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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6935 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile contrassegnata da R.G. N. 5068/2019, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma N. 1252/2019, pubblicata il 18.01.2019,
proposto da: (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luigi Parenti (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio in Roma Viale delle Milizie n. 114, come da procura alle liti in atti.
Appellante
Contro
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Santucci
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in via C.F._3
Vittorio Veneto 2 (AQ), come da procura alle liti in atti;
Appellata
( ), Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
( , ( ), successori ex C.F._5 Controparte_4 C.F._6
lege, sebbene rinuncianti all'eredità, di (C.F. Controparte_5
). C.F._7
Appellati-non costituiti
(P.IVA ), in Controparte_6 P.IVA_2
persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Caiaffa (C.F. , elettivamente domiciliata presso C.F._8
il suo studio, in Roma Via Nizza n. 53, giusta delega in calce all'atto di chiamata di terzo notificata in primo grado;
Appellata
All'udienza cartolare del 26.06.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado , ha citato in giudizio innanzi il Tribunale di Roma Parte_1
la e ha chiesto che nei suoi confronti venissero accolte Controparte_7
le seguenti richieste: “accertare e dichiarare la responsabilità della
[...]
nella causazione dei danni fisici, psichici e patrimoniali subiti Controparte_8
e subendi dalla sig.ra in conseguenza dell'intervento chirurgico di Parte_1
sostituzione protesica al ginocchio sinistro avvenuto in data 5.12.2008 e, per l'effetto,
condannare in persona del l.r.p.t., al risarcimento, in favore della Controparte_1
sig.ra , dei danni subiti e subendi, quantificati nell'ammontare Parte_1
complessivo di Euro 107.628,66 (danno biologico e danno morale), o nella minore o
maggiore somma che verrà ritenuta congrua e di giustizia, e/o determinata a seguito di espletanda CTU medico legale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute pari a
complessivi Euro 4.479,02, come documentate, oltre ancora al rimborso delle spese
della procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 pari ad Euro 532,40.
Con vittoria delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del presente
procuratore che si dichiara antistatario, oltre IVA e CPA come per legge dovuti”.
A tali richieste parte attrice ha premesso: -di essere stata sottoposta ad intervento di sostituzione protesica al ginocchio sinistro presso la Controparte_7
nel dicembre del 2008; -di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute, in seguito all'intervento, in particolare, per la deambulazione con zoppia e per la limitazione funzionale del ginocchio sinistro;
-che nel giugno 2010 si era rivolta all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, dove veniva ricoverata per sospetta mobilizzazione settica della protesi del ginocchio sinistro e sottoposta ad intervento di reimpianto della protesi, a seguito del quale aveva risolto le sopra descritte problematiche;
-che i sanitari della non avevano eseguito Controparte_7
l'intervento chirurgico di sostituzione della protesi correttamente e nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne l'asetticità, omettendo anche, nel periodo post operatorio,
di svolgere gli opportuni accertamenti.
1.1-Si è costituita in giudizio la ha contestato la Controparte_7
domanda attorea nell' “an”, deducendo che il medico che aveva eseguito l'intervento,
il dott. aveva operato con la massima diligenza e perizia. Ha poi Controparte_5
chiesto di essere autorizzata a chiamare in manleva la propria compagnia di assicurazione nonché il dott. CP_6 Controparte_5
è costituito il dott. e ha eccepito, in via preliminare, CP_9 Controparte_5
l'incompetenza territoriale del tribunale adito nonché l'irritualità della chiamata in causa. Nel merito, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto. è costituita la compagnia assicurativa eccependo il mancato CP_10 CP_6
deposito delle polizze assicurative richiamate dalla e Controparte_7
comunque la loro inidoneità a garantire l'illecito oggetto del giudizio. Ha poi contestato la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e ne ha chiesto il rigetto.
1.4- La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e CTU medico-legale.
Il primo giudice ha poi deciso la causa con la sentenza gravata, con la quale ha rigettato la domanda attorea e compensato le spese di lite, ritenendo che “non sia
emersa prova della condotta dei sanitari di e i danni allegati”. CP_7
§2-La sentenza è stata impugnata da con atto di appello, alla cui Parte_1
integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta di un unico articolato motivo così rubricato: “1) sulla mancata integrazione e/o
rinnovazione della consulenza e/o sostituzione del CTU: sulla conseguente erroneità
della decisione”: il tribunale, pur ritenendo la CTU sintetica e non del tutto aderente alla documentazione in atti, anziché chiederne l'integrazione e/o la rinnovazione o,
ancora, disporre la sostituzione del CTU, ne ha disatteso le risultanze, ritenendo comunque insussistente e non provata la condotta colposa del sanitario, nonché non provato il nesso di causalità tra la condotta medico-sanitaria censurata e il danno patito dall'attrice. Inoltre, il ridetto giudicante ha basato le sue valutazioni su erronei presupposti: 1) che si fosse verificata la rottura delle protesi di entrambe le ginocchia,
pur essendo stata allegata, invece, la rottura di entrambe le componenti protesiche del ginocchio sinistro;
2) ha ritenuto le condizioni generali e l'obesità di Parte_1
circostanze idonee ad escludere il difettoso posizionamento della protesi nel corso dell'intervento eseguito presso la , nonostante le diverse Controparte_7
conclusioni del CTU nominato nella prima fase della lite, che chiaramente ha riferito del ridetto erroneo posizionamento, trascurato dal tribunale pur senza disporre rinnovazione o integrazione delle attività peritali stesse.
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in
riforma della sentenza n. 1253/19 del Tribunale di Roma, depositata in data
18.01.2019 e mai notificata - In via principale e nel merito: 1) accertare, per tutti i
motivi esposti nella narrativa del presente atto, che il Giudice di prime cure, nel
discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, ha erroneamente valutato i fatti
di causa e, per l'effetto, valutata altresì la preventiva opportunità di disporre una
nuova consulenza tecnica d'ufficio, nel riformare la sentenza n. 1253/19 del Tribunale
di Roma, accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_8
nella causazione dei danni fisici, psichici e patrimoniali subiti e subendi
[...]
dalla sig.ra in conseguenza dell'intervento chirurgico di sostituzione Parte_1
protesica al ginocchio sinistro avvenuto in data 5.12.2008 e condannare
[...]
, in persona del l.r.p.t., al risarcimento, in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
, dei danni subiti e subendi, quantificati dal CTU Dott. Pt_1 Persona_1
nell'ammontare complessivo di Euro 24.799,15 (danno biologico e danno morale), o
nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta congrua e di giustizia, e/o
determinata a seguito dell'espletanda CTU medico legale che verrà ammessa nel
presente grado, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, pari a complessivi Euro
4.479,02, come documentate, oltre ancora al rimborso delle spese della procedura di
mediazione ex D. Lgs. 28/2010 pari ad Euro 532,40 e delle spese di CTU del primo
grado; 2) Condannare , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del presente
procuratore che si dichiara antistatario, oltre spese generali, IVA e CPA come per
legge dovuti. - In via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente appello, compensare integralmente le spese del doppio
grado di giudizio, proprio in ragione dei motivi di impugnazione, nonché della
sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione, in base a quanto già
statuito dal Giudice di prime cure, in base a quanto esposto nella narrativa del
presente atto”.
2.1- Si è costituita la casa di cura e ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità, improcedibilità e comunque l'infondatezza del gravame proposto,
chiedendo il rigetto dell'appello e la consequenziale condanna alle spese del grado.
Ha poi chiesto, in via gradata, in caso di accoglimento della domanda attrice, di condannare la e a tenere indenne e manlevare la casa CP_6 Controparte_5
di cura appellata.
è costituita la compagnia di assicurazione e ha chiesto il rigetto CP_11 CP_6
dell'appello, in quanto inammissibile e infondato. Reiterando le difese già svolte in primo grado, ha quindi chiesto di rigettare la domanda di garanzia avanzata nei suoi confronti.
2.3-L'avv. Gaetano Marciano, costituito nell'interesse del dott. ha Controparte_5
subito depositato certificato di morte del proprio assistito, nonché atto di intervento volontario dei successori ex lege dello stesso, al precipuo fine di farne constatare l'avvenuta rinuncia all'eredità. E sulla base di ciò ha chiesto che ne venisse dichiarata l'estromissione dal giudizio, in quanto carenti di legittimazione passiva.
2.4-All'udienza del 12.12.2019, il collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di : Controparte_5 Controparte_2
e . Ritualmente citati, essi hanno prodotto copia Controparte_3 Controparte_4
conforme dell'atto notarile di rinuncia all'eredità del congiunto, a firma del notaio
Persona_2 Precisate le conclusioni, all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
§3-Va preliminarmente dato atto che gli eredi ex lege di , come detto, Controparte_5
citati in giudizio a seguito dell'intervenuta dichiarazione del decesso del loro congiunto, hanno non solo comprovato l'intervenuta rinuncia all'eredità, ma hanno anche formalizzato con atto del 25.06.2025 la loro volontà di revocare ogni mandato dato dal ridetto all'avv. Gaetano Marciano. Controparte_5
Tale atto di revoca del mandato, a prescindere dalla ritualità della sua formalizzazione e deposito, merita la preliminare e dirimente considerazione che mai era stato preceduto dal deposito di valido mandato alla lite in esame, proveniente dai ridetti suoi successori, a seguito della dichiarazione del decesso dell'assistito, CP_5
tal che, l'avvocato innanzi indicato non può considerarsi ritualmente
[...]
costituito in giudizio nell'interesse di nessuna parte.
§3.1-Venendo alla disamina dell'appello, va subito chiarito che, quand'anche non lo si volesse considerare inammissibile per le ragioni di seguito esposte, è comunque nel merito infondato.
L'odierna appellante, in primo grado, ha chiesto di accertare la responsabilità della struttura sanitaria, , per i danni subiti in seguito alla Controparte_7
mobilizzazione delle componenti protesiche, causalmente riconducibile alla condotta negligente e imperita dei sanitari che l'hanno avuta in cura presso la struttura stessa,
non avendo gli stessi eseguito l'intervento chirurgico di artroprotesi del ginocchio sinistro a regola d'arte, secondo le migliori regole dell'arte medica all'epoca conosciute e nel rispetto delle prescrizioni medico-sanitarie volte a preservare l'asetticità delle protesi impiantate.
In particolare, l'attrice-appellante ha individuato proprio nella mobilizzazione settica
del ginocchio sinistro la conseguenza dannosa dell'esecuzione imperita e negligente dell'intervento chirurgico praticatole, nelle circostanze di tempo e di luogo in premessa descritte, dal dott. presso la . Controparte_5 Controparte_7
L'istante, per supportare le sue deduzioni, ha allegato in atti una perizia di parte,
secondo la quale “a causa della mancanza di sterilità nel corso dell'atto chirurgico
eseguito dagli stessi sanitari in data 5.12.2008, la Sig.ra è stata vittima Pt_1
di un'infezione delle componenti protesiche impiantate, costringendo in futuro la
stessa ad un nuovo intervento di artroprotesi del ginocchio sinistro” (vedi pag. 7 atto di citazione di primo grado e pag. 2 della memoria ex art. 183, com. 6, n. 1 c.p.c. della medesima parte attrice).
Tuttavia, l'istruttoria svolta in primo grado, sulla base della documentazione prodotta dalla medesima istante e, in particolare, gli accertamenti medico legali demandati al
CTU in quella sede nominato, hanno consentito di appurare l'infondatezza della prospettazione attorea, avendo l'ausiliario chiaramente specificato, nella relazione scritta depositata in data 30.11.2015, che i danni lamentati dall'attrice/appellante sono stati determinati da una mobilizzazione asettica causata dal mal posizionamento delle componenti protesiche (cfr. ultime due pagine della predetta relazione, nel paragrafo intitolato: “considerazioni medico legali”). Il che ha condivisibilmente portato il primo giudice ad escludere il verificarsi di una mobilizzazione settica e, quindi, a rigettare la domanda attorea, fondata su un profilo di negligenza invece escluso dal
CTU, a seguito della disamina della documentazione medico-sanitaria in atti.
Il tribunale, con valutazione congrua e immune da censure, ha altresì segnalato che il censurato profilo di negligenza non è stato riscontrato sussistente neppure a seguito della disamina degli esami diagnostici specifici eseguiti presso l'ospedale Rizzoli di
Bologna, dove è stato praticato a il secondo intervento al ginocchio Parte_1
sinistro. E, infatti, è dato leggere, quale descrizione della documentazione medico sanitaria allegata in atti, nella relazione medico legale redatta in primo grado: < 30/07/2010 visita di controllo ortopedico dal Dott. presso l'Istituto Persona_3
Rizzoli di Bologna, che evidenziava: viene a controllo clinicamente permane gonalgia sin., ginocchio flesso di 7 – 8° mobile in flessione fino a 65° con blocco meccanico ed antalgico. Deambulazione per brevi tratti a piccoli passi con ausilio di 1 bastone.
RX e scintigrafia confermano mobilizzazione asettica della protesi.
Lamenta gonalgia dx in presenza di importante quadro artrosico, coxoartrosi bilat, con rime ancora conservate, importante dorso lombalgia con grave artrosi dorso lombare e delle vertebre.
La paziente è stata operata il 16/06/2011 presso l' di Bologna di Controparte_12
sostituzione revisione della artroprotesi totale di ginocchio sin. per mobilizzazione di artroprotesi di ginocchio>> (grassetto e corsivo per pronta evidenza della parte qui di interesse); tal che, rispetto a tali evidenze probatorie documentali, nessun altro approfondimento istruttorio si è imposto e in questa sede si impone come necessario,
con conseguente mancanza di pregio di tutte le deduzioni dell'appellante, volte a lamentare la mancata rinnovazione e/o integrazione delle indagini peritali stesse.
Riguardo poi alle deduzioni volte a fondare la domanda in primo grado proposta nei termini innanzi esposti sul diverso presupposto dell'erroneo posizionamento delle protesi al ginocchio sinistro, piuttosto che sulla mobilizzazione settica, ne va rilevata l'inammissibilità, per essere state allegate per la prima volta in appello, in contrasto con il divieto posto dall'art. 345 c.p.c. e, comunque, ben oltre i termini posti per il maturarsi delle preclusioni assertive e probatorie dall'art. 183, VI comma, c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente.
In effetti, in secondo grado, l'appellante non evoca più a fondamento delle sue richieste il mancato rispetto delle norme asettiche da parte dei sanitari che hanno eseguito il censurato intervento, le quali avrebbero determinato un'infezione e la conseguente mobilizzazione settica delle componenti protesiche;
piuttosto, proponendo l'appello un tema di indagine completamente nuovo, che non è stato oggetto del contraddittorio in primo grado, indicando, come suggerito dal CTU, che la mobilizzazione delle protesi sia stata causata da un mal posizionamento delle componenti protesiche durante l'intervento, con conseguente mobilizzazione asettica e necessità di effettuare un nuovo intervento risolutivo del problema.
Si afferma nell'atto introduttivo di questo giudizio: “se, come appurato dalla CTU, e
come ancor prima del resto provato per tabulas dalle produzioni documentali versate
in atti, l'algia ha costretto la Sig.ra a ricoverarsi nuovamente appena Parte_1
un mese dopo l'intervento chirurgico del 05.12.2008 eseguito presso , CP_7
allora non può che discenderne che nel corso di detto intervento l'impianto protesico
è stato mal posizionato, al punto da non recare alcun beneficio all'odierna appellante,
che al contrario, data pure l'età, ha dovuto sopportare atroci sofferenze sino al
reimpianto del 2011” (p. 25 atto di citazione in appello).
È, dunque, evidente che la modifica delle ragioni di fatto volte ad accertare la responsabilità della struttura sanitaria e a fondare la richiesta risarcitoria dell'attrice/appellante, non rientra nella nozione di emendatio libelli, ossia nella semplice precisazione o modifica della domanda originaria, ma rappresenta una vera e propria mutatio libelli e quindi una domanda nuova, come tale inammissibile. Ciò
in assonanza con quanto afferma la Corte di legittimità: “Per giurisprudenza
consolidata di questa Corte costituisce domanda nuova, improponibile in appello ai
sensi dell'art. 345 c.p.c., la deduzione di una nuova "causa petendi" la quale comporti,
attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il
mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel
processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale
dell'azione ed i termini della controversia, in uno dei suoi elementi costitutivi: termini
soggettivi, "causa petendi", "petitum" (ex plurimis: Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12258 del 20/08/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 10128 del 25/06/2003; id. Sez. 3,
Sentenza n. 11202 del 17/07/2003 - nella specie la novità era stata individuata nel
dedurre per la prima volta in appello, quale fonte di responsabilità extracontrattuale
del convenuto, fatti omissivi, allorchè in primo grado sia stata dedotta solo una
condotta commissiva;
id. Sez. 3, Ordinanza n. 7540 del 27/03/2009 - con riferimento
alla immutazione dei fatti - Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23415 del 27/09/2018)” (Cass.
civ. III, 15/09/2020, n.19186).
In ogni caso, anche a voler esaminare nel merito la doglianza, dovrebbe comunque pervenirsi alla constatazione della sua infondatezza, rimanendo ben condivisibile e non scalfita dalle reiterate richieste istruttorie la valutazione del primo giudice espressa nei seguenti termini letterali: <<… In risposta alle note critiche del CTP di
parte , volte ad evidenziare che dalla documentazione prodotta dalla parte CP_5
attrice emergeva sia l'assenza di qualsivoglia contaminazione settica nella sede
dell'intervento sia il corretto posizionamento dell'impianto protesico del ginocchio,
il CTU ha sinteticamente replicato che 'si è trattato di una mobilizzazione asettica da
una protesi non perfettamente posizionata, sicuramente l'obesità della pz. può aver
accentuato e aggravato il problema alla protesi, senza dar conto delle ragioni che lo
avevano indotto ad affermare il non corretto posizionamento della protesi. […..]
Ora, deve rilevarsi che, come correttamente evidenziato dal CTP di parte terza
chiamata –e provato dalla documentazione allegata all'atto di citazione- il CP_5
referto dell'esame radiologico effettuato dalla paziente successivamente in data
07.01.2009 riportava 'non segni di mobilizzazione protesica' quindi non evidenziava
alcun elemento da cui potesse desumersi un non corretto posizionamento della
protesi, così come anche il referto dell'esame RX al ginocchio sinistro eseguito in
data 09.06.2010 presso l'Istituto Rizzoli di Bologna evidenziava 'esiti di impianto di
artroprotesi totale di ginocchio con elementi in sede ed apparentemente ben posizionati'. Per tale ragione, a fronte di esami strumentali che depongono
chiaramente per il corretto posizionamento della protesi, non si comprende la
ragione per cui il CTU, in maniera oltretutto non meglio argomentata, ha ritenuto
che la protesi del ginocchio sinistro fosse stata non correttamente posizionata.
Inoltre si evidenzia che gli esami ed accertamenti descritti dalla paziente e riportati
nella CTU (scintigrafia ossea del 13.01.2010; VES e PCR descritti nella norma nel
referto della visita ortopedica effettuata in data 29.01.2010 presso l' Controparte_12
di Bologna;
referto negativo per la ricerca di ' e seguito di biopsia Per_4 Per_5
e prelievo di liquido del ginocchio sinistro effettuato presso l' di Controparte_12
Bologna in data 09.06.2010) al fine di verificare l'insorgenza di uno stato settico
hanno dato esito negativo, tant'è che lo stesso CTU ha riconosciuto che 'non si
trattava di mobilizzazione settica' Parte_2
parte attrice in atto di citazione, la mobilizzazione della protesi accertata nell'anno
2010 dai sanitari dell'Istituto Rizzoli non era derivata da un'infezione del sito
operato>> (corsivo e grassetto per pronta evidenza).
Ora, a fronte del richiamo a specifica documentazione medico sanitaria, quella dell'ospedale Rizzoli di Bologna, prodotta in atti dalla medesima appellante, che esclude lo scorretto posizionamento delle protesi e lo stato settico delle protesi, la parte appellante nessuna documentazione di eguale valenza probatoria medico-legale ha indicato come prodotta, essendosi limitata, come detto, ad insistere per la rinnovazione/integrazione delle indagini medico-legali, a questo punto,
evidentemente esplorative, trascurando che il giudice è peritus peritorum e, se ritiene raggiunto tranquillizzante riscontro dei fatti oggetto di analisi sulla base della documentazione allegata in atti e già analizzata dal CTU nominato, ben può
discostarsi dalle valutazioni di quest'ultimo, siccome non congruenti rispetto ai dati probatori documentali stessi, come analizzati e descritti dal medesimo ausiliario. In definitiva, deve altresì darsi seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “In tema di accertamento e di prova del
nesso di causalità, sia materiale che giuridica, il giudice di merito, quando ritiene
ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni,
dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a
fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e
compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre
l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario
ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il
risarcimento” (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10188 del 17/04/2025;
Sez. 3 -, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018).
Le censure relative al governo delle spese processuali sono superate dalla considerazione dell'esito finale del lite, tal che, quelle di questo grado, vanno poste a carico della parte appellante e liquidate come da dispositivo, in ragione dei minimi tariffari vigenti, per le cause di valore corrispondente a quello indicato
(indeterminabile, “complessità bassa”), considerando il grado di complessità delle questioni dibattute, con espunzione dei compensi previsti per la fase
“trattazione/istruttoria”, non svoltasi.
Le medesime spese del grado vanno invece compensate quanto al rapporto processuale con la compagnia appellata, rimasta estranea alla contesa, per essere rimasta assorbita dal rigetto dell'appello la domanda di manleva nei suoi confronti proposta. Nulla per gli appellati successori di , non ritualmente Controparte_5
costituiti e, anzi, dichiaratisi “non eredi”.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui
è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con
Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante, quanto al rapporto processuale con la e le liquida in €. 3.473,00 per Controparte_7
compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%,
con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Le compensa quanto al rapporto processuale con la compagnia assicurativa appellata. Nulla quanto ai successori di , non costituiti. Controparte_5
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.11.2025
La Presidente est.
dott. Marianna D'Avino
Redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio: dott. Chiara
Iuliano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile contrassegnata da R.G. N. 5068/2019, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma N. 1252/2019, pubblicata il 18.01.2019,
proposto da: (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luigi Parenti (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio in Roma Viale delle Milizie n. 114, come da procura alle liti in atti.
Appellante
Contro
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Santucci
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in via C.F._3
Vittorio Veneto 2 (AQ), come da procura alle liti in atti;
Appellata
( ), Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
( , ( ), successori ex C.F._5 Controparte_4 C.F._6
lege, sebbene rinuncianti all'eredità, di (C.F. Controparte_5
). C.F._7
Appellati-non costituiti
(P.IVA ), in Controparte_6 P.IVA_2
persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Caiaffa (C.F. , elettivamente domiciliata presso C.F._8
il suo studio, in Roma Via Nizza n. 53, giusta delega in calce all'atto di chiamata di terzo notificata in primo grado;
Appellata
All'udienza cartolare del 26.06.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado , ha citato in giudizio innanzi il Tribunale di Roma Parte_1
la e ha chiesto che nei suoi confronti venissero accolte Controparte_7
le seguenti richieste: “accertare e dichiarare la responsabilità della
[...]
nella causazione dei danni fisici, psichici e patrimoniali subiti Controparte_8
e subendi dalla sig.ra in conseguenza dell'intervento chirurgico di Parte_1
sostituzione protesica al ginocchio sinistro avvenuto in data 5.12.2008 e, per l'effetto,
condannare in persona del l.r.p.t., al risarcimento, in favore della Controparte_1
sig.ra , dei danni subiti e subendi, quantificati nell'ammontare Parte_1
complessivo di Euro 107.628,66 (danno biologico e danno morale), o nella minore o
maggiore somma che verrà ritenuta congrua e di giustizia, e/o determinata a seguito di espletanda CTU medico legale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute pari a
complessivi Euro 4.479,02, come documentate, oltre ancora al rimborso delle spese
della procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 pari ad Euro 532,40.
Con vittoria delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del presente
procuratore che si dichiara antistatario, oltre IVA e CPA come per legge dovuti”.
A tali richieste parte attrice ha premesso: -di essere stata sottoposta ad intervento di sostituzione protesica al ginocchio sinistro presso la Controparte_7
nel dicembre del 2008; -di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute, in seguito all'intervento, in particolare, per la deambulazione con zoppia e per la limitazione funzionale del ginocchio sinistro;
-che nel giugno 2010 si era rivolta all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, dove veniva ricoverata per sospetta mobilizzazione settica della protesi del ginocchio sinistro e sottoposta ad intervento di reimpianto della protesi, a seguito del quale aveva risolto le sopra descritte problematiche;
-che i sanitari della non avevano eseguito Controparte_7
l'intervento chirurgico di sostituzione della protesi correttamente e nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne l'asetticità, omettendo anche, nel periodo post operatorio,
di svolgere gli opportuni accertamenti.
1.1-Si è costituita in giudizio la ha contestato la Controparte_7
domanda attorea nell' “an”, deducendo che il medico che aveva eseguito l'intervento,
il dott. aveva operato con la massima diligenza e perizia. Ha poi Controparte_5
chiesto di essere autorizzata a chiamare in manleva la propria compagnia di assicurazione nonché il dott. CP_6 Controparte_5
è costituito il dott. e ha eccepito, in via preliminare, CP_9 Controparte_5
l'incompetenza territoriale del tribunale adito nonché l'irritualità della chiamata in causa. Nel merito, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto. è costituita la compagnia assicurativa eccependo il mancato CP_10 CP_6
deposito delle polizze assicurative richiamate dalla e Controparte_7
comunque la loro inidoneità a garantire l'illecito oggetto del giudizio. Ha poi contestato la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e ne ha chiesto il rigetto.
1.4- La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e CTU medico-legale.
Il primo giudice ha poi deciso la causa con la sentenza gravata, con la quale ha rigettato la domanda attorea e compensato le spese di lite, ritenendo che “non sia
emersa prova della condotta dei sanitari di e i danni allegati”. CP_7
§2-La sentenza è stata impugnata da con atto di appello, alla cui Parte_1
integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta di un unico articolato motivo così rubricato: “1) sulla mancata integrazione e/o
rinnovazione della consulenza e/o sostituzione del CTU: sulla conseguente erroneità
della decisione”: il tribunale, pur ritenendo la CTU sintetica e non del tutto aderente alla documentazione in atti, anziché chiederne l'integrazione e/o la rinnovazione o,
ancora, disporre la sostituzione del CTU, ne ha disatteso le risultanze, ritenendo comunque insussistente e non provata la condotta colposa del sanitario, nonché non provato il nesso di causalità tra la condotta medico-sanitaria censurata e il danno patito dall'attrice. Inoltre, il ridetto giudicante ha basato le sue valutazioni su erronei presupposti: 1) che si fosse verificata la rottura delle protesi di entrambe le ginocchia,
pur essendo stata allegata, invece, la rottura di entrambe le componenti protesiche del ginocchio sinistro;
2) ha ritenuto le condizioni generali e l'obesità di Parte_1
circostanze idonee ad escludere il difettoso posizionamento della protesi nel corso dell'intervento eseguito presso la , nonostante le diverse Controparte_7
conclusioni del CTU nominato nella prima fase della lite, che chiaramente ha riferito del ridetto erroneo posizionamento, trascurato dal tribunale pur senza disporre rinnovazione o integrazione delle attività peritali stesse.
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in
riforma della sentenza n. 1253/19 del Tribunale di Roma, depositata in data
18.01.2019 e mai notificata - In via principale e nel merito: 1) accertare, per tutti i
motivi esposti nella narrativa del presente atto, che il Giudice di prime cure, nel
discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, ha erroneamente valutato i fatti
di causa e, per l'effetto, valutata altresì la preventiva opportunità di disporre una
nuova consulenza tecnica d'ufficio, nel riformare la sentenza n. 1253/19 del Tribunale
di Roma, accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_8
nella causazione dei danni fisici, psichici e patrimoniali subiti e subendi
[...]
dalla sig.ra in conseguenza dell'intervento chirurgico di sostituzione Parte_1
protesica al ginocchio sinistro avvenuto in data 5.12.2008 e condannare
[...]
, in persona del l.r.p.t., al risarcimento, in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
, dei danni subiti e subendi, quantificati dal CTU Dott. Pt_1 Persona_1
nell'ammontare complessivo di Euro 24.799,15 (danno biologico e danno morale), o
nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta congrua e di giustizia, e/o
determinata a seguito dell'espletanda CTU medico legale che verrà ammessa nel
presente grado, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, pari a complessivi Euro
4.479,02, come documentate, oltre ancora al rimborso delle spese della procedura di
mediazione ex D. Lgs. 28/2010 pari ad Euro 532,40 e delle spese di CTU del primo
grado; 2) Condannare , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del presente
procuratore che si dichiara antistatario, oltre spese generali, IVA e CPA come per
legge dovuti. - In via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente appello, compensare integralmente le spese del doppio
grado di giudizio, proprio in ragione dei motivi di impugnazione, nonché della
sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione, in base a quanto già
statuito dal Giudice di prime cure, in base a quanto esposto nella narrativa del
presente atto”.
2.1- Si è costituita la casa di cura e ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità, improcedibilità e comunque l'infondatezza del gravame proposto,
chiedendo il rigetto dell'appello e la consequenziale condanna alle spese del grado.
Ha poi chiesto, in via gradata, in caso di accoglimento della domanda attrice, di condannare la e a tenere indenne e manlevare la casa CP_6 Controparte_5
di cura appellata.
è costituita la compagnia di assicurazione e ha chiesto il rigetto CP_11 CP_6
dell'appello, in quanto inammissibile e infondato. Reiterando le difese già svolte in primo grado, ha quindi chiesto di rigettare la domanda di garanzia avanzata nei suoi confronti.
2.3-L'avv. Gaetano Marciano, costituito nell'interesse del dott. ha Controparte_5
subito depositato certificato di morte del proprio assistito, nonché atto di intervento volontario dei successori ex lege dello stesso, al precipuo fine di farne constatare l'avvenuta rinuncia all'eredità. E sulla base di ciò ha chiesto che ne venisse dichiarata l'estromissione dal giudizio, in quanto carenti di legittimazione passiva.
2.4-All'udienza del 12.12.2019, il collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di : Controparte_5 Controparte_2
e . Ritualmente citati, essi hanno prodotto copia Controparte_3 Controparte_4
conforme dell'atto notarile di rinuncia all'eredità del congiunto, a firma del notaio
Persona_2 Precisate le conclusioni, all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
§3-Va preliminarmente dato atto che gli eredi ex lege di , come detto, Controparte_5
citati in giudizio a seguito dell'intervenuta dichiarazione del decesso del loro congiunto, hanno non solo comprovato l'intervenuta rinuncia all'eredità, ma hanno anche formalizzato con atto del 25.06.2025 la loro volontà di revocare ogni mandato dato dal ridetto all'avv. Gaetano Marciano. Controparte_5
Tale atto di revoca del mandato, a prescindere dalla ritualità della sua formalizzazione e deposito, merita la preliminare e dirimente considerazione che mai era stato preceduto dal deposito di valido mandato alla lite in esame, proveniente dai ridetti suoi successori, a seguito della dichiarazione del decesso dell'assistito, CP_5
tal che, l'avvocato innanzi indicato non può considerarsi ritualmente
[...]
costituito in giudizio nell'interesse di nessuna parte.
§3.1-Venendo alla disamina dell'appello, va subito chiarito che, quand'anche non lo si volesse considerare inammissibile per le ragioni di seguito esposte, è comunque nel merito infondato.
L'odierna appellante, in primo grado, ha chiesto di accertare la responsabilità della struttura sanitaria, , per i danni subiti in seguito alla Controparte_7
mobilizzazione delle componenti protesiche, causalmente riconducibile alla condotta negligente e imperita dei sanitari che l'hanno avuta in cura presso la struttura stessa,
non avendo gli stessi eseguito l'intervento chirurgico di artroprotesi del ginocchio sinistro a regola d'arte, secondo le migliori regole dell'arte medica all'epoca conosciute e nel rispetto delle prescrizioni medico-sanitarie volte a preservare l'asetticità delle protesi impiantate.
In particolare, l'attrice-appellante ha individuato proprio nella mobilizzazione settica
del ginocchio sinistro la conseguenza dannosa dell'esecuzione imperita e negligente dell'intervento chirurgico praticatole, nelle circostanze di tempo e di luogo in premessa descritte, dal dott. presso la . Controparte_5 Controparte_7
L'istante, per supportare le sue deduzioni, ha allegato in atti una perizia di parte,
secondo la quale “a causa della mancanza di sterilità nel corso dell'atto chirurgico
eseguito dagli stessi sanitari in data 5.12.2008, la Sig.ra è stata vittima Pt_1
di un'infezione delle componenti protesiche impiantate, costringendo in futuro la
stessa ad un nuovo intervento di artroprotesi del ginocchio sinistro” (vedi pag. 7 atto di citazione di primo grado e pag. 2 della memoria ex art. 183, com. 6, n. 1 c.p.c. della medesima parte attrice).
Tuttavia, l'istruttoria svolta in primo grado, sulla base della documentazione prodotta dalla medesima istante e, in particolare, gli accertamenti medico legali demandati al
CTU in quella sede nominato, hanno consentito di appurare l'infondatezza della prospettazione attorea, avendo l'ausiliario chiaramente specificato, nella relazione scritta depositata in data 30.11.2015, che i danni lamentati dall'attrice/appellante sono stati determinati da una mobilizzazione asettica causata dal mal posizionamento delle componenti protesiche (cfr. ultime due pagine della predetta relazione, nel paragrafo intitolato: “considerazioni medico legali”). Il che ha condivisibilmente portato il primo giudice ad escludere il verificarsi di una mobilizzazione settica e, quindi, a rigettare la domanda attorea, fondata su un profilo di negligenza invece escluso dal
CTU, a seguito della disamina della documentazione medico-sanitaria in atti.
Il tribunale, con valutazione congrua e immune da censure, ha altresì segnalato che il censurato profilo di negligenza non è stato riscontrato sussistente neppure a seguito della disamina degli esami diagnostici specifici eseguiti presso l'ospedale Rizzoli di
Bologna, dove è stato praticato a il secondo intervento al ginocchio Parte_1
sinistro. E, infatti, è dato leggere, quale descrizione della documentazione medico sanitaria allegata in atti, nella relazione medico legale redatta in primo grado: < 30/07/2010 visita di controllo ortopedico dal Dott. presso l'Istituto Persona_3
Rizzoli di Bologna, che evidenziava: viene a controllo clinicamente permane gonalgia sin., ginocchio flesso di 7 – 8° mobile in flessione fino a 65° con blocco meccanico ed antalgico. Deambulazione per brevi tratti a piccoli passi con ausilio di 1 bastone.
RX e scintigrafia confermano mobilizzazione asettica della protesi.
Lamenta gonalgia dx in presenza di importante quadro artrosico, coxoartrosi bilat, con rime ancora conservate, importante dorso lombalgia con grave artrosi dorso lombare e delle vertebre.
La paziente è stata operata il 16/06/2011 presso l' di Bologna di Controparte_12
sostituzione revisione della artroprotesi totale di ginocchio sin. per mobilizzazione di artroprotesi di ginocchio>> (grassetto e corsivo per pronta evidenza della parte qui di interesse); tal che, rispetto a tali evidenze probatorie documentali, nessun altro approfondimento istruttorio si è imposto e in questa sede si impone come necessario,
con conseguente mancanza di pregio di tutte le deduzioni dell'appellante, volte a lamentare la mancata rinnovazione e/o integrazione delle indagini peritali stesse.
Riguardo poi alle deduzioni volte a fondare la domanda in primo grado proposta nei termini innanzi esposti sul diverso presupposto dell'erroneo posizionamento delle protesi al ginocchio sinistro, piuttosto che sulla mobilizzazione settica, ne va rilevata l'inammissibilità, per essere state allegate per la prima volta in appello, in contrasto con il divieto posto dall'art. 345 c.p.c. e, comunque, ben oltre i termini posti per il maturarsi delle preclusioni assertive e probatorie dall'art. 183, VI comma, c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente.
In effetti, in secondo grado, l'appellante non evoca più a fondamento delle sue richieste il mancato rispetto delle norme asettiche da parte dei sanitari che hanno eseguito il censurato intervento, le quali avrebbero determinato un'infezione e la conseguente mobilizzazione settica delle componenti protesiche;
piuttosto, proponendo l'appello un tema di indagine completamente nuovo, che non è stato oggetto del contraddittorio in primo grado, indicando, come suggerito dal CTU, che la mobilizzazione delle protesi sia stata causata da un mal posizionamento delle componenti protesiche durante l'intervento, con conseguente mobilizzazione asettica e necessità di effettuare un nuovo intervento risolutivo del problema.
Si afferma nell'atto introduttivo di questo giudizio: “se, come appurato dalla CTU, e
come ancor prima del resto provato per tabulas dalle produzioni documentali versate
in atti, l'algia ha costretto la Sig.ra a ricoverarsi nuovamente appena Parte_1
un mese dopo l'intervento chirurgico del 05.12.2008 eseguito presso , CP_7
allora non può che discenderne che nel corso di detto intervento l'impianto protesico
è stato mal posizionato, al punto da non recare alcun beneficio all'odierna appellante,
che al contrario, data pure l'età, ha dovuto sopportare atroci sofferenze sino al
reimpianto del 2011” (p. 25 atto di citazione in appello).
È, dunque, evidente che la modifica delle ragioni di fatto volte ad accertare la responsabilità della struttura sanitaria e a fondare la richiesta risarcitoria dell'attrice/appellante, non rientra nella nozione di emendatio libelli, ossia nella semplice precisazione o modifica della domanda originaria, ma rappresenta una vera e propria mutatio libelli e quindi una domanda nuova, come tale inammissibile. Ciò
in assonanza con quanto afferma la Corte di legittimità: “Per giurisprudenza
consolidata di questa Corte costituisce domanda nuova, improponibile in appello ai
sensi dell'art. 345 c.p.c., la deduzione di una nuova "causa petendi" la quale comporti,
attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il
mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel
processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale
dell'azione ed i termini della controversia, in uno dei suoi elementi costitutivi: termini
soggettivi, "causa petendi", "petitum" (ex plurimis: Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12258 del 20/08/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 10128 del 25/06/2003; id. Sez. 3,
Sentenza n. 11202 del 17/07/2003 - nella specie la novità era stata individuata nel
dedurre per la prima volta in appello, quale fonte di responsabilità extracontrattuale
del convenuto, fatti omissivi, allorchè in primo grado sia stata dedotta solo una
condotta commissiva;
id. Sez. 3, Ordinanza n. 7540 del 27/03/2009 - con riferimento
alla immutazione dei fatti - Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23415 del 27/09/2018)” (Cass.
civ. III, 15/09/2020, n.19186).
In ogni caso, anche a voler esaminare nel merito la doglianza, dovrebbe comunque pervenirsi alla constatazione della sua infondatezza, rimanendo ben condivisibile e non scalfita dalle reiterate richieste istruttorie la valutazione del primo giudice espressa nei seguenti termini letterali: <<… In risposta alle note critiche del CTP di
parte , volte ad evidenziare che dalla documentazione prodotta dalla parte CP_5
attrice emergeva sia l'assenza di qualsivoglia contaminazione settica nella sede
dell'intervento sia il corretto posizionamento dell'impianto protesico del ginocchio,
il CTU ha sinteticamente replicato che 'si è trattato di una mobilizzazione asettica da
una protesi non perfettamente posizionata, sicuramente l'obesità della pz. può aver
accentuato e aggravato il problema alla protesi, senza dar conto delle ragioni che lo
avevano indotto ad affermare il non corretto posizionamento della protesi. […..]
Ora, deve rilevarsi che, come correttamente evidenziato dal CTP di parte terza
chiamata –e provato dalla documentazione allegata all'atto di citazione- il CP_5
referto dell'esame radiologico effettuato dalla paziente successivamente in data
07.01.2009 riportava 'non segni di mobilizzazione protesica' quindi non evidenziava
alcun elemento da cui potesse desumersi un non corretto posizionamento della
protesi, così come anche il referto dell'esame RX al ginocchio sinistro eseguito in
data 09.06.2010 presso l'Istituto Rizzoli di Bologna evidenziava 'esiti di impianto di
artroprotesi totale di ginocchio con elementi in sede ed apparentemente ben posizionati'. Per tale ragione, a fronte di esami strumentali che depongono
chiaramente per il corretto posizionamento della protesi, non si comprende la
ragione per cui il CTU, in maniera oltretutto non meglio argomentata, ha ritenuto
che la protesi del ginocchio sinistro fosse stata non correttamente posizionata.
Inoltre si evidenzia che gli esami ed accertamenti descritti dalla paziente e riportati
nella CTU (scintigrafia ossea del 13.01.2010; VES e PCR descritti nella norma nel
referto della visita ortopedica effettuata in data 29.01.2010 presso l' Controparte_12
di Bologna;
referto negativo per la ricerca di ' e seguito di biopsia Per_4 Per_5
e prelievo di liquido del ginocchio sinistro effettuato presso l' di Controparte_12
Bologna in data 09.06.2010) al fine di verificare l'insorgenza di uno stato settico
hanno dato esito negativo, tant'è che lo stesso CTU ha riconosciuto che 'non si
trattava di mobilizzazione settica' Parte_2
parte attrice in atto di citazione, la mobilizzazione della protesi accertata nell'anno
2010 dai sanitari dell'Istituto Rizzoli non era derivata da un'infezione del sito
operato>> (corsivo e grassetto per pronta evidenza).
Ora, a fronte del richiamo a specifica documentazione medico sanitaria, quella dell'ospedale Rizzoli di Bologna, prodotta in atti dalla medesima appellante, che esclude lo scorretto posizionamento delle protesi e lo stato settico delle protesi, la parte appellante nessuna documentazione di eguale valenza probatoria medico-legale ha indicato come prodotta, essendosi limitata, come detto, ad insistere per la rinnovazione/integrazione delle indagini medico-legali, a questo punto,
evidentemente esplorative, trascurando che il giudice è peritus peritorum e, se ritiene raggiunto tranquillizzante riscontro dei fatti oggetto di analisi sulla base della documentazione allegata in atti e già analizzata dal CTU nominato, ben può
discostarsi dalle valutazioni di quest'ultimo, siccome non congruenti rispetto ai dati probatori documentali stessi, come analizzati e descritti dal medesimo ausiliario. In definitiva, deve altresì darsi seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “In tema di accertamento e di prova del
nesso di causalità, sia materiale che giuridica, il giudice di merito, quando ritiene
ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni,
dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a
fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e
compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre
l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario
ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il
risarcimento” (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10188 del 17/04/2025;
Sez. 3 -, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018).
Le censure relative al governo delle spese processuali sono superate dalla considerazione dell'esito finale del lite, tal che, quelle di questo grado, vanno poste a carico della parte appellante e liquidate come da dispositivo, in ragione dei minimi tariffari vigenti, per le cause di valore corrispondente a quello indicato
(indeterminabile, “complessità bassa”), considerando il grado di complessità delle questioni dibattute, con espunzione dei compensi previsti per la fase
“trattazione/istruttoria”, non svoltasi.
Le medesime spese del grado vanno invece compensate quanto al rapporto processuale con la compagnia appellata, rimasta estranea alla contesa, per essere rimasta assorbita dal rigetto dell'appello la domanda di manleva nei suoi confronti proposta. Nulla per gli appellati successori di , non ritualmente Controparte_5
costituiti e, anzi, dichiaratisi “non eredi”.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui
è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con
Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante, quanto al rapporto processuale con la e le liquida in €. 3.473,00 per Controparte_7
compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%,
con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Le compensa quanto al rapporto processuale con la compagnia assicurativa appellata. Nulla quanto ai successori di , non costituiti. Controparte_5
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.11.2025
La Presidente est.
dott. Marianna D'Avino
Redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio: dott. Chiara
Iuliano.