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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2024, n. 36574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36574 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) EL EN SA nato a [...] il [...] 2) MI Di OS ID nata a [...] il [...] 3) MI Di OS EV nata a [...] il [...] avverso il decreto emesso l'11 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TT EN, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. lette le richieste dell'Avv. Marco Longo, per MI Di OS ID, e dell'Avv. Fabrizio Costarella, per MI Di OS EV, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 36574 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Torino con il quale sono state applicate a SA EL EN la misura della sorveglianza speciale per la durata di quattro anni, con obbligo di soggiorno e prescrizione di versamento della cauzione di euro 4.000,00, nonché la confisca dei beni a questo intestati e di quelli intestati alla ex compagna ID MI Di OS e alla figlia EV MI Di OS. Propongono separati ricorsi per cassazione SA EL EN e le terze interessate ID ed EV MI Di OS. 2. SA EL EN, con un unico motivo di ricorso, ha dedotto vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione in relazione alla ritenuta pericolosità sociale ed alla correlazione temporale. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello ha focalizzato la sua attenzione sul mero dato storico delle sentenze di condanna a suo carico, ritenendolo socialmente pericoloso dal 2001, anziché dal 2016 come ritenuto dal Tribunale, senza alcuna considerazione del profitto generato da tali reati (molti dei quali contestati in forma tentata) o della loro distanza temporale. Così facendo, ha omesso ogni valutazione sulla esistenza di elementi di fatto comprovanti che lo stesso ha vissuto con i proventi di attività delittuose, come richiesto dalla norma applicata. Peraltro, come risulta alle pp. 9 e 10 del decreto di primo grado, il proposto ha svolto regolare attività lavorativa dal 2012 al 2020 e ciò incide sulla perimetrazione temporale della abitualità del vivere con i proventi di attività delittuose. Si deduce, inoltre, che tale diversa perinnetrazione temporale ha delle ricadute anche sulla confisca con riferimento agli immobili erroneamente ritenuti riconducibili al ricorrente, ovvero quelli siti in Villafalletto e intestati a MI Di OS ID e MI Di OS EV. Nel corpo del motivo si censura anche il giudizio di attualità della pericolosità sociale del ricorrente, in quanto fondata sulle risultanze della perquisizione eseguita nel marzo del 2021, in relazione alla rapina ai danni della famiglia Golè, avvenuta nel 2020. Ad avviso del ricorrente, manca nel decreto ogni analisi della sua perdurante pericolosità e, soprattutto, ogni considerazione del fatto che il decreto di primo grado è intervenuto a distanza di due anni dall'ultima rapina accertata. 2 3. ID MI Di OS ed EV MI Di OS, con il ricorso a firma dell'Avv. Marco Longo, hanno dedotto la violazione degli articoli 19, 20 e 24. d. Igs. n. 159 del 2011, in relazione alla ritenuta intestazione fittizia dei beni oggetto di confisca. In primo luogo, quanto alla relazione personale tra il proposto e ID MI Di OS, si rileva che questa è stata dedotta da elementi insufficienti e, soprattutto, non attuali, ovvero: 1) la circostanza che il EL EN utilizzi utenze telefoniche e un'auto intestati alla MI Di OS (ben potendo, questa, risalire al passato); 2) il fatto che la donna ha indicato il ricorrente quale suo convivente nel corso dell'esame dinanzi al Tribunale;
3) il mancato aggiornamento delle certificazioni anagrafiche in cui la donna risulta ancora vivere presso la madre. Quanto alla capacità economica di ID MI Di OS, la Corte d'appello ha omesso di considerare che: i) il contributo fornito dal proposto agli acquisti effettuati è stato minimo (pari a euro 9.400,00 nel 2018 e a euro 1.300,00 nel gennaio 2019); ii) per l'immobile di via Rivalta 14, la AL ha potuto fare affidamento su una provvista di curo 8.500,00 proveniente dalla madre (che ha confermato di esercitare l'attività di prostituzione) e di euro 6000,00 proveniente da titoli postali;
iii) ID MI Di OS ha sempre lavorato in nero e ha potuto contare sull'aiuto della madre. Si censura, inoltre, la ritenuta intromissione del proposto nella gestione del bene immobile, risultando, invece, che la sola ID MI Di OS ha avuto rapporti con l'impresa di costruzione e con il geometra, essendosi il proposto limitato a reperire detta impresa, come indicato dal teste Capizzi. Quanto alla capacità economica di EV MI Di OS, si rileva che la stessa ha ottenuto dal proposto un contributo economico minimo, pari a euro 3500,00 e che, per l'acquisto dell'immobile sito a Villafalletto, corso Umberto 1°, la ricorrente ha rilasciato cambiali del valore di circa 500 euro ciascuna, per un ammontare pari a quasi la metà del valore dell'immobile, contando sui proventi del proprio lavoro in nero quale estetista. Quanto alla ritenuta ingerenza del proposto, si rileva che è insufficiente la circostanza che l'immobile sia stato concesso in locazione alle cugine del proposto, trattandosi di parenti comuni alla stessa EV MI Di OS. Deducono, infine, le ricorrenti, che l'articolo 24, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 limita al solo proposto l'impossibilità di giustificare la legittima provenienza del bene adducendo che il denaro utilizzato per l'acquisto sia provento o reimpiego di evasione fiscale. 3 4. Con successiva memoria del 10 giugno 2024, l'Avv. Fabrizio Costarella, designato quale unico difensore di fiducia di EV MI Di OS, ha presentato un motivo aggiunto, deducendo la violazione degli articoli 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011. Si rileva, in particolare, che la ricorrente non rientra nel novero dei soggetti per i quali opera la presunzione di fittizietà dell'intestazione stabilita dall'art. 26 comma 2, d.lgs. cit. Ciò in quanto le accumulazioni patrimoniali della terza risalgono a ben oltre il biennio antecedente alla proposta di prevenzione in danno del padre. Ciò comporta che l'onere della prova della fittizietà dell'intestazione grava sull'accusa, potendosi il terzo limitare alla allegazione di elementi che dimostrino la disponibilità esclusiva del bene. Nel caso di specie, il decreto impugnato ha erroneamente omesso di considerare gli elementi reddituali allegati dalla ricorrente, (ovvero, la titolarità di redditi non dichiarati, quantificati dal Tribunale in euro 24.000, e le regalie per il compleanno pari ad euro 18.000). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Giova premettere che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.igs. n. 159 del 2011), nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato;
Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284). 2. Letto alla luce di tale chiaro perimetro del sindacato di legittimità in tema di misure di prevenzione, il ricorso proposto da EL EN non supera il vaglio di ammissibilità in quanto, nella sostanza, non prospetta alcuna violazione di legge, ma denuncia un non consentito vizio della motivazione, limitandosi ad insistere sulle censure già dedotte in appello. Il decreto impugnato, con motivazione tutt'altro che apparente, ha adeguatamente argomentato sulla pericolosità del EL EN e sulla sua attualità 4 facendo riferimento: a) alla continuità nel tempo dell'attività delittuosa, univocamente orientata alla consumazione di reati contro il patrimonio (si segnalano furti in abitazione, rapine, di cui una con un provento del valore di circa euro 175.925,00), quasi tutti oggetto di condanne definitive;
b) agli accertamenti patrimoniali svolti sul nucleo familiare del proposto, i cui redditi leciti lo collocano nella soglia di povertà assoluta sebbene risultino entrate, non contestate dalla difesa di EL EN, su conti correnti, carte di credito e libretti di deposito pari a euro 116.266,93 ed uscite di circa euro 115.000,00; c) gli esiti della perquisizione subita dal proposto, all'esito della quale sono stati trovati sia monili che un bene risultato proveniente dalla rapina aggravata del 2021 in danno di Golè (elemento, quest'ultimo, reputato rilevante ai fini del giudizio di attualità della pericolosità). 3. Il ricorso proposto da ID MI Di OS e da EV MI OS è infondato per le ragioni di seguito esposte. 3.1. Va, innanzitutto, premesso che ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, le indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio, necessarie ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del proposto, sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il proposto. Quando da tali indagini emerge che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione (art. 26, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011). L'art. 26, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, contempla, inoltre, una presunzione di fittizietà: a) dei trasferimenti e delle intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione, nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) dei trasferimenti e delle intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione. Come chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, De Angelis, in motivazione), «l'art. 26, comma 2, lett. a), introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, dotata di propria autonomia, che se, da un lato, non fa venire meno quella prevista dall'art. 19, comma 3, d.lgs. cit. - relativa a determinate figure soggettive (coniuge, figli e coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con iI proposto) per le quali continua ad essere previsto l'obbligo delle indagini patrimoniali - dall'altro lato, si estende su una più ampia platea di soggetti 5 (l'ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto), per i quali sono presunte iuris tantum le operazioni intervenute a qualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un arco temporale definito nei due anni antecedenti la presentazione della proposta». 3.2. Il Supremo Consesso, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni semplici ha, inoltre, chiarito che il circoscritto ambito di applicazione delle presunzioni stabilite dall'art. 26, comma 2, non comporta che, al di fuori dei presupposti di funzionamento di tali regole, i rapporti di parentela, affinità e convivenza ivi esplicitati siano circostanze prive di sensibile rilievo nell'ottica della declaratoria di nullità motivata dalla fittizietà, ma significa solo che le stesse, lungi dal giustificare l'inversione probatoria imposta ex lege, «finiranno per costituire uno dei possibili momenti logici utili per pervenire alla possibile affermazione della interposizione senza che operi la presunzione di legge». A titolo meramente semplificativo, nel novero delle situazioni concretamente rilevanti ai fini dell'individuazione del carattere puramente formale dell'intestazione, sono stati considerati molteplici elementi quali la prossimità delle relazioni in ambito familiare (ivi comprese quelle con le persone destinatarie delle regole presuntive fissate dall'art. 26), ovvero i rapporti di tipo affettivo e sentimentale, lavorativo e di collaborazione — reputati sintomatici, tutti, di un più intenso legame che può rendere particolarmente agevole l'operazione di fittizia intestazione da parte del proposto — nonché la eventuale intromissione del proposto nella gestione del bene, ovvero la incapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specie nell'ipotesi in cui il terzo intestatario non alleghi circostanze idonee a prospettare una diversa configurazione del rapporto, o una diversa provenienza delle risorse necessarie all'acquisto del bene (cfr. Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254282; Sez. 6, n. 18807 del 30/10/2012, dep. 2013, Martino, Rv. 255091). Ad avviso delle Sezioni Unite, peraltro, siffatto modus procedendi è perfettamente compatibile con i principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova, giacché non si tratta di addossare al terzo, sia esso estraneo ovvero legato da un rapporto di parentela, l'onere di provare la corrispondenza fra titolarità formale ed effettiva, ma di valorizzare gli elementi indiziari legittimamente acquisiti, specie se valutati unitariamente, ai fini della prova della disponibilità indiretta del bene. Tale percorso argomentativo è stato successivamente ripreso da Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988, in cui, in motivazione, si è ribadito che la presunzione di fittizietà dell'intestazione o del trasferimento opera esclusivamente per gli atti compiuti nel biennio antecedente la presentazione della proposta di 6 applicazione della misura di prevenzione;
per gli atti compiuti in epoca anteriore, invece, il rapporto di parentela o di affinità costituisce un elemento di valutazione significativo, da esaminare, ove sussistano, congiuntamente con altri elementi sintomatici della titolarità meramente formale del bene, quali, oltre quelli già indicati dalle Sezioni Unie (intromissione del proposto nella gestione del bene, incapacità patrimoniale e finanziaria del terzo ad acquisirne la titolarità), la dismissione del bene da parte del potenziale proposto in pendenza di un'indagine nei suoi confronti, e a lui nota, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., posto che a questa ordinariamente consegue l'adozione di misure patrimoniali in sede penale e di prevenzione Nella medesima pronuncia si è, inoltre, condivisibilmente affermato che l'irrilevanza di eventuali ricavi da evasione fiscale (Sez. 6, n. 4908 del 12/01/2016, Hadjovic, Rv. 266312; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244) non è limitata ai redditi del proposto, ma riguarda tutti i redditi che concorrono all'accertamento della sproporzione e, dunque, anche quelli del fannigliare o del terzo che risulti intestatario fittizio del bene in favore del proposto perché, altrimenti, sarebbero illogicamente poste nel nulla sia la presunzione di interposizione che colpisce i familiari e il coniuge — basata sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa — sia la presunzione di interposizione del terzo accertata ex art. 26 d.lgs. n. 159 del 2011. 3.3. La Corte territoriale, uniformandosi a tali coordinate ermeneutiche, con motivazione non apparente e senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha ritenuto fittizie le intestazioni dei beni alle due ricorrenti, in considerazione della valutazione congiunta degli elementi sintomatici indicati dalla giurisprudenza di questa Corte. 3.3.1. In particolare, quanto a ID AL Di OS, con motivazione tutt'altro che carente o apparente, la Corte territoriale ha, in primo luogo, ritenuto sussistente e permanente «il vincolo para-matrimoniale» con il proposto, desunto dai seguenti elementi fattuali: i) l'impiego da parte del proposto dell'autovettura della donna a bordo della quale è stato fermato in data 13 febbraio 2020; ii) il fatto che il proposto, in occasione dell'accesso al pronto soccorso in data 24 maggio 2020, abbia indicato quale proprio recapito telefonico un'utenza intestata alla MI Di OS ID, utenza che, sulla base delle risultanze delle indagini relative ad una rapina, utilizzava sin dall'agosto del 2020, unitamente ad altra utenza intestata alla medesima MI Di OS;
iv) il fatto che la MI di OS, nel corso dell'esame dinanzi al Tribunale, 7 non ha in alcun modo menzionato l'intervenuta separazione dal proposto, indicandolo come suo convivente. La fittizietà dell'intestazione dei beni confiscati alla MI Di OS ID è stata legittimamente desunta dalla valutazione congiunta di tale relazione personale con il proposto e degli ulteriori elementi sintomatici indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, ovvero: a) l'incapacità economica della ricorrente ed il contributo economico apportato dal proposto/ & tale riguardo, la Corte territoriale, con motivazione adeguata, ha ritenuto che il conto corrente della ricorrente sia stato alimentato con i proventi della rapina del 2012 (che aveva fruttato circa 172.000 euro), reputando inverosimile che la donna sia stata aiutata dal suocero e dalla madre (la quale ha genericamente dichiarato di avere aiutato economicamente la figlia quando ne aveva le possibilità), nonché eccessivamente generiche le affermazioni della ricorrente in merito al suo lavoro in ner9ono stati, inoltre, considerati, i bonifici di EL EN relativi agli anni 2017, 2018 (di cui uno con causale "acquisto casa"), 2019 e 2020, i versamenti con titoli postali non standard ed il fatto che tali versamenti sul conto della donna sono cessati nel 2021 in concomitanza con l'arresto di EL EN del 3 marzo 2021; b) la sproporzione tra il valore di acquisto del fabbricato, sito in Villafalletto, via Rivalta n. 5 e n. 14, ed i bassi redditi familiari;
c) l'intromissione del proposto nella gestione del bene, desunta dalle iniziative assunte da EL EN per lo sgombero dell'immobile ed il reperimento della ditta per la ristrutturazione, nonché dalla scarsa consapevolezza della donna di tutte le circostanze che hanno portato all'acquisto, compreso il prezzo. 3.3.2. Quanto alla posizione di EV MI Di OS, figlia del proposto, l'intestazione fittizia è stata desunta non solo dalla sua relazione con EL EN, ma anche dai seguenti elementi sintomatici: a) I'l'incapacità economica della ricorrente/ & tale riguardo, la Corte territoriale, con motivazione adeguata, ha considerato, oltre alla genericità della dichiarazione relativa alla presunta attività in nero svolta dalla ricorrente, il fatto che il suo conto corrente sia stato alimentato da bonifici, anche provenienti dai genitori, con causali incongrue (prestiti, regali) e l'incapacità della ricorrente di fornire una giustificazione delle entrate registrate sul suo conto, eon riferimento, inoltre, alle cambiali emesse dalla ricorrente per il pagamento di parte del valore dell'immobile, la Corte territoriale ha evidenziato che la provvista utilizzata per il loro pagamento era costituita da versamenti in contanti di origine sconosciuta e da accrediti provenienti dal conto della madre;
b) il contributo economich del proposto, desunto, oltre che dai bonifici direttamente eseguiti da quest'ultimo, dal fatto che anche gli ulteriori accrediti provenienti dal 8 Il Presidente conto di ID MI Di OS, per le ragioni esposte nel precedente paragrafo, dovevano considerarsi, comunque, provenienti da EL EN;
c) l'ingerenza del proposto nella gestione dell'immobile, occupato da due cugine di della EN. L'adeguatezza della motivazione in ordine al carattere meramente formale dell'intestazione consente di ritenere infondato anche il motivo aggiunto proposto dalla ricorrente, tenuto conto del fatto che, contrariamente a quanto asserito, la misura di prevenzione patrimoniale è stata disposta non sulla base della presunzione ,' stabilità/' dall'art. 26, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, ma di una approfondita indagine patrimoniale e della conseguente valutazione globale di tutti gli indicatori sopra esaminati. 4. All'inammissibilità del ricorso proposto da EL EN segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). Al rigetto dei ricorsi proposti da ID AL Di OS e da EV MI Di OS consegue, infine, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di EL EN SA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di MI Di OS ID e MI Di OS EV e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 luglio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TT EN, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. lette le richieste dell'Avv. Marco Longo, per MI Di OS ID, e dell'Avv. Fabrizio Costarella, per MI Di OS EV, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 36574 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Torino con il quale sono state applicate a SA EL EN la misura della sorveglianza speciale per la durata di quattro anni, con obbligo di soggiorno e prescrizione di versamento della cauzione di euro 4.000,00, nonché la confisca dei beni a questo intestati e di quelli intestati alla ex compagna ID MI Di OS e alla figlia EV MI Di OS. Propongono separati ricorsi per cassazione SA EL EN e le terze interessate ID ed EV MI Di OS. 2. SA EL EN, con un unico motivo di ricorso, ha dedotto vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione in relazione alla ritenuta pericolosità sociale ed alla correlazione temporale. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello ha focalizzato la sua attenzione sul mero dato storico delle sentenze di condanna a suo carico, ritenendolo socialmente pericoloso dal 2001, anziché dal 2016 come ritenuto dal Tribunale, senza alcuna considerazione del profitto generato da tali reati (molti dei quali contestati in forma tentata) o della loro distanza temporale. Così facendo, ha omesso ogni valutazione sulla esistenza di elementi di fatto comprovanti che lo stesso ha vissuto con i proventi di attività delittuose, come richiesto dalla norma applicata. Peraltro, come risulta alle pp. 9 e 10 del decreto di primo grado, il proposto ha svolto regolare attività lavorativa dal 2012 al 2020 e ciò incide sulla perimetrazione temporale della abitualità del vivere con i proventi di attività delittuose. Si deduce, inoltre, che tale diversa perinnetrazione temporale ha delle ricadute anche sulla confisca con riferimento agli immobili erroneamente ritenuti riconducibili al ricorrente, ovvero quelli siti in Villafalletto e intestati a MI Di OS ID e MI Di OS EV. Nel corpo del motivo si censura anche il giudizio di attualità della pericolosità sociale del ricorrente, in quanto fondata sulle risultanze della perquisizione eseguita nel marzo del 2021, in relazione alla rapina ai danni della famiglia Golè, avvenuta nel 2020. Ad avviso del ricorrente, manca nel decreto ogni analisi della sua perdurante pericolosità e, soprattutto, ogni considerazione del fatto che il decreto di primo grado è intervenuto a distanza di due anni dall'ultima rapina accertata. 2 3. ID MI Di OS ed EV MI Di OS, con il ricorso a firma dell'Avv. Marco Longo, hanno dedotto la violazione degli articoli 19, 20 e 24. d. Igs. n. 159 del 2011, in relazione alla ritenuta intestazione fittizia dei beni oggetto di confisca. In primo luogo, quanto alla relazione personale tra il proposto e ID MI Di OS, si rileva che questa è stata dedotta da elementi insufficienti e, soprattutto, non attuali, ovvero: 1) la circostanza che il EL EN utilizzi utenze telefoniche e un'auto intestati alla MI Di OS (ben potendo, questa, risalire al passato); 2) il fatto che la donna ha indicato il ricorrente quale suo convivente nel corso dell'esame dinanzi al Tribunale;
3) il mancato aggiornamento delle certificazioni anagrafiche in cui la donna risulta ancora vivere presso la madre. Quanto alla capacità economica di ID MI Di OS, la Corte d'appello ha omesso di considerare che: i) il contributo fornito dal proposto agli acquisti effettuati è stato minimo (pari a euro 9.400,00 nel 2018 e a euro 1.300,00 nel gennaio 2019); ii) per l'immobile di via Rivalta 14, la AL ha potuto fare affidamento su una provvista di curo 8.500,00 proveniente dalla madre (che ha confermato di esercitare l'attività di prostituzione) e di euro 6000,00 proveniente da titoli postali;
iii) ID MI Di OS ha sempre lavorato in nero e ha potuto contare sull'aiuto della madre. Si censura, inoltre, la ritenuta intromissione del proposto nella gestione del bene immobile, risultando, invece, che la sola ID MI Di OS ha avuto rapporti con l'impresa di costruzione e con il geometra, essendosi il proposto limitato a reperire detta impresa, come indicato dal teste Capizzi. Quanto alla capacità economica di EV MI Di OS, si rileva che la stessa ha ottenuto dal proposto un contributo economico minimo, pari a euro 3500,00 e che, per l'acquisto dell'immobile sito a Villafalletto, corso Umberto 1°, la ricorrente ha rilasciato cambiali del valore di circa 500 euro ciascuna, per un ammontare pari a quasi la metà del valore dell'immobile, contando sui proventi del proprio lavoro in nero quale estetista. Quanto alla ritenuta ingerenza del proposto, si rileva che è insufficiente la circostanza che l'immobile sia stato concesso in locazione alle cugine del proposto, trattandosi di parenti comuni alla stessa EV MI Di OS. Deducono, infine, le ricorrenti, che l'articolo 24, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 limita al solo proposto l'impossibilità di giustificare la legittima provenienza del bene adducendo che il denaro utilizzato per l'acquisto sia provento o reimpiego di evasione fiscale. 3 4. Con successiva memoria del 10 giugno 2024, l'Avv. Fabrizio Costarella, designato quale unico difensore di fiducia di EV MI Di OS, ha presentato un motivo aggiunto, deducendo la violazione degli articoli 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011. Si rileva, in particolare, che la ricorrente non rientra nel novero dei soggetti per i quali opera la presunzione di fittizietà dell'intestazione stabilita dall'art. 26 comma 2, d.lgs. cit. Ciò in quanto le accumulazioni patrimoniali della terza risalgono a ben oltre il biennio antecedente alla proposta di prevenzione in danno del padre. Ciò comporta che l'onere della prova della fittizietà dell'intestazione grava sull'accusa, potendosi il terzo limitare alla allegazione di elementi che dimostrino la disponibilità esclusiva del bene. Nel caso di specie, il decreto impugnato ha erroneamente omesso di considerare gli elementi reddituali allegati dalla ricorrente, (ovvero, la titolarità di redditi non dichiarati, quantificati dal Tribunale in euro 24.000, e le regalie per il compleanno pari ad euro 18.000). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Giova premettere che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.igs. n. 159 del 2011), nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato;
Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284). 2. Letto alla luce di tale chiaro perimetro del sindacato di legittimità in tema di misure di prevenzione, il ricorso proposto da EL EN non supera il vaglio di ammissibilità in quanto, nella sostanza, non prospetta alcuna violazione di legge, ma denuncia un non consentito vizio della motivazione, limitandosi ad insistere sulle censure già dedotte in appello. Il decreto impugnato, con motivazione tutt'altro che apparente, ha adeguatamente argomentato sulla pericolosità del EL EN e sulla sua attualità 4 facendo riferimento: a) alla continuità nel tempo dell'attività delittuosa, univocamente orientata alla consumazione di reati contro il patrimonio (si segnalano furti in abitazione, rapine, di cui una con un provento del valore di circa euro 175.925,00), quasi tutti oggetto di condanne definitive;
b) agli accertamenti patrimoniali svolti sul nucleo familiare del proposto, i cui redditi leciti lo collocano nella soglia di povertà assoluta sebbene risultino entrate, non contestate dalla difesa di EL EN, su conti correnti, carte di credito e libretti di deposito pari a euro 116.266,93 ed uscite di circa euro 115.000,00; c) gli esiti della perquisizione subita dal proposto, all'esito della quale sono stati trovati sia monili che un bene risultato proveniente dalla rapina aggravata del 2021 in danno di Golè (elemento, quest'ultimo, reputato rilevante ai fini del giudizio di attualità della pericolosità). 3. Il ricorso proposto da ID MI Di OS e da EV MI OS è infondato per le ragioni di seguito esposte. 3.1. Va, innanzitutto, premesso che ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, le indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio, necessarie ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del proposto, sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il proposto. Quando da tali indagini emerge che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione (art. 26, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011). L'art. 26, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, contempla, inoltre, una presunzione di fittizietà: a) dei trasferimenti e delle intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione, nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) dei trasferimenti e delle intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione. Come chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, De Angelis, in motivazione), «l'art. 26, comma 2, lett. a), introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, dotata di propria autonomia, che se, da un lato, non fa venire meno quella prevista dall'art. 19, comma 3, d.lgs. cit. - relativa a determinate figure soggettive (coniuge, figli e coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con iI proposto) per le quali continua ad essere previsto l'obbligo delle indagini patrimoniali - dall'altro lato, si estende su una più ampia platea di soggetti 5 (l'ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto), per i quali sono presunte iuris tantum le operazioni intervenute a qualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un arco temporale definito nei due anni antecedenti la presentazione della proposta». 3.2. Il Supremo Consesso, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni semplici ha, inoltre, chiarito che il circoscritto ambito di applicazione delle presunzioni stabilite dall'art. 26, comma 2, non comporta che, al di fuori dei presupposti di funzionamento di tali regole, i rapporti di parentela, affinità e convivenza ivi esplicitati siano circostanze prive di sensibile rilievo nell'ottica della declaratoria di nullità motivata dalla fittizietà, ma significa solo che le stesse, lungi dal giustificare l'inversione probatoria imposta ex lege, «finiranno per costituire uno dei possibili momenti logici utili per pervenire alla possibile affermazione della interposizione senza che operi la presunzione di legge». A titolo meramente semplificativo, nel novero delle situazioni concretamente rilevanti ai fini dell'individuazione del carattere puramente formale dell'intestazione, sono stati considerati molteplici elementi quali la prossimità delle relazioni in ambito familiare (ivi comprese quelle con le persone destinatarie delle regole presuntive fissate dall'art. 26), ovvero i rapporti di tipo affettivo e sentimentale, lavorativo e di collaborazione — reputati sintomatici, tutti, di un più intenso legame che può rendere particolarmente agevole l'operazione di fittizia intestazione da parte del proposto — nonché la eventuale intromissione del proposto nella gestione del bene, ovvero la incapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specie nell'ipotesi in cui il terzo intestatario non alleghi circostanze idonee a prospettare una diversa configurazione del rapporto, o una diversa provenienza delle risorse necessarie all'acquisto del bene (cfr. Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254282; Sez. 6, n. 18807 del 30/10/2012, dep. 2013, Martino, Rv. 255091). Ad avviso delle Sezioni Unite, peraltro, siffatto modus procedendi è perfettamente compatibile con i principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova, giacché non si tratta di addossare al terzo, sia esso estraneo ovvero legato da un rapporto di parentela, l'onere di provare la corrispondenza fra titolarità formale ed effettiva, ma di valorizzare gli elementi indiziari legittimamente acquisiti, specie se valutati unitariamente, ai fini della prova della disponibilità indiretta del bene. Tale percorso argomentativo è stato successivamente ripreso da Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988, in cui, in motivazione, si è ribadito che la presunzione di fittizietà dell'intestazione o del trasferimento opera esclusivamente per gli atti compiuti nel biennio antecedente la presentazione della proposta di 6 applicazione della misura di prevenzione;
per gli atti compiuti in epoca anteriore, invece, il rapporto di parentela o di affinità costituisce un elemento di valutazione significativo, da esaminare, ove sussistano, congiuntamente con altri elementi sintomatici della titolarità meramente formale del bene, quali, oltre quelli già indicati dalle Sezioni Unie (intromissione del proposto nella gestione del bene, incapacità patrimoniale e finanziaria del terzo ad acquisirne la titolarità), la dismissione del bene da parte del potenziale proposto in pendenza di un'indagine nei suoi confronti, e a lui nota, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., posto che a questa ordinariamente consegue l'adozione di misure patrimoniali in sede penale e di prevenzione Nella medesima pronuncia si è, inoltre, condivisibilmente affermato che l'irrilevanza di eventuali ricavi da evasione fiscale (Sez. 6, n. 4908 del 12/01/2016, Hadjovic, Rv. 266312; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244) non è limitata ai redditi del proposto, ma riguarda tutti i redditi che concorrono all'accertamento della sproporzione e, dunque, anche quelli del fannigliare o del terzo che risulti intestatario fittizio del bene in favore del proposto perché, altrimenti, sarebbero illogicamente poste nel nulla sia la presunzione di interposizione che colpisce i familiari e il coniuge — basata sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa — sia la presunzione di interposizione del terzo accertata ex art. 26 d.lgs. n. 159 del 2011. 3.3. La Corte territoriale, uniformandosi a tali coordinate ermeneutiche, con motivazione non apparente e senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha ritenuto fittizie le intestazioni dei beni alle due ricorrenti, in considerazione della valutazione congiunta degli elementi sintomatici indicati dalla giurisprudenza di questa Corte. 3.3.1. In particolare, quanto a ID AL Di OS, con motivazione tutt'altro che carente o apparente, la Corte territoriale ha, in primo luogo, ritenuto sussistente e permanente «il vincolo para-matrimoniale» con il proposto, desunto dai seguenti elementi fattuali: i) l'impiego da parte del proposto dell'autovettura della donna a bordo della quale è stato fermato in data 13 febbraio 2020; ii) il fatto che il proposto, in occasione dell'accesso al pronto soccorso in data 24 maggio 2020, abbia indicato quale proprio recapito telefonico un'utenza intestata alla MI Di OS ID, utenza che, sulla base delle risultanze delle indagini relative ad una rapina, utilizzava sin dall'agosto del 2020, unitamente ad altra utenza intestata alla medesima MI Di OS;
iv) il fatto che la MI di OS, nel corso dell'esame dinanzi al Tribunale, 7 non ha in alcun modo menzionato l'intervenuta separazione dal proposto, indicandolo come suo convivente. La fittizietà dell'intestazione dei beni confiscati alla MI Di OS ID è stata legittimamente desunta dalla valutazione congiunta di tale relazione personale con il proposto e degli ulteriori elementi sintomatici indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, ovvero: a) l'incapacità economica della ricorrente ed il contributo economico apportato dal proposto/ & tale riguardo, la Corte territoriale, con motivazione adeguata, ha ritenuto che il conto corrente della ricorrente sia stato alimentato con i proventi della rapina del 2012 (che aveva fruttato circa 172.000 euro), reputando inverosimile che la donna sia stata aiutata dal suocero e dalla madre (la quale ha genericamente dichiarato di avere aiutato economicamente la figlia quando ne aveva le possibilità), nonché eccessivamente generiche le affermazioni della ricorrente in merito al suo lavoro in ner9ono stati, inoltre, considerati, i bonifici di EL EN relativi agli anni 2017, 2018 (di cui uno con causale "acquisto casa"), 2019 e 2020, i versamenti con titoli postali non standard ed il fatto che tali versamenti sul conto della donna sono cessati nel 2021 in concomitanza con l'arresto di EL EN del 3 marzo 2021; b) la sproporzione tra il valore di acquisto del fabbricato, sito in Villafalletto, via Rivalta n. 5 e n. 14, ed i bassi redditi familiari;
c) l'intromissione del proposto nella gestione del bene, desunta dalle iniziative assunte da EL EN per lo sgombero dell'immobile ed il reperimento della ditta per la ristrutturazione, nonché dalla scarsa consapevolezza della donna di tutte le circostanze che hanno portato all'acquisto, compreso il prezzo. 3.3.2. Quanto alla posizione di EV MI Di OS, figlia del proposto, l'intestazione fittizia è stata desunta non solo dalla sua relazione con EL EN, ma anche dai seguenti elementi sintomatici: a) I'l'incapacità economica della ricorrente/ & tale riguardo, la Corte territoriale, con motivazione adeguata, ha considerato, oltre alla genericità della dichiarazione relativa alla presunta attività in nero svolta dalla ricorrente, il fatto che il suo conto corrente sia stato alimentato da bonifici, anche provenienti dai genitori, con causali incongrue (prestiti, regali) e l'incapacità della ricorrente di fornire una giustificazione delle entrate registrate sul suo conto, eon riferimento, inoltre, alle cambiali emesse dalla ricorrente per il pagamento di parte del valore dell'immobile, la Corte territoriale ha evidenziato che la provvista utilizzata per il loro pagamento era costituita da versamenti in contanti di origine sconosciuta e da accrediti provenienti dal conto della madre;
b) il contributo economich del proposto, desunto, oltre che dai bonifici direttamente eseguiti da quest'ultimo, dal fatto che anche gli ulteriori accrediti provenienti dal 8 Il Presidente conto di ID MI Di OS, per le ragioni esposte nel precedente paragrafo, dovevano considerarsi, comunque, provenienti da EL EN;
c) l'ingerenza del proposto nella gestione dell'immobile, occupato da due cugine di della EN. L'adeguatezza della motivazione in ordine al carattere meramente formale dell'intestazione consente di ritenere infondato anche il motivo aggiunto proposto dalla ricorrente, tenuto conto del fatto che, contrariamente a quanto asserito, la misura di prevenzione patrimoniale è stata disposta non sulla base della presunzione ,' stabilità/' dall'art. 26, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, ma di una approfondita indagine patrimoniale e della conseguente valutazione globale di tutti gli indicatori sopra esaminati. 4. All'inammissibilità del ricorso proposto da EL EN segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). Al rigetto dei ricorsi proposti da ID AL Di OS e da EV MI Di OS consegue, infine, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di EL EN SA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di MI Di OS ID e MI Di OS EV e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 luglio 2024