Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1149
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della richiesta di pagamento

    La Corte ha ritenuto che l'atto impositivo fosse adeguatamente motivato in quanto conforme al modello ministeriale, trattandosi di atto meramente liquidatorio. Ha inoltre affermato che l'amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, senza necessità di un preventivo avviso di accertamento o bonario. Ha infine rilevato che il contribuente non ha provato di aver effettuato i versamenti richiesti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1149
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1149
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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