art. 5 comma 32 D.L. n. 953/1982 s.m.i.), il presupposto di imposta (proprietà dell'autoveicolo) si è concretizzato in capo alla contribuente alla data del 19/10/2022, di modo che per l'anno 2022 la tassa doveva essere pagate solamente per tre mesi, così come espressamente previsto dalla normativa (cfr. sito Regione Lazio sub “La Tassa Automobilistica e relativi pagamenti”, all.7), e non per l'intero anno, come invece erroneamente richiesto con la cartella di pagamento;
che la cartella di pagamento è del tutto illegittima ed ingiusta per richiedere alla contribuente la tassa automobilistica per l'intero anno 2022, anziché per i soli tre mesi da Ottobre a Dicembre 2022; che il mancato pagamento della tassa automobilistica per il periodo dovuto, da Ottobre a Dicembre 2022, è scaturito dalla convinzione della contribuente di essere esentata per un triennio dal c.d.
“bollo auto” poiché veicolo “ibrido”. La tassa era invece dovuta in quanto l'esenzione, a partire dall'anno 2021 (cfr. L.R. Lazio n. 25/2020), spettava ai soli autoveicoli nuovi di prima immatricolazione, mentre la prima immatricolazione del veicolo era avvenuta il 30/9/2022 e l'immatricolazione nella Regione Lazio il 24/10/2022 (cfr. carta di circolazione all.1).
Si costituiva la Regione Lazio deducendo: che la scadenza del primo bollo è variabile e dipende da vari elementi, quali:
• La data di immatricolazione o di uscita da un regime di esenzione o interruzione dal pagamento della tassa automobilistica
• Il tipo di veicolo interessato
• La potenza
Che il primo pagamento di un veicolo nuovo deve essere eseguito entro la fine del mese dell'immatricolazione;
Che per il veicolo targato Targa_1 di proprietà della ricorrente e immatricolato in data 30/09/2022 il periodo tributario decorre dal 30/09/2022 - 31/08/2023 – termine ultimo di pagamento 31/10/2022; che alla luce dell'omesso pagamento del tributo, come da documentazione allegata in atti, la cartella di pagamento n. 09720250073452815000 è stata correttamente emessa per il Recupero della Tassa Automobilistica Regionale.
Con memoria la ricorrente osservava che dalla cartella di pagamento non emerge affatto che il periodo di imposta di cui si chiede il pagamento sarebbe da Ottobre 2022 ad Agosto 2023, bensì che il periodo di imposta è rappresentato dall'intero anno 2022 (l'anno 2023, infatti, non è menzionato assolutamente nella cartella di pagamento) senza che il contribuente possa minimamente comprendere che, invece, l'ente creditore richiederebbe il pagamento del periodo dal 10/2022 al 08/2023 (e cioè un periodo in cui i mesi richiesti in pagamento per l'anno 2023, nemmeno menzionato nella cartella, sono più del doppio di quelli richiesti in pagamento per l'anno 2022).
Così riassunti i fatti, il ricorso è infondato.
La resistente ha chiarito che la somma pretesa – e non versata in alcuna misura dalla ricorrente – riguarda l'anno dalla immatricolazione che, essendo avvenuta nel settembre 2022, copre il periodo 30.9.2022/31.8.2023.
Le spese vengono compensate in ragione della natura dell'errore in cui è caduta la ricorrente.
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma, 5.2.2026
Il giudice monocratico
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13529/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250073452815000 BOLLO AUTO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720250073452815000, emessa per il Recupero della Tassa Automobilistica Regionale, per l'annualità 2022, con riferimento al Veicolo Targato Targa_1, notificata dall'Agenzia delle EntrateRiscossione in data 19/05/2025.
Parte ricorrente sostiene, quale unico motivo di ricorso, l'illegittimità della pretesa assumendo:
che, poiché la tassa automobilistica ha quale presupposto dell'imposizione tributaria la titolarità della proprietà dell'autovettura o il possesso qualificato (cfr.art. 5 comma 32 D.L. n. 953/1982 s.m.i.), il presupposto di imposta (proprietà dell'autoveicolo) si è concretizzato in capo alla contribuente alla data del 19/10/2022, di modo che per l'anno 2022 la tassa doveva essere pagate solamente per tre mesi, così come espressamente previsto dalla normativa (cfr. sito Regione Lazio sub “La Tassa Automobilistica e relativi pagamenti”, all.7), e non per l'intero anno, come invece erroneamente richiesto con la cartella di pagamento;
che la cartella di pagamento è del tutto illegittima ed ingiusta per richiedere alla contribuente la tassa automobilistica per l'intero anno 2022, anziché per i soli tre mesi da Ottobre a Dicembre 2022; che il mancato pagamento della tassa automobilistica per il periodo dovuto, da Ottobre a Dicembre 2022, è scaturito dalla convinzione della contribuente di essere esentata per un triennio dal c.d.
“bollo auto” poiché veicolo “ibrido”. La tassa era invece dovuta in quanto l'esenzione, a partire dall'anno 2021 (cfr. L.R. Lazio n. 25/2020), spettava ai soli autoveicoli nuovi di prima immatricolazione, mentre la prima immatricolazione del veicolo era avvenuta il 30/9/2022 e l'immatricolazione nella Regione Lazio il 24/10/2022 (cfr. carta di circolazione all.1).
Si costituiva la Regione Lazio deducendo: che la scadenza del primo bollo è variabile e dipende da vari elementi, quali:
• La data di immatricolazione o di uscita da un regime di esenzione o interruzione dal pagamento della tassa automobilistica
• Il tipo di veicolo interessato
• La potenza
Che il primo pagamento di un veicolo nuovo deve essere eseguito entro la fine del mese dell'immatricolazione;
Che per il veicolo targato Targa_1 di proprietà della ricorrente e immatricolato in data 30/09/2022 il periodo tributario decorre dal 30/09/2022 - 31/08/2023 – termine ultimo di pagamento 31/10/2022; che alla luce dell'omesso pagamento del tributo, come da documentazione allegata in atti, la cartella di pagamento n. 09720250073452815000 è stata correttamente emessa per il Recupero della Tassa Automobilistica Regionale.
Con memoria la ricorrente osservava che dalla cartella di pagamento non emerge affatto che il periodo di imposta di cui si chiede il pagamento sarebbe da Ottobre 2022 ad Agosto 2023, bensì che il periodo di imposta è rappresentato dall'intero anno 2022 (l'anno 2023, infatti, non è menzionato assolutamente nella cartella di pagamento) senza che il contribuente possa minimamente comprendere che, invece, l'ente creditore richiederebbe il pagamento del periodo dal 10/2022 al 08/2023 (e cioè un periodo in cui i mesi richiesti in pagamento per l'anno 2023, nemmeno menzionato nella cartella, sono più del doppio di quelli richiesti in pagamento per l'anno 2022).
Così riassunti i fatti, il ricorso è infondato.
La resistente ha chiarito che la somma pretesa – e non versata in alcuna misura dalla ricorrente – riguarda l'anno dalla immatricolazione che, essendo avvenuta nel settembre 2022, copre il periodo 30.9.2022/31.8.2023.
Le spese vengono compensate in ragione della natura dell'errore in cui è caduta la ricorrente.
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma, 5.2.2026
Il giudice monocratico