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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/11/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1016/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dagli Avv.ti SIGGILLINO FILOMENA e BRANCHICELLA MAURIZIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 30/10/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 20/05/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza dell'11/11/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente e residenza abituale presso l'abitazione della madre sita in Aprilia, alla Via Stura n. 50 dove attualmente abitano. 2) Assegnare la casa familiare sita in Aprilia,
Via Stura n. 50, alla Sig.ra che ne è esclusiva proprietaria, con ogni arredo di Parte_1
pertinenza. 3) I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Mentre, le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio. 4) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio come a seguire: - Il figlio viene Parte_3 affidato, nei fine settimana, alternativamente all'uno o all'altro genitore. Nei fine settimana a lui spettanti il Sig. lo prenderà alle 9:30 del sabato mattina e lo terrà fino al Parte_2 lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola. E' fatta salva la facoltà dei genitori di accordarsi diversamente, in caso di sopravvenute esigenze, che devono essere comunicate all'altro genitore, almeno con 15 gg. di preavviso;
SETTIMANA - Durante la settimana le frequentazioni tra il padre ed il figlio avverranno nelle seguenti modalità: il Sig. Parte_2 terrà con sé il figlio nei giorni di mercoledì, dall'uscita di scuola e relative attività sportive fino alla mattina del giorno dopo, curandone l'accompagnamento a scuola. I giorni di frequentazione possono essere modificati dai genitori in caso di sopravvenute esigenze, che devono essere comunicate all'altro genitore, almeno con 15 gg. di preavviso;
FESTIVITÀ
NATALIZIE - Ad anni alterni, rispettivamente, un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'altro genitore dal 31 dicembre al 7 gennaio (ove non sia possibile l'intero periodo, si alterneranno esclusivamente i giorni festivi del Natale e Capodanno). FESTIVITÀ
PASQUALI - Con il criterio dell'alternanza per l'intero periodo delle festività (ove non sia possibile l'intero periodo si alterneranno esclusivamente i giorni festivi di Pasqua e
Pasquetta). VACANZE ESTIVE - Il Sig. potrà tenere con sé i figli fino a 30 giorni, Parte_2
di cui almeno 15 gg. consecutivi attraverso accordo diretto tra le parti. Il Sig. , in Parte_2 caso di assenza temporanea per motivi di lavoro, si impegna a dare comunicazione minima con 48 ore di anticipo alla Sig.ra e a recuperare, previo accordo, i giorni di visita Pt_1
settimanale o dei fine settimana spettanti. La Sig.ra in virtù dell'affidamento Pt_1 condiviso, si impegna a consentire eventuali ulteriori momenti di incontro, rispetto a quanto concordato, tra il Sig. ed il proprio figlio, nel rispetto della volontà dello stesso, Parte_2 se richiesti con almeno un giorno di anticipo, per la tutela e il mantenimento del migliore rapporto affettivo padre-figlio e, allo stesso modo, il Sig. si impegna a Parte_2 collaborare nella gestione del figlio nei periodi straordinari di non scuola (scioperi o chiusura scuola per eventi eccezionali o ancora periodi di malattia dei figli) anche se in proporzione minore rispetto all'altro genitore. 5) MANTENIMENTO - In considerazione delle attuali condizioni reddituali dei genitori, Il Sig. quale genitore non Parte_2
collocatario, non verserà in favore della sig.ra quale genitore collocatario ed a Pt_1 titolo di mantenimento del figlio alcuna somma mensile, bensì vi sarà il mantenimento diretto, in pregio alla Legge 54/2006, sulla base delle esigenze e delle richieste del figlio minore. 6)
Le deduzioni e detrazioni fiscali per il minore sono a favore della madre nella misura del
100% in quanto si occupa totalmente del mantenimento del figlio minore. Così come l'assegno unico e universale spetterà al 100% alla madre in quanto la stessa si occupa totalmente del mantenimento del figlio minore. 7) Entrambi i genitori provvedono al pagamento del 50% delle spese straordinarie previste dal protocollo di intesa del Tribunale di Roma sostenute nell'interesse del minore”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 19/10/2013 nel Comune di ROMA (RM), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
20/05/2025, dando atto che le parti rinunziano all'impugnativa della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA (RM), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio 00175, Parte II, Serie A07, dell'anno 2013); compensa le spese di causa.
Latina, 11/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dagli Avv.ti SIGGILLINO FILOMENA e BRANCHICELLA MAURIZIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 30/10/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 20/05/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza dell'11/11/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente e residenza abituale presso l'abitazione della madre sita in Aprilia, alla Via Stura n. 50 dove attualmente abitano. 2) Assegnare la casa familiare sita in Aprilia,
Via Stura n. 50, alla Sig.ra che ne è esclusiva proprietaria, con ogni arredo di Parte_1
pertinenza. 3) I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Mentre, le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio. 4) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio come a seguire: - Il figlio viene Parte_3 affidato, nei fine settimana, alternativamente all'uno o all'altro genitore. Nei fine settimana a lui spettanti il Sig. lo prenderà alle 9:30 del sabato mattina e lo terrà fino al Parte_2 lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola. E' fatta salva la facoltà dei genitori di accordarsi diversamente, in caso di sopravvenute esigenze, che devono essere comunicate all'altro genitore, almeno con 15 gg. di preavviso;
SETTIMANA - Durante la settimana le frequentazioni tra il padre ed il figlio avverranno nelle seguenti modalità: il Sig. Parte_2 terrà con sé il figlio nei giorni di mercoledì, dall'uscita di scuola e relative attività sportive fino alla mattina del giorno dopo, curandone l'accompagnamento a scuola. I giorni di frequentazione possono essere modificati dai genitori in caso di sopravvenute esigenze, che devono essere comunicate all'altro genitore, almeno con 15 gg. di preavviso;
FESTIVITÀ
NATALIZIE - Ad anni alterni, rispettivamente, un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'altro genitore dal 31 dicembre al 7 gennaio (ove non sia possibile l'intero periodo, si alterneranno esclusivamente i giorni festivi del Natale e Capodanno). FESTIVITÀ
PASQUALI - Con il criterio dell'alternanza per l'intero periodo delle festività (ove non sia possibile l'intero periodo si alterneranno esclusivamente i giorni festivi di Pasqua e
Pasquetta). VACANZE ESTIVE - Il Sig. potrà tenere con sé i figli fino a 30 giorni, Parte_2
di cui almeno 15 gg. consecutivi attraverso accordo diretto tra le parti. Il Sig. , in Parte_2 caso di assenza temporanea per motivi di lavoro, si impegna a dare comunicazione minima con 48 ore di anticipo alla Sig.ra e a recuperare, previo accordo, i giorni di visita Pt_1
settimanale o dei fine settimana spettanti. La Sig.ra in virtù dell'affidamento Pt_1 condiviso, si impegna a consentire eventuali ulteriori momenti di incontro, rispetto a quanto concordato, tra il Sig. ed il proprio figlio, nel rispetto della volontà dello stesso, Parte_2 se richiesti con almeno un giorno di anticipo, per la tutela e il mantenimento del migliore rapporto affettivo padre-figlio e, allo stesso modo, il Sig. si impegna a Parte_2 collaborare nella gestione del figlio nei periodi straordinari di non scuola (scioperi o chiusura scuola per eventi eccezionali o ancora periodi di malattia dei figli) anche se in proporzione minore rispetto all'altro genitore. 5) MANTENIMENTO - In considerazione delle attuali condizioni reddituali dei genitori, Il Sig. quale genitore non Parte_2
collocatario, non verserà in favore della sig.ra quale genitore collocatario ed a Pt_1 titolo di mantenimento del figlio alcuna somma mensile, bensì vi sarà il mantenimento diretto, in pregio alla Legge 54/2006, sulla base delle esigenze e delle richieste del figlio minore. 6)
Le deduzioni e detrazioni fiscali per il minore sono a favore della madre nella misura del
100% in quanto si occupa totalmente del mantenimento del figlio minore. Così come l'assegno unico e universale spetterà al 100% alla madre in quanto la stessa si occupa totalmente del mantenimento del figlio minore. 7) Entrambi i genitori provvedono al pagamento del 50% delle spese straordinarie previste dal protocollo di intesa del Tribunale di Roma sostenute nell'interesse del minore”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 19/10/2013 nel Comune di ROMA (RM), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
20/05/2025, dando atto che le parti rinunziano all'impugnativa della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA (RM), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio 00175, Parte II, Serie A07, dell'anno 2013); compensa le spese di causa.
Latina, 11/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino