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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 26/01/2026, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01446/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09734/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9734 del 2024, proposto dal Sig.
SU AR , rappresentato e difeso dagli avvocati ER RA, NI ON , con domicilio eletto presso lo studio NI ON in San Gennaro Ves.No, via Nola, 39.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Ministero dell'Interno, nelle persone dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'accertamento ex art. 117 cpa dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione dell’istanza di visto d’ingresso da parte del lavoratore, nonostante disponga del necessario nulla osta in corso di validità, emesso dal competente SUI, su richiesta nominativa del potenziale datore di lavoro;
- altresì per la condanna al risarcimento del danno conseguentemente subito dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e del Ministero dell'Interno ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. OB RI RD.
Ritenuto che
- con gravame - depositato il 25/9/2024 - il ricorrente ha chiesto ex art. 117 cpa l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla sua richiesta di avvio del procedimento per ottenere il visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato. Inoltre, contestualmente , prospetta il risarcimento del danno conseguentemente patito;
- costituitesi in resistenza il 26/9/2024 entrambe le amministrazioni intimate, la difesa erariale ha eccepito la perdurante sospensione ex art. 3 DL n.145/2024 del necessario Nulla Osta da parte del competente Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI);
-costituiscono presupposti per l’azione avverso il silenzio l’esistenza di un obbligo di provvedere in capo alla PA e la successiva inerzia dell’amministrazione oltre il termine previsto per la conclusione del relativo procedimento. Requisiti entrambi riscontrabili nel caso in esame, atteso che: 1) l’interessato - tramite Fresh Tropical SRL - ha chiesto sin dal 26/2/2024 un appuntamento presso la competente Rappresentanza Diplomatica allo scopo di procedere alla formalizzazione della necessaria istanza di visto; 2) il tempo decorso dall’introduzione della sospensione ex lege consente di escludere che la doverosa decisione in punto di conferma o meno del Nulla Osta al Lavoro possa protrarsi sine die , anziché entro un termine ragionevole .
Considerato che
- pertanto, il Collegio ritiene che l’azione ex art. 117 cpa debba essere accolta, con conseguente condanna del Ministero dell’Interno - Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) di Napoli a concludere – entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente Sentenza – il procedimento di conferma previsto dall’ art. 3, comma 2 del DL 145/2024, conv. con mod. in L 187/2024;
(ii) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata d’Italia di Islamabad a procedere alla conseguente convocazione della parte ricorrente nel termine di ulteriori 15 (quindici) giorni dalla ricezione del provvedimento del Ministero dell’Interno -
Sportello unico per l’immigrazione ( SUI) - a concludere – entro 30 giorni dalla comunicazione della presente Sentenza – il procedimento di conferma del Nulla Osta nominativo al Lavoro, in precedenza rilasciato a favore del lavoratore pakistano;
2) MAECI - Ambasciata d’Italia a Islamabad a procedere alla convocazione del ricorrente nel termine di ulteriori 15 giorni dalla ricezione dell’eventuale provvedimento di con f erma del Nulla Osta al Lavoro da parte del competente SUI;
3) Invece, il Collegio respinge la contestuale azione di condanna al risarcimento del danno, in quanto il ricorrente – conformemente all’onere probatorio che grava alla parte in materia risarcitoria – avrebbe dovuto allegare e provare puntualmente gli elementi costitutivi della responsabilità civile a carico delle amministrazioni resistenti e le conseguenze pregiudizievoli subite (Cfr. Consiglio di Stato – Sez. IV, n. 6394/2020).
Configurandosi il danno in termini di attualità e risarcibilità , in difetto della necessaria prova non è possibile sopperire con la valutazione equitativa ex art. 1226 cc, atteso che l’applicazione della relativa norma implica, comunque, l'esistenza di un danno risarcibile che “non può essere provato nel suo preciso ammontare”.
Le spese di lite - considerata l’inerte condotta procedimentale di entrambe le amministrazioni resistenti - seguono la loro sostanziale soccombenza e vengono liquidate in solido , nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente - esclusivamente riguardo all’azione ex art. 117 cpa - mentre respinge l’azione risarcitoria contestualmente proposta dal ricorrente.
DA in solido il MAECI e il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.000 (mille) - oltre ad accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato - in favore dei legali, dichiaratisi antistatari .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RZ, Presidente
OB RI RD, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB RI RD | RA RZ |
IL SEGRETARIO