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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1149/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
MI MAURO, LA
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2817/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240045409239000 IRPEF-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G.R. 2817/2025 Ricorrente_1 si opponeva alla cartella di pagamento n. 29520240045409239000, notificata in data 03/02/2025, recante la richiesta di pagamento di un ammontare complessivo pari ad €. 53.027,21.
Riferiva che l'atto esattivo (pag. 5) reca la richiesta di pagamento di €. 37.241,00 a titolo di “IRPEF imposta persone fisiche – omesso o carente versamento” (codice tributo 4001 Irpef saldo) e che alla pag. n. 6 nel prospetto rubricato: “Esiti del controllo automatizzato (acconti e versamenti periodici omessi/tardivi e saldi tardivi) comunicati al contribuente”, indica un ammontare dovuto a titolo di imposta (codice tributo 4034 seconda rata acconto Irpef) pari ad €. 18.620,00 e (codice tributo 4033 prima rata acconto Irpef) pari ad €.
18.621,00.
Eccepiva l'infondatezza nel merito della richiesta di pagamento scaturente dal “Controllo modello Unico/
Redditi anno 2021”, il difetto di motivazione, l'illegittimità delle somme pretese a titolo di interessi.
Chiedeva l'annullamento della cartella, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate
RI, ritualmente convenuta, non si costituiva.
Alla data odierna, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate RI, ritualmente convenuta, e non costituitasi.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di cui appresso.
Va osservato che la liquidazione dell'imposta è avvenuta sulla base delle dichiarazioni presentate dalla contribuente, avvalendosi delle procedure automatizzate ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, e procedendo, nel rispetto delle procedure di riscossione previste in materia alla iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Anzitutto, l'atto appare adeguatamente motivato, tenuto conto della sua conformità al modello ministeriale, trattandosi di atto meramente liquidatorio. Esso, infatti, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. (cfr. Cass. civ.,
n. 2439/2010).
Ancora, ed in generale, va osservato che l'amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge
(Cassazione civile sez. trib., 10/01/2025, n.677).
Nella specie, tuttavia, risulta dalla cartella che la comunicazione n. 34106522051 codice atto n. 16996442212 con la quale sono state portate a conoscenza della ricorrente le irregolarità riscontrate in sede di liquidazione della dichiarazione, è stata trasmessa all'intermediario in data 08/02/2024.
Ciò detto, la cartella è stata correttamente emessa ai sensi della sopra citata norma, la quale infatti prevede che: “1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonchè dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.”(cfr. art. 36 bis cit.).
Nel merito, come riferito dall'A.E. e comprovato in atti, nel caso che occupa trattasi di mera liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36bis del DPR n. 600 del 1973 sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, a seguito di omesso versamento, così dovendosi rigettare l'apposito motivo di ricorso, sicchè il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.
Nulla per altro il ricorrente, che ne era onerato, ha allegato e provato di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell'obbligo in questione.
Inoltre, la cartella risulta congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi, mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale si evince il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato ex lege dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica (cfr.).
Le spese del giudizio tra le parti costituite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si pongono a carico della stessa ed in favore della resistente, come da dispositivo, non dovendosi provvedere per la contumace
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio ad Agenzia delle Entrate che si liquidano in € 1.700,00, oltre accessori , se dovuti.
Nulla per la contumace Agenzia RI.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
MI MAURO, LA
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2817/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240045409239000 IRPEF-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G.R. 2817/2025 Ricorrente_1 si opponeva alla cartella di pagamento n. 29520240045409239000, notificata in data 03/02/2025, recante la richiesta di pagamento di un ammontare complessivo pari ad €. 53.027,21.
Riferiva che l'atto esattivo (pag. 5) reca la richiesta di pagamento di €. 37.241,00 a titolo di “IRPEF imposta persone fisiche – omesso o carente versamento” (codice tributo 4001 Irpef saldo) e che alla pag. n. 6 nel prospetto rubricato: “Esiti del controllo automatizzato (acconti e versamenti periodici omessi/tardivi e saldi tardivi) comunicati al contribuente”, indica un ammontare dovuto a titolo di imposta (codice tributo 4034 seconda rata acconto Irpef) pari ad €. 18.620,00 e (codice tributo 4033 prima rata acconto Irpef) pari ad €.
18.621,00.
Eccepiva l'infondatezza nel merito della richiesta di pagamento scaturente dal “Controllo modello Unico/
Redditi anno 2021”, il difetto di motivazione, l'illegittimità delle somme pretese a titolo di interessi.
Chiedeva l'annullamento della cartella, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate
RI, ritualmente convenuta, non si costituiva.
Alla data odierna, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate RI, ritualmente convenuta, e non costituitasi.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di cui appresso.
Va osservato che la liquidazione dell'imposta è avvenuta sulla base delle dichiarazioni presentate dalla contribuente, avvalendosi delle procedure automatizzate ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, e procedendo, nel rispetto delle procedure di riscossione previste in materia alla iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Anzitutto, l'atto appare adeguatamente motivato, tenuto conto della sua conformità al modello ministeriale, trattandosi di atto meramente liquidatorio. Esso, infatti, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. (cfr. Cass. civ.,
n. 2439/2010).
Ancora, ed in generale, va osservato che l'amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge
(Cassazione civile sez. trib., 10/01/2025, n.677).
Nella specie, tuttavia, risulta dalla cartella che la comunicazione n. 34106522051 codice atto n. 16996442212 con la quale sono state portate a conoscenza della ricorrente le irregolarità riscontrate in sede di liquidazione della dichiarazione, è stata trasmessa all'intermediario in data 08/02/2024.
Ciò detto, la cartella è stata correttamente emessa ai sensi della sopra citata norma, la quale infatti prevede che: “1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonchè dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.”(cfr. art. 36 bis cit.).
Nel merito, come riferito dall'A.E. e comprovato in atti, nel caso che occupa trattasi di mera liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36bis del DPR n. 600 del 1973 sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, a seguito di omesso versamento, così dovendosi rigettare l'apposito motivo di ricorso, sicchè il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.
Nulla per altro il ricorrente, che ne era onerato, ha allegato e provato di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell'obbligo in questione.
Inoltre, la cartella risulta congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi, mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale si evince il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato ex lege dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica (cfr.).
Le spese del giudizio tra le parti costituite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si pongono a carico della stessa ed in favore della resistente, come da dispositivo, non dovendosi provvedere per la contumace
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio ad Agenzia delle Entrate che si liquidano in € 1.700,00, oltre accessori , se dovuti.
Nulla per la contumace Agenzia RI.