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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/12/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 11/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1639 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Ponzio, Parte_1 opponente
e
, con il patrocinio dell'Avv. Federico Iacomelli, Controparte_1 opposta
Le conclusioni delle parti
1. Parte opponente ha chiesto, nel proprio atto introduttivo: “- accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 20/21 marzo 2023, dichiarare l'infondatezza del diritto della Sig.ra CP_1 di procedere ad esecuzione forzata con il giudizio intrapreso con l'atto di precetto notificato in data 20/21
[...] marzo 2023 con conseguenziale declaratoria di nullità e di improduttività di effetti giuridici ed adottare altresì tutti i provvedimenti del caso. Con vittoria di spese di giudizio, compensi ed accessori.”.
2. Parte opposta ha chiesto: “in via principale, rigettare l'opposizione promossa dal Parte_1
dovendo ritenersi dovuta la voce interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. (comma 1 dal dovuto fino alla domanda
[...] giudiziale, comma 4 dalla domanda all'effettivo soddisfo) sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance liquidata dal Tribunale di Tivoli con sentenza n. 1224/22; in via subordinata accertare la debenza della voce interessi su tale somma liquidata in sentenza a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza. ”
Le ragioni della decisione
1. La resistente ha notificato al comune opponente un atto di precetto per la somma di euro
80.224,72, così composta: € 53.969,50 a titolo di sorte liquidata nel corso del giudizio di merito con sentenza n. 1224/22 del Tribunale di Tivoli, € 11.080,00 titolo di interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. su detta somma, € 379,50 a titolo di rimborso C.U. anticipato dalla parte ricorrente per l'introduzione del giudizio di merito, € 14.418,98 a titolo di spese legali liquidate nel corso del giudizio di primo grado, €
376,74 a titolo di competenze per l'attività prestata in fase dell'esecuzione, il tutto oltre interessi maturandi fino al soddisfo.
2. Parte ricorrente, agendo in opposizione al precetto per la sola somma di euro 11.080,00 richiesta a titolo di “interessi moratori (dalla domanda ex art. 1284 c.c.)” nonché per gli ulteriori interessi che parte opposta nel precetto rivendica come “oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, c.4, c.c. fino al soddisfo”, non contenendo la sentenza alcuna condanna a titolo di interessi, sostenendo inoltre l'inapplicabilità ai crediti di lavoro degli interessi ex art. 1284 c.c., trovando applicazione il regime speciale di cui all'art. 429, co. 3, c.p.c.
3. Parte opposta si è costituita deducendo di aver avviato l'esecuzione parziale per le somme non contestate, ottenendo l'assegnazione della somma di euro 73.390,01, comprensiva anche delle spese legali per la fase di merito e per quella dell'esecuzione e, per quanto qui interessa, di interessi per euro 1.687,03, e sostenendo l'applicabilità del tasso di interesse nella misura prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. e, in subordine, la debenza degli interessi sulla somma liquidata in sentenza con decorrenza dalla data di pubblicazione della stessa.
4. Con le note conclusive autorizzate per l'udienza odierna, parte opponente ha insistito nelle originarie domande, mentre parte opposta ha dato atto del fatto che nelle more del giudizio è intervenuta sulla questione la pronuncia della Corte di Appello di Roma (sentenza n. 33 del 8.5.2025).
5. Tale sentenza, non impugnata, si è pronunciata tanto sull'appello del Parte_1
inerente le questioni di merito, rigettandolo, quanto sull'appello incidentale della parte opposta,
[...] con cui ella lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda relativa agli interessi, parimenti con rigetto. In particolare, la Corte ha statuito che “il Tribunale ha attribuito alla lavoratrice gli “accessori di legge” sul credito riconosciutole a titolo di risarcimento del danno”, individuando la normativa di riferimento applicabile nell'art. 22, co. 36, della L. n. 724/1994 (maggior somma tra la rivalutazione monetaria e interessi legali). La
Corte ha inoltre chiarito, quanto agli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., che “per i crediti derivanti dal rapporto di impiego pubblico privatizzato vale il regime speciale sopra indicato, il che esclude in radice qualsiasi spazio per applicare la norma invocata dalla che riguarda dichiaratamente i pagamenti nelle transazioni commerciali”. CP_1
6. A fronte di tale pronuncia, deve darsi atto del giudicato formatosi sulla questione, non residuando in capo a questo giudicante alcun potere di determinare il regime degli interessi applicabili in virtù di quanto statuito nell'originario titolo esecutivo, ormai stato definito e cristallizzato nella suddetta pronuncia. Deve quindi essere tralasciata qualsivoglia considerazione relativa alla pur pacifica qualificazione delle somme, oggetto del titolo precettato nel caso di specie, come aventi natura risarcitoria e non retributiva, con ogni conseguenza sul regime (non degli interessi, quanto) della rivalutazione monetaria, profili ormai definiti nel senso suesposto dalla Corte d'appello in termini che le parti non hanno inteso ulteriormente contestare, e che potrebbero rilevare – salvo quanto si dirà infra – ai meri fini della esatta quantificazione del credito.
7. Nelle note conclusive, parte ricorrente ha insistito nelle domande originarie, sostenendo la necessità dell'opposizione al fine di evitare il cristallizzarsi di un titolo esecutivo di importo superiore a quello corretto, come accertato in appello, mentre parte opposta ha fatto riferimento al principio della soccombenza virtuale per sostenere l'infondatezza dell'avversa opposizione a fronte del riconoscimento intervenuto in appello del valore del titolo anche ai fini degli interessi (nella misura legale individuata dalla sentenza n. 33/2025), insistendo nel potere del giudice dell'opposizione di accertare la somma effettivamente dovuta a tale titolo.
8. All'udienza odierna, entrambe le parti hanno invece chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a fronte della sentenza di appello menzionata, e chiesto procedersi esclusivamente per la soccombenza virtuale.
9. Parte opposta, in particolare, ha nuovamente dato atto di aver effettuato il pignoramento per una somma inferiore a quella di cui al precetto così implicitamente rinunciando parzialmente alla propria pretesa, comunque ritenuta imputabile indifferentemente ad interessi o a rivalutazione, e che l'assegnazione delle somme a titolo di accessori, in sede esecutiva, è stata quella già indicata al precedente punto 3, essendo quindi in ogni caso venuto meno l'interesse di controparte a coltivare il presente giudizio.
10. Deve darsi atto che la Corte d'appello ha ritenuto dovuti gli accessori sul credito, sebbene in base al diverso e meno favorevole parametro di cui all'art. 22, co. 36, della L. n. 724/1994, individuando in termini ormai incontrovertibili il parametro utilizzabile al fine della quantificazione di detti accessori. Deve altresì darsi atto che la rinuncia al precetto (come quella parzialmente posta in essere dall'odierna parte creditrice con il pignoramento per una somma inferiore rispetto a quella precettata) non estingue il giudizio di opposizione, ma fa cessare la materia del contendere (tra le più recenti, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 351 del 10.1.2023).
11. Ciascuna di tali sopravvenienze è idonea a comportare una riduzione del credito rispetto alla quantificazione di cui al precetto opposto.
12. Quanto alle conseguenze processuali sul presente giudizio, in tema di opposizione a precetto la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito
(ex multis, Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 20238 del 22.7.2024).
13. Nel caso di specie, tuttavia, entrambe le parti hanno ritenuto che la materia del contendere sia cessata totalmente. Deve quindi ritenersi implicitamente rinunciata ed accettata la domanda volta alla quantificazione del minor credito effettivamente spettante sulla base del titolo stesso. La somma in relazione alla quale il precetto non risulta rinunciato, oggetto di precetto, è del resto inferiore a quella quantificata tanto dalla parte opponente quanto da quella opposta in applicazione del criterio individuato dalla Corte d'appello, sicché non residua effettivamente alcun interesse ad una diversa e superiore quantificazione.
14. Ai fini della soccombenza virtuale, entrambe le parti hanno sostenuto l'astratta fondatezza delle posizioni inizialmente sostenute nel presente giudizio.
15. A riguardo, parte opposta sostiene, ai fini della soccombenza virtuale, che la quantificazione degli accessori di cui al precetto sarebbe analoga a quella ottenuta in applicazione del criterio individuato dalla Corte d'Appello, mentre parte opponente sostiene, sempre ai fini della soccombenza virtuale, che tale criterio condurrebbe ad una somma inferiore e che quindi il precetto fosse eccessivo rispetto al titolo, con conseguente fondatezza dell'opposizione.
16. Ai soli fini della determinazione della soccombenza virtuale, è tuttavia superfluo procedere alla esatta quantificazione delle somme effettivamente spettanti a titolo di accessori, posto che è sufficiente rilevare come dal richiamato contenuto della pronuncia di appello risulta in modo incontrovertibile una situazione di astratta soccombenza reciproca delle parti nel presente giudizio:
l'opposizione, al momento della sua proposizione, era almeno in parte fondata, dovendosi escludere la spettanza degli interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.c., ed essendo pertanto il precetto invalido in parte qua;
l'opposizione era e tuttavia in altra parte infondata, laddove sosteneva la non debenza di accessori sul credito, ritenuti invece spettanti dalla Corte d'appello, sebbene secondo il diverso parametro di cui all'art. 22, co. 36, della L. n. 724/1994.
17. È appena il caso di osservare che tale conclusione in diritto, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza, deve qui esclusivamente essere recepita senza potersi scendere nel merito delle questioni sottese.
18. Ne consegue la virtuale parziale soccombenza reciproca, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione della materia del contendere. - Verificata la soccombenza virtuale reciproca delle parti, compensa integralmente tra di esse le spese di lite.
Tivoli, 11 dicembre 2025
Il Giudice
IL ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 11/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1639 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Ponzio, Parte_1 opponente
e
, con il patrocinio dell'Avv. Federico Iacomelli, Controparte_1 opposta
Le conclusioni delle parti
1. Parte opponente ha chiesto, nel proprio atto introduttivo: “- accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 20/21 marzo 2023, dichiarare l'infondatezza del diritto della Sig.ra CP_1 di procedere ad esecuzione forzata con il giudizio intrapreso con l'atto di precetto notificato in data 20/21
[...] marzo 2023 con conseguenziale declaratoria di nullità e di improduttività di effetti giuridici ed adottare altresì tutti i provvedimenti del caso. Con vittoria di spese di giudizio, compensi ed accessori.”.
2. Parte opposta ha chiesto: “in via principale, rigettare l'opposizione promossa dal Parte_1
dovendo ritenersi dovuta la voce interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. (comma 1 dal dovuto fino alla domanda
[...] giudiziale, comma 4 dalla domanda all'effettivo soddisfo) sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance liquidata dal Tribunale di Tivoli con sentenza n. 1224/22; in via subordinata accertare la debenza della voce interessi su tale somma liquidata in sentenza a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza. ”
Le ragioni della decisione
1. La resistente ha notificato al comune opponente un atto di precetto per la somma di euro
80.224,72, così composta: € 53.969,50 a titolo di sorte liquidata nel corso del giudizio di merito con sentenza n. 1224/22 del Tribunale di Tivoli, € 11.080,00 titolo di interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. su detta somma, € 379,50 a titolo di rimborso C.U. anticipato dalla parte ricorrente per l'introduzione del giudizio di merito, € 14.418,98 a titolo di spese legali liquidate nel corso del giudizio di primo grado, €
376,74 a titolo di competenze per l'attività prestata in fase dell'esecuzione, il tutto oltre interessi maturandi fino al soddisfo.
2. Parte ricorrente, agendo in opposizione al precetto per la sola somma di euro 11.080,00 richiesta a titolo di “interessi moratori (dalla domanda ex art. 1284 c.c.)” nonché per gli ulteriori interessi che parte opposta nel precetto rivendica come “oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, c.4, c.c. fino al soddisfo”, non contenendo la sentenza alcuna condanna a titolo di interessi, sostenendo inoltre l'inapplicabilità ai crediti di lavoro degli interessi ex art. 1284 c.c., trovando applicazione il regime speciale di cui all'art. 429, co. 3, c.p.c.
3. Parte opposta si è costituita deducendo di aver avviato l'esecuzione parziale per le somme non contestate, ottenendo l'assegnazione della somma di euro 73.390,01, comprensiva anche delle spese legali per la fase di merito e per quella dell'esecuzione e, per quanto qui interessa, di interessi per euro 1.687,03, e sostenendo l'applicabilità del tasso di interesse nella misura prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. e, in subordine, la debenza degli interessi sulla somma liquidata in sentenza con decorrenza dalla data di pubblicazione della stessa.
4. Con le note conclusive autorizzate per l'udienza odierna, parte opponente ha insistito nelle originarie domande, mentre parte opposta ha dato atto del fatto che nelle more del giudizio è intervenuta sulla questione la pronuncia della Corte di Appello di Roma (sentenza n. 33 del 8.5.2025).
5. Tale sentenza, non impugnata, si è pronunciata tanto sull'appello del Parte_1
inerente le questioni di merito, rigettandolo, quanto sull'appello incidentale della parte opposta,
[...] con cui ella lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda relativa agli interessi, parimenti con rigetto. In particolare, la Corte ha statuito che “il Tribunale ha attribuito alla lavoratrice gli “accessori di legge” sul credito riconosciutole a titolo di risarcimento del danno”, individuando la normativa di riferimento applicabile nell'art. 22, co. 36, della L. n. 724/1994 (maggior somma tra la rivalutazione monetaria e interessi legali). La
Corte ha inoltre chiarito, quanto agli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., che “per i crediti derivanti dal rapporto di impiego pubblico privatizzato vale il regime speciale sopra indicato, il che esclude in radice qualsiasi spazio per applicare la norma invocata dalla che riguarda dichiaratamente i pagamenti nelle transazioni commerciali”. CP_1
6. A fronte di tale pronuncia, deve darsi atto del giudicato formatosi sulla questione, non residuando in capo a questo giudicante alcun potere di determinare il regime degli interessi applicabili in virtù di quanto statuito nell'originario titolo esecutivo, ormai stato definito e cristallizzato nella suddetta pronuncia. Deve quindi essere tralasciata qualsivoglia considerazione relativa alla pur pacifica qualificazione delle somme, oggetto del titolo precettato nel caso di specie, come aventi natura risarcitoria e non retributiva, con ogni conseguenza sul regime (non degli interessi, quanto) della rivalutazione monetaria, profili ormai definiti nel senso suesposto dalla Corte d'appello in termini che le parti non hanno inteso ulteriormente contestare, e che potrebbero rilevare – salvo quanto si dirà infra – ai meri fini della esatta quantificazione del credito.
7. Nelle note conclusive, parte ricorrente ha insistito nelle domande originarie, sostenendo la necessità dell'opposizione al fine di evitare il cristallizzarsi di un titolo esecutivo di importo superiore a quello corretto, come accertato in appello, mentre parte opposta ha fatto riferimento al principio della soccombenza virtuale per sostenere l'infondatezza dell'avversa opposizione a fronte del riconoscimento intervenuto in appello del valore del titolo anche ai fini degli interessi (nella misura legale individuata dalla sentenza n. 33/2025), insistendo nel potere del giudice dell'opposizione di accertare la somma effettivamente dovuta a tale titolo.
8. All'udienza odierna, entrambe le parti hanno invece chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a fronte della sentenza di appello menzionata, e chiesto procedersi esclusivamente per la soccombenza virtuale.
9. Parte opposta, in particolare, ha nuovamente dato atto di aver effettuato il pignoramento per una somma inferiore a quella di cui al precetto così implicitamente rinunciando parzialmente alla propria pretesa, comunque ritenuta imputabile indifferentemente ad interessi o a rivalutazione, e che l'assegnazione delle somme a titolo di accessori, in sede esecutiva, è stata quella già indicata al precedente punto 3, essendo quindi in ogni caso venuto meno l'interesse di controparte a coltivare il presente giudizio.
10. Deve darsi atto che la Corte d'appello ha ritenuto dovuti gli accessori sul credito, sebbene in base al diverso e meno favorevole parametro di cui all'art. 22, co. 36, della L. n. 724/1994, individuando in termini ormai incontrovertibili il parametro utilizzabile al fine della quantificazione di detti accessori. Deve altresì darsi atto che la rinuncia al precetto (come quella parzialmente posta in essere dall'odierna parte creditrice con il pignoramento per una somma inferiore rispetto a quella precettata) non estingue il giudizio di opposizione, ma fa cessare la materia del contendere (tra le più recenti, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 351 del 10.1.2023).
11. Ciascuna di tali sopravvenienze è idonea a comportare una riduzione del credito rispetto alla quantificazione di cui al precetto opposto.
12. Quanto alle conseguenze processuali sul presente giudizio, in tema di opposizione a precetto la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito
(ex multis, Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 20238 del 22.7.2024).
13. Nel caso di specie, tuttavia, entrambe le parti hanno ritenuto che la materia del contendere sia cessata totalmente. Deve quindi ritenersi implicitamente rinunciata ed accettata la domanda volta alla quantificazione del minor credito effettivamente spettante sulla base del titolo stesso. La somma in relazione alla quale il precetto non risulta rinunciato, oggetto di precetto, è del resto inferiore a quella quantificata tanto dalla parte opponente quanto da quella opposta in applicazione del criterio individuato dalla Corte d'appello, sicché non residua effettivamente alcun interesse ad una diversa e superiore quantificazione.
14. Ai fini della soccombenza virtuale, entrambe le parti hanno sostenuto l'astratta fondatezza delle posizioni inizialmente sostenute nel presente giudizio.
15. A riguardo, parte opposta sostiene, ai fini della soccombenza virtuale, che la quantificazione degli accessori di cui al precetto sarebbe analoga a quella ottenuta in applicazione del criterio individuato dalla Corte d'Appello, mentre parte opponente sostiene, sempre ai fini della soccombenza virtuale, che tale criterio condurrebbe ad una somma inferiore e che quindi il precetto fosse eccessivo rispetto al titolo, con conseguente fondatezza dell'opposizione.
16. Ai soli fini della determinazione della soccombenza virtuale, è tuttavia superfluo procedere alla esatta quantificazione delle somme effettivamente spettanti a titolo di accessori, posto che è sufficiente rilevare come dal richiamato contenuto della pronuncia di appello risulta in modo incontrovertibile una situazione di astratta soccombenza reciproca delle parti nel presente giudizio:
l'opposizione, al momento della sua proposizione, era almeno in parte fondata, dovendosi escludere la spettanza degli interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.c., ed essendo pertanto il precetto invalido in parte qua;
l'opposizione era e tuttavia in altra parte infondata, laddove sosteneva la non debenza di accessori sul credito, ritenuti invece spettanti dalla Corte d'appello, sebbene secondo il diverso parametro di cui all'art. 22, co. 36, della L. n. 724/1994.
17. È appena il caso di osservare che tale conclusione in diritto, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza, deve qui esclusivamente essere recepita senza potersi scendere nel merito delle questioni sottese.
18. Ne consegue la virtuale parziale soccombenza reciproca, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione della materia del contendere. - Verificata la soccombenza virtuale reciproca delle parti, compensa integralmente tra di esse le spese di lite.
Tivoli, 11 dicembre 2025
Il Giudice
IL ON