Sentenza 23 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2019, n. 22808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22808 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RN LU nato a [...] il [...] OM LI nato a [...] il [...] IG TE nato a [...] il [...] IN RC nato a [...] il [...] INI AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/03/2015 del TRIBUNALE di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TE TOCCI che ha concluso chiedendo ,1-1-Pfec,-Geeeft444e--fref il rigetto del ricorso. uditoyifensore
RILEVATO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Trieste in composizione monocratica ha dichiarato CA VI, MA SI, FA RI, LU TO, e GL MM responsabili del reato di cui all'art. 650 cod. pen. (capo A), per non aver ottemperato all'ordine di non proseguire lungo Viale XX Settembre di Trieste ( via non comunicata nell'avviso di manifestazione e luogo abituale di ritrovo degli appartenenti all'opposta ideologia politica), legalmente dato per ragioni di ordine pubblico dal Primo Dirigente della Polizia di Stato LU Carocci e dall'Ispettore Capo Walter Lenassi. Li ha conseguentemente condannati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 75,00 di ammenda ciascuno. Li ha assolti, invece, in ordine al reato loro contestualmente contestato, di cui all'art. 18 TULPS (capo B), ritenendo, in particolare, che non vi fossero gli estremi di una "pubblica riunione" promossa in luogo pubblico senza il prescritto previo avviso, quanto piuttosto di una mera azione estemporanea ed occasionale di deviazione dell'originario corteo autorizzato, per la quale gli imputati erano già stati sanzionati ai sensi dell'art.650 cod. pen., non parificabile ad un'autonoma manifestazione sprovvista del necessario preavviso di cui all'art. 18 TULPS. Evidenzia la sentenza in esame come la responsabilità penale in ordine alla fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen. sia comprovata dalle risultanze dibattimentali e in particolare dall'escussione testimoniale dell'Ispettore Lenassi sulla deviazione dql percorso autorizzato della manifestazione da parte degli odierni imputati, nonostante fossero stati diffidati a non farlo dal Primo Dirigente summenzionato e invitati dallo stesso Ispettore, postosi in testa al corteo con due colleghi, a non entrare in Viale XX Settembre.
2. Avverso tale sentenza i suddetti imputati hanno proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 650 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla prova della conoscenza del provvedimento. I ricorrenti rilevano che la condotta contestata al capo A) andava ricondotta alla fattispecie contestata sub B), rientrando l'inottemperanza all'ordine di non proseguire lungo Viale XX Settembre in una delle condotte contestate al comma 5 dell'art. 18 r. d. n. 773/1931, che prevede la responsabilità anche per chi contravviene al divieto o alle prescrizioni dell'autorità. Sottolineano, inoltre, come l'invito fatto dagli ufficiali e agenti di polizia non possa essere considerato provvedimento assimilabile a quelli contemplati dall'art. 650 cod. pen.. Evidenziano come, in base a giurisprudenza di legittimità consolidata, la manifestazione di volontà della pubblica amministrazione ai sensi di detto articolo debba essere resa in forma scritta e in termini chiaramente intellegibili e venga esclusa la possibilità anche della mera integrazione dell'ordine scritto da parte di una intimazione orale. Rilevano che, a ogni modo, la sentenza impugnata non motiva sulla prova dell'effettiva conoscenza del provvedimento in capo ai destinatari e quindi deve essere annullata anche per tale profilo. Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen. per cui si procede è estinta per prescrizione. Invero, il termine complessivo di prescrizione, se aggiungiamo a quello massimo di cinque anni (trattandosi di contravvenzione) il periodo di sospensione (dal 29.5.13 al 13.11.13) pari a mesi 5 e giorni 15, risulta decorso alla data del 16 agosto 2015, essendo stato commesso il reato il 1 marzo 2010. Il ricorso non è "manifestamente infondato" (si veda Sez. 1, n. 5023 del 03/12/1992 - dep. 19/01/1992, P.G. in proc. Condeilo, Rv. 192707, secondo cui la manifestazione di volontà della pubblica amministrazione, di norma, e salvo casi di particolare urgenza, deve essere resa nella forma scritta e nei termini che siano chiaramente intelligibili e che rappresentino univocamente la causa e le finalità del comando attraverso una motivazione, anche se succinta, così da soddisfare il requisito della determinatezza del contenuto del provvedimento stesso e conseguentemente del comportamento che si richiede al suo destinatario in maniera che si renda possibile il sindacato di legittimità sotto il profilo dell'eccesso di potere;
o, ancora, Sez. 1, n. 43398 del 25.10. 2005, Rv. 232745, secondo cui, in tema di inosservanza di provvedimento dell'autorità, la disposizione di cui all'art. 650 cod. pen. è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa).
2. Pertgm», non risultando evidente dagli atti alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri