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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 541/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTINO IDA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6764/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2023 90273691 70 000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2023 90273691 70 000 TARSU/TIA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130024808734000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130024808734000 TARSU/TIA 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3077/2025 depositato il 19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione n. 296 2023 90273691 70 000, relativa a mancato pagamento della cartella n.
29620130024808734000 (per un importo complessivo di Euro 5.829,93), presuntivamente notificata il
15.05.2013.
A sostegno della propria pretesa eccepisce: a) l'omessa notifica dell'atto presupposto;
b) la nullità del credito tributario contenuto nella cartella in quanto mai notificato;
c) la prescrizione del credito per decorrenza del termine di cinque anni.
In data 24 febbraio 2025, si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si premette che la cartella presupposta all'intimazione impugnata ha a oggetto, oltre alla
Tassa smaltimento rifiuti e all'imposta comunale pubblicità, anche entrate che si riferisconmo a contravvenzioni per violazione del codice della strada.
Rispetto a tali entrate, il cui valore complessivo è pari ad € 756,04, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice ai sensi dell'art. 2 del d. lgs 546/1992; le contravvenzioni per violazione del codice della strada, infatti, non sono entrate tributarie e quindi non rientrano nella competenza cognitiva della Corte di giustizia tributaria, ma del giudice ordinario.
L'esame del merito, dunque, deve proseguire con esclusivo riferimento ai crediti tributari contenuti nella cartella n. 29620130024808734000, limitatamente alla Tassa smaltimento rifiuti e all'imposta comunale pubblicità.
Il ricorso è fondato.
Invero, Agenzia delle Entrate Riscossioni, nel costituirsi in giudizio ha allegato la prova della notifica della presupposta cartella di pagamento, avvenuta in data 15.5.2003.
Tuttavia, nessun altro atto interruttivo della prescrizione è stato allegato.
Ciò posto per entrambe le tipologie di tributi in esame, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, era decorso il termine prescrizionale quinquennale.
La giurisprudenza, infatti, sovente ha chiarito che i tributi locali, quali sono quelli in esame, si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 n. 4 del Codice civile). in proposito, la Suprema
Corte, ha puntualizzato che i tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) - sono "elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzati da una 'causa debendi' di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso" (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283). In altri termini i tributi locali, a differenza di quelli erariali sono "prestazioni periodiche" e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 n. 4 del Codice civile, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.
Tornando alla fattispecie, l'ultimo atto interruttivo, che è appunto la presupposta cartella di pagamento, è stata notificata in data 15.5.2013, sicché il termine prescrizionale è venuto a scadenza il 15.5.2018.
Né può ritenersi che a seguito della notifica della cartella il termine prescrizionale si sia convertito da breve
(quinquennale) in ordinario ( decennale) in ragione dell'art. 2953 del c.c..
Anche sul punto è stato chiarito che la testè indicata disposizione, a cagione della quale “ i diritti per i quali la legge stabilisce la prescrizione più breve di dieci anni , quando riguardo a essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”, non si applica nelle ipotesi di definitività dell'accertamento trinbutario.
In proposito si richiama la sentenza n. 23397/16 della Corte di Cassazione ove i giudici hanno rilevato che la cartella di pagamento non è un provvedimento giurisdizionale a cui si applica il termine di prescrizione ordinario di dieci anni, ma è un atto amministrativo a cui si applica, se previsto, il termine prescrizionale previsto per quel tipo di diritto.
Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, previa declaratoria di difetto di giurisdizione sulle entrate da violazione del codice della strada, il ricorso, per il resto deve essere accolto.
Si condanna Agenzia delle Entrate alla refusone delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in € 700,00 da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario, per le somme che si riferiscono alle contravvenzioni del codice della strada. Accoglie il ricorso per il resto. Condanna parte resistente alla refusone delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in € 700,00 da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTINO IDA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6764/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2023 90273691 70 000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2023 90273691 70 000 TARSU/TIA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130024808734000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130024808734000 TARSU/TIA 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3077/2025 depositato il 19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione n. 296 2023 90273691 70 000, relativa a mancato pagamento della cartella n.
29620130024808734000 (per un importo complessivo di Euro 5.829,93), presuntivamente notificata il
15.05.2013.
A sostegno della propria pretesa eccepisce: a) l'omessa notifica dell'atto presupposto;
b) la nullità del credito tributario contenuto nella cartella in quanto mai notificato;
c) la prescrizione del credito per decorrenza del termine di cinque anni.
In data 24 febbraio 2025, si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si premette che la cartella presupposta all'intimazione impugnata ha a oggetto, oltre alla
Tassa smaltimento rifiuti e all'imposta comunale pubblicità, anche entrate che si riferisconmo a contravvenzioni per violazione del codice della strada.
Rispetto a tali entrate, il cui valore complessivo è pari ad € 756,04, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice ai sensi dell'art. 2 del d. lgs 546/1992; le contravvenzioni per violazione del codice della strada, infatti, non sono entrate tributarie e quindi non rientrano nella competenza cognitiva della Corte di giustizia tributaria, ma del giudice ordinario.
L'esame del merito, dunque, deve proseguire con esclusivo riferimento ai crediti tributari contenuti nella cartella n. 29620130024808734000, limitatamente alla Tassa smaltimento rifiuti e all'imposta comunale pubblicità.
Il ricorso è fondato.
Invero, Agenzia delle Entrate Riscossioni, nel costituirsi in giudizio ha allegato la prova della notifica della presupposta cartella di pagamento, avvenuta in data 15.5.2003.
Tuttavia, nessun altro atto interruttivo della prescrizione è stato allegato.
Ciò posto per entrambe le tipologie di tributi in esame, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, era decorso il termine prescrizionale quinquennale.
La giurisprudenza, infatti, sovente ha chiarito che i tributi locali, quali sono quelli in esame, si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 n. 4 del Codice civile). in proposito, la Suprema
Corte, ha puntualizzato che i tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) - sono "elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzati da una 'causa debendi' di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso" (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283). In altri termini i tributi locali, a differenza di quelli erariali sono "prestazioni periodiche" e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 n. 4 del Codice civile, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.
Tornando alla fattispecie, l'ultimo atto interruttivo, che è appunto la presupposta cartella di pagamento, è stata notificata in data 15.5.2013, sicché il termine prescrizionale è venuto a scadenza il 15.5.2018.
Né può ritenersi che a seguito della notifica della cartella il termine prescrizionale si sia convertito da breve
(quinquennale) in ordinario ( decennale) in ragione dell'art. 2953 del c.c..
Anche sul punto è stato chiarito che la testè indicata disposizione, a cagione della quale “ i diritti per i quali la legge stabilisce la prescrizione più breve di dieci anni , quando riguardo a essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”, non si applica nelle ipotesi di definitività dell'accertamento trinbutario.
In proposito si richiama la sentenza n. 23397/16 della Corte di Cassazione ove i giudici hanno rilevato che la cartella di pagamento non è un provvedimento giurisdizionale a cui si applica il termine di prescrizione ordinario di dieci anni, ma è un atto amministrativo a cui si applica, se previsto, il termine prescrizionale previsto per quel tipo di diritto.
Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, previa declaratoria di difetto di giurisdizione sulle entrate da violazione del codice della strada, il ricorso, per il resto deve essere accolto.
Si condanna Agenzia delle Entrate alla refusone delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in € 700,00 da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario, per le somme che si riferiscono alle contravvenzioni del codice della strada. Accoglie il ricorso per il resto. Condanna parte resistente alla refusone delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in € 700,00 da distrarsi in favore del difensore anticipatario.