Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/06/2025, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16513/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico Dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 16513/2024 promossa da:
nata a Concordia in [...] in data [...] in Controparte_1
proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a
[...]
sul figlio minore Controparte_2
nato a Concordia in [...] in data [...] Persona_1
nata Concordia in ARGENTINA in data 25/06/1993 Persona_2
nato a Concordia in ARGENTINA in [...] Parte_1
21/01/1995
nata a Concordia in [...] in data [...] Parte_2
nato a Concordia in [...] in data [...] Parte_3
nato a Concordia in [...] in data [...] Parte_4
1
nata a Concordia in [...] in data [...] in Parte_6
proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente ad
[...]
, sul figlio minore Controparte_3
nato a Concordia in [...] in data [...] Persona_3
nato a Concordia in [...] in data [...] in Parte_7
proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a Controparte_4
sul figlio minore
[...]
nato a Concordia in ARGENTINA in [...] Persona_4
08/11/2006
nato a Concordia in [...] in data [...] Parte_8
nato a Concordia in [...] in data [...] Parte_9
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. MICHELE VIGNOLA
Ricorrenti
CONTRO
in persona del pro tempore, con il patrocinio Controparte_5 CP_6 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i Signori in proprio e quale Controparte_1
2 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore;
Persona_1 Per_2
, ,
[...] Persona_5 Parte_2 Parte_3
, , , in proprio e
[...] Parte_4 CP_7 Controparte_8
quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore;
Persona_3 [...]
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Controparte_9
, , hanno diritto Persona_4 Parte_8 Persona_6 all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 30/09/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_5
essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- Di essere cittadini argentini;
- Di essere discendenti diretti dell'AV (o Persona_7 Persona_8
o ), nato a [...] il giorno 15/05/1856, il quale,
[...] Persona_9
dopo essere emigrato in territorio argentino, contraeva matrimonio con la sig.ra
[...]
il 22/06/1878 e dalla loro unione nasceva in Argentina, in data Persona_10
01/11/1890, il figlio L'AV decedeva in Argentina il Persona_11
12/11/1941; [cfr. certificato di nascita, di matrimonio e di morte, in atti, con documenti prodotti senza numerazione allegati];
- Che in data 20/04/1918 il figlio dell'AV si univa in Persona_11
matrimonio con la sig.ra e dal matrimonio nasceva in Controparte_10
Argentina, il giorno 04/06/1920, che, a sua volta, dopo Persona_12
aver sposato in data 02/05/1939, dava alla luce il figlio Persona_13
nato in [...] il [...]. Persona_14 Persona_11
3 decedeva in Argentina il giorno 06/07/1996 [cfr. i relativi certificati di nascita Per_11
e di matrimonio, in atti, con documenti prodotti senza numerazione allegati];
- Che il giorno 07/06/1967 si sposava con la sig.ra Persona_14
e dalla relazione nasceva in Argentina, in data 17/10/1969, la Controparte_11
ricorrente , la quale, a sua volta, dopo aver sposato Controparte_1
nel 1990, dava poi alla luce quattro figli, nati a Controparte_2
Concordia in Argentina e ricorrenti nel presente giudizio: in data 25/06/1993,
in data 21/01/1995, in data Persona_2 Parte_1
14/12/2005, e, infine, in data 09/06/2008, Parte_2 Per_1
decedeva in Argentina il giorno
[...] Persona_14
11/01/2001 [cfr. i relativi certificati di nascita e di matrimonio, in atti, con documenti prodotti senza numerazione allegati];
- Che dall'unione tra e Persona_14 Controparte_11
nascevano in Argentina, due figli, ricorrenti: in data 02/06/1968, il ricorrente
[...]
e, in data 09/11/1987, [cfr. i relativi Parte_3 Parte_6
certificati di nascita e di matrimonio, in atti, con documenti prodotti senza numerazione allegati];
- Che dal matrimonio tra il ricorrente e Parte_3 Persona_15 del 1995 nascevano a Concordia, in Argentina, due figli, anch'essi
[...]
ricorrente nel presente giudizio: in data 04/11/1999 e, in data Parte_4
03/06/1996, [cfr. i relativi certificati di nascita e di matrimonio, in Parte_5
atti, con documenti prodotti senza numerazione allegati];
- Che dall'unione coniugale tra la ricorrente e Parte_6 [...]
, matrimonio celebratosi nel 2019, nasceva in Argentina, presso Controparte_3
Concordia, il giorno 25/02/2021, il minore , ricorrente nel presente Persona_3
giudizio per il tramite della madre esercente la potestà genitoriale [cfr. i relativi certificati di nascita e di matrimonio, in atti, con documenti prodotti senza numerazione allegati];
- Che in data 02/05/1939 la sig.ra contraeva matrimonio Persona_12
con e dalla loro unione nasceva in Argentina, il Persona_13
06/07/1947, , il quale, dopo aver sposato il Persona_16 Persona_17
4 giorno 16/02/1966, aveva poi un figlio, ricorrente nel presente giudizio,
[...]
, nato a [...] il [...][cfr. i relativi certificati di nascita e Parte_7
di matrimonio, in atti, con documenti prodotti senza numerazione allegati];
- Che dal matrimonio tra il ricorrente e Parte_7 Persona_18
del 1995 nasceva in territorio argentino, a Concordia, il ricorrente
[...] Parte_8
, nato il [...][cfr. i relativi certificati di nascita e di matrimonio, in atti,
[...]
con documenti prodotti senza numerazione allegati];
- Che dal secondo matrimonio tra e la sig.ra Parte_7 Controparte_4 nascevano a Concordia, in Argentina, due figli, anch'essi ricorrenti nel presente
[...]
giudizio: in data 21/04/2000, e, in data 08/11/2006, Parte_9 [...]
[cfr. i relativi certificati di nascita e di matrimonio, in atti, con Persona_4
documenti prodotti senza numerazione allegati].
Il non costituiva in giudizio. Controparte_5
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente Controparte_12
citato e non comparso.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
All'udienza del 15/05/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L.
206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'AV cittadini italiani, con conseguente corretta
5 instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a
Usseaux (TO).
Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i quali fanno derivare il proprio diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'AV Persona_7
nato a [...] il [...] (v. documenti in atti), gli stessi sostengono che la
[...]
cittadinanza gli è dunque stata trasmessa dapprima attraverso (figlio di Persona_11
, poi tramite e, infine, tramite i figli di Persona_7 Controparte_13 quest'ultima, e . Controparte_14 Persona_16
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti [seppure senza numerazione delle produzioni]; la documentazione risulta debitamente tradotta e apostillata .
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi
e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione
6 che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di
7 sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna.
Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma,
e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che
l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore
8 della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio
1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio
1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
Nella specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'AV Persona_7
era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nel 1856 e successivamente trasferitosi e coniugatosi in Argentina e dalla circostanza che la nipote di tale antenato era Persona_12
nonna dei ricorrenti e . Essendo l'AV emigrato Controparte_1 Controparte_9
nato prima dell'Unificazione del Regno di Italia, ma morto in epoca successiva, egli ha potuto acquisire la cittadinanza italiana e, conseguentemente, trasmetterla ai propri discendenti.
La nipote dell'AV avrebbe perso per la legge in vigore Persona_12 all'epoca la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero e non avrebbe in ogni caso potuto trasmetterla in quanto donna. Tuttavia, non è chiaro nella fattispecie se la legge argentina all'epoca vigente determinasse l'acquisto della cittadinanza argentina per effetto del matrimonio con un cittadino argentino e, per questa via, non risulta accertato se l'ascendente dei ricorrenti nata in data [...] abbia perso la cittadinanza italiana Persona_12
in ragione del matrimonio con il cittadino argentino del 1939 e in virtù dell'applicazione della
9 legge 555 del 1912 che determinava tale conseguenza per la donna che sposandosi acquistasse altra cittadinanza.
Ciò che, in ogni caso, appare decisivo rilevare è che l'entrata in vigore della Costituzione ha eventualmente trAVlto questo effetto con efficacia retroattiva.
In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983
e Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, si deve verificare se i discendenti del sig. abbiano diritto alla cittadinanza italiana. Persona_7
In primo luogo, l'AV italiano era nato dunque prima della unificazione del regno di Italia,
e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del
1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli.
La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che, nato prima della nascita del Regno d'Italia ma deceduto in data successiva, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
10 In secondo luogo, è documentato che nato ad [...] e cittadino Persona_7
italiano, una volta trasferitosi in Argentina, ha sposato e insieme hanno Controparte_15
avuto un figlio nato in [...] il giorno 01/11/1890, il quale, Persona_11
sposatosi con aveva poi una figlia, , Controparte_10 Persona_12
nata il [...], sposatasi a sua volta con l'argentino e madre di Persona_13
e . Controparte_14 Persona_16
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano Persona_7
mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dagli allegati al ricorso introduttivo si evince che non si trova nel registro dei cittadini argentini nativi o per Persona_7
scelta o naturalizzati [cfr. relativo certificato rilasciato dalla Camera elettorale nazionale].
La nipote di nasceva, come si è detto, Persona_19
il 04/06/1920, ossia dopo l'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912.
Ella, sposando un argentino, ha perso per legge la cittadinanza italiana.
Come è evidente ad una prima lettura della disciplina, la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero.
Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che, positivamente introdotto all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni
Unite della Corte di legittimità, il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis, non possa che darsi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa antecedente al
1912.
È, infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima.
11 Ne consegue che il ricorso debba essere accolto ricorso con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti
, nata a Concordia in [...] in data [...]; Controparte_1
, nato a Concordia in [...] in data [...]; Persona_1
, nata Concordia in Argentina in data 25/06/1993; Persona_2
, nato a Concordia in Argentina in [...] Parte_1
21/01/1995;
, nata a Concordia in [...] in data [...]; Parte_2
, nato a Concordia in [...] in data [...]; Parte_3
, nato a Concordia in [...] in data [...]; Parte_4
, nato a Concordia in [...] in data [...]; Parte_5
, nata a Concordia in [...] in data [...]; Parte_6
, nato a Concordia in [...] in data [...]; Persona_3
, nato a Concordia in [...] in data [...]; Parte_7
, nato a Concordia in [...] in data [...]; Persona_4
, nato a Concordia in [...] in data [...] e Parte_8
, nato a Concordia in [...] in data [...], Parte_9
il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
12 cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 15/05/2025.
Il Giudice
Andrea Natale
13