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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2025, n. 18104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18104 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OV TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo LA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso. L'avv. Gabriele Minniti per la parte civile "Doom s.r.i.", dopo una breve esposizione, si è riportato alle conclusioni scritte ed ha prodotto nota spese. L'Avv. Ceretta Simone, in difesa del ricorrente TI OV, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano riformava integralmente la sentenza di assoluzione pronunciata dal tribunale e condannava TI OV per il tentativo di truffa a lui ascritto. Al ricorrente si contestava di avere fatto credere ad IA AR di avere raggiunto un accordo economico con la società SE per una campagna promozionale Penale Sent. Sez. 2 Num. 18104 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 11/04/2025 che prevedeva la partecipazione dell'artista "Fedez" per una somma di 250.000 euro, invece che di 350.000 e di avere tentato di fare incassare la ulteriore somma di euro 100.000 alla società "Be Consulting". 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero state rinnovate le testimonianze decisive assunte in primo grado e rivalutate diversamente in grado di appello;
2.2. violazione di legge (art. 56, 640 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero stati identificati gli elementi costitutivi del reato e, segnatamente la sussistenza dell'elemento soggettivo e del danno economico. Nel dettaglio si deduceva che dall'istruttoria era emerso che (a) il ricorrente avrebbe sempre informato tutti delle trattative in corso, come sarebbe stato dimostrato dalle comunicazioni via e-mail e dalle testimonianze, (b) lo AN, amministratore delegato della società "Doom" a specifica domanda sulla sua conoscenza delle trattative contrattuali intervenute tra "Doom" e SE avrebbe riferito di conoscerne tutti i passaggi e di essere a conoscenza dello schema contrattuale da adottare, (c) lo AN avrebbe anche affermato di condividere la necessità di scindere i contratti delle società infragruppo con la società SE, (d) sia lo AN che CH avrebbero affermato che l'erogazione di servizi di digital marketing da parte di "B consulting" sarebbe ontologicamente legata al tipo di contratto che SE avrebbe stipulato con la "Doom". In sintesi, si deduceva che, se OV aveva proposto tale supporto digitale, non sarebbe stato per trarne vantaggio a discapito della "Doom", quanto invece per proporre al cliente un rapporto contrattuale "completo" comprensivo sia delle attività svolte dalla "Doom" che di quelle di supporto digitale svolte da "B consulting". Si allegava, inoltre, che la somma di euro 100.000 destinata a "B consulting" rientrerebbe nel bilancio consolidato del gruppo e non causava alcun danno alla "Doom". Si ribadiva, infine, che al momento delle trattative il ricorrente era dipendente di "Doom" e non di "B consulting", e che egli non avrebbe tratto alcun vantaggio dalla conclusione del contratto. In conclusione si deduceva che TI OV non avrebbe avuto l'intenzione di ingannare né la "Doom", né la SE (che non aveva presentato querela) e che tutte le azioni contestate erano finalizzate a concludono un accordo vantaggioso per tutte le parti 2.3. violazione di legge (artt. 56, 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato: la motivazione sul punto sarebbe carente e si limiterebbe a riportare quanto contenuto nell'atto di appello. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I1 primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. Gli ulteriori motivi risultano invece assorbiti. 1.1. In materia di ribaltamento della sentenza assolutoria il collegio ribadisce che incombe sul giudice di appello l'onere di offrire una motivazione "rafforzata" che si confronti con gli argomenti posti a sostegno della sentenza di assoluzione. Tale onere è generale e riguarda anche i casi in cui il compendio probatorio non abbia una struttura dichiarativa, ma si fondi su prove di altra natura (prova scientifica, intercettazioni, perquisizioni, sequestri etc). Sul punto la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che "nella sentenza di condanna che ribalta la decisione assolutoria di primo grado devono essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, "dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti", questo perché la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e "della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati" (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330, Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Manníno, Rv. 231674). Si tratta di un percorso ermeneutico che trova significative conferme nella giurisprudenza della Corte Edu, che con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto non rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta "deprivato" rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto carente dell'audizione diretta dei testimoni "già" uditi, dei quali si pretende di rivalutare la attendibilità intrinseca e la credibilità dei contenuti accusatori, senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo (Dan v. Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; HI v. Romania, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; Flueras v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; NU v. Romania, ric. 10890/04; più recentemente MO v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015, Nitulescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; Lorefice v. Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017). Invero il diritto convenzionale valorizza non tanto il diritto dell'imputato ad entrare in contatto con la fonte delle accuse (comunque esercitato nel primo grado di giudizio), quanto il suo il diritto ad una decisione basata su di un percorso valutativo affidabile, che presuppone che il giudice della condanna valuti gli "stessi elementi" a disposizione del giudice dell'assoluzione e, dunque, con specifico riguardo alle prove dichiarative, anche gli elementi di valutazione provenienti dalla comunicazione extraverbale. 3 1.2. Tale panorama giurisprudenziale è stato arricchito da alcuni decisivi arresti delle Sezioni Unite, ma soprattutto dall'intervento legislativo di modifica dell'art. 603 cod. proc. pen., che ha introdotto l -obbligo" della rinnovazione dibattimentale nel caso in cui il giudizio di appello sia promosso dal pubblico ministero ed il proscioglimento deciso in primo grado sia fondato su «motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa». Sul versante giurisprudenziale le Sezioni unite hanno anticipato la riforma affermando che l'onere di fornire una motivazione rafforzata implica la necessità di effettuare il riesame della decisione assolutoria attraverso la obbligatoria rinnovazione delle testimonianze decisive (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486), estendendo tale obbligo, prima della riforma c.d. "Cartabia" (che, in relazione all'abbreviato c.d. "secco", lo ha abolito) anche ai casi in cui si proceda con il rito abbreviato non condizionato (Sez. U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786) ed ai casi relativi all'esame del perito;
si è infatti affermato che e dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova. (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 01) Il Collegio rileva, inoltre, che le Sezioni unite hanno offerto una interpretazione "restrittiva" del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. attraverso l'individuazione di precisi limiti all'obbligo di rinnovazione. E' stato infatti affermato che «l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il Giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il Giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello 4 scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431, § 7.2). A tale rilevante limitazione si associa quella individuata dalla condivisa giurisprudenza che limita l'obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attendibilità intrinseca delle testimonianze "decisive", senza estenderlo alle prove dichiarative i cui contenuti siano incontestati, sebbene l'appellante invochi una diversa valutazione dei dati di contesto. Si è infatti affermato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, che si limita ad effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad offrire una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, Terry, Rv. 273553; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, Bertolini, Rv. 271503) 1.3. In conclusione, può essere affermato che l -obbligo" di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze (a) relativamente alle quali la "attendibilità intrinseca" dei dichiaranti sia oggetto di una precisa richiesta di rivalutazione del pubblico ministero, su cui grava l'onere di proporre motivi specifici nel rispetto delle prescrizioni contenute nel novellato art. 581 cod. proc. pen., (b) siano "decisive" per la valutazione della responsabilità. L'obbligo non si estende, invece, alle testimonianze i cui contenuti siano incontestati, ma in relazione alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma;
in relazione a tali testimonianze la rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che potrà esercitarla nel rispetto delle regole previste dai primi tre commi dell'art. 603 cod. proc. pen. Deve essere precisato che l'onere di rinnovazione incombe sul giudice dell'impugnazione anche quando - come nel caso in esame - debbano essere valutati contenuti dichiarativi non presi in considerazione dal primo giudice, dato che in tal caso non si effettua una rivalutazione di elementi di prova ulteriori rispetto a contenuti dichiarativi "incontestati", ma si effettua una "inedita" valutazione di contenuti dichiarativi mai valutati. La analisi dei contenuti mai valutati impone la rinnovazione, dato che la analisi su base cartolare effettuata in appello non rispetta pil principio di immediatezza e viola il diritto al contraddittorio nella dimensione convenzionalmente orientata tutelata dalla giurisprudenza della Cassazione 1.4. Nel caso in esame la Corte di appello di Milano rivalutava integralmente tutti i contenuti provenienti dalle testimonianze raccolte in primo grado ritenendo non necssaria la rinnovazione in quanto il tribunale avrebbe effettuato «una lettura parziale e distonica» delle deposizioni testimoniali che non generava in capo al giudice dell'appello alcun onere di rinnovazione (pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di una valutazione illegittima. 5 Invero rovertuming si basa su una integrale rivalutazione del compendio dichiarativo (segnatamente, delle testimonianze di TE, AN, ER, CH, Petrolucci, e dello stesso OV) che non si fonda sulla acquisizione di contenuti dichiarativi incontestati, ma si basa, invece sulla rivalutazione integrale delle testimonianze, anche della parti non considerate dal primo giudice. Tale struttura della motivazione impone, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, di adempiere l'onere di rinnovazione. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che rivaluterà il compendio probatorio rispettando l'obbligo di rinnovazione previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Gli altri motivi risultano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso, il giorno 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo LA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso. L'avv. Gabriele Minniti per la parte civile "Doom s.r.i.", dopo una breve esposizione, si è riportato alle conclusioni scritte ed ha prodotto nota spese. L'Avv. Ceretta Simone, in difesa del ricorrente TI OV, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano riformava integralmente la sentenza di assoluzione pronunciata dal tribunale e condannava TI OV per il tentativo di truffa a lui ascritto. Al ricorrente si contestava di avere fatto credere ad IA AR di avere raggiunto un accordo economico con la società SE per una campagna promozionale Penale Sent. Sez. 2 Num. 18104 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 11/04/2025 che prevedeva la partecipazione dell'artista "Fedez" per una somma di 250.000 euro, invece che di 350.000 e di avere tentato di fare incassare la ulteriore somma di euro 100.000 alla società "Be Consulting". 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero state rinnovate le testimonianze decisive assunte in primo grado e rivalutate diversamente in grado di appello;
2.2. violazione di legge (art. 56, 640 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero stati identificati gli elementi costitutivi del reato e, segnatamente la sussistenza dell'elemento soggettivo e del danno economico. Nel dettaglio si deduceva che dall'istruttoria era emerso che (a) il ricorrente avrebbe sempre informato tutti delle trattative in corso, come sarebbe stato dimostrato dalle comunicazioni via e-mail e dalle testimonianze, (b) lo AN, amministratore delegato della società "Doom" a specifica domanda sulla sua conoscenza delle trattative contrattuali intervenute tra "Doom" e SE avrebbe riferito di conoscerne tutti i passaggi e di essere a conoscenza dello schema contrattuale da adottare, (c) lo AN avrebbe anche affermato di condividere la necessità di scindere i contratti delle società infragruppo con la società SE, (d) sia lo AN che CH avrebbero affermato che l'erogazione di servizi di digital marketing da parte di "B consulting" sarebbe ontologicamente legata al tipo di contratto che SE avrebbe stipulato con la "Doom". In sintesi, si deduceva che, se OV aveva proposto tale supporto digitale, non sarebbe stato per trarne vantaggio a discapito della "Doom", quanto invece per proporre al cliente un rapporto contrattuale "completo" comprensivo sia delle attività svolte dalla "Doom" che di quelle di supporto digitale svolte da "B consulting". Si allegava, inoltre, che la somma di euro 100.000 destinata a "B consulting" rientrerebbe nel bilancio consolidato del gruppo e non causava alcun danno alla "Doom". Si ribadiva, infine, che al momento delle trattative il ricorrente era dipendente di "Doom" e non di "B consulting", e che egli non avrebbe tratto alcun vantaggio dalla conclusione del contratto. In conclusione si deduceva che TI OV non avrebbe avuto l'intenzione di ingannare né la "Doom", né la SE (che non aveva presentato querela) e che tutte le azioni contestate erano finalizzate a concludono un accordo vantaggioso per tutte le parti 2.3. violazione di legge (artt. 56, 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato: la motivazione sul punto sarebbe carente e si limiterebbe a riportare quanto contenuto nell'atto di appello. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I1 primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. Gli ulteriori motivi risultano invece assorbiti. 1.1. In materia di ribaltamento della sentenza assolutoria il collegio ribadisce che incombe sul giudice di appello l'onere di offrire una motivazione "rafforzata" che si confronti con gli argomenti posti a sostegno della sentenza di assoluzione. Tale onere è generale e riguarda anche i casi in cui il compendio probatorio non abbia una struttura dichiarativa, ma si fondi su prove di altra natura (prova scientifica, intercettazioni, perquisizioni, sequestri etc). Sul punto la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che "nella sentenza di condanna che ribalta la decisione assolutoria di primo grado devono essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, "dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti", questo perché la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e "della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati" (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330, Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Manníno, Rv. 231674). Si tratta di un percorso ermeneutico che trova significative conferme nella giurisprudenza della Corte Edu, che con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto non rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta "deprivato" rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto carente dell'audizione diretta dei testimoni "già" uditi, dei quali si pretende di rivalutare la attendibilità intrinseca e la credibilità dei contenuti accusatori, senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo (Dan v. Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; HI v. Romania, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; Flueras v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; NU v. Romania, ric. 10890/04; più recentemente MO v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015, Nitulescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; Lorefice v. Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017). Invero il diritto convenzionale valorizza non tanto il diritto dell'imputato ad entrare in contatto con la fonte delle accuse (comunque esercitato nel primo grado di giudizio), quanto il suo il diritto ad una decisione basata su di un percorso valutativo affidabile, che presuppone che il giudice della condanna valuti gli "stessi elementi" a disposizione del giudice dell'assoluzione e, dunque, con specifico riguardo alle prove dichiarative, anche gli elementi di valutazione provenienti dalla comunicazione extraverbale. 3 1.2. Tale panorama giurisprudenziale è stato arricchito da alcuni decisivi arresti delle Sezioni Unite, ma soprattutto dall'intervento legislativo di modifica dell'art. 603 cod. proc. pen., che ha introdotto l -obbligo" della rinnovazione dibattimentale nel caso in cui il giudizio di appello sia promosso dal pubblico ministero ed il proscioglimento deciso in primo grado sia fondato su «motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa». Sul versante giurisprudenziale le Sezioni unite hanno anticipato la riforma affermando che l'onere di fornire una motivazione rafforzata implica la necessità di effettuare il riesame della decisione assolutoria attraverso la obbligatoria rinnovazione delle testimonianze decisive (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486), estendendo tale obbligo, prima della riforma c.d. "Cartabia" (che, in relazione all'abbreviato c.d. "secco", lo ha abolito) anche ai casi in cui si proceda con il rito abbreviato non condizionato (Sez. U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786) ed ai casi relativi all'esame del perito;
si è infatti affermato che e dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova. (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 01) Il Collegio rileva, inoltre, che le Sezioni unite hanno offerto una interpretazione "restrittiva" del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. attraverso l'individuazione di precisi limiti all'obbligo di rinnovazione. E' stato infatti affermato che «l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il Giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il Giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello 4 scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431, § 7.2). A tale rilevante limitazione si associa quella individuata dalla condivisa giurisprudenza che limita l'obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attendibilità intrinseca delle testimonianze "decisive", senza estenderlo alle prove dichiarative i cui contenuti siano incontestati, sebbene l'appellante invochi una diversa valutazione dei dati di contesto. Si è infatti affermato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, che si limita ad effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad offrire una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, Terry, Rv. 273553; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, Bertolini, Rv. 271503) 1.3. In conclusione, può essere affermato che l -obbligo" di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze (a) relativamente alle quali la "attendibilità intrinseca" dei dichiaranti sia oggetto di una precisa richiesta di rivalutazione del pubblico ministero, su cui grava l'onere di proporre motivi specifici nel rispetto delle prescrizioni contenute nel novellato art. 581 cod. proc. pen., (b) siano "decisive" per la valutazione della responsabilità. L'obbligo non si estende, invece, alle testimonianze i cui contenuti siano incontestati, ma in relazione alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma;
in relazione a tali testimonianze la rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che potrà esercitarla nel rispetto delle regole previste dai primi tre commi dell'art. 603 cod. proc. pen. Deve essere precisato che l'onere di rinnovazione incombe sul giudice dell'impugnazione anche quando - come nel caso in esame - debbano essere valutati contenuti dichiarativi non presi in considerazione dal primo giudice, dato che in tal caso non si effettua una rivalutazione di elementi di prova ulteriori rispetto a contenuti dichiarativi "incontestati", ma si effettua una "inedita" valutazione di contenuti dichiarativi mai valutati. La analisi dei contenuti mai valutati impone la rinnovazione, dato che la analisi su base cartolare effettuata in appello non rispetta pil principio di immediatezza e viola il diritto al contraddittorio nella dimensione convenzionalmente orientata tutelata dalla giurisprudenza della Cassazione 1.4. Nel caso in esame la Corte di appello di Milano rivalutava integralmente tutti i contenuti provenienti dalle testimonianze raccolte in primo grado ritenendo non necssaria la rinnovazione in quanto il tribunale avrebbe effettuato «una lettura parziale e distonica» delle deposizioni testimoniali che non generava in capo al giudice dell'appello alcun onere di rinnovazione (pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di una valutazione illegittima. 5 Invero rovertuming si basa su una integrale rivalutazione del compendio dichiarativo (segnatamente, delle testimonianze di TE, AN, ER, CH, Petrolucci, e dello stesso OV) che non si fonda sulla acquisizione di contenuti dichiarativi incontestati, ma si basa, invece sulla rivalutazione integrale delle testimonianze, anche della parti non considerate dal primo giudice. Tale struttura della motivazione impone, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, di adempiere l'onere di rinnovazione. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che rivaluterà il compendio probatorio rispettando l'obbligo di rinnovazione previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Gli altri motivi risultano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso, il giorno 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore La Presidente