Articolo 61 della Legge 29 aprile 1949, n. 264
Articolo 60Articolo 62
Versione
6 giugno 1949
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Versione
5 marzo 1952
Art. 61. ((I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualita' di lavoratori volontari, entro il numero massimo di posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con la direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.
I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere.
Qualora non abbiano diritto a tale sussidio percepiranno, oltre le lire 300, un assegno di lire 200 giornaliere ed un assegno integrativo di lire 60 per i familiari previsti dal secondo comma dell'art. 35 della presente legge.
Ai lavoratori coniugati deve essere comunque assicurato un trattamento complessivo non inferiore a lire 600 giornaliere.
Ai lavoratori spetta, inoltre, per ogni mese di servizio assiduo ed operoso, un premio di lire 1000, corrisposto a giudizio insindacabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennita' ai lavoratori in essi avviati sono a carico del fondo di cui all'articolo 62))
Entrata in vigore il 5 marzo 1952
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