CASS
Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 14424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14424 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXX nato XXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX avverso l’ordinanza emessa il 09/09/2025 dal Tribunale di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa in data 9 settembre 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX tra i reati di evasione giudicati entrambi dal Tribunale di Trento rispettivamente in data 15 dicembre 2023 (sentenza n. 1461/23, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2024) e in data 8 marzo 2024 (sentenza n.245/24 divenuta irrevocabile il 23 luglio 2024). 2. Nello specifico, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che le condotte, pur riferendosi al medesimo reato di evasione, sono state attuate con modalità eterogenee per cui lo sviluppo non è tale da dimostrare che al momento in cui è stato ideato il primo reato fosse già stata deliberata la commissione del successivo, ragione questa per cui i fatti risultano sintomatici di un’insofferenza del soggetto al rispetto delle regole. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14424 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 29/01/2026 3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Vizio di motivazione nella parte in cui il giudice dell’esecuzione, che pure ha considerato l’omogeneità delle violazioni, non ha adeguatamente valutato quanto allegato dalla difesa nell’istanza con riferimento al fatto che i due reati sono stati commessi nella medesima area geografica e in un lasso temporale breve, pari a circa tre settimane di distanza l’uno dall’altro.
3.2. Violazione di legge in e vizio di motivazione in relazione all’art. 671 cod. proc. pen. con riferimento alla svalutazione dello stato di tossicodipendenza, documentato dalla difesa, che attesta la condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti, al cui bisogno è funzionale la commissione del reato di evasione. 4. In data 9 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Generale Assunta Cocomello ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In due distinti motivi di impugnazione la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento al percorso giustificativo esposto dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato e quanto alla mancata considerazione del documentato stato di tossicodipendenza del ricorrente. Le doglianze sono infondate.
2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere. In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 2 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01). La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti;
b) le concrete modalità della condotta;
c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici;
d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01). L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata). La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01 La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta. In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, Di Cicco, 3 Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale. Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.
2.2. Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegno criminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado la contiguità spazio- temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore. Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione.
2.3. In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza del medesimo disegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenza del condannato all’epoca di commissione dei reati. Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sul punto qualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determina l’automatico riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del 22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01, quanto all’onere di allegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716 – 01). La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime la volontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando il presupposto della continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod.pen.) ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimento dell'ideazione comune. Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori - come quello del lasso temporale - esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenere che il dato della 4 tossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazione della norma di favore.
2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati e ha fornito una motivazione adeguata quanto alla ritenuta inesistenza del vincolo della continuazione. Il giudice, infatti, sebbene in termini sintetici, con il riferimento alle diverse modalità di commissione dei due fatti di evasione, reato, peraltro, di norma caratterizzato dall’essere estrinsecazione di una determinazione estemporanea, ha dato adeguato conto della corretta applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 81 cod. pen. e la motivazione così resa non è sindacabile in questa sede. Ciò anche quanto allo stato di tossicodipendenza che, come pure indicato nel provvedimento impugnato, in cui si specifica che in sede di merito lo stesso ricorrente non ha evidenziato nulla sul punto, non risulta sufficiente ai fini della dimostrazione dell’esistenza di una unica, originaria e preventiva deliberazione dei due fatti. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa in data 9 settembre 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX tra i reati di evasione giudicati entrambi dal Tribunale di Trento rispettivamente in data 15 dicembre 2023 (sentenza n. 1461/23, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2024) e in data 8 marzo 2024 (sentenza n.245/24 divenuta irrevocabile il 23 luglio 2024). 2. Nello specifico, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che le condotte, pur riferendosi al medesimo reato di evasione, sono state attuate con modalità eterogenee per cui lo sviluppo non è tale da dimostrare che al momento in cui è stato ideato il primo reato fosse già stata deliberata la commissione del successivo, ragione questa per cui i fatti risultano sintomatici di un’insofferenza del soggetto al rispetto delle regole. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14424 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 29/01/2026 3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Vizio di motivazione nella parte in cui il giudice dell’esecuzione, che pure ha considerato l’omogeneità delle violazioni, non ha adeguatamente valutato quanto allegato dalla difesa nell’istanza con riferimento al fatto che i due reati sono stati commessi nella medesima area geografica e in un lasso temporale breve, pari a circa tre settimane di distanza l’uno dall’altro.
3.2. Violazione di legge in e vizio di motivazione in relazione all’art. 671 cod. proc. pen. con riferimento alla svalutazione dello stato di tossicodipendenza, documentato dalla difesa, che attesta la condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti, al cui bisogno è funzionale la commissione del reato di evasione. 4. In data 9 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Generale Assunta Cocomello ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In due distinti motivi di impugnazione la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento al percorso giustificativo esposto dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato e quanto alla mancata considerazione del documentato stato di tossicodipendenza del ricorrente. Le doglianze sono infondate.
2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere. In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 2 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01). La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti;
b) le concrete modalità della condotta;
c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici;
d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01). L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata). La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01 La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta. In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, Di Cicco, 3 Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale. Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.
2.2. Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegno criminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado la contiguità spazio- temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore. Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione.
2.3. In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza del medesimo disegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenza del condannato all’epoca di commissione dei reati. Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sul punto qualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determina l’automatico riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del 22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01, quanto all’onere di allegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716 – 01). La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime la volontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando il presupposto della continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod.pen.) ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimento dell'ideazione comune. Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori - come quello del lasso temporale - esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenere che il dato della 4 tossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazione della norma di favore.
2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati e ha fornito una motivazione adeguata quanto alla ritenuta inesistenza del vincolo della continuazione. Il giudice, infatti, sebbene in termini sintetici, con il riferimento alle diverse modalità di commissione dei due fatti di evasione, reato, peraltro, di norma caratterizzato dall’essere estrinsecazione di una determinazione estemporanea, ha dato adeguato conto della corretta applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 81 cod. pen. e la motivazione così resa non è sindacabile in questa sede. Ciò anche quanto allo stato di tossicodipendenza che, come pure indicato nel provvedimento impugnato, in cui si specifica che in sede di merito lo stesso ricorrente non ha evidenziato nulla sul punto, non risulta sufficiente ai fini della dimostrazione dell’esistenza di una unica, originaria e preventiva deliberazione dei due fatti. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5