CASS
Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2024, n. 22827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22827 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SK s.r.l. avverso l'ordinanza emessa il 30.11.2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto da SK ha disposto il dissequestro della somma limitatamente all'importo di euro 2.445.162,65 euro. Penale Sent. Sez. 6 Num. 22827 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 30/04/2024 2. L'avvocato Bruno Andò, nell'interesse di SK s.r.I., ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento. 2.1. Il difensore premette che: - con decreto del 12 febbraio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto il sequestro preventivo a fini di confisca, ai sensi degli artt. 19, 25 e 53 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dei saldi attivi esistenti su rapporti finanziari e/o bancari nella titolarità di SK S.r.l. sino alla concorrenza dell'importo di euro 45.867.042,00. - in data 17 febbraio 2021 il Giudice per le indagini preliminari ha, inoltre, disposto il sequestro nei confronti della società delle polizze "Mediolanum My Life Wealth" n. 03023473400 e n. 03100058948 per un premio complessivo pari ad euro 25.000.000,00. Secondo l'ipotesi di accusa, questi beni avrebbero rappresentato il profitto del reato presupposto di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis cod. pen., in quanto corrispondenti alla quasi totalità delle provvigioni maturate (per euro 59,705 milioni di euro) e ricevute (euro 48,876 milioni di euro) da RI BE e Andrea ZO OM, legale rappresentante di SK S.r.I., per l'attività di mediazione illecitamente svolta nel corso dell'anno 2020, sfruttando relazioni personali con il Commissario Nazionale per l'emergenza Covid, in ordine alle commesse di forniture di dispositivi di protezione individuale ordinate dal Commissario Straordinario alle società cinesi EN ON AY Import & Export Co. Ltd., EN Light Industrial Products Arts & Crafts Import & Export Co. Ltd. e Luokai Trade Co. Ltd. - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con provvedimento dell'Il giugno 2201, ha rigettato la richiesta dell'ente di restituzione parziale delle somme in sequestro per versare le imposte dirette dovute, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sul reddito di provenienza illecita costituito dalle commissioni percepite;
- il Tribunale di Roma, con ordinanza del 3 novembre 2021, ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. da SK s.r.I.; - la Sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 13936 dell'Il gennaio 2022, ha accolto il ricorso proposto avverso tale ordinanza da SK s.r.l. e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. La Corte in questa sentenza ha affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, è consentito, in ossequio al principio di proporzionalità della misura cautelare, il dissequestro parziale delle somme di denaro sottoposte a sequestro ai fini di confisca del profitto del reato presupposto onde provvedere al pagamento delle imposte dovute dall'ente sulle medesime, ex art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, quale provento di attività illecite, al 2 .. stringente condizione che l'entità del vincolo reale, nella sua concreta dimensione afflittiva, metta in pericolo l'esistenza stessa del soggetto economico e la sua operatività corrente e che sia impresso un vincolo espresso di destinazione al pagamento del debito tributario in forme "controllate"; - il Tribunale di Roma, decidendo in sede di rinvio, con ordinanza del 1 dicembre 2022, ha nuovamente rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di SK s.r.I.; - la Seconda sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 40415 del 4 luglio 2023, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma - sezione per il riesame delle misure cautelari reali - per nuovo esame;
- con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto da SK s.r.I., ha disposto il dissequestro della somma limitatamente all'importo di euro 2.445.162,65 euro (corrispondente all'IRAP dovuta dall'ente per il 2020, agli interessi e alle sanzioni sulla stessa). 2.2. Il difensore deduce l'inosservanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993, norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale e, in particolare, nella determinazione del profitto confiscabile. Il Tribunale di Roma, infatti, avrebbe illogicamente limitato la restituzione delle somme sequestrate al solo ammontare delle imposte richiesta dall'Agenzia delle Entrate all'ente con avviso bonario, relativo all'IRAP per il 2020, e non già all'intero ammontare delle imposte dovute in ragione del reddito percepito dalla contestata commissione del reato;
l'obbligazione tributaria sorge, infatti, ex lege e spetta al contribuente autoliquidarla con la dichiarazione, prima e indipendentemente da eventuali contestazioni da parte dell'amministrazione fiscale. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. In data 28 febbraio 2024 l'avvocato Bruno Andò ha depositato procura speciale e dichiarazione di rinuncia al ricorso, in quanto il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, sulla base di una nuova istanza di dissequestro, con provvedimento del 9 febbraio 2024, ha disposto la restituzione in favore della società dell'importo corrispondente all'intero ammontare delle imposte dovute dalla ricorrente. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 aprile 2024, il Procuratore generale, nella persona di Raffaele Gargiulo, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza dell'interesse a ricorrere. 2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con provvedimento del 9 febbraio 2024, ha, infatti, disposto la restituzione in favore della società dell'importo corrispondente all'intero ammontare delle imposte dovute per l'anno d'imposta 2020 dalla ricorrente, che ha rinunciato al ricorso. 3. Tale rinuncia impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990). 4. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e altro, Rv. 208166; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 - 01; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). ej <
P.Q.M.
r7.1 Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2024.
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto da SK ha disposto il dissequestro della somma limitatamente all'importo di euro 2.445.162,65 euro. Penale Sent. Sez. 6 Num. 22827 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 30/04/2024 2. L'avvocato Bruno Andò, nell'interesse di SK s.r.I., ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento. 2.1. Il difensore premette che: - con decreto del 12 febbraio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto il sequestro preventivo a fini di confisca, ai sensi degli artt. 19, 25 e 53 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dei saldi attivi esistenti su rapporti finanziari e/o bancari nella titolarità di SK S.r.l. sino alla concorrenza dell'importo di euro 45.867.042,00. - in data 17 febbraio 2021 il Giudice per le indagini preliminari ha, inoltre, disposto il sequestro nei confronti della società delle polizze "Mediolanum My Life Wealth" n. 03023473400 e n. 03100058948 per un premio complessivo pari ad euro 25.000.000,00. Secondo l'ipotesi di accusa, questi beni avrebbero rappresentato il profitto del reato presupposto di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis cod. pen., in quanto corrispondenti alla quasi totalità delle provvigioni maturate (per euro 59,705 milioni di euro) e ricevute (euro 48,876 milioni di euro) da RI BE e Andrea ZO OM, legale rappresentante di SK S.r.I., per l'attività di mediazione illecitamente svolta nel corso dell'anno 2020, sfruttando relazioni personali con il Commissario Nazionale per l'emergenza Covid, in ordine alle commesse di forniture di dispositivi di protezione individuale ordinate dal Commissario Straordinario alle società cinesi EN ON AY Import & Export Co. Ltd., EN Light Industrial Products Arts & Crafts Import & Export Co. Ltd. e Luokai Trade Co. Ltd. - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con provvedimento dell'Il giugno 2201, ha rigettato la richiesta dell'ente di restituzione parziale delle somme in sequestro per versare le imposte dirette dovute, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sul reddito di provenienza illecita costituito dalle commissioni percepite;
- il Tribunale di Roma, con ordinanza del 3 novembre 2021, ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. da SK s.r.I.; - la Sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 13936 dell'Il gennaio 2022, ha accolto il ricorso proposto avverso tale ordinanza da SK s.r.l. e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. La Corte in questa sentenza ha affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, è consentito, in ossequio al principio di proporzionalità della misura cautelare, il dissequestro parziale delle somme di denaro sottoposte a sequestro ai fini di confisca del profitto del reato presupposto onde provvedere al pagamento delle imposte dovute dall'ente sulle medesime, ex art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, quale provento di attività illecite, al 2 .. stringente condizione che l'entità del vincolo reale, nella sua concreta dimensione afflittiva, metta in pericolo l'esistenza stessa del soggetto economico e la sua operatività corrente e che sia impresso un vincolo espresso di destinazione al pagamento del debito tributario in forme "controllate"; - il Tribunale di Roma, decidendo in sede di rinvio, con ordinanza del 1 dicembre 2022, ha nuovamente rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di SK s.r.I.; - la Seconda sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 40415 del 4 luglio 2023, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma - sezione per il riesame delle misure cautelari reali - per nuovo esame;
- con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto da SK s.r.I., ha disposto il dissequestro della somma limitatamente all'importo di euro 2.445.162,65 euro (corrispondente all'IRAP dovuta dall'ente per il 2020, agli interessi e alle sanzioni sulla stessa). 2.2. Il difensore deduce l'inosservanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993, norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale e, in particolare, nella determinazione del profitto confiscabile. Il Tribunale di Roma, infatti, avrebbe illogicamente limitato la restituzione delle somme sequestrate al solo ammontare delle imposte richiesta dall'Agenzia delle Entrate all'ente con avviso bonario, relativo all'IRAP per il 2020, e non già all'intero ammontare delle imposte dovute in ragione del reddito percepito dalla contestata commissione del reato;
l'obbligazione tributaria sorge, infatti, ex lege e spetta al contribuente autoliquidarla con la dichiarazione, prima e indipendentemente da eventuali contestazioni da parte dell'amministrazione fiscale. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. In data 28 febbraio 2024 l'avvocato Bruno Andò ha depositato procura speciale e dichiarazione di rinuncia al ricorso, in quanto il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, sulla base di una nuova istanza di dissequestro, con provvedimento del 9 febbraio 2024, ha disposto la restituzione in favore della società dell'importo corrispondente all'intero ammontare delle imposte dovute dalla ricorrente. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 aprile 2024, il Procuratore generale, nella persona di Raffaele Gargiulo, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza dell'interesse a ricorrere. 2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con provvedimento del 9 febbraio 2024, ha, infatti, disposto la restituzione in favore della società dell'importo corrispondente all'intero ammontare delle imposte dovute per l'anno d'imposta 2020 dalla ricorrente, che ha rinunciato al ricorso. 3. Tale rinuncia impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990). 4. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e altro, Rv. 208166; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 - 01; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). ej <
P.Q.M.
r7.1 Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2024.