Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 541
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la cartella presupposta all'intimazione impugnata fosse stata notificata in data 15.05.2003, ma nessun altro atto interruttivo della prescrizione è stato allegato.

  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto che, essendo l'ultimo atto interruttivo (la cartella) stato notificato il 15.05.2013, il termine prescrizionale quinquennale per i tributi locali è scaduto il 15.05.2018. La cartella di pagamento non è un provvedimento giurisdizionale a cui si applica il termine di prescrizione ordinario di dieci anni.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per contravvenzioni al codice della strada

    La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 2 del d. lgs 546/1992, poiché le contravvenzioni per violazione del codice della strada non sono entrate tributarie e rientrano nella competenza del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 541
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 541
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo