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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/11/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1471/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1471/2023
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Simona D'Arpino ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. Paola Pisoni convenuto
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
rimessa in decisione come da ordinanza di data 30 luglio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “1. dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti;
2. affidare il figlio minore in via super esclusiva alla Per_1 madre per i motivi dedotti nelle note d'udienza di data 31.1.2025 anche all'esito dell'ascolto del minore avvenuto all'udienza di data 8 maggio 2025; 3. per i medesimi motivi, e considerata anche l'età del figlio che a breve raggiungerà la maggiore età (21 marzo Per_1
1 2026), non prevedere alcun protocollo di visita, fermo e ribadito che la IG non Pt_1 si oppone ai desiderata del figlio in ordine a eventuali visite al padre;
4.
considerato che
la casa coniugale è stata venduta nel novembre 2024 e il ricavato è stato diviso a metà tra le parti (250.000 euro cadauno), condannare il convenuto a pagare alla IG Pt_1 anticipatamente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di euro 900,00.= (euro 300
a figlio), o la diversa somma che risulterà di giustizia, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lui noto, a titolo di concorso nel mantenimento dei tre figli, e ciò a far data da novembre 2024; condannare inoltre il signor a versare alla moglie l'importo di CP_1 euro 810,00 (270 euro a figlio) o in subordine la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dalla data di deposito del ricorso (30 maggio 2023) sino ad ottobre 2024; oltre aggiornamento istat come per legge;
5. spese straordinarie per i tre figli da dividere tra i coniugi al 50% secondo il protocollo individuato dal CNF, comprendendovi specificatamente ed espressamente: - spese scolastiche, - tutte le spese occorrenti per l'attività agonistica di , nessuna esclusa (compreso iscrizione alla società agonistica, Per_1 visita medico sportiva, nutrizionista, fisioterapista, abbigliamento/attrezzature quali costumi da gara e simili, integratori, entrate in piscina, iscrizione gare, spese per iscrizioni a allenamenti supplementari anche fuori regione, spese di trasferta per allenamenti/gare e relative spese accessorie quali pasti, soggiorni e simili, etc.), - le spese per la frequenza di all'università a Milano, compresa le tasse universitarie e la spesa per l'alloggio, per Per_2
i viaggi Trento - Milano e viceversa, e per l'abbonamento ai trasporti urbani, - spese universitarie di NO, le spese di benzina, parcheggio, alloggio e pasti in occasione dei tirocini obbligatori di NO fuori regione, - con obbligo del signor di provvedere CP_1 anch'egli al pagamento diretto delle spese straordinarie per i figli al pari della moglie e salvo il diritto al rimborso del dovuto nei 15 giorni successivi;
6. prevedere che eventuale assegno unico o simili possano essere incassati/richiesti dalla IG quale genitore Pt_1 convivente con i figli;
7. prevedere l'obbligo in capo al signor di rimborsare alla CP_1 IG la metà del valore della polizza/polizze Ita Vita stipulata/e con Assicura Pt_1
Agenzia srl ed alimentate con il conto corrente cointestato ai coniugi Cassa Rurale Alto
Garda Rovereto n. 29/3131116, condannandolo a versare alla medesima la metà di quanto ricevuto a titolo di riscatto. Oltre interessi e rivalutazione se dovuti;
8. prevedere in capo al signor l'obbligo di restituire alla moglie anno per anno, a partire dal 2023, ed CP_1
2 entro il 30 luglio di ciascun anno, la metà del rimborso ricevuto in busta paga da Agenzia delle Entrate per detrazioni fiscali relative alla casa coniugale in comproprietà.
9. Spese, diritti, onorari del giudizio rifusi.”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e 2) dichiarare che i coniugi sono Controparte_1 Parte_1 economicamente autosufficienti;
3) affidare il figlio minore alla madre con Per_1 affidamento esclusivo, stabilendo espressamente che le decisioni di maggior interesse del figlio relative alla salute, all'educazione e all'istruzione vengano assunte in accordo fra i genitori;
4) stabilire che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio, tenuto conto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e previo accordo con lo stesso, secondo il protocollo proposto sub lettera C) della comparsa di costituzione e risposta;
5) disporre a carico del padre il pagamento in favore della madre IG a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 215,00 ciascuno da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con espresso dovere della madre di informare il padre nel momento in cui ciascuno di essi divenga economicamente autosufficiente;
6) valutata la rispondenza delle spese straordinarie all'interesse dei figli, la loro commisurazione rispetto all'utilità, e la sostenibilità delle stesse rapportate alle condizioni economiche di ciascun genitore, disporre che le spese straordinarie per gli studi fuori sede dei figli vengano ripartite fra i genitori secondo le rispettive capacità economico – patrimoniali, ossia nella misura del 75%
a carico della madre e del 25% a carico del padre e che vengano comunque preventivamente concordate, ad eccezione di quelle urgenti ed indefettibili. Ove uno dei genitori non fosse d'accordo sulla spesa, l'altro potrà sostenerla per intero. Disporre che da tali spese siano escluse quelle relative ad iscrizione, rette e quant'altro collegato ad università e/o scuole di formazione, specializzazione post laurea, master, stage, … presso istituti privati, che verranno sostenute per intero dal genitore che le avrà decise/scelte. 7) disporre che le spese straordinarie extra - assegno obbligatorie, come definite ed elencate nel Protocollo del CNF, che qui si richiama integralmente, siano suddivise al 50% fra i genitori. 8) disporre che le spese straordinarie extra - assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, come definite ed elencate nel Protocollo del CNF che qui si richiama integralmente, siano suddivise, se concordate preventivamente, al 50% fra i genitori. Ove uno dei genitori non
3 fosse d'accordo sulla spesa, l'altro potrà sostenerla per intero. In relazione alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta (email, sms, pec, …) dell'altro dovrà manifestare un eventuale motivato dissenso entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In nessun caso le richieste di compartecipazione alle spese potranno essere trasmesse e/o raccolte dal figlio minore. 9) disporre che le seguenti spese per l'attività agonistica di siano suddivise al 50% ciascuno fra i genitori;
iscrizione Per_1 annuale alla Società Sportiva, abbonamento annuale alla piscina e quote per partecipazione a gare. 10) disporre che le spese per le eventuali trasferte di , così come ogni altra Per_1 spesa inerente la sua attività agonistica, vengano concordate preventivamente fra i genitori e suddivise al 50% ciascuno. Ove uno dei genitori non fosse d'accordo sulla spesa, l'altro potrà sostenerla per intero. 11) disporre che il padre parteciperà al 50% delle spese per le gite scolastiche di anche di una sola giornata. 12) disporre che per l'esatta Per_1 qualificazione delle spese comprese nell'assegno di mantenimento, nonché per le spese extra assegno obbligatorie ed extra assegno subordinate al consenso di entrambi, i genitori si attengano scrupolosamente e pedissequamente a quanto stabilito nel Protocollo CNF. 13)
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 30 giorni dall'esibizione della documentazione giustificativa. 14) rigettare la domanda relativa al rimborso della polizza assicurativa del signor in quanto inammissibile nel CP_1 presente giudizio e in ogni caso infondata. 15) rigettare per il resto tutte le richieste avanzate da parte ricorrente perché inammissibili e comunque infondate.”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti e hanno contratto matrimonio in data 1 maggio Parte_1 Controparte_1
Per_ 1999 a PO (TN) e dalla loro unione sono nati i figli (il 7 settembre 2000), NO
(il 26 luglio 2003) e (nato [...]). Per_1
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2023, la ricorrente ha agito in Parte_1 questa sede chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, rappresentando che
è venuta meno l'affectio coniugalis, dando atto che, a partire dal mese di ottobre 2022, il signor si è allontanato dalla casa coniugale, trasferendosi altrove, senza CP_1
4 comunicare ai figli dove si fosse trasferito e senza mai invitarli a trascorrere del tempo con lui, comunicando successivamente alla moglie di aver deciso di “separarsi definitivamente”. Per_ La ricorrente ha dedotto che la figlia si è da poco laureata a Trento in Beni Culturali
(laura triennale) e vorrebbe continuare gli studi presso l'università di Milano per conseguire la laurea magistrale in Editoria, culture della comunicazione e moda, mentre il figlio NO, frequenta il primo anno di università con indirizzo professioni sanitarie infermieristiche presso la facoltà di Verona – sede distaccata di Trento. Quanto al figlio minore , la Per_1 ricorrente ha esposto che il ragazzo frequenta ancora le scuole superiori e pratica nuoto a livello agonistico.
La sig.ra ha rappresentato che, sino a febbraio 2022, i coniugi hanno fatto fronte al Pt_1 loro mantenimento e a quello dei figli attingendo le risorse necessarie dal conto cointestato sul quale confluivano i rispettivi stipendi (oltre ai canoni di locazioni percepiti dalla IG
); a partire, invece, dal mese di marzo 2022 e dalla “separazione di fatto”, il signor Pt_1 ha unilateralmente provveduto a bonificarle per il mantenimento dei figli 300,00 CP_1 euro mensili complessivi. La ricorrente ha, altresì, dedotto che tale somma è inadeguata al mantenimento dei ragazzi, tanto più il padre non provvede al loro mantenimento diretto, rappresentando che con i figli due maggiori i rapporti si sono interrotti mentre con il figlio minore i rapporti sono discreti, ma il padre si limita ad accompagnarlo nei giorni di sua spettanza ad allenamento, senza però trascorrere con il ragazzo né il fine settimana, né altre giornate.
La ricorrente ha, dunque, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, fermi gli obblighi di legge;
2. dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti;
3. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza Per_1 anagrafica presso la madre e con diritto - dovere del padre di tenerlo con sé secondo il protocollo di visita da questi proposto, se ritenuto rispondente all'interesse del minore e tenuto anche conto dei desiderata di quest'ultimo;
4. condannare il convenuto a pagare alla IG anticipatamente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di euro Pt_1
810,00.= (euro 270 a figlio), o la diversa somma che risulterà di giustizia, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lui noto, a titolo di concorso nel mantenimento dei tre figli, e ciò a far data da marzo 2023, con l'ulteriore previsione di aumentare ad euro 900 il
5 contributo a carico del padre a partire dal mese successivo alla vendita della casa coniugale;
5. spese straordinarie per i figli da dividere tra i coniugi al 50% secondo il protocollo individuato dal CNF, comprendendovi anche le spese scolastiche per le uscite di una sola giornata relative al percorso scolastico prescelto da e prevedendo l'obbligo del Per_1 signor di provvedere anch'egli al pagamento diretto delle spese straordinarie al CP_1 pari della moglie e salvo il diritto al rimborso del dovuto nei 15 giorni successivi;
6. prevedere che eventuale assegno unico o altre provvidenze pubbliche possano essere incassati/richiesti dalla IG quale genitore convivente con i figli;
7. prevedere in Pt_1 capo al signor l'obbligo di rimborsare alla moglie – al momento dello CP_1 scioglimento della comunione - la metà del valore della polizza risparmio stipulata a proprio nome con Assicura Agenzia srl e alimentata con il conto corrente cointestato;
8. prevedere in capo al signor l'obbligo di restituire alla moglie, anno per anno, la metà del CP_1 rimborso ricevuto in busta paga da Agenzia delle Entrate per detrazioni fiscali relative alla casa coniugale in comproprietà.
9. Spese, diritti, onorari del giudizio rifusi.”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto aderendo alla domanda sullo status, rappresentando che i dissidi fra i coniugi sono cominciati all'inizio del 2021 dopo la morte del padre della IG , avvenuta nel gennaio di quell'anno, deducendo Pt_1 che da quel momento il loro rapporto è andato nel tempo gravemente deteriorandosi e i coniugi si sono progressivamente allontanati.
Il convenuto ha contestato di essersi disinteressato, dopo l'insorgere della crisi coniugale, dei figli, deducendo che i figli più grandi, dal momento in cui il padre ha lasciato la casa familiare, non hanno più voluto intrattenere rapporti con lui, sebbene quest'ultimo abbia cercato molte volte un dialogo con loro per tentare di chiarire la situazione, ma senza alcun risultato. Quanto al figlio , il sig. ha dedotto di essere riuscito a mantenere Per_1 CP_1 con lui una sufficiente frequentazione, accompagnandolo a nuoto un paio di volte alla settimana, dando atto che il ragazzo non ha, però, mai voluto fermarsi a dormire presso il padre, nonostante questi lo abbia invitato a farlo diverse volte.
Il convenuto ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
3) affidare il figlio minore ai genitori congiuntamente con residenza Per_1 presso la madre e con diritto – dovere del padre di tenerlo con sé secondo il protocollo
6 proposto sub lettera C); 4) disporre a carico del padre il pagamento in favore della IG
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di € 300,00 mensili Pt_1 complessivi 5) disporre a carico di genitori il pagamento delle spese straordinarie per i figli, identificato come da Protocollo CNF, nella misura del 25% a carico del padre del 75% a carico della madre Le spese non necessarie ed indefettibili andranno comunque concordate ed ove uno dei genitori non fosse d'accordo l'altro potrà sostenerle per intero. Spese mediche straordinarie al 50% ciascuno ma da concordare ove previsto dal protocollo CNF, ad esclusione di quelle indispensabili ed indifferibili. 6) rigettare per il resto le richieste avanzate da parte ricorrente”.
All'udienza del 10 ottobre 2023 le parti sono comparse personalmente confermando la volontà di separarsi e dando atto di essere entrambe economicamente autosufficienti e di concordare sull'affido condiviso di con collocazione presso la madre, con diritto di Per_1 visita paterno secondo il regime indicato dal padre in sede di costituzione. In quella sede, le parti hanno chiesto concedersi un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire a un accordo.
Alla successiva udienza del 20 dicembre 2023, tenuto conto che non è stato possibile raggiungere un accordo, le parti hanno insistito nelle rispettive pretese, chiedendo pronunciarsi la sentenza parziale sullo status.
Con ordinanza di data 20 gennaio 2024, resa ex art. 473bis.22 c.p.c., sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1. affida in via condivisa ai genitori, Per_1 con collocazione presso la madre;
2. dispone che le visite tra padre e figlio avverranno secondo il seguente protocollo: il padre porterà agli allenamenti di nuoto 3 volte alla Per_1 settimana indicativamente nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì dalle 18 alle 21:30. Le giornate potranno subire variazioni a seconda degli impegni del figlio. Data l'età di Per_1
(15 anni) sarà il ragazzo a comunicare al padre con il maggior preavviso possibile eventuali spostamenti di giornata. - 2 week end al mese in date da stabilirsi mese per mese tenuto conto degli impegni del ragazzo. - 5 giorni durante le vacanze natalizie compresi ad anni alterni o il 24/12 o il 25/12; 3 giorni durante le vacanze pasquali compresi ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, 2 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodo da concordarsi di anno in anno entro il 31 maggio. Le spese per il trasporto del minore restano a carico del genitore che di volta in volta le sostiene;
3. pone a Per_1
7 carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei tre figli, la somma complessiva di euro 645,00 (215,00 euro a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 15 di ciascun mese, al Pt_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, da concordarsi previamente ove superiori ad euro 150,00 e da rimborsarsi al genitore che le ha anticipate entro trenta giorni dall'esibizione della documentazione giustificativa.”.
Con sentenza non definitiva n. 105/2024 di questo Tribunale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria per l'ulteriore trattazione sulle restanti domande versate in atti.
Con note depositate in data 3 febbraio 2025, la ricorrente ha rappresentato che il padre, nell'ultimo anno, ha mantenuto nei confronti del figlio un atteggiamento di completo Per_1 disinteresse, non lo incontra né lo sente al telefono, non si interessa dell'andamento scolastico, non partecipa alle riunioni del nuoto, non assiste agli allenamenti, né alle gare del figlio e si rifiuta di partecipare alle spese mediche di e alle spese per l'agonismo di Per_1 nuoto, ostacolando l'attività agonistica di , che è un atleta a livello nazionale. Per_1
La ricorrente ha, dunque, chiesto procedersi con l'ascolto del figlio e, all'esito, Per_1 disporsi l'affidamento super esclusivo del minore alla madre.
All'udienza di data 8 maggio 2025 è stato ascoltato il figlio minore . Per_1
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e con l'ascolto del minore ed è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza di data 30 luglio 2025.
Iniziando la disamina dalla domanda di affidamento del figlio minore , ritiene il Per_1
Collegio che vada in questa sede confermato il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, come ad oggi già in essere.
A tal fine, giova premettere che l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti contrario all'interesse dei minori stante l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale, che implicano un dovere di cura e attenzione, morale e materiale, nei confronti dei figli (“il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”, art. 337quater, co. 1 c.c.).
Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento
8 deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di Cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata”
(cfr. Cass. 21916/2019), evidenziandosi, altresì, che “Il diritto del minore alla bigenitorialità
- alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337-ter c.c., commi 1 e 2) - rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare del principio la concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio.”
(cfr. Cass. 13454/2021).
Va, inoltre, evidenziato che, ai fini dell'affidamento cd. super esclusivo, occorre la prova che il genitore non affidatario abbia serbato nei confronti del figlio condotte gravemente pregiudizievoli: “L'affidamento c.d. "super esclusivo", che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative definito dagli artt.
330 e 333 c.c., richiede per conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un "quid pluris", costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell'integrazione del requisito di legge.” (cfr. Cass. 24876/2025).
Nel caso che occupa, ad avviso del Collegio, non sono emersi concreti elementi da cui evincere che l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori sia contrario al preminente interesse di , osservandosi al riguardo, da un lato, che ad oggi non consta Per_1 che l'assunzione delle decisioni (anche) di maggior interesse nei confronti di sia stata Per_1 impedita dalle condotte paterne, avendo il padre sempre prestato i consensi richiesti, anche con riguardo all'attività agonistica praticata dal minore (da ultimo all'udienza di data 8 maggio 2025), seppur con talune rappresentate difficoltà (come riportate anche da in Per_1 sede di audizione: “Anche quando mia mamma gli scrive per le trasferte, visto che serve anche il suo consenso, lui risponde dopo tanto tempo.”); dall'altro lato, va considerato che la compromissione dei rapporti tra il padre e il figlio si è acuita in corso di causa, inserendosi
9 in più ampio contesto di conflittualità tra i genitori, non potendo di per sé sola fondare la richiesta di affidamento super esclusivo.
Non solo, ma ritiene il Collegio che, anche in ragione dell'età del minore, ormai prossimo alla maggiore età, nonché tenuto conto della detta compromissione dei rapporti tra padre e figlio, sia quanto mai opportuno che il padre continui ad essere presente nella vita del figlio e che continui a partecipare all'assunzione delle decisioni riguardanti il minore: ciò al fine, da un lato, di coltivare il diritto alla bigenitorialità del minore, in difetto, come detto, di gravi condotte paterne in pregiudizio del figlio minore;
dall'altro lato, di responsabilizzare il padre, anche in una prospettiva di recupero dei rapporti con il figlio , evidenziandosi in ogni Per_1 caso la necessità, nel preminente interesse del minore, che venga supportato da Per_1 entrambi i genitori – e, quindi, anche dal padre – nell'attività agonistica che, con passione e successo, sta sinora praticando.
Alla luce di quanto sopra, va confermato l'affidamento condiviso a ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione presso la madre e con diritto di visita paterno secondo liberi accordi con il minore, tenuto conto della sua età ( diventerà maggiorenne il 21 marzo Per_1
2026).
Passando alle questioni di natura economica, giova premettere che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Ne discende che i genitori, anche ove privi di una continuativa fonte di reddito, hanno il dovere di attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato a sopperire ai bisogni materiali dei figli, non dovendo la loro condizione lavorativa
(in linea di principio) pregiudicare la prole.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la madre, per l'anno di imposta 2024, ha percepito un reddito mensile netto di euro 1.863,00 (reddito imponibile di euro 22.675, 0,00 imposta netta e 314,00 di addizionale Irpef); il padre, per l'anno di imposta 2023, ha percepito
10 un reddito mensile netto di euro 1.950,00 (reddito imponibile di euro 28.236,00, con imposta netta di euro 4.494,55 e 347,31 euro di addizionale Irpef).
Le parti erano comproprietarie della casa coniugale che, nelle more del procedimento, è stata venduta, con riparto del ricavato (250.000,00 euro a ciascuna parte). Le parti sono, inoltre, proprietarie di altri immobili meglio indicati in atti (la sig.ra loca un immobile a Pt_1
500,00 euro al mese e un altro a circa 100,00 euro al mese). Il sig. paga CP_1 mensilmente 520,00 euro quale canone di locazione (cfr. contratto in atti).
Alla luce di una valutazione della complessiva delle risultanze di cui sopra, ritiene il Collegio che vada in questa sede confermato l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario dei tre figli (tutti economicamente non autosufficienti) versando la somma di euro 215,00 al mese (645,00 euro complessivi), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, precisandosi che il riparto a metà tra i genitori riguarda anche le spese straordinarie per gli studi fuori sede dei figli nonché le spese straordinarie correlate all'attività agonistica di (trasferte incluse). Per_1
Vanno, infine, dichiarate inammissibili le domande di parte ricorrente di “7. prevedere l'obbligo in capo al signor di rimborsare alla IG la metà del valore CP_1 Pt_1 della polizza/polizze Ita Vita stipulata/e con Assicura Agenzia srl ed alimentate con il conto corrente cointestato ai coniugi Cassa Rurale Alto Garda Rovereto n. 29/3131116, condannandolo a versare alla medesima la metà di quanto ricevuto a titolo di riscatto. Oltre interessi e rivalutazione se dovuti;
8. prevedere in capo al signor l'obbligo di CP_1 restituire alla moglie anno per anno, a partire dal 2023, ed entro il 30 luglio di ciascun anno, la metà del rimborso ricevuto in busta paga da Agenzia delle Entrate per detrazioni fiscali relative alla casa coniugale in comproprietà”, da farsi eventualmente valere in altra sede, esulando dal contenuto delle condizioni accessorie della separazione.
Spese di lite compensate, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. affida il figlio minore (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione presso la madre;
2. dispone che le visite tra padre e figlio avvengano secondo liberi accordi tra gli stessi;
11 3. pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei tre figli, la somma complessiva di euro 645,00 (215,00 euro a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 15 Pt_1 di ciascun mese;
4. pone il pagamento delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF per i tre figli a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, da concordarsi previamente ove superiori ad euro 150,00 e da rimborsarsi al genitore che le ha anticipate entro trenta giorni dall'esibizione della documentazione giustificativa;
il riparto a metà tra i genitori riguarda anche le spese straordinarie per gli studi fuori sede dei figli nonché le spese straordinarie correlate all'attività agonistica di (trasferte incluse); Per_1
5. dichiara inammissibili le domande svolte dalla parte ricorrente ai punti 7 e 8;
6. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1471/2023
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Simona D'Arpino ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. Paola Pisoni convenuto
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
rimessa in decisione come da ordinanza di data 30 luglio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “1. dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti;
2. affidare il figlio minore in via super esclusiva alla Per_1 madre per i motivi dedotti nelle note d'udienza di data 31.1.2025 anche all'esito dell'ascolto del minore avvenuto all'udienza di data 8 maggio 2025; 3. per i medesimi motivi, e considerata anche l'età del figlio che a breve raggiungerà la maggiore età (21 marzo Per_1
1 2026), non prevedere alcun protocollo di visita, fermo e ribadito che la IG non Pt_1 si oppone ai desiderata del figlio in ordine a eventuali visite al padre;
4.
considerato che
la casa coniugale è stata venduta nel novembre 2024 e il ricavato è stato diviso a metà tra le parti (250.000 euro cadauno), condannare il convenuto a pagare alla IG Pt_1 anticipatamente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di euro 900,00.= (euro 300
a figlio), o la diversa somma che risulterà di giustizia, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lui noto, a titolo di concorso nel mantenimento dei tre figli, e ciò a far data da novembre 2024; condannare inoltre il signor a versare alla moglie l'importo di CP_1 euro 810,00 (270 euro a figlio) o in subordine la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dalla data di deposito del ricorso (30 maggio 2023) sino ad ottobre 2024; oltre aggiornamento istat come per legge;
5. spese straordinarie per i tre figli da dividere tra i coniugi al 50% secondo il protocollo individuato dal CNF, comprendendovi specificatamente ed espressamente: - spese scolastiche, - tutte le spese occorrenti per l'attività agonistica di , nessuna esclusa (compreso iscrizione alla società agonistica, Per_1 visita medico sportiva, nutrizionista, fisioterapista, abbigliamento/attrezzature quali costumi da gara e simili, integratori, entrate in piscina, iscrizione gare, spese per iscrizioni a allenamenti supplementari anche fuori regione, spese di trasferta per allenamenti/gare e relative spese accessorie quali pasti, soggiorni e simili, etc.), - le spese per la frequenza di all'università a Milano, compresa le tasse universitarie e la spesa per l'alloggio, per Per_2
i viaggi Trento - Milano e viceversa, e per l'abbonamento ai trasporti urbani, - spese universitarie di NO, le spese di benzina, parcheggio, alloggio e pasti in occasione dei tirocini obbligatori di NO fuori regione, - con obbligo del signor di provvedere CP_1 anch'egli al pagamento diretto delle spese straordinarie per i figli al pari della moglie e salvo il diritto al rimborso del dovuto nei 15 giorni successivi;
6. prevedere che eventuale assegno unico o simili possano essere incassati/richiesti dalla IG quale genitore Pt_1 convivente con i figli;
7. prevedere l'obbligo in capo al signor di rimborsare alla CP_1 IG la metà del valore della polizza/polizze Ita Vita stipulata/e con Assicura Pt_1
Agenzia srl ed alimentate con il conto corrente cointestato ai coniugi Cassa Rurale Alto
Garda Rovereto n. 29/3131116, condannandolo a versare alla medesima la metà di quanto ricevuto a titolo di riscatto. Oltre interessi e rivalutazione se dovuti;
8. prevedere in capo al signor l'obbligo di restituire alla moglie anno per anno, a partire dal 2023, ed CP_1
2 entro il 30 luglio di ciascun anno, la metà del rimborso ricevuto in busta paga da Agenzia delle Entrate per detrazioni fiscali relative alla casa coniugale in comproprietà.
9. Spese, diritti, onorari del giudizio rifusi.”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e 2) dichiarare che i coniugi sono Controparte_1 Parte_1 economicamente autosufficienti;
3) affidare il figlio minore alla madre con Per_1 affidamento esclusivo, stabilendo espressamente che le decisioni di maggior interesse del figlio relative alla salute, all'educazione e all'istruzione vengano assunte in accordo fra i genitori;
4) stabilire che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio, tenuto conto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e previo accordo con lo stesso, secondo il protocollo proposto sub lettera C) della comparsa di costituzione e risposta;
5) disporre a carico del padre il pagamento in favore della madre IG a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 215,00 ciascuno da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con espresso dovere della madre di informare il padre nel momento in cui ciascuno di essi divenga economicamente autosufficiente;
6) valutata la rispondenza delle spese straordinarie all'interesse dei figli, la loro commisurazione rispetto all'utilità, e la sostenibilità delle stesse rapportate alle condizioni economiche di ciascun genitore, disporre che le spese straordinarie per gli studi fuori sede dei figli vengano ripartite fra i genitori secondo le rispettive capacità economico – patrimoniali, ossia nella misura del 75%
a carico della madre e del 25% a carico del padre e che vengano comunque preventivamente concordate, ad eccezione di quelle urgenti ed indefettibili. Ove uno dei genitori non fosse d'accordo sulla spesa, l'altro potrà sostenerla per intero. Disporre che da tali spese siano escluse quelle relative ad iscrizione, rette e quant'altro collegato ad università e/o scuole di formazione, specializzazione post laurea, master, stage, … presso istituti privati, che verranno sostenute per intero dal genitore che le avrà decise/scelte. 7) disporre che le spese straordinarie extra - assegno obbligatorie, come definite ed elencate nel Protocollo del CNF, che qui si richiama integralmente, siano suddivise al 50% fra i genitori. 8) disporre che le spese straordinarie extra - assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, come definite ed elencate nel Protocollo del CNF che qui si richiama integralmente, siano suddivise, se concordate preventivamente, al 50% fra i genitori. Ove uno dei genitori non
3 fosse d'accordo sulla spesa, l'altro potrà sostenerla per intero. In relazione alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta (email, sms, pec, …) dell'altro dovrà manifestare un eventuale motivato dissenso entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In nessun caso le richieste di compartecipazione alle spese potranno essere trasmesse e/o raccolte dal figlio minore. 9) disporre che le seguenti spese per l'attività agonistica di siano suddivise al 50% ciascuno fra i genitori;
iscrizione Per_1 annuale alla Società Sportiva, abbonamento annuale alla piscina e quote per partecipazione a gare. 10) disporre che le spese per le eventuali trasferte di , così come ogni altra Per_1 spesa inerente la sua attività agonistica, vengano concordate preventivamente fra i genitori e suddivise al 50% ciascuno. Ove uno dei genitori non fosse d'accordo sulla spesa, l'altro potrà sostenerla per intero. 11) disporre che il padre parteciperà al 50% delle spese per le gite scolastiche di anche di una sola giornata. 12) disporre che per l'esatta Per_1 qualificazione delle spese comprese nell'assegno di mantenimento, nonché per le spese extra assegno obbligatorie ed extra assegno subordinate al consenso di entrambi, i genitori si attengano scrupolosamente e pedissequamente a quanto stabilito nel Protocollo CNF. 13)
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 30 giorni dall'esibizione della documentazione giustificativa. 14) rigettare la domanda relativa al rimborso della polizza assicurativa del signor in quanto inammissibile nel CP_1 presente giudizio e in ogni caso infondata. 15) rigettare per il resto tutte le richieste avanzate da parte ricorrente perché inammissibili e comunque infondate.”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti e hanno contratto matrimonio in data 1 maggio Parte_1 Controparte_1
Per_ 1999 a PO (TN) e dalla loro unione sono nati i figli (il 7 settembre 2000), NO
(il 26 luglio 2003) e (nato [...]). Per_1
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2023, la ricorrente ha agito in Parte_1 questa sede chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, rappresentando che
è venuta meno l'affectio coniugalis, dando atto che, a partire dal mese di ottobre 2022, il signor si è allontanato dalla casa coniugale, trasferendosi altrove, senza CP_1
4 comunicare ai figli dove si fosse trasferito e senza mai invitarli a trascorrere del tempo con lui, comunicando successivamente alla moglie di aver deciso di “separarsi definitivamente”. Per_ La ricorrente ha dedotto che la figlia si è da poco laureata a Trento in Beni Culturali
(laura triennale) e vorrebbe continuare gli studi presso l'università di Milano per conseguire la laurea magistrale in Editoria, culture della comunicazione e moda, mentre il figlio NO, frequenta il primo anno di università con indirizzo professioni sanitarie infermieristiche presso la facoltà di Verona – sede distaccata di Trento. Quanto al figlio minore , la Per_1 ricorrente ha esposto che il ragazzo frequenta ancora le scuole superiori e pratica nuoto a livello agonistico.
La sig.ra ha rappresentato che, sino a febbraio 2022, i coniugi hanno fatto fronte al Pt_1 loro mantenimento e a quello dei figli attingendo le risorse necessarie dal conto cointestato sul quale confluivano i rispettivi stipendi (oltre ai canoni di locazioni percepiti dalla IG
); a partire, invece, dal mese di marzo 2022 e dalla “separazione di fatto”, il signor Pt_1 ha unilateralmente provveduto a bonificarle per il mantenimento dei figli 300,00 CP_1 euro mensili complessivi. La ricorrente ha, altresì, dedotto che tale somma è inadeguata al mantenimento dei ragazzi, tanto più il padre non provvede al loro mantenimento diretto, rappresentando che con i figli due maggiori i rapporti si sono interrotti mentre con il figlio minore i rapporti sono discreti, ma il padre si limita ad accompagnarlo nei giorni di sua spettanza ad allenamento, senza però trascorrere con il ragazzo né il fine settimana, né altre giornate.
La ricorrente ha, dunque, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, fermi gli obblighi di legge;
2. dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti;
3. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza Per_1 anagrafica presso la madre e con diritto - dovere del padre di tenerlo con sé secondo il protocollo di visita da questi proposto, se ritenuto rispondente all'interesse del minore e tenuto anche conto dei desiderata di quest'ultimo;
4. condannare il convenuto a pagare alla IG anticipatamente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di euro Pt_1
810,00.= (euro 270 a figlio), o la diversa somma che risulterà di giustizia, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lui noto, a titolo di concorso nel mantenimento dei tre figli, e ciò a far data da marzo 2023, con l'ulteriore previsione di aumentare ad euro 900 il
5 contributo a carico del padre a partire dal mese successivo alla vendita della casa coniugale;
5. spese straordinarie per i figli da dividere tra i coniugi al 50% secondo il protocollo individuato dal CNF, comprendendovi anche le spese scolastiche per le uscite di una sola giornata relative al percorso scolastico prescelto da e prevedendo l'obbligo del Per_1 signor di provvedere anch'egli al pagamento diretto delle spese straordinarie al CP_1 pari della moglie e salvo il diritto al rimborso del dovuto nei 15 giorni successivi;
6. prevedere che eventuale assegno unico o altre provvidenze pubbliche possano essere incassati/richiesti dalla IG quale genitore convivente con i figli;
7. prevedere in Pt_1 capo al signor l'obbligo di rimborsare alla moglie – al momento dello CP_1 scioglimento della comunione - la metà del valore della polizza risparmio stipulata a proprio nome con Assicura Agenzia srl e alimentata con il conto corrente cointestato;
8. prevedere in capo al signor l'obbligo di restituire alla moglie, anno per anno, la metà del CP_1 rimborso ricevuto in busta paga da Agenzia delle Entrate per detrazioni fiscali relative alla casa coniugale in comproprietà.
9. Spese, diritti, onorari del giudizio rifusi.”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto aderendo alla domanda sullo status, rappresentando che i dissidi fra i coniugi sono cominciati all'inizio del 2021 dopo la morte del padre della IG , avvenuta nel gennaio di quell'anno, deducendo Pt_1 che da quel momento il loro rapporto è andato nel tempo gravemente deteriorandosi e i coniugi si sono progressivamente allontanati.
Il convenuto ha contestato di essersi disinteressato, dopo l'insorgere della crisi coniugale, dei figli, deducendo che i figli più grandi, dal momento in cui il padre ha lasciato la casa familiare, non hanno più voluto intrattenere rapporti con lui, sebbene quest'ultimo abbia cercato molte volte un dialogo con loro per tentare di chiarire la situazione, ma senza alcun risultato. Quanto al figlio , il sig. ha dedotto di essere riuscito a mantenere Per_1 CP_1 con lui una sufficiente frequentazione, accompagnandolo a nuoto un paio di volte alla settimana, dando atto che il ragazzo non ha, però, mai voluto fermarsi a dormire presso il padre, nonostante questi lo abbia invitato a farlo diverse volte.
Il convenuto ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
3) affidare il figlio minore ai genitori congiuntamente con residenza Per_1 presso la madre e con diritto – dovere del padre di tenerlo con sé secondo il protocollo
6 proposto sub lettera C); 4) disporre a carico del padre il pagamento in favore della IG
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di € 300,00 mensili Pt_1 complessivi 5) disporre a carico di genitori il pagamento delle spese straordinarie per i figli, identificato come da Protocollo CNF, nella misura del 25% a carico del padre del 75% a carico della madre Le spese non necessarie ed indefettibili andranno comunque concordate ed ove uno dei genitori non fosse d'accordo l'altro potrà sostenerle per intero. Spese mediche straordinarie al 50% ciascuno ma da concordare ove previsto dal protocollo CNF, ad esclusione di quelle indispensabili ed indifferibili. 6) rigettare per il resto le richieste avanzate da parte ricorrente”.
All'udienza del 10 ottobre 2023 le parti sono comparse personalmente confermando la volontà di separarsi e dando atto di essere entrambe economicamente autosufficienti e di concordare sull'affido condiviso di con collocazione presso la madre, con diritto di Per_1 visita paterno secondo il regime indicato dal padre in sede di costituzione. In quella sede, le parti hanno chiesto concedersi un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire a un accordo.
Alla successiva udienza del 20 dicembre 2023, tenuto conto che non è stato possibile raggiungere un accordo, le parti hanno insistito nelle rispettive pretese, chiedendo pronunciarsi la sentenza parziale sullo status.
Con ordinanza di data 20 gennaio 2024, resa ex art. 473bis.22 c.p.c., sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1. affida in via condivisa ai genitori, Per_1 con collocazione presso la madre;
2. dispone che le visite tra padre e figlio avverranno secondo il seguente protocollo: il padre porterà agli allenamenti di nuoto 3 volte alla Per_1 settimana indicativamente nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì dalle 18 alle 21:30. Le giornate potranno subire variazioni a seconda degli impegni del figlio. Data l'età di Per_1
(15 anni) sarà il ragazzo a comunicare al padre con il maggior preavviso possibile eventuali spostamenti di giornata. - 2 week end al mese in date da stabilirsi mese per mese tenuto conto degli impegni del ragazzo. - 5 giorni durante le vacanze natalizie compresi ad anni alterni o il 24/12 o il 25/12; 3 giorni durante le vacanze pasquali compresi ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, 2 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodo da concordarsi di anno in anno entro il 31 maggio. Le spese per il trasporto del minore restano a carico del genitore che di volta in volta le sostiene;
3. pone a Per_1
7 carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei tre figli, la somma complessiva di euro 645,00 (215,00 euro a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 15 di ciascun mese, al Pt_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, da concordarsi previamente ove superiori ad euro 150,00 e da rimborsarsi al genitore che le ha anticipate entro trenta giorni dall'esibizione della documentazione giustificativa.”.
Con sentenza non definitiva n. 105/2024 di questo Tribunale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria per l'ulteriore trattazione sulle restanti domande versate in atti.
Con note depositate in data 3 febbraio 2025, la ricorrente ha rappresentato che il padre, nell'ultimo anno, ha mantenuto nei confronti del figlio un atteggiamento di completo Per_1 disinteresse, non lo incontra né lo sente al telefono, non si interessa dell'andamento scolastico, non partecipa alle riunioni del nuoto, non assiste agli allenamenti, né alle gare del figlio e si rifiuta di partecipare alle spese mediche di e alle spese per l'agonismo di Per_1 nuoto, ostacolando l'attività agonistica di , che è un atleta a livello nazionale. Per_1
La ricorrente ha, dunque, chiesto procedersi con l'ascolto del figlio e, all'esito, Per_1 disporsi l'affidamento super esclusivo del minore alla madre.
All'udienza di data 8 maggio 2025 è stato ascoltato il figlio minore . Per_1
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e con l'ascolto del minore ed è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza di data 30 luglio 2025.
Iniziando la disamina dalla domanda di affidamento del figlio minore , ritiene il Per_1
Collegio che vada in questa sede confermato il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, come ad oggi già in essere.
A tal fine, giova premettere che l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti contrario all'interesse dei minori stante l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale, che implicano un dovere di cura e attenzione, morale e materiale, nei confronti dei figli (“il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”, art. 337quater, co. 1 c.c.).
Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento
8 deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di Cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata”
(cfr. Cass. 21916/2019), evidenziandosi, altresì, che “Il diritto del minore alla bigenitorialità
- alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337-ter c.c., commi 1 e 2) - rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare del principio la concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio.”
(cfr. Cass. 13454/2021).
Va, inoltre, evidenziato che, ai fini dell'affidamento cd. super esclusivo, occorre la prova che il genitore non affidatario abbia serbato nei confronti del figlio condotte gravemente pregiudizievoli: “L'affidamento c.d. "super esclusivo", che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative definito dagli artt.
330 e 333 c.c., richiede per conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un "quid pluris", costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell'integrazione del requisito di legge.” (cfr. Cass. 24876/2025).
Nel caso che occupa, ad avviso del Collegio, non sono emersi concreti elementi da cui evincere che l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori sia contrario al preminente interesse di , osservandosi al riguardo, da un lato, che ad oggi non consta Per_1 che l'assunzione delle decisioni (anche) di maggior interesse nei confronti di sia stata Per_1 impedita dalle condotte paterne, avendo il padre sempre prestato i consensi richiesti, anche con riguardo all'attività agonistica praticata dal minore (da ultimo all'udienza di data 8 maggio 2025), seppur con talune rappresentate difficoltà (come riportate anche da in Per_1 sede di audizione: “Anche quando mia mamma gli scrive per le trasferte, visto che serve anche il suo consenso, lui risponde dopo tanto tempo.”); dall'altro lato, va considerato che la compromissione dei rapporti tra il padre e il figlio si è acuita in corso di causa, inserendosi
9 in più ampio contesto di conflittualità tra i genitori, non potendo di per sé sola fondare la richiesta di affidamento super esclusivo.
Non solo, ma ritiene il Collegio che, anche in ragione dell'età del minore, ormai prossimo alla maggiore età, nonché tenuto conto della detta compromissione dei rapporti tra padre e figlio, sia quanto mai opportuno che il padre continui ad essere presente nella vita del figlio e che continui a partecipare all'assunzione delle decisioni riguardanti il minore: ciò al fine, da un lato, di coltivare il diritto alla bigenitorialità del minore, in difetto, come detto, di gravi condotte paterne in pregiudizio del figlio minore;
dall'altro lato, di responsabilizzare il padre, anche in una prospettiva di recupero dei rapporti con il figlio , evidenziandosi in ogni Per_1 caso la necessità, nel preminente interesse del minore, che venga supportato da Per_1 entrambi i genitori – e, quindi, anche dal padre – nell'attività agonistica che, con passione e successo, sta sinora praticando.
Alla luce di quanto sopra, va confermato l'affidamento condiviso a ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione presso la madre e con diritto di visita paterno secondo liberi accordi con il minore, tenuto conto della sua età ( diventerà maggiorenne il 21 marzo Per_1
2026).
Passando alle questioni di natura economica, giova premettere che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Ne discende che i genitori, anche ove privi di una continuativa fonte di reddito, hanno il dovere di attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato a sopperire ai bisogni materiali dei figli, non dovendo la loro condizione lavorativa
(in linea di principio) pregiudicare la prole.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la madre, per l'anno di imposta 2024, ha percepito un reddito mensile netto di euro 1.863,00 (reddito imponibile di euro 22.675, 0,00 imposta netta e 314,00 di addizionale Irpef); il padre, per l'anno di imposta 2023, ha percepito
10 un reddito mensile netto di euro 1.950,00 (reddito imponibile di euro 28.236,00, con imposta netta di euro 4.494,55 e 347,31 euro di addizionale Irpef).
Le parti erano comproprietarie della casa coniugale che, nelle more del procedimento, è stata venduta, con riparto del ricavato (250.000,00 euro a ciascuna parte). Le parti sono, inoltre, proprietarie di altri immobili meglio indicati in atti (la sig.ra loca un immobile a Pt_1
500,00 euro al mese e un altro a circa 100,00 euro al mese). Il sig. paga CP_1 mensilmente 520,00 euro quale canone di locazione (cfr. contratto in atti).
Alla luce di una valutazione della complessiva delle risultanze di cui sopra, ritiene il Collegio che vada in questa sede confermato l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario dei tre figli (tutti economicamente non autosufficienti) versando la somma di euro 215,00 al mese (645,00 euro complessivi), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, precisandosi che il riparto a metà tra i genitori riguarda anche le spese straordinarie per gli studi fuori sede dei figli nonché le spese straordinarie correlate all'attività agonistica di (trasferte incluse). Per_1
Vanno, infine, dichiarate inammissibili le domande di parte ricorrente di “7. prevedere l'obbligo in capo al signor di rimborsare alla IG la metà del valore CP_1 Pt_1 della polizza/polizze Ita Vita stipulata/e con Assicura Agenzia srl ed alimentate con il conto corrente cointestato ai coniugi Cassa Rurale Alto Garda Rovereto n. 29/3131116, condannandolo a versare alla medesima la metà di quanto ricevuto a titolo di riscatto. Oltre interessi e rivalutazione se dovuti;
8. prevedere in capo al signor l'obbligo di CP_1 restituire alla moglie anno per anno, a partire dal 2023, ed entro il 30 luglio di ciascun anno, la metà del rimborso ricevuto in busta paga da Agenzia delle Entrate per detrazioni fiscali relative alla casa coniugale in comproprietà”, da farsi eventualmente valere in altra sede, esulando dal contenuto delle condizioni accessorie della separazione.
Spese di lite compensate, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. affida il figlio minore (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione presso la madre;
2. dispone che le visite tra padre e figlio avvengano secondo liberi accordi tra gli stessi;
11 3. pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei tre figli, la somma complessiva di euro 645,00 (215,00 euro a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 15 Pt_1 di ciascun mese;
4. pone il pagamento delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF per i tre figli a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, da concordarsi previamente ove superiori ad euro 150,00 e da rimborsarsi al genitore che le ha anticipate entro trenta giorni dall'esibizione della documentazione giustificativa;
il riparto a metà tra i genitori riguarda anche le spese straordinarie per gli studi fuori sede dei figli nonché le spese straordinarie correlate all'attività agonistica di (trasferte incluse); Per_1
5. dichiara inammissibili le domande svolte dalla parte ricorrente ai punti 7 e 8;
6. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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