Articolo 4 della Legge 29 luglio 1957, n. 642
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18 agosto 1957
Art. 4.
Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 18 agosto 1957