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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/11/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa EN Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del
03.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 C.F._1
DI CALABRIA (RC) il 25/08/1969), rappresentato e difeso dall'avv. FOTIA
DEMETRIO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
DI CALABRIA, VIA S. ANNA ARGINE DESTRO CALOPINACE N. 36, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: nata a [...] C.F._2
NAPOLI (NA) il 13/10/1972), rappresentata e difesa dall'avv. AMATO
PAOLA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO DI
CALABRIA, VIA S. ANNA ARGINE DESTRO CALOPINACE N. 36, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
1 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 02/01/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il
14/10/2002;
-considerato che con decreto del 10.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 04.07.2025 ore 10:00 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
04.07.2025 ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 26.07.2025 il Giudice delegato, rilevato che le parti non avevano depositato le note scritte entro il termine fissato, fissava nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte fino al 03/10/2025.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 14/10/2002; b) dal matrimonio sono nate due figlie: ed EN (27.03.2006), entrambe maggiorenni ma non Per_1 economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
2 -preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 10.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 02/01/2025 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 652, parte 2, serie A,
u.1, anno 2002, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in via Santa Caterina d'Alessandria n. 14 (di proprietà della sig.ra e della di lei sorella sig.ra Parte_2 Controparte_1
rimarrà nella disponibilità della moglie che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie ed EN, nonché alla sig.ra così come Per_1 Controparte_1
l'autovettura Skoda Fabia targata DV241WF (già di proprietà della sig.ra
; Parte_2
3. Il sig. a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie Pt_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, verserà alla sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di € 500,00 Parte_2
(cinquecento/00), ossia € 250,00 per ciascuna figlia da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Il versamento avverrà a mezzo accredito sul conto corrente bancario intestato alla sig. tratto su banca Parte_2
Unicredit cod. iban: [...]. Il sig. Pt_1 concorrerà al pagamento delle spese straordinarie preventivamente concordate da sostenersi nell'interesse delle figlie nella misura del 50%, secondo quanto stabilito dal protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria, in materia di diritto di famiglia, che si renderanno necessarie nell'interesse della
3 minore. A tal fine devono considerarsi SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Si considerano, invece, SPESE STRAORDINARIE
OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto (rispetto al mezzo in uso ai minori di cui si è previamente concordato l'acquisto). Si considerano inoltre,
COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura delle patologie ordinarie e/o
4 stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione e/o divorzi;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetica, ecc.) attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
4. La sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico per le figlie;
Parte_2
5. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
6. I coniugi danno atto che hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 7.11.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa EN Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del
03.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 C.F._1
DI CALABRIA (RC) il 25/08/1969), rappresentato e difeso dall'avv. FOTIA
DEMETRIO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
DI CALABRIA, VIA S. ANNA ARGINE DESTRO CALOPINACE N. 36, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: nata a [...] C.F._2
NAPOLI (NA) il 13/10/1972), rappresentata e difesa dall'avv. AMATO
PAOLA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO DI
CALABRIA, VIA S. ANNA ARGINE DESTRO CALOPINACE N. 36, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
1 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 02/01/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il
14/10/2002;
-considerato che con decreto del 10.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 04.07.2025 ore 10:00 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
04.07.2025 ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 26.07.2025 il Giudice delegato, rilevato che le parti non avevano depositato le note scritte entro il termine fissato, fissava nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte fino al 03/10/2025.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 14/10/2002; b) dal matrimonio sono nate due figlie: ed EN (27.03.2006), entrambe maggiorenni ma non Per_1 economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
2 -preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 10.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 02/01/2025 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 652, parte 2, serie A,
u.1, anno 2002, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in via Santa Caterina d'Alessandria n. 14 (di proprietà della sig.ra e della di lei sorella sig.ra Parte_2 Controparte_1
rimarrà nella disponibilità della moglie che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie ed EN, nonché alla sig.ra così come Per_1 Controparte_1
l'autovettura Skoda Fabia targata DV241WF (già di proprietà della sig.ra
; Parte_2
3. Il sig. a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie Pt_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, verserà alla sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di € 500,00 Parte_2
(cinquecento/00), ossia € 250,00 per ciascuna figlia da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Il versamento avverrà a mezzo accredito sul conto corrente bancario intestato alla sig. tratto su banca Parte_2
Unicredit cod. iban: [...]. Il sig. Pt_1 concorrerà al pagamento delle spese straordinarie preventivamente concordate da sostenersi nell'interesse delle figlie nella misura del 50%, secondo quanto stabilito dal protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria, in materia di diritto di famiglia, che si renderanno necessarie nell'interesse della
3 minore. A tal fine devono considerarsi SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Si considerano, invece, SPESE STRAORDINARIE
OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto (rispetto al mezzo in uso ai minori di cui si è previamente concordato l'acquisto). Si considerano inoltre,
COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura delle patologie ordinarie e/o
4 stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione e/o divorzi;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetica, ecc.) attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
4. La sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico per le figlie;
Parte_2
5. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
6. I coniugi danno atto che hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 7.11.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna
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