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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/07/2024, n. 30442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30442 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, l'avvocato BERTOLI ALESSANDRO del foro di BRESCIA in difesa di AN FA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30442 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 15/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/11/2023 la Corte di Appello di Brescia ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 21/12/2022 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di NO NO in relazione a tre rapine aggravate in concorso poste in essere ai danni di minorenni, con le conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale sentenza il NO ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi di impugnazione: 2.1. Con il primo motivo, con riferimento alla rapina di cui al capo a), ha dedotto la contraddittorietà della motivazione, derivante da travisamento della prova documentale ai fini dell'identificazione dell'imputato quale autore dell'azione criminosa. Premesso che nessuna delle tre vittime della rapina aveva riconosciuto il ricorrente e che solo una di esse aveva notato la presenza di un soggetto - dalla carnagione bianca e dai capelli scuri corti con ciuffo, nonché munito di monopattino elettrico - che riteneva poter aver svolto funzioni di palo, ad avviso del ricorrente erroneamente la sentenza impugnata avrebbe considerato la circostanza che il NO teneva per conto del coimputato Sy il monopattino„ elemento idoneo corroborare l'ipotesi accusatoria di una sua partecipazione alla rapina commessa dallo stesso Sy, tanto che dalle riprese delle videocamere emerge che i tre ragazzi accusati di rapina erano entrati nel locale senza alcun monopattino, sicché che solo per un errore di percezione si sarebbe ritenuto che il monopattino non era del Sy. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il NO ha dedotto la violazione di legge, ancora con riferimento alla rapina di cui al capo a) dell'imputazione, in ordine alla sua partecipazione all'azione criminosa, e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sua funzione di "palo" e custode del monopattino, nonché l'omessa motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, in particolare al corretto uso del potere discrezionale conferito dall'art. 133 cod. pen., evidenziando che non sono stati distinti gli aumenti di pena disposti per ciascun reato in continuazione, con un aumento complessivo di pena, che si assume gravoso, di nove mesi di reclusione. 3. Con requisitoria scritta del 22/04/2024 il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. I primi due motivi di ricorso, in particolare, più che un vero travisamento della prova appaiono prospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione 2 che esula dai poteri di questa Corte, trattandosi di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944). La partecipazione del ricorrente alla rapina di cui al capo a), infatti, non risulta in alcun modo fondata dai giudici di merito sulla proprietà o sul possesso del monopattino oggetto dei primi due motivi di ricorso, bensì su altri convergenti elementi che nel percorso argomentativo della sentenza impugnata emergono come ben più significativi e determinanti: tra questi, innanzitutto, le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale McDonald's vicino ai luoghi teatro della rapina, che hanno evidenziato la presenza di tre ragazzi più grandi che entravano nel locale al seguito dei tre giovani poi rimasti vittime della rapina, si accomodavano ad un tavolo vicino a loro e, poi, ne osservavano con attenzione l'uscita dal locale, tanto da essere ritratti mentre erano voltati in direzione delle vittime e, poi, il NO si voltava verso i soggetti seduti al suo tavolo e, alzatosi, usciva dal locale seguito da questi. L'identificazione del NO nel personaggio ripreso in tale sequenza - indossante una felpa chiara e con un cappuccio calato sulla testa, dal quale spuntava un ciuffo di capelli ricci - è stato effettuato sulla base della comparazione con fotografie dello stesso, acquisite in quanto autore di analoghi episodi delittuosi. Inoltre, le sentenze di merito hanno valorizzato le dichiarazionì di uno dei minori che ha riferito di aver visto che, mentre gli altri due imputati della rapina bloccavano e minacciavano le vittime, un terzo, con carnagione chiara e capelli corti con un ciuffo, controllava la scena a distanza di pochi metri seduto su un gradino, con un monopattino elettrico. La consapevole partecipazione del NO alla rapina, sia nella preparazione di questa all'interno del locale che, poi, nella fase esecutiva con funzioni di palo, pertanto, è stata desunta dal riconoscimento di questo nella fase preparatoria della stessa, all'interno del fast food, in compagnia dei complici, e nell'identificazione del ragazzo con il ciuffo con quello, anch'esso con il ciuffo, che aveva preceduto gli altri rapinatori al seguito delle vittime, identificazione senza vizi logici ritenuta confermata anche dalla consumazione di altra rapina (di cui al capo b) in concorso con gli stessi correi e con modalità analoghe la stessa notte del 17/12/2021. L'attribuzione della proprietà del monopattino al NO oppure al coimputato Sy DO Aziz, pertanto, non appare in alcun modo determinante nel percorso argomentativo delle sentenze di merito, atteso anche che la Corte di appello si è limitata ad osservare che anche una detenzione del monopattino per conto del coimputato corroborerebbe soltanto l'adesione del ricorrente all'agire di questo. Peraltro, giova rilevare che, pur vertendosi in un caso di cd. "doppia conforme", a sostegno del dedotto travisamento della prova il ricorrente non allega né indica alcun atto dal quale emergerebbe con manifesta evidenza la non corrispondlenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito. 3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, invece, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). 3. Inammissibile è anche il terzo motivo di impugnazione, concernente gli aumenti di pena disposti per ciascun reato in continuazione, atteso che la sentenza dì primo grado, confermata in appello, quantificava la pena per il reato base, all'esito delle riduzioni per le diverse attenuanti, in anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa, aumentandola per la continuazione di nove mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, per poi applicare la riduzione del rito, senza alcuna specificazione in ordine all'aumento di pena per ciascun reato satellite. Va premesso, però, che le sezioni unite di questa Corte di Cassazione, nell'evidenziare che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, hanno anche precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U. , n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269). Nel caso dì specie, già l'atto di appello era sul punto del tutto generico, in quanto, a fronte di condotte criminose seriali ed omogenee, trattandosi di rapine poste in essere nei confronti di minorenni con le stesse modalità, non indicava in alcun modo quale dei reati in continuazione dovesse essere considerato meno grave dell'altro, sicché sul punto il ricorrente appare dolersi di un vizio di motivazione su motivo originariamente inammissibile. Peraltro, l'aumento di pena di nove mesi di reclusione e 400,00 eurD di multa, operato su una pena base di anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa, risulta estremamente contenuto, a fronte di condotte omogenee che lasciano supporre un aumento in ugual misura per ciascun reato in continuazione, tanto da non richiedere una motivazione specifica e dettagliata, non potendosi dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta ,degli aumenti di pena irrogati (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/202, Rv. 279770) ed essendo altresì escluso in radice, per l'esigua entità dell'aumento, ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005; Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770). 4 4.. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente 1 Luciahe/Imperiali Ahna PetruiZelliS
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, l'avvocato BERTOLI ALESSANDRO del foro di BRESCIA in difesa di AN FA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30442 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 15/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/11/2023 la Corte di Appello di Brescia ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 21/12/2022 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di NO NO in relazione a tre rapine aggravate in concorso poste in essere ai danni di minorenni, con le conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale sentenza il NO ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi di impugnazione: 2.1. Con il primo motivo, con riferimento alla rapina di cui al capo a), ha dedotto la contraddittorietà della motivazione, derivante da travisamento della prova documentale ai fini dell'identificazione dell'imputato quale autore dell'azione criminosa. Premesso che nessuna delle tre vittime della rapina aveva riconosciuto il ricorrente e che solo una di esse aveva notato la presenza di un soggetto - dalla carnagione bianca e dai capelli scuri corti con ciuffo, nonché munito di monopattino elettrico - che riteneva poter aver svolto funzioni di palo, ad avviso del ricorrente erroneamente la sentenza impugnata avrebbe considerato la circostanza che il NO teneva per conto del coimputato Sy il monopattino„ elemento idoneo corroborare l'ipotesi accusatoria di una sua partecipazione alla rapina commessa dallo stesso Sy, tanto che dalle riprese delle videocamere emerge che i tre ragazzi accusati di rapina erano entrati nel locale senza alcun monopattino, sicché che solo per un errore di percezione si sarebbe ritenuto che il monopattino non era del Sy. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il NO ha dedotto la violazione di legge, ancora con riferimento alla rapina di cui al capo a) dell'imputazione, in ordine alla sua partecipazione all'azione criminosa, e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sua funzione di "palo" e custode del monopattino, nonché l'omessa motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, in particolare al corretto uso del potere discrezionale conferito dall'art. 133 cod. pen., evidenziando che non sono stati distinti gli aumenti di pena disposti per ciascun reato in continuazione, con un aumento complessivo di pena, che si assume gravoso, di nove mesi di reclusione. 3. Con requisitoria scritta del 22/04/2024 il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. I primi due motivi di ricorso, in particolare, più che un vero travisamento della prova appaiono prospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione 2 che esula dai poteri di questa Corte, trattandosi di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944). La partecipazione del ricorrente alla rapina di cui al capo a), infatti, non risulta in alcun modo fondata dai giudici di merito sulla proprietà o sul possesso del monopattino oggetto dei primi due motivi di ricorso, bensì su altri convergenti elementi che nel percorso argomentativo della sentenza impugnata emergono come ben più significativi e determinanti: tra questi, innanzitutto, le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale McDonald's vicino ai luoghi teatro della rapina, che hanno evidenziato la presenza di tre ragazzi più grandi che entravano nel locale al seguito dei tre giovani poi rimasti vittime della rapina, si accomodavano ad un tavolo vicino a loro e, poi, ne osservavano con attenzione l'uscita dal locale, tanto da essere ritratti mentre erano voltati in direzione delle vittime e, poi, il NO si voltava verso i soggetti seduti al suo tavolo e, alzatosi, usciva dal locale seguito da questi. L'identificazione del NO nel personaggio ripreso in tale sequenza - indossante una felpa chiara e con un cappuccio calato sulla testa, dal quale spuntava un ciuffo di capelli ricci - è stato effettuato sulla base della comparazione con fotografie dello stesso, acquisite in quanto autore di analoghi episodi delittuosi. Inoltre, le sentenze di merito hanno valorizzato le dichiarazionì di uno dei minori che ha riferito di aver visto che, mentre gli altri due imputati della rapina bloccavano e minacciavano le vittime, un terzo, con carnagione chiara e capelli corti con un ciuffo, controllava la scena a distanza di pochi metri seduto su un gradino, con un monopattino elettrico. La consapevole partecipazione del NO alla rapina, sia nella preparazione di questa all'interno del locale che, poi, nella fase esecutiva con funzioni di palo, pertanto, è stata desunta dal riconoscimento di questo nella fase preparatoria della stessa, all'interno del fast food, in compagnia dei complici, e nell'identificazione del ragazzo con il ciuffo con quello, anch'esso con il ciuffo, che aveva preceduto gli altri rapinatori al seguito delle vittime, identificazione senza vizi logici ritenuta confermata anche dalla consumazione di altra rapina (di cui al capo b) in concorso con gli stessi correi e con modalità analoghe la stessa notte del 17/12/2021. L'attribuzione della proprietà del monopattino al NO oppure al coimputato Sy DO Aziz, pertanto, non appare in alcun modo determinante nel percorso argomentativo delle sentenze di merito, atteso anche che la Corte di appello si è limitata ad osservare che anche una detenzione del monopattino per conto del coimputato corroborerebbe soltanto l'adesione del ricorrente all'agire di questo. Peraltro, giova rilevare che, pur vertendosi in un caso di cd. "doppia conforme", a sostegno del dedotto travisamento della prova il ricorrente non allega né indica alcun atto dal quale emergerebbe con manifesta evidenza la non corrispondlenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito. 3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, invece, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). 3. Inammissibile è anche il terzo motivo di impugnazione, concernente gli aumenti di pena disposti per ciascun reato in continuazione, atteso che la sentenza dì primo grado, confermata in appello, quantificava la pena per il reato base, all'esito delle riduzioni per le diverse attenuanti, in anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa, aumentandola per la continuazione di nove mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, per poi applicare la riduzione del rito, senza alcuna specificazione in ordine all'aumento di pena per ciascun reato satellite. Va premesso, però, che le sezioni unite di questa Corte di Cassazione, nell'evidenziare che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, hanno anche precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U. , n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269). Nel caso dì specie, già l'atto di appello era sul punto del tutto generico, in quanto, a fronte di condotte criminose seriali ed omogenee, trattandosi di rapine poste in essere nei confronti di minorenni con le stesse modalità, non indicava in alcun modo quale dei reati in continuazione dovesse essere considerato meno grave dell'altro, sicché sul punto il ricorrente appare dolersi di un vizio di motivazione su motivo originariamente inammissibile. Peraltro, l'aumento di pena di nove mesi di reclusione e 400,00 eurD di multa, operato su una pena base di anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa, risulta estremamente contenuto, a fronte di condotte omogenee che lasciano supporre un aumento in ugual misura per ciascun reato in continuazione, tanto da non richiedere una motivazione specifica e dettagliata, non potendosi dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta ,degli aumenti di pena irrogati (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/202, Rv. 279770) ed essendo altresì escluso in radice, per l'esigua entità dell'aumento, ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005; Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770). 4 4.. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente 1 Luciahe/Imperiali Ahna PetruiZelliS