Articolo 75 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 74Articolo 76
Versione
25 aprile 1981
Art. 75. (Movimento non autorizzato di reparto)

Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessita', contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto e' punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981