TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/12/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE Il Giudice Unico RE DE EV ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile (R.G. n. 8572/25) promossa da:
- Avv. Stefano Faccio Parte_1 CONTRO
- contumace Controparte_1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il contratto del 22/2/23 concedeva ad i rami Parte_1 Parte_1 d'azienda a Genova di Via Balbi 15, int.11-12-13-14, e di Via Assarotti 14/1, per l'esercizio di strutture ricettive per minori. Incaricava la Lv nello stesso anno di ristrutturare sei bagni in Via Balbi e tre bagni in Via Assarotti. L'odierna causa riguarda l'esecuzione non a regola d'arte di tali lavori, con danni alle proprietà sottostanti e limitrofe. Occorre distinguere i vizi dei due immobili, e le posizioni degli attori, rispettivamente committente del contratto d'appalto orale con la Lv (la coop Acquario) e locatrice degli immobili ( . Pt_1 Le domande attrici meritano accoglimento limitato per le ragioni esposte di seguito.
1) Risoluzione dei contratti di appalto. Questa domanda merita accoglimento, perché in riferimento ad entrambi gli immobili i lavori effettuati dalla Lv sono risultati connotati da difetti così gravi, dal rendere inidonei i beni ad evitare i danni subiti dai terzi, meglio descritti nei paragrafi successivi. Non incide su tale giudizio di gravità il concorso di colpa al 30% evidenziato dal Ctu con riferimento esclusivamente all'immobile di Via Assarotti, stante il modesto rilievo di tale percentuale.
2) Via Assarotti. In ordine a tali lavori si devono utilizzare i risultati dell'accertamento tecnico preventivo n. 10782/24 R.g., promosso dalla proprietaria dell'autorimessa sottostante civ. 46r/a di Via Assarotti, Parte_2 contro la concluso con la relazione del Ctu, geom. , del 23/7/25. CP_2 Controparte_3 A pg. 31 di tale relazione vengono quantificate in 36.310,00 euro le somme capitali che seguono per:
- ripristinare i locali della , gravemente danneggiati dalle infiltrazioni dei bagni sovrastanti, Pt_2 11.000,00 euro, più Iva, e 3.500,00 euro, oltre oneri di legge, per la parcella di un ingegnere strutturista.
- eliminare le cause delle infiltrazioni, 13.800,00 euro, oltre Iva.
- effettuare riparazioni al tratto di facciata del palazzo rovinata dalle infiltrazioni dai bagni, 5.700,00 euro, oltre Iva.
- la mancata locazione dell'autorimessa da parte della da ottobre del 2023 al giugno del 2025, Pt_2 2.310,00 euro. Alle pg. 31 e 32 il Ctu ha riconosciuto un concorso di colpa del 30% a carico della ma in realtà CP_2 della subconduttrice , per l'uso improprio dei bagni da parte dei minorenni ospiti Pt_1 dell'immobile, che dovrà essere valutato sia per le poste restitutorie che per quelle risarcitorie di Via Assarotti. Tale riduzione diminuisce quanto dovuto da Lv nei confronti di in tale misura percentuale, con CP_2 diritto di rivalsa in ugual misura a favore di in danno di Acquario. CP_2 ha quantificato nelle conclusioni la sua domanda risarcitoria riferita ai danni subiti da terzi CP_2 ( in 22.510,00 euro in relazione a Via Assarotti. Parte_2 In realtà i danni ai terzi quantificati dal Ctu, comprensivi di Iva, ammontano a 20.680,00 euro, oltre alla parcella dell'ingegnere, che è stata indicata in 3.500,00 euro, oltre oneri di legge. A questi importi si deve aggiungere, sempre a titolo risarcitorio, l'importo di 15.180,00 euro, già compresa Iva, per la rimozione delle cause di infiltrazione. Tali cifre devono essere ridotte al 70%, e cioè rispettivamente a 14.476,00 euro, a 2.450,00 euro, oltre accessori, e a 10.626,00 euro, importi tutti a cui sommare la rivalutazione monetaria da oggi al saldo.
La convenuta risulta solo parzialmente soccombente in ordine alla domanda restitutoria svolta da per 57.117,80 euro, relativa alle somme versate a Lv. Pt_1 Dalla documentazione esaminata risulta in realtà a tale titolo un credito di 46.472,80 euro;
applicando su quest'ultima somma la percentuale del 70%, si perviene alla condanna di Lv a restituire alla coop
32.530,96 euro, oltre agli interessi legali dalla data odierna al saldo. Pt_1
3) Via Balbi. Per questo immobile non è stato avviato alcun accertamento tecnico preventivo, e pertanto si deve valutare la domanda restitutoria di per 3.850,00 euro, relativa ai bagni, che risulta documentata CP_2 e accoglibile. Per la stessa merita accoglimento anche la domanda risarcitoria per i danni provocati CP_2 all'appartamento sottostante di proprietà di perché documentati dalle produzioni 12 e 13, Per_1 per un totale di 3.200,00 euro.
In ordine a tale immobile ha chiesto la restituzione di 10.645,00 euro, importo documentato Pt_1 dalle fatture prodotte sub 2, con conseguente accoglimento della domanda relativa, maggiorata degli interessi legali dalla data odierna al saldo. Ha poi chiesto a titolo risarcitorio il rimborso dei lavori della ditta Edil Troci per il risanamento dei bagni, quantificato in due fatture di 2.261,00 e 23.000,00 euro. La prova dell'effettuazione di tali lavori e del pagamento delle fatture si ricava dall'istruttoria espletata, ed in particolare sia dalla testimonianza di titolare della Edil Troci, il quale ha Tes_1 confermato di aver posto rimedio ai vizi dei lavori effettuati da Lv, riconoscendo la propria dichiarazione prodotta sub 14, e sia dai bonifici di pagamento in suo favore effettuati da . Pt_1 L'importo complessivo di 25.261,00 euro dovrà essere maggiorato con gli interessi e anche la rivalutazione monetaria dalla data odierna al saldo.
4) Le spese di lite. L'accoglimento seppure parziale delle domande attrici comporta la condanna della parte convenuta a rimborsare alle attrici le spese di lite indicate nel dispositivo, applicando i valori medi del primo scaglione di valore relativo alla somma riconosciuta.
P.Q.M.
DICHIARA risolti ex art. 1668, comma 2, c.c., i contratti di appalto indicati nella motivazione. CONDANNA la parte convenuta al pagamento:
- in favore di di 43.175,96 euro, oltre interessi legali dalla Parte_1 data odierna al saldo, per le causali restitutorie indicate nella motivazione, e di 25.261,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione da oggi al saldo, per le causali risarcitorie di cui sopra.
- in favore di di 3.850,00 euro, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, per CP_4 le causali restitutorie sopra indicate, e di 28.302,00 euro, con interessi e rivalutazione dalla data odierna al saldo, oltre a 2.450,00 euro, con interessi e rivalutazione e oneri di legge, per le causali risarcitorie indicate nella motivazione. - di 786,00 euro per esborsi e 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite delle attrici. RIGETTA per il resto le domande attrici.
Genova, 11/12/25 Il Giudice Unico Civile
RE DE EV