Art. 4.
Il Consiglio di amministrazione e' responsabile degli atti di gestione dell'Ente; propone al Ministero il regolamento organico e disciplinare della Scuola e propone al Consiglio agrario provinciale, ove esista, ed altrimenti al Ministero i programmi d'insegnamento, nonche' le norme direttive che debbono presiedere lo svolgimento dei medesimi; discute ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, cosi' della Scuola come dell'azienda agraria, preparati dal direttore; cura la regolare gestione della Scuola e dell'azienda agraria, sulle basi dei bilanci preventivi; approva il programma tecnico-economico dell'azienda agraria; rappresenta la Scuola nei riguardi amministrativi verso i corpi contribuenti; approva il regolamento di disciplina interna compilato dal direttore ; trasmette al Ministero e al Consiglio agrario provinciale, ove esista, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico della Scuola, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, cosi' della Scuola come dell'azienda agraria, regolarmente approvati, delibera la nomina del direttore e la eventuale revoca di esso, nonche' quella del vice direttore, secondo quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del presente decreto; nomina e revoca, su proposta del direttore, l'altro personale dell'Istituto; delibera sull'ammissione degli allievi e sull'eventuale loro licenziamento per cause di malattia e di disciplina.
Il Consiglio di amministrazione e' responsabile degli atti di gestione dell'Ente; propone al Ministero il regolamento organico e disciplinare della Scuola e propone al Consiglio agrario provinciale, ove esista, ed altrimenti al Ministero i programmi d'insegnamento, nonche' le norme direttive che debbono presiedere lo svolgimento dei medesimi; discute ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, cosi' della Scuola come dell'azienda agraria, preparati dal direttore; cura la regolare gestione della Scuola e dell'azienda agraria, sulle basi dei bilanci preventivi; approva il programma tecnico-economico dell'azienda agraria; rappresenta la Scuola nei riguardi amministrativi verso i corpi contribuenti; approva il regolamento di disciplina interna compilato dal direttore ; trasmette al Ministero e al Consiglio agrario provinciale, ove esista, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico della Scuola, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, cosi' della Scuola come dell'azienda agraria, regolarmente approvati, delibera la nomina del direttore e la eventuale revoca di esso, nonche' quella del vice direttore, secondo quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del presente decreto; nomina e revoca, su proposta del direttore, l'altro personale dell'Istituto; delibera sull'ammissione degli allievi e sull'eventuale loro licenziamento per cause di malattia e di disciplina.