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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13288 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli , ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 23/12/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.19268 dell'anno 2025
TRA
( Avv. D. Di Bella e D. Pattumelli ) Parte_1
RICORRENTE
E
( Avv. C. Giordano ) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO : provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso il provvedimento conclusivo del giudizio ATP nrg 37019
/2024 con mancato riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento . Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto al beneficio suddetto , chiedeva l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie al riconoscimento del diritto alle provvidenze richiese con decorrenza dalla domanda amministrativa o di legge e condanna dell' al pagamento dei ratei maturati;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi CP_1 in favore dei procuratori d antistatari . L' si costituiva eccependo l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda e nel CP_1 merito contestandone la fondatezza.
Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione. Il ricorso è fondato . Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione , tempestivamente depositato , ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP
Il C.T.U. Dott. nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso Per_1 riferimento, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal giugno 2025 . Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va accolta con decorrenza dal giugno 2025 , data di insorgenza delle condizioni per la concessione dei benefici richiesti ( cfr Sez unite 12270/04) . Come affermato dalla S.C. anche in fase di opposizione di ATP la domanda può essere accolta limitatamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario ai fini delle prestazione richiesta . Il riconoscimento della provvidenza richiesta in data successiva alla domanda amministrativa giustifica la compensazione di ½ delle spese di lite tra le parti restando il residuo ½ , liquidato e distratto come da dispositivo , deve porsi a carico dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto , debbono porsi a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando , così provvede :
-Accerta e dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal giugno 2025 ;
- Compensa per ½ le spese di lite, liquidate per l'intero in € 2500,00 oltre accessori di legge , condannando l' al pagamento in favore dei procuratori antistatari di parte CP_1 ricorrente del residuo ½ ;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma,23/12/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli , ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 23/12/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.19268 dell'anno 2025
TRA
( Avv. D. Di Bella e D. Pattumelli ) Parte_1
RICORRENTE
E
( Avv. C. Giordano ) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO : provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso il provvedimento conclusivo del giudizio ATP nrg 37019
/2024 con mancato riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento . Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto al beneficio suddetto , chiedeva l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie al riconoscimento del diritto alle provvidenze richiese con decorrenza dalla domanda amministrativa o di legge e condanna dell' al pagamento dei ratei maturati;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi CP_1 in favore dei procuratori d antistatari . L' si costituiva eccependo l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda e nel CP_1 merito contestandone la fondatezza.
Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione. Il ricorso è fondato . Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione , tempestivamente depositato , ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP
Il C.T.U. Dott. nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso Per_1 riferimento, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal giugno 2025 . Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va accolta con decorrenza dal giugno 2025 , data di insorgenza delle condizioni per la concessione dei benefici richiesti ( cfr Sez unite 12270/04) . Come affermato dalla S.C. anche in fase di opposizione di ATP la domanda può essere accolta limitatamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario ai fini delle prestazione richiesta . Il riconoscimento della provvidenza richiesta in data successiva alla domanda amministrativa giustifica la compensazione di ½ delle spese di lite tra le parti restando il residuo ½ , liquidato e distratto come da dispositivo , deve porsi a carico dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto , debbono porsi a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando , così provvede :
-Accerta e dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal giugno 2025 ;
- Compensa per ½ le spese di lite, liquidate per l'intero in € 2500,00 oltre accessori di legge , condannando l' al pagamento in favore dei procuratori antistatari di parte CP_1 ricorrente del residuo ½ ;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma,23/12/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli