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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 19/02/2026, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2572/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13428/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200126245667503 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200126245667503 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200126245667503 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200126245667503 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1364/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (codice fiscale CF_Ricorrente_1), nq di erede del sig. Nominativo_1, res.te in Roma ed ivi elettivamente domiciliato in Indirizzo_1– presso lo Studio dell'avv. Difensore_1
(CF_Difensore_1) che la rappresenta e difende giusta procura in atti, ha impugnato la cartella esattoriale n. 097 2020 0126245667 503, notificata in data 03.07.2025 in forza della quale è stato intimato alla medesima di pagare la somma di Euro 16.802,89 in favore della Agenzia delle Entrate, n.q. di erede del de cuius Nominativo_1 per il mancato pagamento delle imposte, relative all'anno 2014, a titolo di addizionale comunale e regionale Irpef nonché di Iva.
Ha esposto ed eccepito:
la mancata notificata di alcuna comunicazione di irregolarità e/o avviso di accertamento né di qualsivoglia atto presupposto;
la prescrizioe e la decadenza delle pretesa;
l'estinzione delle sanzioni col decesso del contribuente;
il difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo e, per tale via, del titolo esecutivo ex art. 12 DPR n
602/1973.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Roma invocando la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammisibile e procedibile.
Con ricorso notificato in data 2 settembre 2025 la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720200126245667503, notificata il 3 luglio 2025, con cui viene richiesto, in qualità di erede, il pagamento di quanto dovuto dal de cuius, sig. Nominativo_1.La parte chiede l'annullamento della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico, per decadenza ed intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, per difetto di sottoscrizione del ruolo.
Nel costituirsi l'Agenzia Entrate - Riscossione, ente competente nell'attività di notifica, ha trasmesso in data
9 settembre 2025 alla Agenzia delle Entrate di Roma la dichiarazione di inefficacia per la coobbligazione non da ruolo della cartella di pagamento impugnata dalla ricorrente, nella quale si fa presente che “Con riferimento al contribuente in oggetto, si comunica che la cartella n. 09720200126245667 503 è stata resa inefficace. In ordine alla suddetta cartella, pertanto, non saranno intraprese attività cautelari e/o esecutive.”
Al lume delle circostanze esposte - annullamento dell'avviso ordinario oggetto del contendere - s'impone ladeclaratoria di cessata materia del contendere essendo la Corte venuta a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto, Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonché ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del 27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
— presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.).
Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.
18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (v. Tribunale Bari, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13428/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200126245667503 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200126245667503 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200126245667503 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200126245667503 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1364/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (codice fiscale CF_Ricorrente_1), nq di erede del sig. Nominativo_1, res.te in Roma ed ivi elettivamente domiciliato in Indirizzo_1– presso lo Studio dell'avv. Difensore_1
(CF_Difensore_1) che la rappresenta e difende giusta procura in atti, ha impugnato la cartella esattoriale n. 097 2020 0126245667 503, notificata in data 03.07.2025 in forza della quale è stato intimato alla medesima di pagare la somma di Euro 16.802,89 in favore della Agenzia delle Entrate, n.q. di erede del de cuius Nominativo_1 per il mancato pagamento delle imposte, relative all'anno 2014, a titolo di addizionale comunale e regionale Irpef nonché di Iva.
Ha esposto ed eccepito:
la mancata notificata di alcuna comunicazione di irregolarità e/o avviso di accertamento né di qualsivoglia atto presupposto;
la prescrizioe e la decadenza delle pretesa;
l'estinzione delle sanzioni col decesso del contribuente;
il difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo e, per tale via, del titolo esecutivo ex art. 12 DPR n
602/1973.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Roma invocando la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammisibile e procedibile.
Con ricorso notificato in data 2 settembre 2025 la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720200126245667503, notificata il 3 luglio 2025, con cui viene richiesto, in qualità di erede, il pagamento di quanto dovuto dal de cuius, sig. Nominativo_1.La parte chiede l'annullamento della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico, per decadenza ed intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, per difetto di sottoscrizione del ruolo.
Nel costituirsi l'Agenzia Entrate - Riscossione, ente competente nell'attività di notifica, ha trasmesso in data
9 settembre 2025 alla Agenzia delle Entrate di Roma la dichiarazione di inefficacia per la coobbligazione non da ruolo della cartella di pagamento impugnata dalla ricorrente, nella quale si fa presente che “Con riferimento al contribuente in oggetto, si comunica che la cartella n. 09720200126245667 503 è stata resa inefficace. In ordine alla suddetta cartella, pertanto, non saranno intraprese attività cautelari e/o esecutive.”
Al lume delle circostanze esposte - annullamento dell'avviso ordinario oggetto del contendere - s'impone ladeclaratoria di cessata materia del contendere essendo la Corte venuta a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto, Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonché ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del 27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
— presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.).
Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.
18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (v. Tribunale Bari, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.