Versione
6 giugno 1949
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5 marzo 1952
5 marzo 1952
Art. 61. ((I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualita' di lavoratori volontari, entro il numero massimo di posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con la direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.
I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere.
Qualora non abbiano diritto a tale sussidio percepiranno, oltre le lire 300, un assegno di lire 200 giornaliere ed un assegno integrativo di lire 60 per i familiari previsti dal secondo comma dell'art. 35 della presente legge.
Ai lavoratori coniugati deve essere comunque assicurato un trattamento complessivo non inferiore a lire 600 giornaliere.
Ai lavoratori spetta, inoltre, per ogni mese di servizio assiduo ed operoso, un premio di lire 1000, corrisposto a giudizio insindacabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennita' ai lavoratori in essi avviati sono a carico del fondo di cui all'articolo 62))
I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere.
Qualora non abbiano diritto a tale sussidio percepiranno, oltre le lire 300, un assegno di lire 200 giornaliere ed un assegno integrativo di lire 60 per i familiari previsti dal secondo comma dell'art. 35 della presente legge.
Ai lavoratori coniugati deve essere comunque assicurato un trattamento complessivo non inferiore a lire 600 giornaliere.
Ai lavoratori spetta, inoltre, per ogni mese di servizio assiduo ed operoso, un premio di lire 1000, corrisposto a giudizio insindacabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennita' ai lavoratori in essi avviati sono a carico del fondo di cui all'articolo 62))
Commentario • 1
- 1. Art. 179 testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavorohttps://www.brocardi.it/ · 1
Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purché avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate agli articoli 89 e 178, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione professionale in attività lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacità, secondo le possibilità di occupazione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce annualmente, sentito il Ministero della sanità, un piano organico dei corsi di addestramento istituiti ai sensi …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 30/06/1964, n. 67Provvedimento: N. 67 SENTENZA 20 GIUGNO 1964 Deposito in cancelleria: 30 giugno 1964. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 169 dell'11 luglio 1964. Pres. AMBROSINI - Rel. CHIARELLI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. AS AMBROSINI, Presidente - Prof. GI CA IO - Prof. ON PA - Prof. NI ER - Prof. GI AS - Prof. IA RO - Dott. IO AN - Prof. AL SA - Prof. GI RA - Prof. CH AG - Prof. NO TA - Prof. GI CHIARELLI - Dott. GI VE - Dott. GI TA DE - Prof. AN PA CI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma secondo e terzo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al …Leggi di più...
- natura e misura dell'indennita' e dei premi·
- inestensibilita' della disciplina del rapporto di lavoro subordinato·
- pone in essere un rapporto di natura assistenziale·
- riconducibilita' non sotto i principi dell'art. 36, ma sotto quelli dell'art. 38 della costituzione·
- sent. 67/64. cantieri scuola·
- legge 29 aprile 1949, n. 264, art. 61·
- finalita' di assistenza sociale e di perfezionamento·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.