CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
DO CL, RE
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4627/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011869772000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011869772000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011869772000 IRPEF-ALTRO 2020 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210027658224000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210027658224000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210027658224000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240009470100000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240009470100000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240009470100000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012174776000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle entrate – ON il 06.06.2025, depositato il 11.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259011869772000, notificata il 28.05.2025, emessa per il pagamento della somma di € 59.162,05, nella parte relativa alle seguenti cartelle di pagamento (parimenti impugnate):
- n. 29520210027658224000, indicata come notificata il 16\12\2022, dell'importo di € 15.327,66, relativa ad IRPEF 2017;
- n. 29520240009470100000, indicata come notificata il 03\04\2024, dell'importo di € 6.317,23, relativa ad
IRPEF 2020;
- n. 29520240012174776000, indicata come notificata il 22\04\2024, dell'importo di € 6.317,23, relativa ad
IRPEF 2019.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica degli atti presupposti.
2) Prescrizione del presunto diritto di credito per IRPEF 2017.
Con distrazione delle spese.
Costituendosi il 12.11.2025, l'AE ha chiesto ritenersi l'inammissibilità del ricorso per i vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione delle cartelle prodromiche, da ritenersi ritualmente e tempestivamente notificate da AdER, ed il rigetto del ricorso in ordine alla prescrizione, trattandosi di termine decennale non maturato.
Il 20.11.2025 AdER si è costituita riservando il deposito di più ampie difese, che sono state depositate il successivo 12.12.2025. Dopo aver eccepito la carenza di responsabilità per attività di competenza dell'ente impositore, antecedenti alla consegna del ruolo, ha rassegnato la regolare e tempestiva notifica delle cartelle, come di seguito:
-cartella di pagamento n. 29520210027658224000, notificata tramite PEC in data 16.12.2022 (doc.2)
- cartella di pagamento n. 29520240009470100000 (doc.3), notificata tramite PEC in data 03.04.2024
(doc.3.1);
- cartella di pagamento n. 29520240012174776000 (doc.4), notificata tramite PEC in data 22.04.2024
(doc.4.1).
E' stata altresì allegata la successiva notifica dei seguenti atti:
- Pignoramento presso terzi n. 29584202300001732001, notificato in data 19.09.2023;
- Pignoramento presso terzi n. 29584202500008148001, emesso in data 03.10.2025;
- Pignoramento presso terzi n. 29584202500008149001, emesso in data 03.10.2025
- Comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202500002259000, notificata in data 25.06.2025.
All'udienza del 13.01.2026 si è provveduto come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, parte resistente ha versato in atti l'originale informatico della ricevuta di avvenuta consegna delle cartelle di pagamento, notificate a mezzo pec alle date indicate.
A prescindere dalla notifica degli ulteriori atti indicati da AdER, tenuto conto dell'anno d'imposta richiesto e del termine prescrizionale decennale pacificamente operante per i tributi erariali, risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le controparti, liquidate in euro 1800,00 per AdER ed euro 1.440,00 per AE, oltre accessori come per legge.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
DO CL, RE
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4627/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011869772000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011869772000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011869772000 IRPEF-ALTRO 2020 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210027658224000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210027658224000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210027658224000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240009470100000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240009470100000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240009470100000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012174776000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle entrate – ON il 06.06.2025, depositato il 11.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259011869772000, notificata il 28.05.2025, emessa per il pagamento della somma di € 59.162,05, nella parte relativa alle seguenti cartelle di pagamento (parimenti impugnate):
- n. 29520210027658224000, indicata come notificata il 16\12\2022, dell'importo di € 15.327,66, relativa ad IRPEF 2017;
- n. 29520240009470100000, indicata come notificata il 03\04\2024, dell'importo di € 6.317,23, relativa ad
IRPEF 2020;
- n. 29520240012174776000, indicata come notificata il 22\04\2024, dell'importo di € 6.317,23, relativa ad
IRPEF 2019.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica degli atti presupposti.
2) Prescrizione del presunto diritto di credito per IRPEF 2017.
Con distrazione delle spese.
Costituendosi il 12.11.2025, l'AE ha chiesto ritenersi l'inammissibilità del ricorso per i vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione delle cartelle prodromiche, da ritenersi ritualmente e tempestivamente notificate da AdER, ed il rigetto del ricorso in ordine alla prescrizione, trattandosi di termine decennale non maturato.
Il 20.11.2025 AdER si è costituita riservando il deposito di più ampie difese, che sono state depositate il successivo 12.12.2025. Dopo aver eccepito la carenza di responsabilità per attività di competenza dell'ente impositore, antecedenti alla consegna del ruolo, ha rassegnato la regolare e tempestiva notifica delle cartelle, come di seguito:
-cartella di pagamento n. 29520210027658224000, notificata tramite PEC in data 16.12.2022 (doc.2)
- cartella di pagamento n. 29520240009470100000 (doc.3), notificata tramite PEC in data 03.04.2024
(doc.3.1);
- cartella di pagamento n. 29520240012174776000 (doc.4), notificata tramite PEC in data 22.04.2024
(doc.4.1).
E' stata altresì allegata la successiva notifica dei seguenti atti:
- Pignoramento presso terzi n. 29584202300001732001, notificato in data 19.09.2023;
- Pignoramento presso terzi n. 29584202500008148001, emesso in data 03.10.2025;
- Pignoramento presso terzi n. 29584202500008149001, emesso in data 03.10.2025
- Comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202500002259000, notificata in data 25.06.2025.
All'udienza del 13.01.2026 si è provveduto come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, parte resistente ha versato in atti l'originale informatico della ricevuta di avvenuta consegna delle cartelle di pagamento, notificate a mezzo pec alle date indicate.
A prescindere dalla notifica degli ulteriori atti indicati da AdER, tenuto conto dell'anno d'imposta richiesto e del termine prescrizionale decennale pacificamente operante per i tributi erariali, risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le controparti, liquidate in euro 1800,00 per AdER ed euro 1.440,00 per AE, oltre accessori come per legge.