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Articolo 5 della Legge 16 ottobre 1985, n. 554
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Legge 16 ottobre 1985, n. 554
Articolo 5 della Legge 16 ottobre 1985, n. 554
Versione
24 ottobre 1985
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1985
Vedi fonte istituzionale
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