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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 26/02/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 528/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1594/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500007599000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500007599000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 1594/2025, depositato in data 03/06/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29180202500007599000, emessa sulla base delle cartelle di pagamento n.
29120180005170657000 e n. 29120200012086280000, concernenti Tasse automobilistiche annualità
2014 e 2017, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza del 23 febbraio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo citata in epigrafe, notificata in data 26/03/2025, relativa Tasse automobilistiche annualità 2014 e 2017.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Violazione del principio del ne bis in idem – violazione del principio di buona fede e collaborazione di cui all'art. 10 legge 212/2000 – cartella prodromica già oggetto di giudizio presso C.G.T. di primo grado di Agrigento;
2) Omessa e/o invalida notifica della restante cartella di pagamento n. 29120200012086280000 – vizio procedurale – violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/73;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 04/08/2025. Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memoria di replica depositata in data 11/02/2026, la parte ricorrente replica alla costituzione di parte avversa ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo può essere effettuata sulla base di cartelle di pagamento, regolarmente notificate, anche se impugnate ed il cui giudizio è ancora pendente, a condizione che non sia stata sospesa l'esecuzione ex art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La cartella di pagamento n. 29120200012086280000 è stata notificata in data 09/06/2022 con consegna del plico alla moglie convivente del destinatario. Dalla notifica è stata data comunicazione al destinatario (cd. CAN) mediante raccomandata NPA130011582169, per come rilevabile dalla distinta di ospedalizzazione raccomandate art. 139 n. 205 prodotto in copia dalla parte resistente. Nella riga della predetta raccomandata oltre al nominativo e di indirizzo del destinatario viene indicato anche il della cartella di pagamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 300,00 (euro trecento/00), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti, in favore della parte resistente.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1594/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500007599000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500007599000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 1594/2025, depositato in data 03/06/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29180202500007599000, emessa sulla base delle cartelle di pagamento n.
29120180005170657000 e n. 29120200012086280000, concernenti Tasse automobilistiche annualità
2014 e 2017, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza del 23 febbraio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo citata in epigrafe, notificata in data 26/03/2025, relativa Tasse automobilistiche annualità 2014 e 2017.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Violazione del principio del ne bis in idem – violazione del principio di buona fede e collaborazione di cui all'art. 10 legge 212/2000 – cartella prodromica già oggetto di giudizio presso C.G.T. di primo grado di Agrigento;
2) Omessa e/o invalida notifica della restante cartella di pagamento n. 29120200012086280000 – vizio procedurale – violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/73;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 04/08/2025. Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memoria di replica depositata in data 11/02/2026, la parte ricorrente replica alla costituzione di parte avversa ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo può essere effettuata sulla base di cartelle di pagamento, regolarmente notificate, anche se impugnate ed il cui giudizio è ancora pendente, a condizione che non sia stata sospesa l'esecuzione ex art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La cartella di pagamento n. 29120200012086280000 è stata notificata in data 09/06/2022 con consegna del plico alla moglie convivente del destinatario. Dalla notifica è stata data comunicazione al destinatario (cd. CAN) mediante raccomandata NPA130011582169, per come rilevabile dalla distinta di ospedalizzazione raccomandate art. 139 n. 205 prodotto in copia dalla parte resistente. Nella riga della predetta raccomandata oltre al nominativo e di indirizzo del destinatario viene indicato anche il della cartella di pagamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 300,00 (euro trecento/00), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti, in favore della parte resistente.